Art. 3. Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado 1. Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono promuovere, nel rispetto dell'autonomia scolastica e nel quadro delle indicazioni nazionali e linee guida specifiche per i diversi gradi di istruzione in materia di educazione e promozione della salute, l'importanza dell'appropriata alimentazione e della prevenzione e del contrasto delle malattie infettive a rilevanza endemica e pandemica a carattere zoonotico, in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti ed anche coinvolgendo l'Ordine dei medici veterinari e le organizzazioni dei medesimi maggiormente rappresentative a livello territoriale, nonche' promuovere iniziative civiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei principi fondanti la prevenzione veterinaria nell'ambito dell'approccio integrato «One Health» per la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente, al fine di educare alla prevenzione e al contrasto dei rischi sanitari interdipendenti, su cui possono incidere i comportamenti e le azioni degli individui e della collettivita'.
Articolo 2Articolo 4
- Legge 1 aprile 2025, n. 49
Articolo 3 della Legge 1 aprile 2025, n. 49
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27 aprile 2025
27 aprile 2025
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