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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 741/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA BARBERA GAETANO, Presidente
AL DA, TO
FERRARA CALOGERO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3173/2022 depositato il 22/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Difensore Di Se TE - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo - Piazza Giulio Cesare N.52 90127 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 669886 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al Comune di Palermo, Ricorrente_1 ha impugnato la nota nr. 669886 del 17 maggio 2022 con la quale si comunicava che l'istanza diretta ad ottenere la riduzione ai fini Tari 2022
(importo annuo richiesto dal Comune per l'utenza in oggetto sita in Indirizzo_1 Euro 747, importo effettivamente dovuto euro 299,00), non poteva essere accolta perché, come da mail della Rap, la distanza dei cassonetti era inferiore a 1000 mt..
Detto rigetto, qualificato come diniego di autotutela, veniva impugnato adducendo quale unico motivo di ricorso la mancata applicazione dell'agevolazione "distanza cassonetti" prevista all' art. 10 comma 1 del
Regolamento Tari vigente come richiesto con la citata istanza e depositando a tal fine una perizia giurata.
Si costituiva il Comune di Palermo rilevando la inammissibilità del ricorso e in ogni caso la sua infondatezza come da precedenti decisioni della Corte Tributaria in favore dell'amministrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile considerato che l'atto impugnato (ossia la nota con la quale il Comune comunicava che non sarebbe stata accolta l'istanza per la riduzione della TARI) non possiede un autonomo contenuto precettivo.
Ed invero, l'istanza avanzata dal ricorrente diretta ad ottenere un atto dall'ente in via di autotutela ha lo scopo di sollecitare l'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione di annullamento o revoca di un atto in contestazione: il sindacato giurisdizionale sul diniego, espresso o tacito, a procedere ad autotutela, allora, può riguardare solo eventuali profili di illegittimità del rifiuto in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere e non la fondatezza della pretesa tributaria, che potrà essere oggetto di successiva impugnazione quando si trasfonderà in un avviso o in una cartella di pagamento
(cfr. Cass. n. 18999/2018; Cass. n. 7616/2018; n. 1965/2018; n. 20314/2017).
La Corte Costituzionale ha espressamente affermato che, anche in un contesto nel quale l'interesse pubblico alla rimozione dell'atto acquisti specifica valenza e tenda in una certa misura a convergere con quello del contribuente, non va trascurato il fatto che altri interessi possono e devono concorrere nella valutazione amministrativa, e fra essi certamente quello alla stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico, inevitabilmente compromessa dall'annullamento di un atto inoppugnabile;
l'interesse pubblico alla rimozione dell'atto va comparato con quello della stabilità dei rapporti giuridici, con conseguente natura pienamente discrezionale dell'annullamento d'ufficio che è giustificata soltanto da un rilevante interesse generale che, a sua volta, giustifica l'esercizio di tale potere, che, non costituisce uno strumento di tutela dei diritti individuali del contribuente (Corte Cost. n. 181 del 13/7/2017; v. in proposito anche: Cass. n. 5332 del 22/2/2019).
In considerazione della novità della questione le spese di giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
rigetta il ricorso,
spese compensate.
Palermo, 2.12.2025
La Giudice rel.
Daniela Galazzi Il Presidente
ET La BA
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA BARBERA GAETANO, Presidente
AL DA, TO
FERRARA CALOGERO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3173/2022 depositato il 22/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Difensore Di Se TE - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo - Piazza Giulio Cesare N.52 90127 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 669886 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al Comune di Palermo, Ricorrente_1 ha impugnato la nota nr. 669886 del 17 maggio 2022 con la quale si comunicava che l'istanza diretta ad ottenere la riduzione ai fini Tari 2022
(importo annuo richiesto dal Comune per l'utenza in oggetto sita in Indirizzo_1 Euro 747, importo effettivamente dovuto euro 299,00), non poteva essere accolta perché, come da mail della Rap, la distanza dei cassonetti era inferiore a 1000 mt..
Detto rigetto, qualificato come diniego di autotutela, veniva impugnato adducendo quale unico motivo di ricorso la mancata applicazione dell'agevolazione "distanza cassonetti" prevista all' art. 10 comma 1 del
Regolamento Tari vigente come richiesto con la citata istanza e depositando a tal fine una perizia giurata.
Si costituiva il Comune di Palermo rilevando la inammissibilità del ricorso e in ogni caso la sua infondatezza come da precedenti decisioni della Corte Tributaria in favore dell'amministrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile considerato che l'atto impugnato (ossia la nota con la quale il Comune comunicava che non sarebbe stata accolta l'istanza per la riduzione della TARI) non possiede un autonomo contenuto precettivo.
Ed invero, l'istanza avanzata dal ricorrente diretta ad ottenere un atto dall'ente in via di autotutela ha lo scopo di sollecitare l'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione di annullamento o revoca di un atto in contestazione: il sindacato giurisdizionale sul diniego, espresso o tacito, a procedere ad autotutela, allora, può riguardare solo eventuali profili di illegittimità del rifiuto in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere e non la fondatezza della pretesa tributaria, che potrà essere oggetto di successiva impugnazione quando si trasfonderà in un avviso o in una cartella di pagamento
(cfr. Cass. n. 18999/2018; Cass. n. 7616/2018; n. 1965/2018; n. 20314/2017).
La Corte Costituzionale ha espressamente affermato che, anche in un contesto nel quale l'interesse pubblico alla rimozione dell'atto acquisti specifica valenza e tenda in una certa misura a convergere con quello del contribuente, non va trascurato il fatto che altri interessi possono e devono concorrere nella valutazione amministrativa, e fra essi certamente quello alla stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico, inevitabilmente compromessa dall'annullamento di un atto inoppugnabile;
l'interesse pubblico alla rimozione dell'atto va comparato con quello della stabilità dei rapporti giuridici, con conseguente natura pienamente discrezionale dell'annullamento d'ufficio che è giustificata soltanto da un rilevante interesse generale che, a sua volta, giustifica l'esercizio di tale potere, che, non costituisce uno strumento di tutela dei diritti individuali del contribuente (Corte Cost. n. 181 del 13/7/2017; v. in proposito anche: Cass. n. 5332 del 22/2/2019).
In considerazione della novità della questione le spese di giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
rigetta il ricorso,
spese compensate.
Palermo, 2.12.2025
La Giudice rel.
Daniela Galazzi Il Presidente
ET La BA