TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 26/02/2026, n. 538
TAR
Ordinanza collegiale 13 febbraio 2026
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TAR
Sentenza breve 26 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, c. 2, d.l. n. 20/2023, conv. in l. n. n. 50/2023

    Il Tribunale ritiene che la normativa abbia posto come unico sbarramento temporale la data di presentazione dell'istanza di protezione internazionale, purché anteriore all'entrata in vigore della legge che ha abrogato la conversione. Nel caso specifico, l'istanza è stata presentata prima di tale data.

  • Accolto
    Violazione del principio di buona amministrazione e di ragionevolezza ex art. 97 Cost. - Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità manifesta

    La Corte ha accolto il ricorso basandosi sulla corretta interpretazione della normativa, rendendo di fatto irrilevante questo motivo in quanto assorbito dal primo. Tuttavia, il ragionamento del giudice sulla corretta applicazione della legge implica anche una valutazione di ragionevolezza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 26/02/2026, n. 538
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 538
    Data del deposito : 26 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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