Ordinanza collegiale 13 febbraio 2026
Sentenza breve 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 26/02/2026, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00538/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00228/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 228 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Majorini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno - Questura Agrigento, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia esecutiva:
del provvedimento emesso dal Questore di Agrigento in data 28/11/2025, con il quale è stata dichiarata irricevibile l’istanza di conversione del permesso per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia esecutiva degli atti impugnati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 il Presidente, dott.ssa FE AB;
Udito il difensore della parte resistente, come da verbale;
Visti gli artt. 55 e 60 c.p.a.;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per la decisione del ricorso con sentenza in forma semplificata, del che è stato dato atto a verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente espone:
- di aver ottenuto, ai sensi dell’art. 32, c. 3, d.lgs. n. 25/2008, il permesso di soggiorno per protezione speciale a seguito di istanza presentata in data 13/2/2023 (quanto al permesso di soggiorno per protezione internazionale) e trasmissione degli atti al Questore da parte della Commissione territoriale;
- di aver presentato domanda di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- che detta domanda è stata dichiarata irricevibile in quanto il permesso per protezione speciale è stato rilasciato dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 20/2023, conv. in l. n. n. 50/2023.
Deduce l’illegittimità del provvedimento per:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, c. 2, d.l. n. 20/2023, conv. in l. n. n. 50/2023 – Erronea interpretazione della nozione di “disciplina previgente”, atteso che l’art. 7 d.l. 20/2023, come modificato in sede di conversione dalla l. n. 50/2023 ha abrogato l’art. 6, c. 1 bis lett. a), d.lgs. n. 286/1998, che prevedeva la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ma ha fatto salve le istanze dei cittadini stranieri che avessero già presentato domanda per il rilascio di permesso di soggiorno per protezione internazionale;
2) Violazione del principio di buona amministrazione e di ragionevolezza ex art. 97 Cost. – Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità manifesta, atteso che la tesi accolta dal Questore comporta una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti che si trovano nella medesima situazione, differenziati unicamente dai tempi di lavorazione delle pratiche amministrative.
Il Ministero si è costituito in giudizio con memoria di mera forma.
Sono stati disposti incombenti istruttori, che sono stati ottemperati.
Alla camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione per sentenza in forma semplificata, del che è stato dato avviso alle parti.
Il ricorso è fondato.
Invero:
- l’istanza per il riconoscimento della protezione internazionale è stata presentata in data 13/2/2023;
- essa è stata rigettata dalla Commissione Territoriale con provvedimento del 13/11/2023, ma ritenuta meritevole di esame da parte del Questore per il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale, rilasciato poi in data 6/5/2024;
- secondo il prevalente orientamento, anche di questo T.a.r., la legge (v. combinato disposto dell’art. 7, c. 1, lett. a) e c. 2, d.l. n. 20/2023, come modificato dalla l. n. 50/2023), ha posto come sbarramento temporale, ai fini della convertibilità del titolo, unicamente quello della data di presentazione dell’istanza di protezione internazionale (cui sia seguito il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale), che deve essere anteriore alla data di entrata in vigore della disposizione che ha abrogato l’istituto della conversione (la l. n. 50/2023, entrata in vigore il 6/5/2023) (cfr. T.a.r. Sicilia – Palermo, sez. III, sent., 29 aprile 2025, n. 908 e successive); ne consegue che sono suscettibili di conversione le istanze presentate sino al 5/5/2023;
- nel caso di specie, come detto, l’istanza è stata presentata in data 13/2/2023 ed è quindi ricevibile.
Il provvedimento impugnato va quindi annullato (ne consegue, come effetto conformativo, l’obbligo della Questura di Agrigento di esaminare la domanda del ricorrente per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in relazione ai requisiti richiesti dalla legge).
Spese compensate tenuto conto della poca chiarezza della normativa in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FE AB, Presidente, Estensore
Antonino Scianna, Primo Referendario
Elena RH, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| FE AB |
IL SEGRETARIO