Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 15/05/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Raffaella Filoni sulle conclusioni prese il 14.5.2025 a seguito di note scritte di discussione, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. di R.G. 3544/2024, promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv.ti Tania BORRELLI (C.F.: ), del C.F._2 foro di Larino e Tiziano PADOVANI (C.F.: ), del C.F._3 foro di Torino, come da procura in calce e di domicilio fisico presso lo studio legale di quest'ultimo in Via della Consolata, 1/bis - Torino (TO), ( elezione di domicilio digitale, presso cui si dichiara di voler ricevere notifiche e comunicazioni di cancelleria in conformità alle disposizioni di legge, presso le caselle di posta elettronica certificata e/o Email_1 ed indicazione del numero di fax Email_2
011.4601077),
- ricorrente -
contro
(P.I. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Andrea Ilario Maria Viani (C.F. – C.F._4
dell'Avvocatura Regionale, giusta Email_3 procura rilasciata su foglio separato depositato telematicamente, con domicilio eletto ai fini del presente giudizio presso la sede dell'Avvocatura Regionale in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1
- resistente-
CONCLUSIONI
Come da atti introduttivi e note scritte di discussione udienza 14.5.2025:
Per Parte ricorrente : “in via preliminare e/o pregiudiziale accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia dell'ordinanza ingiunzione di pagamento per illecito amministrativo in materia di caccia (DECRETO N. 11258 del 23.07.2024), per i motivi di cui sub B) del presente ricorso e per l'effetto annullare l'ordinanza-ingiunzione medesima con ogni conseguente statuizione di legge. In via principale accertata e dichiarata la nullità
1
(spese di notifica) = euro 299,75 (totale dovuto)] o nella misura ritenuta di giustizia dal Giudice;
In ogni caso con vittoria di spese e onorari di causa.”
Per Parte resistente: “ Voglia l'illustrissimo Tribunale adìto, respinta ogni diversa domanda ed eccezione così giudicare: In via cautelare: - respingere l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, stante la mancanza dei presupposti di legge per tutte le ragioni esposti nella narrativa del presente atto;
Nel merito: - respingere tutte le domande formulate con il ricorso nei riguardi di
, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi Controparte_1 esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e onorari.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il ricorrente il Sig ha proposto ricorso avverso Parte_1
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento per illecito amministrativo in materia di caccia (DECRETO N. 11258 del 23.07.2024) notificatagli in data 16.9.2024 per aver esercitato la caccia da appostamento temporaneo in aperta campagna, in territorio del Comune di Zeme, omettendo di segnare sul tesserino venatorio regionale n. 14 capi di allodola abbattuti e detenuti presso la propria automobile, superando, inoltre, di n 10 capi il carniere giornaliero previsto di n 10 allodole.
Gli è stata così contestata la violazione dell'art 12 comma 12 bis Legge 157/1992 sanzionato dall'art 31 comma 1 lett l Legge 157/ 1992, e dell'art 24 comma 1 Legge Regionale n 26 del 1993 sanzionato dall'art 51 comma 1 Legge Regionale n 26 del 1993, con sanzione pecuniaria così calcolata: somma complessiva di euro 2556,00 ( euro 154 x14 ( 2156,00 ) + euro 40x10( euro 400) )
Il ricorrente presentava proprie controdeduzioni avverso il predetto verbale e , all'esito, la ha emesso l'ordinanza- Controparte_1 ingiunzione qui impugnata n. 11258 del 23 luglio 2024 con la quale gli è stato ingiunto “il pagamento della sanzione complessiva di €. 3294,00 e delle spese di notifica del presente atto pari ad €. 8,75 per un totale di €. 3302,75” calcolata con le seguenti modalità: “sanzione complessiva di €. 3294,00, costituita da €. 3234,00 ( 77,00x3x14) per la mancata segnatura dei capi abbattuti, pari a tre volte il minimo fissato dalla normativa per ciascuna delle violazioni commesse dal cacciatore, intendendo ciascun abbattimento, non segnato sul tesserino venatorio, azione illecita distinta dalla precedente e dalla successiva, sebbene le 14 azioni siano state poste in essere in tempi anche molto ravvicinati tra loro, mentre il superamento del carniere giornaliero è da intendersi singolo
2 illecito e pertanto la sanzione da applicare risulta pari al triplo del minimo fissato dalla normativa (€. 20,00x3=€. 60,00).”.
Parte ricorrente ha dedotto che la quantificazione della sanzione per la violazione dell'art 24 comma 1 Legge regionale n 26/1993 sanzionato dall'art 51 comma 1 Legge Regionale 26/93, per le n. 10 allodole abbattute in esubero rispetto al carniere giornaliero, è stata calcolata correttamente : euro 20x 3 ( euro 60), perché è stata calcolata come singolo illecito.
Ha dedotto, invece, quali motivi di impugnazione dell'ordinanza ingiunzione: l'errata quantificazione della sanzione comminata, con riferimento alla violazione dell'art 12 comma 12 bis Legge 157/1992, sanzionata dall'art 31 comma 1 Legge 157/92, per le 14 allodole abbattute e non segnate sul tesserino, che è stata calcolata, non come illecito unico e sanzione comminata tra un minimo e massimo ( da euro 77,00 ad euro 464,00 ), ma, con la moltiplicazione della sanzione di euro 77,00, per il numero dei capi abbattuti, e non annotati.
Parte ricorrente ha dedotto, sul punto, subito, che l'art. 31, comma 1, lett. I, legge n. 157 del 1992, non prevede che l'indicata sanzione pecuniaria - determinata tra un valore minimo ed un valore massimo - venga moltiplicata per il numero di capi abbattuti e non segnati, nonché la decadenza del termine di durata del procedimento amministrativo, per violazione dei termini previsti dall'art. 2 della L. n. 241 del 1990.
Si è costituita in giudizio resistendo alla Controparte_1 domanda e deducendola legittimità della sanzione, moltiplicata per il numero dei capi non annotati sul tesserino e prelevati abusivamente, sul rilievo che ogni abbattimento (e conseguentemente la segnatura sul tesserino venatorio che ne deriva) si configura come azione singola e distinta da quella precedente e da quella successiva, ancorché gli abbattimenti vengano attuati nel corso della medesima giornata di caccia (l'attività venatoria è praticabile per legge da un'ora prima dell'alba fino al tramonto), e quindi sanzionabile in numero pari al numero di trasgressioni commesse, richiamando sul punto quanto disposto dall'articolo 22 co. 7 della l.r. 26/1993 per quanto attiene all'annotazione di selvaggina migratoria, la pronuncia della Corte Costituzionale con sentenza n. 126/2022, il parere del 2017 espresso dal Direttore generale della Direzione Agricoltura;
nonché, la corretta quantificazione parimenti della sanzione per il superamento del carniere giornaliero, e la grave entità del comportamento posto in essere in pregiudizio alla fauna, essendo la specie allodola caratterizzata da uno stato di conservazione sfavorevole, motivo per cui il carniere è contingentato a 10 esemplari.
Con ordinanza dell'11.3.2025 è stata sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ed è stata fissata in prosecuzione, per discussione, l'udienza del 14.5.2025, disponendone al contempo la sostituzione con il deposito di note scritte.
3 Il ricorso è fondato per i motivi che seguono.
E' incontestato e documentalmente provato che in data 26 ottobre 2019 la Polizia Provinciale di Pavia ha elevato un verbale di accertamento n. 439 e contestazione di trasgressione nei confronti del Sig. Parte_1
contestandogli la violazione degli artt. art. 12, comma 1
[...]
n. 157 del 1992 sanzionato dall'art. 31, comma 1, lett. I, legge n. 157 del 1992; e la violazione dell'art. 24, comma 1, legge regionale n. 26 del 1993 sanzionato dall'art. 51, comma 1, legge regionale n. 26 del 1993 e con la seguente motivazione: “ha esercitato la caccia da appostamento temporaneo omettendo di segnare sul tesserino venatorio n. 14 allodole abbattute e detenute sulla vettura Fiat Scudo tg. BK699EE. Risulta inoltre aver superato di n. 10 capi il carniere giornaliero previsto”.
E' stata, inizialmente, irrogata la sanzione amministrativa in forma ridotta così calcolata: somma complessiva di euro 2556,00 ( euro 154 x14 ( 2156,00 ) + euro 40x10( euro 400) ).
Il Sig. ha inoltrato alla le Parte_1 Controparte_1 proprie memorie difensive, nelle quali contestava la quantificazione della sanzione, la Commissione sanzioni della struttura AFCP Pavia -Lodi ha proposto l'adozione di provvedimento ingiuntivo, comportante la sanzione pari a tre volte il minimo inerente ciascuna infrazione commessa moltiplicata per le 14 allodole abbattute e non segnate sul tesserino: euro 77,00x3x14 =3234,00, ed euro 20x3 = 60,00 per n.10 allodole abbattute in esubero rispetto al carniere giornaliero, pari a complessivi euro 3294,00; la ha emesso il 23 luglio 2024 l 'ordinanza ingiunzione Controparte_1
n. 11258 qui impugnata, notificata il 2.9.2024 per la somma di euro 3294,00 oltre euro 8,75 per spese di notifica.
Ebbene, la normativa richiamata nell'ordinanza ingiunzione impugnata consiste nella Legge 11/2/1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria” e nella Legge Regionale 16/8/1993 n. 26
“Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria”, e le norme contestate consistono, nello specifico:
- nella violazione dell'art. 12 comma 12 bis della L. 157/92, sanzionato dall'art. 31 c. 1 lett. i della L. 157/92, relativamente alla prima infrazione citata, per l'esercizio della caccia da appostamento temporaneo, omettendo di segnare sul tesserino venatorio n. 14 allodole abbattute e detenute sulla vettura;
- nella violazione dell'art. 24 c. 1 della L.R. 26/93, sanzionato dall'art. 51 c. 2 della LR 26/93 per il superamento del carniere giornaliero consentito di 10 capi, relativamente alla seconda infrazione.
4 L'art. 12, co. 12bis della L. 157/1992, stabilisce che la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento.
L'art. 31 co. 1 della L. 157/92, stabilisce che per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative, ed in particolare , alla lettera i) : la sanzione amministrativa da euro 77 a euro 464,00 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale.
Deduce il ricorrente che il Legislatore nella descrizione della condotta di cui alla lettera i), consistente nell'omessa annotazione sul 6 tesserino delle prescritte annotazioni, utilizza l'espressione “ prescrizioni “, già al plurale, con ciò denotando come l'omessa annotazione delle prescrizioni, altresì plurime, sia considerata come unica condotta e come tale sanzionabile;
ed inoltre , che, laddove il Legislatore ha invece voluto far riferimento ai singoli capi di fauna, nel calcolo della sanzione, lo ha espressamente indicato, come nella successiva lettera l), ove la sanzione amministrativa è espressamente indicata per ciascun capo, per la diversa condotta, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2.
Deduce la Regione che la Legge Regionale 26/1993 CP_1 all'art. 22 co. 7 per quanto attiene l'annotazione di selvaggina migratoria, testualmente dispone: “I capi di selvaggina migratoria vanno annotati sul tesserino venatorio, in modo indelebile, sul posto di caccia, dopo gli abbattimenti o l'avvenuto recupero”, di tal chè, subito dopo l'abbattimento, deve essere compiuta l'annotazione sul tesserino, con ciò consumandosi la condotta contestata, e, ove plurime siano le omesse annotazioni, anche nel corso di un contesto temporale breve, plurime sono le condotte poste in essere in violazione dell'art. 12, co. 12bis della L. 157/1992, sanzionato dall'art. 31 co. 1 della L. 157/92, e, per l'effetto, per ogni capo abbattuto, senza immediata annotazione sul tesserino, deve essere applicata la correlativa sanzione.
Preliminarmente deve osservarsi che l'annotazione sul tesserino venatorio del capo abbattuto deve essere compiuta, sia per la fauna stanziale, sia per quella migratoria, dopo l'abbattimento: infatti, l'art.22 co. 7 Legge Regione Lombardia 26/93 per quanto attiene l'annotazione di selvaggina migratoria, testualmente dispone “I capi di selvaggina migratoria vanno annotati sul tesserino venatorio, in modo indelebile, sul posto di caccia, dopo gli abbattimenti o l'avvenuto recupero”, e l'art. 12, comma 12-bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dispone «la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento».
Ora era stata sollevata questione di legittimità Costituzionale dell'art 22 comma 7 LR 26/93, nella predetta formulazione, nella parte in
5 cui la norma impugnata subordinerebbe le annotazioni sul tesserino venatorio al preventivo recupero dell'animale, contravvenendo alla ratio della richiamata disposizione statale, che impone l'immediata annotazione, con conseguente abbassamento della soglia di protezione ambientale imposta dalla fonte nazionale.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 126/2022, ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., dell'art. 13 della legge reg. Lombardia n. 8 del 2021, che, modificando l'art. 22 della legge reg. Lombardia n. 26 del 1993, dispone che i capi di selvaggina migratoria vanno annotati sul tesserino venatorio, in modo indelebile, sul posto di caccia dopo gli abbattimenti o l'avvenuto recupero. L'espressione che si legge nella disposizione impugnata è stata adottata proprio in ossequio ai rilievi formulati con la sentenza costituzionale n. 291 del 2019, e va correttamente intesa nel senso che l'annotazione deve essere sempre effettuata subito dopo l'abbattimento, salvi i casi in cui la contezza dell'abbattimento stesso, anche ad opera di terzi, avvenga solo al momento del recupero. ( Precedenti: S. 40/2020 - mass. 42483; S. 291/2019 - mass. 40980; S. 249/2019 - mass. 40861; S. 174/2017 - mass. 40345; S. 74/2017 - mass. 39907; S. 278/2012 - mass. 36758 ).
Occorre ripercorrere i passaggi motivazionali , contenuti in tale sentenza, sul punto indicato: “1.2. - Con il secondo motivo di ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 13 della legge reg. Lombardia n. 8 del 2021, che modifica l'art. 22 della legge della Regione Lombardia 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria). La modifica consiste nell'aggiunta delle parole «dopo gli abbattimenti o l'avvenuto recupero» nel testo del comma 7 del citato art. 22, il quale, come integrato dalla novella, così adesso dispone: «[i] capi di selvaggina migratoria vanno annotati sul tesserino venatorio, in modo indelebile, sul posto di caccia dopo gli abbattimenti o l'avvenuto recupero». Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto la disposizione impugnata, nel subordinare le annotazioni sul tesserino venatorio al preventivo recupero dell'animale, abbasserebbe la soglia di 8 protezione stabilita dalla legislazione statale. Viene fatto riferimento all'art. 12, comma 12-bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), che così dispone: «[l]a fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento». Il ricorrente ricorda che, con sentenza n. 291 del 2019, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previgente formulazione dell'art. 22, comma 7, della legge reg. Lombardia n. 26 del 1993, limitatamente alle parole «dopo gli abbattimenti e l'avvenuto recupero». La motivazione di tale decisione aveva posto l'accento sulla tempestività dell'annotazione degli abbattimenti, precisando che essa deve avvenire subito dopo
6 l'abbattimento. Secondo il ricorrente, la ratio dell'art. 12, comma 12-bis, della legge n. 157 del 1992 sarebbe da rinvenire nella necessità di "chiudere" una procedura di infrazione avviata nei confronti dell'Italia (caso EU Pilot 6955/14/ENVI) in merito all'attività di monitoraggio del prelievo venatorio, «in relazione al quale era stata riscontrata l'esistenza di una variegata legislazione regionale, che consentiva di differire, con riferimento alle sole specie migratorie, l'annotazione degli abbattimenti al termine della giornata di caccia». Secondo la Commissione europea, l'assenza di una regolamentazione omogenea comportava difficoltà nei controlli da parte delle autorità competenti, rendendo inattendibili i dati raccolti a causa del tempo che trascorreva tra l'abbattimento e l'annotazione. La norma statale richiamata, pertanto, andrebbe considerata come una soglia minima di protezione ambientale, non derogabile dalle Regioni neppure nell'esercizio della loro competenza legislativa in materia di caccia, salva la possibilità di prescrivere livelli di tutela ambientale più elevati (è citata, tra le altre, la sentenza di questa Corte n. 249 del 2019)….. Si è costituita in giudizio la chiedendo che il ricorso statale sia dichiarato Controparte_1 inammissibile o non fondato…..2.2.- In ordine, poi, alla seconda questione, concernente l'impugnazione dell'art. 13 della legge reg. Lombardia n. 8 del 2021, la Regione resistente richiama l'evoluzione normativa che ha introdotto, nel tempo, molteplici modifiche all'originario testo dell'art. 22, comma 7, della legge regionale n. 26 del 1993. Viene ricordato che, prima ancora della disposizione impugnata, la precedente formulazione della norma - quale introdotta dall'art. 15, comma 1, lettera j), della legge della Regione Lombardia 9 4 dicembre 2018, n. 17 (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018) - disponeva che le annotazioni dei capi di selvaggina dovessero essere compiute «dopo gli abbattimenti e l'avvenuto recupero». La sentenza n. 291 del 2019 di questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale inciso, non accogliendo le difese regionali in quella sede spiegate, le quali avevano propugnato un'interpretazione della norma nel senso che essa «si limitava a prevedere che l'annotazione dovesse essere apposta sul libretto dopo l'abbattimento per i capi effettivamente abbattuti ovvero dopo il recupero nei casi dubbi, ossia nei casi in cui il cacciatore avesse rinvenuto un capo che non era sicuro di avere abbattuto al momento dello sparo o che fosse stato abbattuto da altri»). Nella menzionata decisione - fa notare la resistente - questa Corte ha ritenuto non fondata l'opzione interpretativa suggerita dalla perché essa trovava «ostacolo nel dato letterale della CP_1 norma, che utilizza la congiunzione "e" e non la disgiunzione "o", per precisare che l'annotazione va effettuata dopo l'abbattimento e l'avvenuto recupero». Proprio al fine di recepire le indicazioni di questa Corte, il legislatore regionale del 2021 - a fronte «dell'impossibile reviviscenza della disposizione precedente», e quindi della necessità di colmare una lacuna che era stata determinata proprio dalla declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 291 del 2019 - ha introdotto un testo che utilizza la disgiunzione «o», in modo da consentire al cacciatore «di procedere ad una più corretta annotazione, anche rispetto a quei capi che lo stesso, per le più diverse ragioni, ritenga di non aver abbattuto»; ciò, «fermo restando comunque il rispetto del requisito
7 dell'immediatezza, nei limitati casi in cui non vi sia certezza relativa all'effettivo abbattimento o al cacciatore che ha abbattuto il capo di selvaggina». In definitiva, la norma impugnata realizzerebbe «un innalzamento del livello di tutela imposto dalla l. 157/1992, in quanto estende l'obbligo di annotazione anche ai casi - non previsti dalla legge statale - in cui non vi è certezza circa il soggetto o il "tempo" dell'abbattimento”. Così conclude la Corte Costituzionale sul punto: “3.- La seconda questione, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, attiene alla dedotta illegittimità costituzionale dell'art. 13 della legge reg. Lombardia n. 8 del 2021, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., «anche in relazione» 10 all'art. 12, comma 12-bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). La disposizione impugnata modifica l'art. 22 della legge della Regione Lombardia 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), aggiungendo le parole «dopo gli abbattimenti o l'avvenuto recupero» alla fine del comma 7. Quest'ultimo, così come integrato dalla novella, dispone adesso come segue: «I capi di selvaggina migratoria vanno annotati sul tesserino venatorio, in modo indelebile, sul posto di caccia dopo gli abbattimenti o l'avvenuto recupero». Il ricorrente lamenta la violazione di «prescrizioni statali costituenti soglie minime di protezione ambientale», non derogabili nemmeno nell'esercizio della potestà legislativa regionale in materia di caccia, avuto riguardo alla previsione di cui all'invocato art. 12, comma 12-bis, della legge n. 157 del 1992, che così dispone: «La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento». La norma impugnata subordinerebbe le annotazioni sul tesserino venatorio al preventivo recupero dell'animale, contravvenendo alla ratio della richiamata disposizione statale, che impone l'immediata annotazione, con conseguente abbassamento della soglia di protezione ambientale imposta dalla fonte nazionale. 3.1.- La questione non è fondata, nei sensi di seguito precisati. Come questa Corte ha affermato, nella sentenza n. 291 del 2019, in riferimento alla precedente formulazione della disposizione regionale oggetto di censura, la norma di cui al comma 12-bis dell'art. 12 della legge n. 157 del 1992 (introdotta dall'art. 31, comma 1, della legge 7 luglio 2016, n. 122, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016») è volta a «garantire una raccolta più puntuale delle informazioni, derivante dalla contestualità dell'annotazione, in funzione dell'efficace programmazione del prelievo faunistico». Essa va dunque inclusa tra le «prescrizioni statali costituenti soglie minime di protezione ambientale (sentenza n. 249 del 2019), non derogabili neppure nell'esercizio della competenza regionale in materia di caccia, salva la possibilità di prescrivere livelli di tutela ambientale più elevati di quelli previsti 11 dallo Stato (sentenze n. 174 e n. 74 del 2017, n. 278 del 2012, n. 104 del 2008 e n. 378 del 2007)» (punto 4 del Considerato in diritto;
più di recente, nello stesso senso, anche sentenza n. 40 del 2020). Con la citata sentenza è stata, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera j),
8 della legge della Regione Lombardia 4 dicembre 2018, n. 17 (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018), nella parte in cui aveva sostituito, nel testo dell'art. 22, comma 7, della legge reg. Lombardia n. 26 del 1993, le parole «dopo gli abbattimenti accertati» con le parole «dopo gli abbattimenti e l'avvenuto recupero». Quest'ultima formulazione, invero, nell'utilizzare la congiunzione «e», rendeva chiara l'intenzione del legislatore regionale di posticipare l'annotazione all'effettivo recupero dell'animale. La sentenza, peraltro, nello smentire la tesi interpretativa della volta a ricavare da tale CP_1 formulazione un significato conforme all'esigenza di immediata annotazione imposta dall'art. 12, comma 12-bis, della legge n. 157 del 1992, ha avuto cura di affermare quanto segue: «La criticità non è superabile accedendo alla tesi della difesa regionale, che ritiene di aver esteso l'adempimento ai casi di recupero di abbattimenti effettuati da terzi, poiché l'interpretazione offerta trova ostacolo nel dato letterale della norma, che utilizza la congiunzione "e" e non la disgiunzione "o", per precisare che l'annotazione va effettuata dopo l'abbattimento e l'avvenuto recupero». L'espressione che si legge nella disposizione all'esame odierno di questa Corte è stata, dunque, adottata proprio in ossequio ai rilievi formulati con la sentenza n. 291 del 2019, e va correttamente intesa nel senso che l'annotazione deve essere sempre effettuata subito dopo l'abbattimento, salvi i casi in cui la contezza dell'abbattimento stesso, anche ad opera di terzi, avvenga solo al momento del recupero. Così interpretata, la disposizione impugnata non riduce lo standard di tutela della fauna selvatica introdotto dalla legge statale (sentenza n. 249 del 2019), e non si pone, dunque, in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.”
Orbene, correttamente osserva la Difesa della Controparte_1 che dalla analisi complessiva della normativa citata emerge che l'annotazione sul tesserino dei capi abbattuti debba essere compiuta subito dopo l'abbattimento, ciò, sia in relazione a quanto stabilito dalle prescrizioni Statali, costituenti soglie minime di protezione ambientale, non derogabili nemmeno nell'esercizio della potestà Legislativa Regionale in materia di caccia, sia dalla Legislazione Regionale: e ciò, per «garantire una raccolta più puntuale delle informazioni, derivante dalla contestualità dell'annotazione, in funzione dell'efficace programmazione del prelievo faunistico».
Tuttavia, ed è il punto che rileva in questa sede, il testo e l'analisi dell'apparato sanzionatorio e, quindi, della sanzione prevista dall'art 31 lett i) della Legge 157 del 1992, e il correlativo calcolo della sanzione, laddove riguardi più esemplari abbattuti nello stesso arco di circoscritto di tempo, non appare univocamente formulato in tale senso.
Infatti per giungere a tale conclusione, come correttamente rilevato in atti, sulla determinazione della sanzione, con moltiplicazione per il numero dei capi abbattuti, e non annotati, subito, occorre ripercorrere tali complesse premesse di analisi.
9 Analizzando complessivamente l'Art 31 lett i) Legge 157 del 1992 emerge che a partire dalla lettera I) che prevede una sanzione amministrativa da euro 77 ad euro 464 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale, la norma indica una serie di sanzioni amministrative afferenti, anche, le autorizzazioni e le annotazioni, più specifiche sul tesserino:
l) sanzione amministrativa per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni;
m) sanzione amministrativa per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale;
la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento 13 entro cinque giorni.
m-bis) sanzione amministrativa pecuniaria per chi non esegue sul tesserino regionale le annotazioni prescritte dal provvedimento di deroga di cui all'articolo 19-bis.
Emerge quindi che il Legislatore ha tipizzato nella lettera I) la sanzione da un minimo ad un massimo per la mancata annotazione di tutte le prescritte annotazioni, diverse da quelle oggetto delle previsioni successive ( ovvero nel caso della lettera m- bis ) di omessa annotazione sul tesserino del provvedimento di deroga di cui all'art 19 bis): e, dove ha voluto indicare il calcolo della sanzione con moltiplicazione per il numero di capi, lo ha indicato espressamente, come nel caso della lettera L ) di importazione di fauna selvatica senza autorizzazione.
L'Art. 12-bis Legge 157 del 1992 che dispone che la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento, è stato, però, introdotto, con la Legge 7 luglio 2016, n. 122, e nessuna corrispondente modifica è intervenuta nella formulazione dell'art 31 lett I della medesima Legge 157/1992 sul piano sanzionatorio.
In conclusione la norma di cui all'art 31 lett i della Legge 157/1992 è stata introdotta nel 1992 e ha previsto una sanzione amministrativa , calcolata da un minimo ad un massimo, per per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale.
La norma invece di cui all'art 12 bis della Legge 157 del 1992 è stata invece introdotta successivamente, e nulla, nello specifico, è stato, aggiornato, o indicato, nel corrispondente art 31 della medesima Legge che regolava, e regola, il profilo sanzionatorio.
Posto che è provato che l'abbattimento sia avvenuto nello stesso arco temporale della giornata di caccia, la mancata annotazione, subito dopo ogni abbattimento, non determina sul piano sanzionatorio che ogni abbattimento e, conseguentemente, la segnatura sul tesserino venatorio
10 che ne deriva, sulla base della, attuale, formulazione dell'art 31 lett I della 14 Legge 157/1992, si configuri come azione singola e distinta da quella precedente.
La Legge Regionale n 26 del 1993 della che ha Controparte_1 superato, nei termini indicati, il vaglio d ionale, stabilisce che «I capi di selvaggina migratoria vanno annotati sul tesserino venatorio, in modo indelebile, sul posto di caccia dopo gli abbattimenti o l'avvenuto recupero», ma non può indursi da tale dato che le disposizioni contestate, ovverosia l'art. 12, co. 12bis della L. 157/1992, che stabilisce che la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento e l'art. 31 co. 1 della L. 157/92, che stabilisce che per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applica la sanzione amministrativa da euro 77 a euro 464,00 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale , debbano essere interpretate nel senso che l'indicata sanzione pecuniaria - determinata tra un valore minimo ed un valore massimo – debba essere moltiplicata per il numero di capi.
E', quindi, una questione di coordinamento tra l'art 12 bis Legge 157/1992 introdotto nel 2016 e l'attuale formulazione della norma sanzionatoria di cui all'art 31 delle medesima Legge, che, allo stato, non consente il calcolo della sanzione rapportato al numero di capi abbattuti e non annotati.
Quanto, invece, alla seconda violazione, avente ad oggetto il superamento del carniere , l'art. 24, co. 1 della L.R. 26/93, sanzionato dall'art. 51 co. 2 L.R. 26/93, il calcolo è stato effettuato considerandolo come unico illecito e deve osservarsi che parte ricorrente non contesta la quantificazione della sanzione in euro 60,00 complessivi ( euro 20x3).
La sanzione irrogata deve, quindi, essere rideterminata in complessivi euro 291,00, oltre euro 8,75 per spese di notifica, come segue: per la violazione di cui agli artt 12 bis, 31 lett i Legge 157/1992 ( il triplo del minimo (77,00x3) pari ad euro 231,00; per la violazione di cui agli artt 24 comma 1 e 51 comma 2 LR 26/03 il triplo del minimo (€20 x 3 = € 60,00) per un totale € 291,00 oltre € 8,75 per spese di notifica, e così complessivi euro 299,75.
Le spese di lite , avuto riguardo alla complessità della ricostruzione, normativa e giurisprudenziale, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, in accoglimento parziale del ricorso:
1. ridetermina l'ammontare dell'ordinanza ingiunzione di pagamento per illecito amministrativo in materia di caccia (DECRETO N. 11258 del
11 23.7.2024), come segue: euro 291,00, oltre euro 8,75 per spese di notifica e così complessivi euro 299,75.
2. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Pavia il 15.5.2025
Sentenza depositata il 15.5.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Filoni
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