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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/09/2025, n. 6726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6726 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano – Sezione Prima civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Vincenzo Carnì ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale n. 12916/2020 promossa
da
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Capone Parte_1
- attrice -
nei confronti di
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Cadrega e Marta Goz- Controparte_1 zetti
- convenuto -
di
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Simona Corigliano
- convenuta -
e con l'intervento di
in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Pastorino
1 - terza intervenuta -
Oggetto: responsabilità professionale
Conclusioni delle parti: come rassegnate nei fogli di precisazione delle conclusioni depositati in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il dott. Parte_1 [...]
e la chiedendone la condanna al risarcimento Controparte_4 Controparte_2 dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lei sofferti a causa di errori commessi dal medico chirurgo nell'esecuzione dell'intervento di addominoplastica combinato a liposuzione cui ella si era sottoposta nel 2017, oltre alla risoluzione del contratto e alla restituzione di quanto pagato in ragione della prestazione ricevuta.
A sostegno delle proprie domande l'attrice esponeva:
- che nell'ottobre 2016 si era rivolta al dott. specialista in chirurgia plastica presso la CP_1
Clinica Nova Genesis di Milano, per risolvere i problemi estetici rappresentati dall'addome globo- so e dalle adiposità localizzate sui fianchi e sul pube;
- che in occasione della visita preoperatoria del 07.11.2016 il dott. le aveva comuni- CP_1 cato che l'unico strumento risolutivo al suo caso era l'intervento di addominoplastica combinato alla liposuzione e le aveva garantito che con tale intervento la pancia sarebbe sparita e il grasso in eccesso presente sui fianchi e sull'osso pubico sarebbe stato aspirato ed eliminato definitivamen- te, con conseguente ridefinizione e rimodellamento delle linee del corpo;
CP_
- che in data 09.02.2017 si era sottoposta al predetto intervento presso la Controparte_5 quale struttura indicata dal dott.
[...] CP_1
- che né durante la visita del 07.11.2016, né prima dell'esecuzione dell'intervento, la paziente era stata informata che tra le complicanze dell'operazione chirurgica rientravano l'emorragia, le tra- sfusioni di sangue, il sieroma, l'infezione del sottocute e che queste complicanze, al loro verificar- si, avrebbero necessitato di ulteriori interventi chirurgici e di una ripresa post-operatoria molto più lunga;
- che il decorso operatorio era stato complicato da una emorragia dovuta all'erroneo posiziona- mento del drenaggio da parte del dott. e alla non corretta emostasi dei tessuti duran- CP_1
2 te l'intervento, emorragia che veniva trattata con n. 3 trasfusioni eseguite dai sanitari di CP_5
[... ;
- che, dopo l'intervento, la sig. non era stata adeguatamente assistita dal personale medico Pt_1
CP_ ed infermieristico di;
Controparte_2
- che in data 13.02.2017 la sig.ra era stata dimessa con il livello di emoglobina a 6.2, con Pt_1
l'emorragia ancora in corso e con persistenti dolori all'addome, senza neppure ricevere indicazio- ni circa la terapia da seguire al proprio domicilio e in ordine alla necessità di svuotare la sacca del drenaggio al suo riempimento;
- che, a causa del persistere di dolori, il 03.03.2017 la sig. era stata avviata dal dott. Pt_1 CP_1 al pronto soccorso dell'Istituto Clinico Città Studi di Milano, ove le era stata riscontrata
[...] una “raccolta sottocutanea dell'addome” e le era stata praticata l'"evacuazione raccolta sottocuta- nea e toilette chirurgia dei tessuti non vitali in anestesia generale”;
- che la sig.ra attesi gli esiti negativi dei tamponi e dei relativi esami colturali, era stata di- Pt_1 messa il 09.03.2017;
- che l'intervento del 09.02.2017 aveva aggravato l'aspetto fisico della paziente dal punto di vista estetico, poiché la sig. oltre a constatare un risultato del tutto insoddisfacente, presentava Pt_1 esiti cicatriziali deturpanti sull'addome e a livello ombelicale e l'inestetismo del ri- Persona_1 sultava ancora più marcato rispetto alla situazione di partenza;
- che a causa di tali problematiche ella aveva iniziato a soffrire di una forte depressione ansiosa con attacchi di panico, scatti d'ira, stati di disperazione e di stress che l'avevano costretta alla te- rapia farmacologica e ad un percorso psicoterapeutico per l'elaborazione del trauma vissuto;
- che evidente era dunque la responsabilità dei convenuti per i danni patrimoniali (da perdita della capacità lavorativa e per le spese sostenute) e non patrimoniali (alla salute, psichico, morale e nella sfera sessuale) subiti dall'attrice.
2. – Nel costituirsi in giudizio, la eccepiva la propria estraneità ad even- Controparte_2 tuali profili di responsabilità per i fatti dedotti, in quanto il dott. – che agiva in regi- CP_1 me di libera professione – era stato contattato direttamente dalla sig. e non era mai stato Pt_1 dipendente o collaboratore della struttura, la quale si era limitata a concedere alla paziente presta- zioni di natura esclusivamente alberghiera.
3 Si costituiva anche il dott. chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa della CP_1 propria compagnia di assicurazione e deducendo, nel merito, l'infondatezza delle accuse mosse nei suoi confronti in quanto l'intervento era stato eseguito a regola d'arte.
Concessa l'autorizzazione, si costituiva invocando il rigetto Parte_2 delle domande attoree.
3. – Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante l'espletamento di consulenza tecnica medico-legale sulla persona dell'attrice e, all'esito del deposi- to della relazione peritale, veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
4. – Oggetto del giudizio è l'accertamento della dedotta responsabilità contrattuale del medico e della struttura sanitaria sotto il profilo della adeguatezza e correttezza delle cure e delle prestazio- ni eseguite in favore della sig.ra in occasione dell'intervento di addominoplastica praticato Pt_1 il 09.02.2017.
A tale proposito è bene chiarire che, con particolare riferimento al contratto avente ad oggetto una prestazione di chirurgia estetica, l'obbligazione assunta dal medico può essere alternativamen- te qualificata come una semplice obbligazione di mezzi oppure come obbligazione di risultato
(cfr. sul punto Cass. 10014/1994 che propende per la qualificazione come obbligazione di risulta- to e Cass. 12253/1997 che qualifica invece l'obbligazione del chirurgo estetico come obbligazione di mezzi). In forza del principio generale in tema di onere della prova discendente dall'art. 1218
c.c. grava però su chi agisce per ottenere il risarcimento del danno l'onere di provare il titolo ne- goziale su cui si fonda la domanda individuando il contenuto esatto della prestazione richiesta
(cfr. ex multis Cass. Civ. n. 6618/2018) e, quindi, l'eventuale assunzione di un'obbligazione di ri- sultato da parte del chirurgo (sul punto, cfr. anche Corte d'Appello di Torino, sentenza n. 266 del
09.03.2022).
Nel caso di specie, tale onere non è stato assolto.
Invero, dal contenuto del consenso informato sottoscritto dalla sig.ra (doc. 6 fasc. parte Pt_1 attrice) emerge esattamente il contrario.
Sottoscrivendo il modulo riferito all'operazione di addominoplastica, l'attrice ha infatti dichiarato di essere stata informata “sui limiti dell'intervento stesso, che potrebbe, sia pure in via di eccezione, non deter- minare il conseguimento del risultato auspicato in premessa (come specificato nel prospetto informativo consegnatomi
[in data 17.11.2016, come attestato sub doc. 6, pag. 27 fasc. )”. Inoltre, dal predetto CP_1
4 modulo emerge espressamente l'impegno della sig.ra ad informare con sollecitudine il chi- Pt_1 rurgo “in caso di […] risultati poco soddisfacenti conseguenti all'intervento”.
Nei riguardi della sig.ra non è stata dunque assunta alcuna obbligazione di risultato. Pt_1
5. – Tanto premesso, la domanda di parte attrice deve essere respinta.
5.1 - La consulenza tecnica espletata in corso di causa ha evidenziato la sussistenza di una con- dotta del dott. e del personale medico operante all'interno della casa di cura conno- CP_1 tata da profili di diligenza e perizia e del tutto conforme alle linee guida previste per il tipo di ope- razione eseguita, escludendo qualsivoglia inadempimento agli obblighi gravanti sui soggetti con- venuti.
5.2 - In particolare, per quanto attiene alla posizione del dott. all'esito dell'indagine CP_1 esperita dai CTU è emerso che:
a) il chirurgo ha correttamente individuato e indicato alla paziente il tipo di intervento (ad- dominoplastica con trasposizione dell'ombelico e sintesi dei muscoli retti) più adatto a ri- solvere il suo problema estetico in base al quadro clinico preoperatorio (pag. 31 della rela- zione), precisando altresì che “tecniche alternative meno invasive, come ad esempio la liposuzione da sola, non avrebbero potuto risolvere la condizione preoperatoria della signora ” (pagg. 29-30 del- Pt_1 la relazione); si è inoltre rivelata corretta la scelta di procedere alla terapia preoperatoria con terapia marziale, atteso lo stato anemico di cui era portatrice la paziente (pag. 31 della relazione).
b) il medico, dopo aver raccolto il consenso informato della paziente (cfr. doc. 6 fasc. CP_1
, ha eseguito l'operazione chirurgica tenendo una condotta conforme alla buona
[...] pratica medica (“I tempi operatori sono nella media;
pertanto, è da ritenersi che durante l'intervento non si siano verificate criticità. La tecnica descritta nel verbale operatorio è corretta e idoneamente si era proceduto all'emostasi”: pag. 30 della relazione);
c) non vi è stato sanguinamento intraoperatorio, non essendovene traccia nella cartella clini- ca relativa all'intervento, l'operazione è stata condotta “secondo gli standard clinici adeguati con emostasi accurata e medicazione compressiva” (pag. 33 della relazione) e il sanguinamento si è verificato soltanto nella fase post-operatoria, costituendo oltretutto un evento imprevedi- bile ascrivibile a diverse cause, tra le quali anche “un movimento involontario oppure un acciden- tale strattonamento del drenaggio”;
5 d) non vi è evidenza dell'infezione che, secondo parte attrice, si sarebbe verificata alcuni giorni dopo l'operazione, tenuto conto dell'esito negativo degli esami colturali e dei tam- poni eseguiti sulla ferita e sul liquido della sottocute dalla paziente nel marzo 2017: al con- trario, l'asserita infezione “in realtà con ogni evidenza era liponecrosi”, la quale “dal punto di vista macroscopico, essendo materiale colliquativo, può avere un aspetto molto simile al pus e quindi può essere stato equivocato”, senza che peraltro ciò abbia avuto concreta incidenza sul piano della indi- cazione ed esecuzione della procedura di rimozione (pag. 46 della relazione);
e) il sieroma manifestatosi dopo l'operazione non è da imputare ad una imperfetta esecuzio- ne dell'intervento, trattandosi di una “complicanza prevedibile e non sempre prevenibile, nonostante una corretta condotta chirurgica”, legata all'intervento di addominoplastica (pag. 35 della rela- zione) e caratterizzata da una formazione “progressiva e lenta”, che quindi ben può essere sfuggita agli accertamenti disposti durante il ricovero (pag. 45 della relazione);
f) il dott. ha tenuto una condotta “conforme alla buona pratica, sia preoperatoriamente, CP_1 che nell'esecuzione dell'intervento che nella gestione del postoperatorio” (pag. 34 della relazione), con particolare riferimento agli “scrupolosi controlli clinici” effettuati nei giorni successivi all'intervento e al momento della dimissione (che avvenne “prudentemente, con un drenaggio in sede e prescrizione di controllo”: pagg. 32-33 della relazione);
g) l'intervento eseguito dal chirurgo ha condotto ad un “indubitabile miglioramento” della con- dizione della paziente rispetto allo stato preoperatorio, in relazione sia all'aspetto della ci- catrice (la cui lunghezza “risulta proporzionale al lembo grembiule da rimuovere […]”: pag. 34 della relazione) che all'aspetto dell'addome e alla posizione dell'ombelico (cfr. pagg. 31-32 della relazione: “In base al quadro clinico preoperatorio e valutando il risultato finale presentatosi alla visita collegiale è da rilevarsi un indubitabile miglioramento con esiti cicatriziali come quelli attesi, in esiti di un intervento quale quello prospettato ed eseguito: l'addome risulta appianato, l'ombelico normoposi- zionato, la cicatrice sottile e normoposizioanta. Gli eventi occorsi nel post-operatorio non hanno determi- nato alcun pregiudizio nella cicatrizzazione e nell'esito finale.”);
h) diversamente da quanto sostenuto dal consulente di parte attrice in sede di osservazioni alla bozza della relazione, le complicanze intervenute “non hanno determinato effetti devastanti dal punto di vista estetico, essendo stati ottenuti in realtà […] gli obiettivi dell'intervento”, come dimo- strato anche dal confronto delle fotografie prima e dopo l'intervento (pag. 38 della rela- zione).
6 5.3 – In relazione alla condotta tenuta dai sanitari operanti all'interno della Controparte_6
nella fase post-operatoria, i CTU hanno parimenti evidenziato come essa sia stata “adeguata,
[...] con monitoraggio delle condizioni cliniche e dei parametri, visite frequenti (circa ogni ora nella giornata dell'intervento) con somministrazione di antidolorifici, liquidi, verifica dei drenaggi. Anche nei giorni successivi ri- sultano scrupolosi controlli clinici, con tre emotrasfusioni fino ad ottenere un rialzo della emoglobinemia, sempre in- feriore ai limiti di norma, ma che non comportava problematiche alla signora che era portatrice già precedentemente di stato anemico e che pertanto aveva al proposito una buona tollerabilità a tale condizione. In data 3.3.2017, pe- raltro, l'emoglobina aveva raggiunto i valori (9.3 g/dl) della condizione preoperatoria. Erano verificati eventuali segni di sanguinamento a livello addominale, che risultava sempre trattabile, con normali perdite dai drenaggi”
(pag. 32 della relazione).
Tali rilievi smentiscono dunque le censure svolte da parte attrice fin dall'atto di citazione, secondo cui “il subito dopo l'intervento, [avrebbe] abbandonato la paziente con in corso l'emorragia e i sanitari di CP_1
non [avrebbero] adeguatamente fronteggiato e monitorato tale evenienza (se non limitandosi a tra- CP_2 sfondere la paziente solo il giorno successivo all'intervento e a somministrarle l'Emagel e il Flebocortid, prodotti del tutto inadeguati a risolvere la problematica in corso)” (pagg. 24 e 25 della citazione).
Peraltro, a conferma della diligenza che ha caratterizzato l'operato del personale sanitario, i CTU hanno chiaramente riconosciuto che “gli eventi occorsi nel post-operatorio non hanno determinato alcun pre- giudizio nella cicatrizzazione e nell'esito finale” dell'intervento cui la sig.ra si è sottoposta (pag. Pt_1
32 della relazione).
5.4 - Quanto ai danni lamentati dall'attrice, la consulenza tecnica ha messo in evidenza come “il quadro clinico odierno risulta essere caratterizzato da un buon esito estetico da addominoplastica. Non sussiste per- tanto alcuna invalidità permanente trattandosi di normoesito, né alcuna perdita della capacità lavorativa specifica della sig. (allo stato disoccupata, all'epoca impiegata). Pt_1
Neppure è ravvisabile alcun danno biologico temporaneo e permanente, essendo il sanguinamento e la formazione del sieroma da riferire ad una complicanza prevedibile e non sempre prevenibile, nonostante una corretta condotta chirurgica.” (pagg. 34-35 della relazione).
5.5 – Riguardo, infine, all'asserita mancanza di consenso informato, si osserva che – come corret- tamente rilevato anche dai CTU (pagg. 27 ss. della relazione) – risultano agli atti del processo di- versi moduli di consenso informato all'intervento, alcuni più generici e che fanno riferimento ad un modulo informativo consegnato alla paziente, altri più dettagliati.
Nello specifico:
7 ▪ nel modulo di consenso informato per l'intervento di addominoplastica, sottoscritto in data
09.02.2017 dalla sig.ra e dal dott. quale medico informatore, si fa riferi- Pt_1 CP_1 mento ad un prospetto informativo consegnato alla paziente in cui sarebbero precisati gli
“obiettivi e le potenzialità concrete dell'intervento”, i “limiti dello stesso”, le “modalità di esecuzione”, il re- gime in cui sarebbe stato eseguito (ricovero e anestesia totale), le “possibili complicanze”, i “rischi probabili e prevedibili” (reinterventi secondari in particolare, non solo per revisione delle cicatri- ci), l'eventuale necessità di revisione chirurgica “per imprevedibili e incalcolabili esiti dovuti ad incon- trollabili naturali processi di cicatrizzazione …”, il “rischio in particolare che l'intervento programmato può comportare (come spiegato nel prospetto informativo consegnatomi)”,“sequele temporanee ossia ecchimosi, edemi
e gonfiori, dolore anestesie o ipoestesie e su quelle permanenti: cicatrici normali e patologiche” (doc. 6 pagg.
28 ss. fasc. ; CP_1
▪ il modulo di consenso all'intervento chirurgico su carta intestata della Controparte_7
[...
, sottoscritto in data 09.02.2017, relativo ad intervento di addominoplastica per lipodismorfia ad- dominale (medico informatore dott. , specifica che erano state esposte “le tecniche attual- CP_1 mente disponibili per l'effettuazione dell'intervento …e tutte le alternative terapeutiche inclusa la possibilità di non sottopormi all'intervento chirurgico… ampia e dettagliata spiegazione dei rischi correlati agli interventi chirurgici in generale (in particolare riguardo a infezione, rischio anestesiologici, ematomi, cicatrizzazione pato- logica) e di quelli specificatamente correlati con l'intervento cui intendo sottopormi. Per ognuno dei rischi corre- lativo all'intervento chirurgico mi è stata data spiegazione della frequenza con cui si può verificare e delle even- tuali terapie o cui potrei avere necessità di sottopormi per il trattamento delle sopravvenute complicanze. Tra queste sono incluse: terapia antibiotica e farmacologica in genere, revisione chirurgica immediata, revisione chi- rurgica a distanza di tempo…” (doc. 6 pagg. 31 ss. fasc. ; CP_1
▪ nel modulo di consenso della SICPRE (Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed
Estetica) per Addominoplastica, sottoscritto il 09.02.2017, risulta unicamente esplicitato che il prospetto informativo è stato consegnato alla paziente in data 07.11.2016 dal dott. “che CP_1 ne ha ampiamente spiegato i contenuti” (doc. 6 pag. 27 fasc. . CP_1
In definitiva, dunque, i dettagli riferiti all'intervento specifico e le possibili complicanze sono ri- portati in un opuscolo informativo che risulta essere stato consegnato alla paziente in data
17.11.2016.
Anche le possibili alternative all'intervento programmato (comunque non adeguate né risolutive della problematica: cfr. pag. 32-33 della relazione) risultano citate nel modulo di consenso su carta
8 intestata della ivi compresa la possibilità di non sottoporsi Controparte_2 all'intervento stesso.
Alla luce di tali evidenze può pertanto affermarsi che l'odierna attrice è stata posta nelle condizio- ni di potersi autodeterminare liberamente e in modo consapevole circa le scelte terapeutiche da compiere a tutela della propria salute, ricevendo a tal fine tutte le informazioni necessarie e di- sponendo di un periodo di tempo sufficiente per “riflettere sulle informazioni ricevute e prendere una deci- sione consapevole” (doc. 6 pag. 29 fasc. . CP_1
6. – In conclusione, la consulenza tecnica d'ufficio – le cui valutazioni appaiono condivisibili in quanto frutto di un'accurata analisi di tutti i dati emergenti dalla documentazione clinica prodotta, fondate sull'applicazione di criteri tecnici esenti da censure e motivate con logicità e in modo esaustivo anche in relazione alle osservazioni di parte attrice, cui i CTU hanno risposto in modo puntuale e convincente (cfr. pagg. da 37 a 46 della relazione) – ha riconosciuto la piena correttez- za dell'operato dei convenuti, sottolineando l'assenza di condotte censurabili in ordine alla pro- grammazione e alla esecuzione dell'intervento chirurgico, ovvero alla gestione della fase post- operatoria, da porre in relazione causale con i danni lamentati dall'attrice.
Nessuna inadempienza è stata poi riscontrata in ordine alle informazioni fornite alla paziente fi- nalizzate alla formazione di un consenso libero e pienamente consapevole rispetto all'atto medi- co.
Peraltro, anche laddove fosse stata ravvisata una condotta negligente in capo ai convenuti, non si sarebbe comunque configurato alcun danno risarcibile.
Come anticipato, infatti, la consulenza tecnica d'ufficio ha espressamente escluso la configurabili- tà in capo alla sig.ra di qualsivoglia danno biologico - permanente e/o temporaneo – e da Pt_1 perdita di capacità lavorativa specifica, così come la risarcibilità del pregiudizio psichico (depres- sione ansiosa) e alla sfera sessuale che l'attrice asserisce di aver patito quale conseguenza della ne- gligente condotta del chirurgo.
L'assenza di un inadempimento del medico e della struttura sanitaria alle obbligazioni derivanti, rispettivamente, dal contratto d'opera professionale e di spedalità importa il rigetto sia della do- manda risarcitoria, sia delle domande di risoluzione contrattuale e di ripetizione avanzate nel pre- sente giudizio.
7. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguar-
9 do al valore della causa e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa, vanno parimenti po- ste in via definitiva a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano - Prima Sezione civile, in persona del G.U. dott. Vincenzo Carnì, definiti- vamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
a) rigetta le domande proposte da nei confronti di e della Parte_1 Controparte_1
Controparte_2
b) condanna a rifondere a ciascuna delle parti convenute e alla terza intervenuta Parte_1 le spese del presente giudizio che liquida in euro 7.400,00 Controparte_8 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c) pone definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica d'ufficio così Parte_1 come liquidate in corso di causa.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Milano, 06.09.2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Carnì
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