Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Basilicata, sentenza 20/04/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Basilicata |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENT. N. 9/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE AS
Nelle persone dei seguenti Magistrati:
Luigi Cirillo Presidente relatore IA SA Romano CE
OC TO CE
nella pubblica udienza del giorno 17 febbraio 2026 ha posto in decisione la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 9266 del registro di segreteria, promosso
DA
LA PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA AS (C.F.: 80218670588), domiciliata in Potenza, Viale del Basento n.78, PEC: basilicata.procura@corteconticert.it ;
ATTORE
CONTRO
1. XXX, nato il …omissis… a …omissis… (…omissis…) (C.F. …omissis…), ivi residente in …omissis…, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso l’Avvocato Francesco Gallipoli con studio in …omissis… alla Via Lucana n.70 (PEC: avv.francescogallipoli@pec.giuffre.it), giusta procura allegata alla memoria di costituzione in giudizio in data 14.1.2026;
CONVENUTO
2. YY, nato a …omissis… (…omissis…) l’…omissis… e ivi residente in i – C.F. …omissis….
CONVENUTO-CONTUMACE
avente ad oggetto domanda di risarcimento, in favore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, del danno indiretto da condanna dell’amministrazione del lavoro e delle politiche sociali per mobbing
Visti l’atto introduttivo e gli altri atti e documenti del giudizio.
Uditi, nella pubblica udienza del 17 febbraio 2026, il Presidente Luigi Cirillo, che riferiva sui fatti di causa, nonché il Pubblico Ministero nella persona di LD Coluzzi e l’Avvocato Francesco Gallipoli, che concludevano come da verbale di udienza.
FATTO
1. Con atto di citazione depositato il 12.9.2025, la Procura presso questa Sezione giurisdizionale conveniva in giudizio XXX e YY chiedendone la condanna “a titolo di dolo in solido tra loro, in favore dell’Amministrazione danneggiata, al pagamento della somma di euro 50.367,58 ovvero, in subordine, qualora venisse ravvisata nei loro confronti una responsabilità per colpa grave, ciascuno dei convenuti al pagamento della metà dell’importo sopra indicato, oltre rivalutazione, interessi legali e spese legali in favore dello Stato”.
1.1. Preliminarmente, la Procura riassumeva lo svolgimento dell’istruttoria come segue.
1.1.1. La notizia di danno rinveniva dalla segnalazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Direzione Centrale Risorse Umane, Finanziarie e Logistica – Ufficio Contenzioso e Ufficio Procedimenti Disciplinari) acquisita al prot. 0000873 del 06.05.2020, con la quale l’Ente ha rappresentato che, con la sentenza n. …omissis…, pubblicata il 04.01.2019, il Tribunale di …omissis… - Sezione Lavoro ha condannato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a risarcire il danno subito dal sig. ZZ, funzionario dell’Ispettorato del Lavoro di …omissis… vittima di condotte vessatorie (mobbing), pari a euro 52.269,21, oltre interessi, spese della c.t.u. e metà delle spese legali (doc.1 doc. 123 XXX). Dalla sentenza allegata alla segnalazione emergeva che il dipendente pubblico era stato vittima di atteggiamenti ostili di altri dipendenti, trascurati per due anni dal Direttore Provinciale del Lavoro (il convenuto XXX), “tanto che la situazione ambientale col tempo si è aggravata e il ricorrente è stato infine destinatario di una serie di iniziative disciplinari alcune delle quali rivelatesi infondate, con successiva revoca dell’incarico di responsabile dell’unità operativa vigilanza tecnica. L’esito di tale situazione è stato il trasferimento del ricorrente (su domanda) ad altra sede. I predetti comportamenti, sia pure non unificabili sotto un comune unitario intento persecutorio, sono stati produttivi di danno risarcibile per la salute di ZZ” (doc. 2, già doc.1 all.1).
Il mancato appello della sentenza (in conformità al parere reso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, che valorizzava l’ampia riduzione della condanna rispetto alle richieste del mobbizzato) determinava il passaggio in giudicato della decisione ed il pagamento della somma di euro 57.562,95 comprensiva di interessi legali, spese della c.t.u. e spese del giudizio nella misura della metà, oltre Iva e CPA, con determina n. …omissis… del …omissis… dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, seguita da bonifico di pagamento (doc.1, all.2 e 3).
1.1.2. Seguivano quattro separati atti di costituzione in mora del 17.9.2020 con i quali l’Ente danneggiato interrompeva i termini di prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei confronti di XXX, YY, VV e, ritenuti responsabili dei gravi episodi di ostilità che avevano determinato la condanna dell’Amministrazione (atti trasmessi con raccomandate A.R. ricevute il 2.10.2020, il 3.10.2020, il 7.10.2020, il 5.10.2020) (doc. 3); seguivano atti di rinnovo della costituzione in mora del 2.12.2024, trasmessi con raccomandate A.R., consegnate a XXX, VV e YY in data 21.12.2024, 27.12.2024 e 17.1.2025, laddove la trasmissione della costituzione in mora al WW non si perfezionava, in quanto deceduto il 30.12.2021, come comunicato dall’amministrazione (doc. 4).
1.1.3. Veniva quindi emesso invito a dedurre (doc.7) nei confronti di XXX, YY e VV <notificato rispettivamente il 8.4.2025 ex 149 c.p.c., il 19.4.2025 ex 140 c.p.c. e a mani il 28.3.2025>, con cui si contestava una responsabilità per danno indiretto per € 50.367,58 (detratta la quota di danno imputabile al deceduto WW, pari a euro 7.195), a titolo di dolo ed in solido, o in subordine a titolo di colpa grave e pro quota, con una ripartizione (interna nel primo caso, esterna nel secondo) pari al 75% del danno predetto (€ 37.775,68) a carico dei superiori del mobbizzato (XXX e YY), e del 25% (€ 12.591,90) a carico della collega (VV).
1.1.4. In risposta all’invito, venivano quindi presentate deduzioni difensive del XXX e della VV <sono state depositate solo quelle del primo> in data 10.05.2025 ed in data 23.05.2025 (doc. 5).
1.1.5. All’esito dell’audizione del XXX, svoltasi il 18.6.2025 (doc. 6), si procedeva alla archiviazione del procedimento nei confronti di VV con decreto del 02.09.2025 (doc. 8), nel quale si affermava che dalle deduzioni difensive sarebbe emersa l’assenza di una condotta causalmente rilevante (e di significativa gravità), onde la quota residua originariamente imputata alla convenuta (€ 12.591,90) doveva essere posta a carico dei convenuti XXX e YY, a titolo di dolo o in subordine di colpa grave, con riparto (interno o in subordine pro quota) nella misura del 50% dell’intero ammontare del danno.
1.2. In diritto, premessa una sintesi del concetto di mobbing come condotta oggettivamente vessatoria, a prescindere da un intento persecutorio unificante, la citazione precisava quanto segue.
1.2.1. Anzitutto, si affermava il valore di prova documentale della sentenza del Tribunale di …omissis… nei confronti dei convenuti XXX e YY (anche se essi non avevano partecipato al giudizio del lavoro), nella parte in cui si accertava di circostanze comprovanti la sussistenza dei presupposti della responsabilità amministrativa.
1.2.2. Anzitutto, la sentenza avrebbe comprovato l’esistenza di condotte dei convenuti attive ed omissive “chiaramente dolose mirate a isolare, umiliare e emarginare la vittima”, ovvero il compimento di “atti vessatori intenzionalmente diretti a danneggiare il ZZ, sia psicologicamente che professionalmente, svilendo di fatto l’incarico di Responsabile dell’Area di Vigilanza Tecnica conferitogli con ordine di servizio n. 1 del 17.01.2000”.
1.2.3. In specie, quanto al XXX, Direttore Provinciale del Lavoro di …omissis… (fino al 2007), sulla scorta della sentenza del giudice del lavoro gli si contestava una serie di “condotte vessatorie, accertate in sede giudiziaria” che avevano “finito per incidere sulla carriera lavorativa del danneggiato, il quale ha potuto recuperare serenità sul luogo di lavoro soltanto con la richiesta di trasferimento in altra sede”, in un “contesto di grave fallimento gestionale e di “leadership” in ambito lavorativo in quanto il XXX non solo ha ignorato le richieste legittime di supporto della vittima, ma addirittura ha intensificato il clima vessatorio mediante ripetute azioni disciplinari nei suoi confronti conclusesi in un nulla di fatto”. Più precisamente, si contestano al convenuto:
a) una “grave condotta omissiva in quanto non ha adottato alcuna iniziativa nei confronti dei colleghi del sig. ZZ (WW e VV), responsabili di atti ostili nei confronti di quest’ultimo, nonostante le ripetute richieste in tal senso avanzate dalla vittima in difesa del ruolo rivestito (doc. 9)”; in particolare, si richiamavano:
- gli atteggiamenti “provocatori e offensivi” assunti dal WW e l’illegittima archiviazione del conseguenziale procedimento disciplinare a suo carico, da parte del XXX (doc.10) (pagg.8-9 della sentenza, episodio del dicembre 2002 sul quale è stata espletata prova testimoniale);
- l’omesso riscontro delle numerose segnalazioni (del 9.3 e del 3.6.2003) indirizzategli dal ZZ in merito alle irregolarità commesse dai colleghi VV e WW (pag. 9 e 10 sentenza); in tale circostanza il mobbizzato si era attirato “tutto il rancore” dei colleghi, che lo avevano completamente delegittimato e finanche ”insolentito, minacciato verbalmente e fisicamente dal WW, insultato in presenza del maresciallo …omissis…, del sig. …omissis…, del dott. KK, del dott. JJJ e del dott. XXX...” (cfr. pag. 11 della pronuncia);
b) l’avvio, nel corso di poco più di un anno e mezzo, di diversi procedimenti disciplinari nei confronti della vittima, risultati poi infondati anche nel merito (annullati dalla commissione arbitrale di disciplina), come evidenziato alle pagine 25 e seguenti della sentenza (doc. 11).
In altri termini, come evidenziato dalla sentenza (pag. 13) l’omesso intervento del XXX a fronte delle “dettagliate segnalazioni sulla condotta dei colleghi”, della “denuncia del clima di intimidazione nel quale era costretto dallo stesso direttore” e delle “gravi accuse nei confronti dei due collaboratori” (WW e VV) costitutiva un “comportamento datoriale di noncuranza che aveva ingenerato nel ZZ un senso di frustrazione di fronte alla delegittimazione implicita del suo ruolo…”; e questa prolungata inerzia (biennale) sarebbe stata la causa di “una intollerabile situazione ambientale sul luogo di lavoro” (“poiché il mancato riconoscimento della effettività delle prerogative di responsabile del ZZ in merito all’andamento della attività tecnica in edilizia svolte dall’UOT e la sua delegittimazione quale responsabile UOT non potevano non ripercuotersi sulla considerazione che di lui avevano altri dipendenti della direzione provinciale”) e quindi dei danni non patrimoniali alla salute e professionalità del ZZ accertati e quantificati dal CE del lavoro alle pagine pag. 3 e 17 della sentenza di condanna”
1.2.4. Quanto al YY, Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di …omissis… a partire dal 1.3.2007 gli si contestava di avere contribuito “in maniera significativa” al danneggiamento professionale e psicologico del lavoratore, in particolare con le seguenti condotte:
a) l’omessa adozione di misure necessarie per prevenire comportamenti vessatori e persecutori sul luogo di lavoro;
b) la revoca dell’incarico al ZZ di responsabile dell’unità operativa vigilanza tecnica senza una valida motivazione, con l’ordine di servizio n. 3 del 2007 (doc. 12) (pag. 29 sentenza)
c) l’attribuzione della competenza sulle inchieste infortuni ad altro funzionario, con ordine di servizio n. 5 del 22 maggio 2007 (doc. 12).
Infatti, anche volendo escludere un intento persecutorio, ed ipotizzando una mera negligenza, l’omesso intervento a tutela del lavoratore dall’atteggiamento di ostilità di altri dipendenti era imputabile alla responsabilità del dirigente (che include anche l’obbligo di vigilanza e tutela nei confronti dei propri subordinati) (cfr., ex multis, Cass. sez. lav., ord. n.19196 del 12 luglio 2024). Viceversa, il YY, anziché esercitare il suo ruolo per garantire giustizia e protezione al ZZ, aveva utilizzato la sua posizione di superiore gerarchico per isolarlo ancora di più revocandogli l’incarico di Responsabile dell’unità organizzativa alla quale era preposto e demotivandolo fino al punto di spingerlo a lasciare l’ambiente lavorativo.
1.2.5. Quanto poi alle condotte persecutorie del WW (deceduto il 30.12.2021) e della VV, collaboratori del ZZ:
a) il WW era responsabile di plurime condotte vessatorie, motivate dalla gelosia professionale (in quanto era stato privato della titolarità dell’ufficio operativo tecnico all’arrivo del ZZ: pag. 4 sentenza), condotte la cui reiterata impunità da parte dei superiori aveva creato un ambiente ostile al mobbizzato (in particolare le condotte del 13.12.2002, oggetto di conforme prova testimoniale, a pag. 8 della sentenza e quella del maggio 2002, a pag. 6 della sentenza);
b) la VV, invece, aveva solo mostrato mancata collaborazione con il ZZ (pagg.4-7 della sentenza) contribuendo ad alimentare il clima di ostilità e rafforzare implicitamente l’atteggiamento vessatorio e il senso di vulnerabilità della vittima (pagg. 4, 5, 7 e 8 sent.) ma tali condotte non avevano una gravità tale da giustificare l’azione di responsabilità amministrativa.
1.2.6. In conclusione, concordando con quanto affermato in sentenza (pag.3), la Procura riteneva che la frustrazione professionale ed il disagio psicologico subiti dal ZZ (e quindi la condanna dell’amministrazione ed il danno erariale contestato in questa sede) fossero causalmente riconducibili ad una situazione ambientale ostile e vessatoria cagionata e progressivamente aggravata dalle condotte dei suoi collaboratori (soprattutto il WW) e dei superiori (XXX e YY), che non solo avevano omesso di dar seguito alle richieste di intervento del mobbizzato (creando una “cultura del silenzio e dell’impunità” percepita dai collaboratori del ZZ come tolleranza sulle condotte vessatorie perpetrate a suo danno), ma anzi lo avevano ulteriormente delegittimato assoggettandolo a contestazioni disciplinari dimostratesi infondate e revocando gli incarichi da lui assegnati, finché egli si era trasferito, a domanda, in altra sede.
Dal punto di vista dell’ apporto causale, la Procura affermava altresì sussistere un “differente grado di partecipazione soggettiva nella produzione del danno erariale, tenuto conto del ruolo e delle attribuzioni in concreto da essi rivestiti nella vicenda in esame”, in quanto in qualità di dirigenti della D.P.L. “non solo non avrebbero dovuto attuare i comportamenti vessatori sopra indicati, ma avrebbero dovuto attivarsi, esercitando la doverosa vigilanza sugli altri dipendenti, per far cessare il clima ostile venutosi a creare sul luogo del lavoro all’evidente scopo di emarginare il sig. ZZ.”
Quanto all’elemento soggettivo, la Procura affermava che i comportamenti dei convenuti denotassero “senza ombra di dubbio, l’intento di nuocere, relegando il lavoratore danneggiato ai margini della struttura in cui operava, aggravando la tensione nervosa e il logorio psicofisico dello stesso” ovvero esercitando “una vera e propria strategia di isolamento del sig. ZZ creando intorno a lui un clima ostile ed offensivo per la sua reputazione professionale e personale”, tramite “azioni ostili e premeditate corrispondenti ai parametri individuati dalla Corte di Cassazione nella nota sentenza n. 10037/2015”.
Pertanto, si chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento del danno, quantificato (detratta la quota del WW, di € 7.195,37) in € 50.367,58, imputata ad entrambi a titolo di dolo o in subordine di colpa grave, e con un riparto dell’addebito (interno tra condebitori solidali nel primo caso, pro quota nel secondo) nella misura del 50%.
1.3. Quindi, in replica alle deduzioni difensive del XXX, presentate nella fase preprocessuale (quelle della VV, non esibite, avevano condotto alla archiviazione), la citazione affermava quanto segue.
1.3.1. Anzitutto, quanto “ai fatti accertati ed alle valutazioni effettuate dal CE del lavoro in ordine al ruolo svolto nella vicenda dal sig. XXX”, la citazione ribadiva che la sentenza di condanna per mobbing, benché inopponibile al convenuto in quanto estraneo alla lite, fungeva comunque da “prova documentale in ordine alla situazione giuridica oggetto dell’accertamento giudiziale”, attesi il principio di libero convincimento del giudice e la ammissibilità di prove atipiche nel processo contabile.
1.3.2. Quanto poi all’eccezione di insussistenza della condotta vessatoria contestata al XXX (omessa vigilanza e omesso intervento, dolosi o gravemente colposi), per le difficoltà organizzative ed operative dell’apparato organizzativo dell’Ente in cui egli operava, per la sua ignoranza “...del conflitto ingeneratosi fra il ZZ e l’ispettore WW a seguito della nomina del primo a responsabile dell’Area Vigilanza Tecnica.” (pag. 4 della comparsa di risposta), e per il cumulo di impegni gravosi a suo carico, la citazione affermava che l’eccezione era inverosimile e non convincente “soprattutto in presenza di una condotta chiaramente dolosa accertata dal giudicato risarcitorio”, giudicato che smentiva le affermazioni del convenuto, riconducendo la condotta del dirigente ad una finalità vessatoria.
1.3.3. In particolare, alla luce degli “elementi di responsabilità emersi nel giudizio civile”, la Procura riteneva inaccoglibile la ricostruzione dei fatti operata dal convenuto (che conduceva a conclusioni opposte a quelle del giudice del lavoro, ovvero ad affermare l’assenza di condotte vessatorie), evidenziando:
a) che la pronunzia del Tribunale di …omissis…, da un lato, aveva valore di “prova documentale anche nei confronti degli odierni convenuti, pur in assenza della loro partecipazione al giudizio civile”, utilizzabile come “prova indiziaria” ex art. 2729 c.c.; dall’altro, anche se priva di efficacia di giudicato vincolante ex art. 2909 c.c., aveva comunque una “efficacia riflessa” sui terzi (Cass. 4241/2013);
b) che i convenuti, pur essendo rimasti formalmente estranei al giudizio del lavoro e pur essendo “perfettamente a conoscenza del procedimento” giudiziario “per via del ruolo apicale rivestito e della diretta connessione tra i fatti contestati e le condotte vessatorie da loro materialmente poste in essere e stigmatizzate nel provvedimento giudiziale” (in particolare, anche se fosse stato inizialmente all’oscuro, in sede di audizione il XXX aveva ammesso di avere ricevuto nel 2019 la notifica della sentenza di condanna del giudice del lavoro), non avevano ritenuto opportuno “né intervenire né proporre opposizione di terzo ai sensi dell’art. 404 c.p.c.”, lasciando che la sentenza passasse in giudicato, anche nella parte in cui stigmatizzava le condotte adottate.
In particolare, la Procura affermava che l’omessa impugnazione della sentenza rappresentasse una ammissione di colpa, a riprova dell’infondatezza della ricostruzione dei fatti del XXX, tanto più che essa era stata prospettata solo nel procedimento istruttorio contabile; così come costituiva riscontro di tale infondatezza la contestazione della falsità di alcuni documenti, eccepita tuttavia solo nel presente giudizio, a distanza di anni dalla sentenza civile, e senza che sia stata proposta denunzia o querela per il falso ex art. 368 c.p. (sic).
La Procura giungeva ad affermare (così modificando l’originario invito) che l’omessa adozione di una qualsivoglia tempestiva iniziativa volta a contrastare la ricostruzione dei fatti proposta dal giudice del lavoro (in sede civile, con l’impugnazione ex art. 404 c.p.c., o in sede penale con denunzia o querela) costituisse una violazione dei minimi doveri di diligenza imposti al dirigente al fine di evitare o ridurre la condanna dell’amministrazione di appartenenza (ex art. 1227 comma 2 c.c., concorso di colpa nel danno, e art.2 Cost. doveri di solidarietà), e che ciò “rafforzasse” “il valore della pronuncia quale elemento di prova documentale dotato di efficacia riflessa anche nei loro confronti, come già evidenziato in relazione all’art. 2729, comma 1, c.c..”.
1.3.4. Infine, la Procura elencava la documentazione presentata a sostegno della domanda.
2. Quindi, con decreti presidenziali del 12.9.2025 veniva fissata l’udienza del 17.2.2026 per la discussione del giudizio e si nominava il relatore; la citazione ed il pedissequo decreto venivano ritualmente notificati al convenuto XXX (alla PEC dell’Avv. Francesco Gallipoli, già costituitosi in sede preprocessuale) ed al convenuto YY nella residenza a mezzo posta con raccomandata A.R. (ritiro avvenuto il 26.9.2025).
3. Con memoria di costituzione e memoria difensiva entrambe depositate il 14.1.2026, recanti in allegato la procura epigrafata e cospicua documentazione, si costituiva per il convenuto XXX l’Avvocato Francesco Gallipoli (già nominato difensore in sede di invito a dedurre, con mandato sottoscritto il 23.5.2025), chiedendo:
a) di dichiarare inammissibile ed infondata la pretesa erariale azionata nei confronti del convenuto, con assoluzione di quest’ultimo da ogni addebito;
b) di disporre la liquidazione delle spese processuali ex art. 31 c.g.c. in favore della parte convenuta;
c) di fissare termine ex art. 105, comma 1, c.g.c., per la presentazione, dinanzi al Tribunale di …omissis…, di querela di falso avverso le note datate 20.5.2002, 9.3.2003 e 3.6.2003;
d) in via istruttoria:
· di acquisire ogni documentazione utile ad accertare le attività libero professionali svolte dal ZZ a partire dall’anno 2006;
· di acquisire la cartella sanitaria e di rischio del ZZ sia quale ex dipendente della D.P.L. di …omissis… sia quale dipendente della D.P.L. di …omissis….
3.1. A sostegno di queste richieste, la difesa ripercorreva sommariamente le vicende della fase preprocessuale, in specie il contenuto dell’invito a dedurre e delle difese avanzate con le deduzioni dal convenuto, il quale aveva eccepito la sua estraneità al giudizio civile, la mancata allegazione (in quel giudizio) di circostanze utili alla difesa dell’amministrazione (come la falsità di tre note del XXX – del 20.5.2002, del 9.3.2003 e del 30.6.2003 – non disconosciute dall’amministrazione e poste dal giudice civile a base della condanna della Direzione Provinciale del Lavoro; l’esistenza di atti che provavano le attività svolte dal XXX a favore del ZZ; l’erroneità degli accertamenti medico-legali resi al giudice del lavoro), e la sussistenza di prove di tali circostanze esimenti da responsabilità, in parte prodotte ed in parte da acquisire a cura della P.R. (cartelle cliniche ed incarichi). In particolare, la difesa lamentava che nell’atto di citazione la Procura regionale:
a) non aveva considerato le allegazioni e le prove fornite in fase preprocessuale (nemmeno richiamate in citazione);
b) non si era espressa sulle istanze istruttorie formulate;
c) aveva contestato al XXX di non essere intervenuto nel giudizio innanzi al giudice del lavoro, di non aver proposto opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. e di non aver adìto il giudice penale per la falsità documentale ex art. 368 c.p. (cfr. pagg. 19-22 citazione), innovando rispetto all’impostazione dell’invito a dedurre.
3.2. Quindi, in punto di fatto, la difesa contestava puntualmente la ricostruzione della vicenda nella sentenza del giudice del lavoro, fatta propria dalla Procura attrice.
3.2.1. Anzitutto, si contestava la sussistenza di condotte vessatorie, in quanto:
a) in merito all’inerzia del convenuto a fronte delle segnalazioni di problematiche interne all’ufficio (per due anni a partire da metà del 2002, secondo la contestazione), il XXX non era a conoscenza dei contrasti tra il ZZ ed altri dipendenti dell’ufficio, essendo egli in servizio per lo più a Roma, non essendo stato notiziato di problematiche del personale dal Dr. KK (responsabile del servizio e superiore del ZZ), e non avendo avuto alcuna segnalazione dal ZZ medesimo, dato che erano false – come si contestava ex art.105 c.g.c. - le note del 20.5.2002, del 9.3.2003 e del 3.6.2003 esibite nel processo del lavoro e poste a base della relativa decisione); nei casi di segnalazione di problemi interni all’ufficio (con note del 16.12.2002, 15.3.2004 e 4.3.2004) il XXX era immediatamente intervenuto, prima con un richiamo scritto alla VV (a fine 2002) e poi con l’O.S. n.1/2004 (provvedimento non considerato né nella sentenza civile, né nella citazione del P.M.), con cui il convenuto aveva cercato di disinnescare qualsivoglia conflitto all’interno dell’ufficio, separando le attività del ZZ da quelle del Dott. KK e dell’ispettore WW con l’istituzione di due separate Aree di Vigilanza Tecnica, mettendo il ZZ a capo dell’Area “A” ed il WW dell’Area “B”, in conformità alle prescrizioni e direttive ministeriali ed alle clausole della disciplina collettiva;
b) non vi erano state condotte di delegittimazione o lesione della professionalità del ZZ, in specie di disconoscimento del suo ruolo direttivo all’interno di una delle articolazioni dell’Ispettorato del Lavoro di …omissis…, in quanto (premessa la legittimità dell’O.S. n.1/2004):
· la missiva del XXX alla DPSV del 18.11.2003 era nata da un disguido creato dallo stesso ZZ, chiarito il quale la segnalazione di sciopero era stata revocata;
· il XXX non aveva mai manifestato atteggiamenti vessatori o di demansionamento verso il ZZ, anzi lo aveva sempre autorizzato ad assumere incarichi esterni (sia nel 2003, sia nel 2004);
· il XXX non era a conoscenza del preteso intralcio del KK al ZZ (ad inizio 2005);
· la autorizzazione al part-time era stata legittimamente negata (nell’aprile 2005 per motivi di opportunità, nel 2006 per mancanza delle condizioni), ed infine concessa non appena la articolazione dell’orario lo consentiva (nel luglio 2006);
· l’O.S. n. 1/2006, con cui era stato nominato responsabile del Servizio ispettivo un funzionario diverso dal ZZ, era del tutto legittimo e giustificato e comunque non aveva determinato né demansionamento del funzionario né una qualsivoglia malattia (tanto è vero che continuava a svolgere attività extraistituzionali);
· le condotte asseritamente vessatorie del 2007 non erano imputabili al XXX, ma al YY;
c) quanto infine alle contestazioni disciplinari, esse non avevano connotati vessatori o mobbizzanti, ma erano tutte fondate su giustificati motivi, ed erano state annullate per motivi opinabili o di mero rito.
3.2.2. Inoltre, sempre in punto di fatto, la memoria di costituzione contestava la sussistenza e la liquidazione del danno contenuti nella sentenza del giudice del lavoro, negando la sussistenza di un danno permanente per una serie di circostanze, ovvero:
· che, nel periodo lavorativo asseritamente connotato da condotte vessatorie, il ZZ non aveva mai chiesto visite del medico competente o dell’INAIL, ed aveva svolto attività libero-professionale (da ultimo con una modifica del part-time);
· che la perizia di ufficio non era attendibile, in quanto il CT non aveva né considerato l’attività libero-professionale di ingegnere svolta dal dipendente (di cui sopra), né rilevato che i certificati medici (peraltro del 2006) esibiti dalla parte non erano stati resi da psichiatri ma da neurologi, né chiesto consulenza psichiatrica, né acquisito la cartella sanitaria e di rischio del dipendente.
3.3. In punto di diritto, la memoria difensiva sviluppava le seguenti argomentazioni.
a) Anzitutto, si contestava la violazione dell’art. 67 comma 7 c.g.c., lamentandosi di aver invano richiesto alla Procura regionale di svolgere attività istruttoria per accertare l’esistenza del danno (messa in dubbio per i motivi sopra precisati), senza che la citazione precisasse il motivo del rigetto di tale istanza.
b) Inoltre, la difesa eccepiva la inopponibilità (e inefficacia probatoria) della sentenza del giudice del lavoro al convenuto, non potendosi invocare il principio della efficacia riflessa del giudicato (peraltro superato dalla giurisprudenza di Cassazione più recente), e rendendosi quindi necessaria una autonoma valutazione delle risultanze probatorie acquisite; laddove la Procura non aveva effettuato tale valutazione, essendosi limitata a recepire acriticamente le argomentazioni della sentenza del Tribunale di …omissis…, senza esaminare i documenti prodotti dal XXX in fase istruttoria e non prodotti nel giudizio del lavoro.
In particolare, la difesa contestava le repliche alle deduzioni difensive contenute nella citazione, la quale – per affermare la piena efficacia probatoria del giudicato civile – contestava al convenuto la natura sospetta della sua condotta, addossandogli l’onere di intervenire nel giudizio civile e/o di proporre opposizione di terzo avverso la decisione del giudice del lavoro (di cui sarebbe stato a conoscenza) e/o di impugnare per falsità i documenti posti a base della decisione stessa.
Secondo la difesa, infatti, tale interpretazione finiva per negare una piena cognizione al giudice contabile, implicitamente affermando la natura vincolante (l’efficacia riflessa di giudicato) della sentenza civile nel giudizio di responsabilità amministrativa.
In ogni caso, in concreto, erano assolutamente infondate le repliche del P.M. circa una pretesa valenza indiziaria dell’omessa difesa dei convenuti in sede civile o penale, non potendo imputarsi alcuna colpevole inerzia del XXX:
- né per l’omesso intervento nel giudizio del lavoro, in quanto egli era andato in pensione il 31.1.2008, mentre la causa era stata intentata nell’aprile 2008 ed egli non era stato né parte (convenuto) né messo al corrente della stessa dall’amministrazione (fino alla notifica della sentenza, nel 2019);
- né per l’omessa opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. (del resto mai affermata in giurisprudenza), mancando il presupposto fondamentale della stessa, ovvero la titolarità di un diritto proprio autonomamente azionabile e l’esistenza di un pregiudizio, anche di mero fatto, a tale diritto;
- né per l’omessa proposizione di querela al giudice penale (ex art. 368 c.p.) per la falsità della corrispondenza effettivamente (e non “asseritamente”) prodotta dinanzi al giudice del lavoro, in quanto il reato sarebbe stato comunque prescritto fin dal 2014, e comunque la querela civilistica era ammissibile anche nel giudizio contabile, ex art.105 c.g.c..
c) Si eccepiva, poi, la insussistenza delle condotte mobbizzanti contestate, in specie:
aa) sia l’omesso intervento “per due anni” sulle segnalazioni del ZZ (atteso che alcune note erano false e comunque non erano mai state ricevute, e che alla nota del 16.12.2002 era stato dato immediato seguito, così come alle note del 15.3.2004 e del 24.3.2004);
bb) sia l’esistenza di condotte di mobbing (atteso che tutte le iniziative disciplinari si riferivano a fatti acclarati ed erano doverose, a prescindere dai motivi per cui i lodi arbitrali avevano annullato i provvedimenti disciplinari, che peraltro erano sempre stati meri richiami scritti).
d) Si eccepiva altresì il difetto di dolo o colpa grave, evidenziando, oltre a quanto sopra precisato (sub c) in merito all’assenza di condotte mobbizzanti:
aa) che dopo l’O.S. n. 1 del 13.5.2004 (non considerato dal P.M.) il ZZ non aveva più sporto lamentele;
bb) che le richieste di part-time inoltrate dal ZZ nel 2005 e nel 2006 erano state accolte dal XXX;
cc) che il convenuto aveva valorizzato il ZZ (anche all’esterno della DP), accogliendo le sue numerose richieste di partecipazione del ZZ a corsi di formazione, con il ruolo di docente, e non lo aveva demansionato (in quanto il ZZ era rimasto responsabile dell’Area di vigilanza tecnica), lasciandogli anzi piena autonomia nello svolgimento della sua attività ispettiva.
In particolare, replicando alle considerazioni contenute in citazione circa la negligenza del XXX nella gestione della vicenda (sia per l’inerzia che per le condotte vessatorie), la difesa evidenziava che la documentazione prodotta (anch’essa non considerata dal P.M.) comprovava al contrario l’alta stima in cui egli era tenuto sia dai colleghi che dal Ministero, che lo aveva anche proposto come DP di Roma.
e) Ancora, si eccepiva che l’ assenza di condotte di mobbing si desumeva anche dalla condotta del dipendente stesso, dato che, come risultava dalla documentazione, il ZZ non era capace di gestire il personale dell’Ufficio cui era preposto, aveva sottaciuto – in sede di richiesta di part-time nel 2005 – che intendeva svolgere attività consulenziale per una impresa da lui ispezionata, e aveva poi svolto attività libero-professionale dal 2006 in poi, quando pretendeva di essere affetto da patologia da mobbing.
f) Infine, anche a sostegno delle richieste istruttorie, la difesa eccepiva l’assenza di prova del danno biologico “permanente” posto a base della condanna della p.a. e della sua riconducibilità a condotte di mobbing, dato che, come sopra precisato, nel periodo in cui avrebbe subìto il mobbing il ZZ non aveva mai chiesto visite del medico competente o dell’INAIL, ed aveva svolto attività libero-professionale, ed il CT non aveva considerato che i certificati medici (peraltro del 2006) non erano stati resi da psichiatri ma da neurologi, né aveva chiesto consulenza psichiatrica, né aveva chiesto la cartella sanitaria e di rischio del dipendente, né aveva considerato l’attività libero-professionale di ingegnere svolta dal dipendente.
4. In data 15.1.2026 la Procura Regionale depositava controdeduzioni tardive all’invito a dedurre del YY (depositate in Procura il 15.1.2026 ed indirizzate alla Procura regionale, alla Procura generale e ad altri uffici, ma non a questa Sezione giurisdizionale), nella quale l’interessato – dando atto della “avvenuta notifica (ancorché valida e regolare) (…) dell’atto di citazione a giudizio” – lamentava che quest’ultimo era stato emesso prima che egli ritirasse dall’ufficio postale il plico contenente l’invito a dedurre e potesse articolare deduzioni ed essere ascoltato (avendo chiesto l’audizione con raccomandata A.R. del 22.9.2025 – all.1 alle deduzioni – laddove la citazione risulta depositata il 12.9.2025). In queste deduzioni tardive, il YY “reclamava” l’omessa impugnazione della sentenza civile da parte dell’amministrazione, la sua omessa audizione (sia prima sia dopo la decisione del giudice del lavoro), di non aver potuto testimoniare, la disattenta lettura delle memorie difensive trasmesse e richieste dal Ministero, la iniquità del riparto dell’addebito nella misura del 50% (avendo lavorato con il ZZ solo 10 mesi), la mancata distinzione del grado di compartecipazione causale nel danno, desumibile dalla sentenza civile, la imputazione a suo carico anche della quota del WW.
Il YY eccepiva poi la sua estraneità ai fatti e la mancanza di ogni condotta o intento vessatorio nei confronti del ZZ, dimostrato dallo svolgimento dei fatti.
a) Anzitutto, quanto all’O.S. 3/2007, evidenziava di aver preso servizio come direttore della D.P.L. di …omissis… il 1.3.2007, subentrando al XXX (divenuto direttore della D.R.L.), e che nella tarda mattinata dello stesso giorno, dopo aver terminato il doveroso giro di cortesia, aveva ricevuto la telefonata del ZZ che gli chiedeva un incontro alle 14-14,30 (dovendosi far trovare a casa nelle fasce di reperibilità, essendo in malattia).
Prima di incontrarlo, aveva esaminato il suo fascicolo personale – un faldone “pieno zeppo di documenti” (ordini di servizio, provvedimenti disciplinari, certificati medici, richieste di visite fiscali, corrispondenza con il Ministero, con il Regionale, richieste di part-time), impossibile da leggere tutto nel tempo che lo separava dall’incontro – ma comunque si era reso conto della conflittualità esistente e delle cause remote della stessa, nonché degli eventi fondamentali avvenuti prima del suo arrivo (tranne i procedimenti disciplinari), da ultimo il mancato conferimento dell’incarico di capo del SIL.
Nel successivo incontro con il ZZ e la moglie (non formalizzato in alcun modo), dopo aver ascoltato il funzionario, che ripercorreva la sua vicenda, dolendosi dei procedimenti disciplinari subiti (uno in corso) e della “ingiusta esclusione” dalla nomina a capo del SIL, il YY rispondeva:
· che la nomina dello JJJ a capo del SIL era legittima, in quanto, come chiarito dal Ministero, il conferimento degli incarichi non dove essere effettuato in base all’anzianità, tra funzionari di pari livello, e comunque su tale nomina c’era già stato un tentativo obbligatorio di conciliazione archiviato dal Ministero “per assoluta mancanza di margini”;
· che il procedimento disciplinare sarebbe stato discusso a breve;
· che la sua situazione di part-time (3 gg. di servizio su 5 settimanali), unita alla malattia fino al luglio 2007, rendeva difficile la gestione dell’Area tecnica del SIL (competente per la vigilanza ispettiva) e la sua partecipazione a Commissioni varie, onde il XXX aveva spesso dovuto chiedere la collaborazione di ispettori tecnici della Direzione Regionale; per cui, finché non fosse rientrato in servizio dalla malattia, lo avrebbe sollevato dall’incarico assumendolo direttamente su di sé, poiché le circolari ministeriali non consentivano di dare posizioni di responsabilità a soggetti a tempo parziale e addirittura ad un certo punto vietarono il part-time al personale ispettivo (all.2 e 3 della memoria).
In conclusione, l’O.S. 3/2007 era perfettamente legittimo e motivato da obiettive esigenze di ufficio, e non a caso all’emissione dell’O.S. 3/2007 (all.4), il ZZ non protestò, perché già era a conoscenza di questa iniziativa.
La mancanza di ogni malanimo del ZZ nei confronti del YY per l’O.S. n. 3/2007 era dimostrata altresì da vicende successive:
· dal fatto che, in occasione del ricorso avverso il procedimento disciplinare irrogato dal YY il 16.4.2007 (ma intrapreso dal XXX il 12.12.2006) il ZZ, in sede di audizione il 30.5.2007, dichiarò che dall’arrivo del YY il clima si era rasserenato (all.5) (il provvedimento fu confermato dal collegio arbitrale);
· dal fatto che, sentito come teste nel processo penale avverso i dirigenti della DP del 2006/2007 per omessa formazione dei videoterminalisti (intrapreso su denunzia dello stesso ZZ), il ZZ non accusò il YY, il quale aveva semplicemente procrastinato le visite solo per assenza temporanea di copertura, pagandole di tasca sua in attesa dell’accredito dei fondi richiesto al Ministero (infatti venne assolto perché il fatto non sussiste) (all.6).
b) Successivamente, il Servizio Ispettivo del Ministero fece una visita alla DP a seguito di numerose denunzie presentate delle OO.SS. e dai colleghi del ZZ al DP ed al DRL, e dopo aver sentito varie persone (con nota del 28.6.2007) chiese al YY un parere (che venne reso lamentando il persistere della situazione di incompatibilità ambientale il 11.9.2007); ma a quella data era già stato presentato ricorso per mobbing, coinvolgendo nella narrativa anche le condotte del YY benché non vi fosse alcun presupposto.
c) Anche il secondo ordine di servizio del n. 5 del 22.5.2007 era nato da obiettive esigenze organizzative nell’evasione dei compiti istituzionali (essendosi accumulate numerose pratiche sul tavolo dell’Ing. ZZ.
d) Infine, quanto all’omessa vigilanza sui colleghi a tutela del ZZ, egli aveva anche proposto di ritornare dal part-time per rivedere la riorganizzazione (anche se non poteva provarlo) ma il dipendente aveva preferito continuare a svolgere la libera professione.
In conclusione, da parte del YY non vi erano stati comportamenti vessatori continuati nel tempo e con intento persecutorio (come richiesto dalla giurisprudenza della Cassazione per configurare un “mobbing”), ma solo due ordini di servizio in dieci mesi: il YY era arrivato da pochi mesi e l’ispezione ministeriale arrivò a distanza di pochi giorni dal suo insediamento.
5. Con memoria per l’udienza depositata dal P.M. il 20.1.2026 si replicava alle considerazioni difensive del XXX e del YY.
In particolare, quanto alle difese del XXX, il Pubblico Ministero replicava:
a) che la Procura non aveva inteso affermare l’efficacia vincolate del giudicato civile in questa sede, bensì che la sentenza citata costituiva prova documentale dei fatti in essa ricostruiti ed accertati, anche se i convenuti non erano stati parte del processo dinanzi al Tribunale di …omissis…, liberamente valutabile dal giudice come prova atipica dei presupposti della responsabilità amministrativa (in specie delle condotte vessatorie);
b) che la ricostruzione dei fatti proposta dal convenuto XXX era incompatibile con i fatti accertati dalla sentenza di condanna, nella quale si evidenziava l’esistenza di vere e proprie omissioni di intervento del convenuto a tutela del lavoratore, con inadempimento consapevole e volontario dei doveri di ufficio e con piena consapevolezza dei danni conseguenti; infatti, erano ben note al dirigente sia la situazione di conflittualità interna all’ufficio, sia l’esistenza del giudizio civile e della relativa condanna, ma egli aveva omesso ogni intervento a tutela dell’amministrazione da asseritamente ingiustificate condanne, in specie la contestazione delle risultanze della sentenza, non effettuata (come si sarebbe dovuto) in sede civile o penale, ma solo nel presente giudizio contabile;
c) che, in quest’ottica, la richiesta di sospensione del giudizio contabile per proporre querela di falso avverso alcuni documenti prodotti nel giudizio civile doveva ritenersi solo uno strumentale e pretestuoso tentativo di impedire l’accertamento delle responsabilità contabili;
d) che, nonostante l’omessa partecipazione del convenuto al giudizio del lavoro, era inammissibile il “riesame della controversia della medesima vicenda” nel presente giudizio contabile, in quanto la sentenza civile, pur non avendo efficacia di giudicato, aveva comunque valore di prova documentale;
e) che le prove acquisite comprovavano la responsabilità del convenuto sia per inerzia nella tutela del lavoratore (nonostante i numerosi solleciti del mobbizzato), sia nell’abuso di strumenti disciplinari (essendosi i procedimenti disciplinari tutti conclusi con l’archiviazione).
Quanto invece alle difese del YY, la Procura replicava:
a) che non vi era alcun vizio procedurale, avendo la Procura ritualmente provveduto alla notificazione dell’invito a dedurre con le forme dell’art.140 c.p.c., laddove l’atto non era stato ritirato dall’invitato per sua negligenza (era stato ritirato lo stesso giorno della citazione), come da lui stesso ammesso nelle deduzioni tardivamente presentate, rendendo così impossibile l’esame delle sue difese e l’audizione richiesta;
b) che, nel merito, anche il YY aveva commesso condotte vessatorie, in quanto il suo O.S. n. 3/2007 aveva revocato l’incarico al ZZ senza alcuna valida motivazione, inserendosi in un contesto che egli sapeva essere connotato da condotte persecutorie e così aggravandolo, anziché provvedere a farle cessare (con inerzia consapevole e dolosa); ed analogo discorso valeva per il successivo O.S. n. 5/2007 che attribuiva la competenza sulle richieste infortuni ad altro funzionario.
Sulla scorta di questi argomenti, la Procura concludeva confermando le richieste di condanna già formulate.
6. Infine, in data 27.1.2026 la difesa del XXX procedeva al deposito di ulteriore documentazione nel fascicolo digitale, in specie:
a) la copia della sentenza del Tribunale di …omissis… notificata al Ministero del Lavoro nel febbraio 2019;
b) la denuncia di sinistro alla …omissis… assicurazioni (sede di Milano, …omissis… n.14) ed alla “…omissis…” (Milano, …omissis… n.26) in data 5.10.2020, recante in allegato la nota del 17.9.2020 con cui l’I.N.L. comunicava al XXX (e p.c. al Ministero) la costituzione in mora per i danni derivati dalla sentenza precetta, nonché la ricevuta di spedizione della denunzia alla …omissis… in data 5.10.2020 (ma non l’A.R.) e l’A.R. della denunzia alla …omissis… in data 7.10.2020 (ma la ricevuta di spedizione sembra in bianco);
c) la nota dell’I.N.L. del 28.10.2020 all’Avvocato IA …omissis… (procuratrice del convenuto), con cui – in attesa del deposito di documentazione difensiva – si assicurava che si sarebbe provveduto a trasmettere al P.M. contabile ogni utile elemento;
d) la memoria del 3.12.2020 trasmessa dal XXX all’I.N.L., con la quale si chiedeva di procedere all’annullamento in autotutela della costituzione in mora ed all’archiviazione del caso, nella quale si procedeva ad una ricostruzione della vicenda per grandi linee analoga a quella posta a base della memoria difensiva, sebbene con toni polemici e tesi a dimostrare un atteggiamento di vittimismo nelle note del ZZ, strumentale al giudizio per mobbing che questi si apprestava a proporre;
e) la nota di spedizione all’I.N.L. della memoria suddetta, sempre in data 3.12.2020.
7. Nell’udienza del giorno 17 febbraio 2026, dopo la declaratoria di contumacia del convenuto YY, ritualmente citato e non comparso, e la relazione del Presidente Luigi Cirillo, il Pubblico Ministero replicava come segue alla memoria difensiva depositata dall’Avv. GALLIPOLI per il convento XXX:
a) quanto alla denuncia di sinistro, comunicata dal XXX alla sua assicurazione e prodotta in allegato alla memoria (relativa all’“atto formale di costituzione in mora ed intimazione al pagamento” notificato al convenuto), si affermava che nel presente giudizio non poteva trovare applicazione l’art.1, comma 4-bis della l. n. 20/1994 (introdotto dalla l. n. 1/2026) – che prevede l’obbligo assicurativo da parte di pubblici dirigenti e funzionari e il litisconsorzio necessario con l’impresa assicuratrice – in quanto la copertura assicurativa in esame (e quindi l’obbligo di chiamare in causa l’assicurazione come litisconsorte necessario) vigeva a far data dal 22 gennaio 2026, e non poteva essere confusa con l’assicurazione del XXX, stipulata antecedentemente, su base volontaria (senza obbligo di legge) e con quotazioni e clausole diverse;
b) quanto alla questione dell’incidente di falso, non si opponeva alle richieste di controparte;
c) nel merito, si riportava alla citazione salvo repliche.
Quindi, l’Avv. Francesco GALLIPOLI precisava:
a) preliminarmente, che unico scopo del deposito della denunzia di sinistro alla propria assicurazione era confermare che il suo assistito aveva avuto conoscenza della situazione solo al momento del ricevimento della sentenza (notificatagli nel 2019 dal Ministero);
b) che la Procura non aveva in alcun modo considerato le allegazioni e i documenti forniti in sede di invito a dedurre (rilevanti ai fini dell’accertamento dei presupposti della responsabilità) e non aveva acquisito le nuove prove richieste dalla difesa, limitandosi in citazione a recepire e confermare quanto prospettato nella sentenza del giudice del lavoro, attribuendo alla stessa effetti vincolanti secondo il principio della “efficacia riflessa del giudicato”;
c) che, in particolare, non erano stati considerati né l’immediato riscontro dato dal convenuto alle le note del ZZ del 16/12/2002 e del 15/03/2004, né il fatto che il ZZ non avesse avanzato alcuna doglianza – dopo che il XXX aveva adottato l’ordine di servizio n.1 del 13/05/2004 (non richiamato né nella sentenza del giudice del lavoro né nella citazione) e concesso al funzionario reiterate autorizzazioni a svolgere “attività a pagamento”;
d) che le note datate 20/05/2002, 09/03/2003 e 03/06/2003 – richiamate nella pronuncia del giudice del lavoro quale prova dell’inerzia del XXX a fronte delle doglianze del ZZ – non erano mai state ricevute dal convenuto in quanto false;
e) che, quanto alle contestazioni avanzate contro il XXX, circa il suo omesso intervento nel giudizio del lavoro, del quale il P.M. presumeva che il convenuto fosse a conoscenza (senza alcun elemento di prova), il ricorso del ZZ era stato notificato al Ministero del Lavoro e per esso all’Avvocatura dello Stato nel mese di giugno del 2008, laddove il convenuto era in pensione dal mese di aprile dello stesso anno.
Infine, il difensore insisteva nella richiesta istruttoria di acquisizione del fatturato relativo alle attività libero professionali svolte dal ZZ a far data dal 2006 nel periodo del part-time (prima istanza prodotta per motivi di salute e rigettata, successivamente reiterata per attività libero professionali), e concludeva riportandosi alla memoria di costituzione ed insistendo per l’accoglimento delle richieste ivi formulate, comprese quella di fissazione termini ex art.105, co.7 c.g.c. e di acquisizione di prova.
Nella breve replica, il Pubblico Ministero, in merito alla questione del litisconsorzio necessario richiamava il decreto n.2/2026 della Sezione Abruzzo e, con riferimento alla richiesta di prova formulata dall’Avv. GALLIPOLI, riteneva questa “non necessaria”; mentre il difensore, interpellato dal Presidente, rinunciava alla controreplica.
Al termine, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre partire da alcune questioni pregiudiziali sollevate dai convenuti negli atti di costituzione e nelle memorie depositate.
1.1. Deve anzitutto dichiararsi la ritualità del deposito di memorie per l’udienza e documenti da parte del P.M. e dalla difesa del XXX, in quanto effettuato da parti regolarmente costituite (con il deposito della citazione ed il deposito di memoria da parte del procuratore nominato, ai sensi degli artt. 86, comma 1, e 90, comma 1, c.g.c.) nel termine concesso nel decreto presidenziale di fissazione d’udienza (ai sensi dell’art. 88, comma 1, c.g.c.),
1.2. Deve invece confermarsi la contumacia del convenuto YY, già dichiarata a verbale di udienza ex art. 93 c.g.c., in quanto egli ha ricevuto valida notificazione dell’atto di citazione a giudizio (come risulta dalla copia della citazione notificata a mezzo posta ex art. 149 c.p.c., con raccomandata A.R. ritirata il 26.9.2025), ma non si è ritualmente costituito in giudizio con deposito di regolare comparsa. Infatti, non funge da memoria di costituzione la nota a firma del convenuto YY in data 10.1.2026, in quanto:
a) sottoscritta personalmente dal YY, laddove il convenuto può proporre difese in giudizio solo costituendosi con difensore (ai sensi degli artt. 28, comma 1, e 90, comma 1, c.g.c.);
b) avente funzione non di memoria di costituzione (diretta alla Sezione giurisdizionale), ma di deduzioni tardive indirizzate alla procura regionale e ad altre autorità (come emerge dalle pagg. 1 e 2 dell’atto);
c) contenente eccezioni (come la omessa audizione preprocessuale) e mere difese (come una serie di altre circostanze che dimostrerebbero la legittimità del suo operato e la mancanza di ogni sua colpa), ma non richieste precise istruttorie o di merito (come imposto dall’art. 90, comma 2 c.g.c.);
d) depositata nel fascicolo di causa dal P.M. e non dalla parte (come imposto dall’art.90 comma 1 c.g.c.).
Pertanto, non possono essere esaminate le eccezioni non rilevabili di ufficio contenute in detta memoria, in specie le eccezioni di inammissibilità per omissione dell’audizione e/o violazione del termine per la presentazione di deduzioni ex art.67 c.g.c. (arg. ex Corte dei conti, Sez. Riun. n. 1/2007/QM); eccezioni, peraltro – va chiarito per mera completezza – che sarebbero comunque infondate nella concreta fattispecie, dato che l’invito a dedurre risulta notificato per compiuta giacenza in data 19.4.2025 (con le formalità di cui agli artt. 42 c.g.c., 149 c.p.c. e 8 l. n. 890/1982) e la citazione è stata emessa in data 11.9.2025 (ben oltre i 45 giorni concessi per il deposito di controdeduzioni e per la richiesta di audizione, avanzata dal YY solo il 20.9.2025).
Resta, tuttavia, fermo:
a) che le “mere difese” contenute in detta memoria (intese come contestazioni dei fatti costitutivi della pretesa attorea, e non come eccezioni, ovvero allegazioni di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa azionata) si riferiscono comunque a fatti che saranno oggetto dell’esame dal Collegio, che in caso di contumacia della parte è tenuto a verificare tutti i presupposti della pretesa azionata, anche se non contestati (in quanto, ai sensi dell’art. 95, comma 1, c.g.c., il giudice può porre a fondamento della decisione solo “i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite”);
b) che sono comunque pienamente utilizzabili i documenti allegati a tale memoria, in quanto depositati dal P.M. nel fascicolo di causa nel termine fissato nel decreto di fissazione d’udienza.
1.3. Deve a questo punto esaminarsi una questione di integrità del contraddittorio, insorta a seguito della esibizione della denunzia di sinistro a due società assicurative (loro indirizzata dal XXX a seguito della costituzione in mora trasmessagli dall’I.N.L.), depositata il 27.1.2026 (cfr. parte in fatto della presente decisione, § 6 lett.b).
Come sopra precisato (cfr. parte in fatto della presente decisione, § 7), nella pubblica udienza il Pubblico Ministero ha ritenuto che tale esibizione tendesse alla integrazione del contraddittorio nei confronti delle società assicuratrici in quanto litisconsorti necessari, ai sensi dell’art.1, comma 4-bis della l. n. 20/1994 (introdotto dalla l. n. 1/2026), ed ha contestato l’applicabilità, nella concreta fattispecie, di tale sopravvenuta disposizione; laddove la difesa del convenuto ha affermato che la esibizione del documento tendeva semplicemente a comprovare che il XXX aveva avuto conoscenza della causa civile solo nel 2020, diversamente da quanto affermato dal P.M. nella sua memoria per l’udienza.
Ritiene il Collegio che – fatta salva la valutazione del documento ai fini indicati dal convenuto (accertamento dell’elemento soggettivo dell’illecito contestato) – in questa sede debba in ogni caso procedersi all’esame della questione dell’eventuale violazione del litisconsorzio necessario, in quanto trattasi di questione sollevata in udienza dal P.M. e – comunque – rilevabile di ufficio (a prescindere da apposita eccezione di parte) in ogni stato e grado del giudizio (Cass. civ. n. 6381/2008 e molte altre); con l’ovvia precisazione che nella fattispecie – trattandosi di questione sollevata dal Pubblico Ministero di udienza ed avente natura processuale – non si applica il combinato disposto dell’art.7 c.g.c. e dell’art.101 comma 2 c.p.c., che impone di instaurare un contraddittorio con le parti solo sulle questioni rilevate di ufficio dal giudice e solo sulle questioni relative a fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa dedotta in giudizio (Cass. 11308/2020, Cass. ord. 21314/2023), non si quelle relative a profili di esclusiva rilevanza processuale (Cass. 6218/2019, 17456/2022).
1.3.1. Tanto premesso, deve evidenziarsi che la disposizione in esame presenta diversi margini di ambiguità.
Infatti, l’art. 1 l. n. 20/1994 prevede nello stesso comma 4-bis (introdotto dall’art.1, comma 1, lett. a, n.7, della legge. n. 1/2026), da un lato, l’assicurazione obbligatoria dei funzionari che gestiscono risorse pubbliche (primo periodo), dall’altro, il litisconsorzio necessario del convenuto a titolo di responsabilità amministrativa con l’“impresa di assicurazione” (secondo periodo); il che sembrerebbe implicare un collegamento tra le due previsioni e quindi un collegamento tra la norma sostanziale e la norma processuale qui in esame, che si riferirebbe alle assicurazioni obbligatorie post-riforma, con esclusione dei casi (come quello qui in esame) di assicurazioni stipulate su base volontaria prima dell’entrata in vigore della c.d. Legge FO (ovviamente, per contenuti e garanzie verosimilmente molto diverse da quelle qui in esame). Tuttavia, il secondo periodo dell’art. 1 comma 4-bis l. n. 20/1994 contiene un generico riferimento al “litisconsorzio necessario” con la “impresa assicuratrice”, senza particolare limitazione: di talché – per identità di ratio e per evitare ingiustificate disparità di trattamento – potrebbe ritenersi applicabile anche alle imprese con cui il funzionario pubblico abbia stipulato assicurazioni facoltative prima della riforma.
1.3.2. Orbene, a prescindere dall’opzione interpretativa prescelta, deve ritenersi che – nella concreta fattispecie - non possa comunque ordinarsi l’integrazione del contraddittorio, per i motivi che seguono.
Invero, come evidenziato dalla giurisprudenza, “L'eccezione di difetto del contraddittorio per violazione del litisconsorzio necessario può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità, a condizione che l'esistenza del litisconsorzio risulti dagli atti e dai documenti del giudizio di merito e la parte che la deduca ottemperi all'onere di indicare nominativamente le persone che devono partecipare al giudizio, di provare la loro esistenza e i presupposti di fatto e di diritto che giustifichino l'integrazione del contraddittorio”(cfr. Cass. civ., Sez. 2, Sent. n.11043 del 05/04/2022; in senso analogo, in relazione alla necessità di provare l’avvenuta accettazione di eredità degli eredi asseritamente pretermessi, Cass., Sez. 2, sent. n. 11318 del 10.5.2018, ord. n. 1644/2019, ord. n. 10168/2018, ord. n. 19400/2019).
Nella fattispecie, la prova dell’esistenza del litisconsorte non è stata fornita, essendo stata prodotta una denunzia di sinistro che indica l’assicurazione ed il numero di polizza, ma mancando il contratto di assicurazione sottoscritto tra le parti, necessario per accertare l’esistenza ed il contenuto della copertura assicurativa e quindi l’eventuale esistenza di legittimato passivo all’azione pretermesso.
D’altro canto, in mancanza di norme di dettaglio che rendano questa “assicurazione obbligatoria” conoscibile dalla amministrazione di appartenenza del funzionario e dal P.M., senza una espressa indicazione dell’interessato sarebbe comunque impossibile avere cognizione di quale sia l’impresa assicuratrice e quale sia il contenuto della garanzia assicurativa.
Pertanto, non può disporsi in questa sede alcuna integrazione del contraddittorio.
1.4. Passando ad esaminare la istanza difensiva ex art.105 comma 1 c.g.c., ovvero la richiesta di fissazione di un termine per proporre querela di falso avverso tre note esibite dal ZZ (datate 20.5.2002, 9.3.2003 e 3.6.2003) asseritamente presentate al XXX (prove sulle quali, tra le altre, si fonda la condanna del giudice del lavoro), ritiene la Sezione che essa debba essere respinta in quanto inammissibile, sotto tre diversi profili.
1.4.1. In primo luogo, in forza degli artt. 2699, 2700 e 2702 cod. civ., la querela di falso è uno strumento processuale che ha lo scopo di accertare la falsità di un atto pubblico o di una scrittura privata riconosciuta (ad esempio, tramite autentica) o giudizialmente accertata, e, dunque, di privare un documento della sua efficacia probatoria privilegiata, annullando la possibilità che il giudice fondi la sua decisione su un atto falso, sicché essa è inammissibile ove tale finalità non debba essere perseguita (come è pacifico in giurisprudenza: cfr. ad esempio Cass. civ., Sez. 3, n. 11875 del 6.5.2025).
Nella fattispecie, nessuna delle note predette ha efficacia probatoria fidefacente, in quanto non hanno valore né di atto pubblico ex art.2699 cod. civ. (in quanto non emesse da pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni, né fornite di un protocollo fidefacente dell’Ufficio provinciale del lavoro) né di scrittura privata riconosciuta ex art. 2702 cod. civ. (in quanto il sottoscrittore delle stesse non è la persona contro la quale la scrittura è prodotta). Trattasi di scrittura privata proveniente da terzo (che se ne è avvalso per ottenere un beneficio), la cui autenticità può essere contestata senza particolari formalità e va accertata con gli ordinari mezzi di prova, ma senza necessità di un giudizio di falso.
1.4.2. In secondo luogo, in forza del combinato disposto degli artt. 7 c.g.c. e 221 comma 2 c.p.c., la querela di falso è ammissibile solo se proposta personalmente dalla parte o da un procuratore speciale; pertanto, in deroga alla disposizione dell’art.84 c.p.c. è necessaria una espressa indicazione – nella procura alle liti – della facoltà di proporre querela di falso, anche senza specificazione dell’atto impugnato (Cass. civ., Sez. 1 n. 1058 del 21.10.2021). Viceversa, tale facoltà non era prevista nella generica procura alle liti depositata dalla difesa del XXX in sede di costituzione in giudizio.
1.4.3. In terzo luogo, in forza del combinato disposto degli artt. 7 c.g.c. e 221 comma 2 c.p.c., la querela di falso è ammissibile solo se contiene l’indicazione degli elementi e delle prove della asserita falsità, laddove nella concreta fattispecie manca una specifica indicazione delle allegazioni e prove dell’asserito falso.
1.5. La difesa lamenta inoltre che nella citazione la Procura Regionale non ha affatto considerato gli elementi di fatto e le nuove prove fornite dalla difesa in sede di controdeduzioni (nemmeno richiamate nell’atto introduttivo del presente giudizio). Tale affermazione – che, sebbene priva di specifico riferimento alla norma violata, va qualificata di ufficio dal giudice (c.d. iura novit curia) – si concreta in una eccezione di nullità ex art. 87 c.g.c , secondo cui “La citazione è altresì nulla, qualora non sussista corrispondenza tra i fatti di cui all'articolo 86 comma 2, lettera e), e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre, tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni”.
L’eccezione è infondata, in quanto nella citazione la Procura ha replicato alle controdeduzioni ed alle prove prodotte in fase preprocessuale dal convenuto, affermando che la sentenza del giudice del lavoro fungerebbe da prova sufficiente delle circostanze di fatto ivi ricostruite e smentirebbe la diversa ricostruzione dei fatti e le prove fornite ex adverso, sia per una sorta di “efficacia riflessa del giudicato” (efficacia, peraltro, poi negata nella memoria per l’udienza), sia perché la correttezza di tale decisione dovrebbe presumersi alla luce della condotta dei convenuti (omesso intervento nel giudizio del lavoro, omessa opposizione di terzo alla sentenza del giudice del lavoro, omessa querela di falso contro i documenti depositati dalla difesa in fase preprocessuale). Argomentazioni che, a prescindere dalla loro fondatezza (questione oltre esaminata) non consentono comunque di affermare alcuna nullità, avendo il P.M. tenuto conto delle prospettazioni della difesa del convenuto e preso posizione sulle stesse (sia pure, al limite, erroneamente).
1.6. Altrettanto infondata è l’eccezione di nullità per violazione dell’art.67 comma 7 c.g.c., affermata dalla difesa per omessa acquisizione di elementi a favore del presunto responsabile, chiesti in fase di istruttoria.
In primo luogo, ai sensi dell’art.44 comma 1 c.g.c., non può pronunziarsi una nullità per inosservanza delle forme di alcun atto del processo, se essa non è prevista dalla legge; e non è prevista una sanzione di nullità per violazione dell’art.67, comma 7, c.g.c.
In secondo luogo, è indubbio che il Pubblico Ministero è tenuto anche alla ricerca di prove a favore del presunto responsabile (art.55 comma 1 c.g.c.) e che – anche a seguito dell’invito a dedurre – può svolgere un’istruttoria supplementare, qualora insorga la “necessità” di compiere accertamenti sugli ulteriori elementi di fatto emersi a seguito delle controdeduzioni o emergano “situazioni nuove” che non impongano l’emissione di un nuovo invito a dedurre (art. 67 comma 7 c.g.c.); tuttavia, la acquisizione di nuove prove richieste dalla parte non è un obbligo legale, ma è demandata ad una valutazione discrezionale di ammissibilità e rilevanza delle prove richieste (occorrendo la “necessità” di nuove prove, ai sensi dell’art.67). Nella fattispecie, viceversa, nelle controdeduzioni era stata richiesta dalla parte: “1) l’acquisizione di ogni documentazione utile ad accertare le attività libero professionali svolte dal ZZ a partire dall’anno 2006; 2) l’acquisizione della cartella sanitaria e di rischio del ZZ sia quale ex dipendente della D.P.L. di …omissis… sia quale dipendente della D.P.L. di …omissis…”). Tale richiesta era inammissibile, da un lato, per la genericità dell’oggetto e del destinatario della richiesta di esibizione (“ogni documentazione utile”), che osta all’accoglimento di quest’ultima (ab imis, Cass. civ. Sez. 1, n. 10147 del 14.10.1998; Sez. 1, n. 13072 del 08/09/2003; Sez. 3 n.5238 del 15.3.2004); dall’altro, per la espressa previsione dell’art. 71, commi da 3 a 5, c.g.c., secondo la quale i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni (come quelli qui in esame, della D.P.L.) debbono essere richiesti previamente dall’invitato a dedurre alle medesime amministrazioni, e solo in caso di diniego di accesso da parte di queste ultime possono essere richiesti al Pubblico Ministero (o, in caso di suo diniego, al Presidente della Sezione).
L’eccezione va quindi respinta, ferma restando la necessità di valutare in questa sede l’ammissibilità e rilevanza di queste prove, nuovamente richieste nella memoria difensiva.
2. Può a questo punto esaminarsi il merito del giudizio, partendo da alcune considerazioni preliminari sulla presunta efficacia probatoria privilegiata della sentenza del giudice del lavoro, che – secondo la Procura - renderebbe irrilevanti le allegazioni e produzioni della difesa, rese in fase preprocessuale, ai fini di una diversa ricostruzione della vicenda e delle responsabilità dei convenuti.
2.1. In primo luogo, diversamente da quanto affermato nella memoria per l’udienza, la Procura aveva implicitamente affermato il valore probatorio privilegiato della sentenza predetta invocando il principio dell’efficacia riflessa del giudicato nei confronti di terzi, citando all’uopo Cass. civ. Sez. 3 n. 4231 del 20.2.2013 (che - pur discostandosene nel caso concreto – richiama il principio secondo cui la condanna dell’assicurato al risarcimento del danno da infortunio stradale fa stato nei confronti dell’assicuratore per quanto concerne la sussistenza dell’obbligo risarcitorio del danneggiante, anche se l’assicuratore non abbia partecipato al giudizio). Tuttavia, l’operatività di tale principio – peraltro superato dalla giurisprudenza successiva nella specifica materia (cfr. ad es. Cass. civ. Sez. 3 n. 18062 del 5.7.2019, n. 18325 del 9.7.2019, n. 12969 del 26.4.2022) – secondo la Cassazione presuppone non solo che il terzo sia titolare di una situazione giuridica soggettiva “dipendente” da quella controversa nel giudizio cui egli è rimasto estraneo, ma anche che egli non subisca pregiudizio giuridico dalla precedente decisione e che la situazione accertata nel diverso processo non sia suscettibile di un diverso accertamento (Cass. civ. Sez. 3 n. 8101 del 23.4.2020); di conseguenza, non può trovare applicazione nella concreta fattispecie, in quanto:
a) l’obbligazione civile dell’amministrazione, di risarcire il danno cagionato al privato dalla condotta di un suo funzionario (responsabilità civile), ha un titolo autonomo rispetto all’obbligazione del funzionario, di risarcire il danno all’amministrazione indirettamente danneggiata (per la intervenuta condanna civile) dalla condotta suddetta (responsabilità amministrativa);
b) il funzionario subisce un danno dall’accertamento della responsabilità dell’amministrazione;
c) è ammissibile un diverso accertamento dei medesimi fatti nel giudizio civile ed in quello contabile.
Ne consegue che la sentenza civile, con cui l’amministrazione sia stata condannata al risarcimento dei danni cagionati ad un privato da un suo funzionario, non può fare stato nel processo dinanzi la Corte dei conti per rivalsa contro il medesimo funzionario, qualora questi sia rimasto estraneo al processo civile (stanti i limiti soggettivi di efficacia del giudicato ex art. 2909 cod. civ.); tale sentenza funge da mero elemento di prova della sussistenza dei presupposti dell’azione, i quali tuttavia vanno comunque accertati in via autonoma dalla Corte dei conti, sia quelli soggettivi (dolo, colpa), sia quelli oggettivi (esercizio di funzioni, condotta, nesso causale, danno), sia quelli afferenti alla antigiuridicità (rapporto di servizio, violazione di doveri di servizio), sulla base tanto dei documenti già esaminati nel processo civile, quanto di nuovi documenti prodotti dal funzionario medesimo.
2.2. Tanto premesso, la Procura afferma altresì (specificamente, nella memoria per l’udienza) il diverso principio dell’efficacia riflessa del giudicato in senso probatorio, nel senso che la sentenza civile, pur non costituendo accertamento incontrovertibile delle situazioni giuridiche che ne sono oggetto, fungerebbe da prova documentale dei fatti in essa narrati (rectius elemento di prova documentale, ovvero da prova atipica utilizzabile a fondamento di una presunzione, ex art. 2729 c.c.), al pari delle prove raccolte nel processo civile (in tal senso la medesima Cass. n. 4231/2013 cit. e molte altre). L’affermazione, indubbiamente corretta e sostanzialmente incontestata dal convenuto, trova conferma nella giurisprudenza civile, la quale tuttavia precisa che – qualora un soggetto, condannato al risarcimento del danno cagionato da un terzo estraneo al giudizio, agisca a sua volta in rivalsa o garanzia (in senso ampio) avverso detto terzo – nel nuovo e separato giudizio il terzo (divenuto parte convenuta) può sempre fornire la prova dell’insussistenza dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria nei suoi confronti, ivi compresa la sua responsabilità per il danno controverso nel primo giudizio (Cass. civ. Sez. 3 n. 18325 del 9.7.2019). Proprio in quest’ottica, la difesa ha non solo riesaminato tutta la documentazione prodotta dal P.M., ma ha anche prodotto nuova documentazione non esaminata dalla parte attrice, ed ha fornito una diversa ricostruzione dei fatti (affermando perfino la falsità di documenti prodotti nel giudizio civile, ed esibiti nel presente giudizio), che comproverebbe l’assenza di ogni finalità vessatoria dei convenuti (in particolare, per l’omessa vigilanza e l’omesso intervento del XXX a tutela del ZZ); laddove il Pubblico Ministero ha ritenuto irrilevanti questi avversi elementi di prova, attribuendo alla sentenza civile una efficacia probatoria “rafforzata”, affermando l’inverosimiglianza e l’irrilevanza delle avverse eccezioni e prove del convenuto (circa l’ignoranza dei conflitti interni all’ufficio, l’ignoranza del giudizio civile, la falsità delle prove in esso prodotte e così via), in considerazione:
a) sia del ruolo apicale del soggetto e dallo svolgimento delle condotte risultanti dalla sentenza civile (che dimostrerebbero piena coscienza e volontà della vicenda e del giudizio civile);
b) sia della circostanza che il XXX ha eccepito la falsità di alcuni documenti solo nel presente giudizio, a distanza di anni dalla sentenza civile, e senza proporre denunzia o querela per gli atti falsi ex art. 368 c.p.;
c) sia della circostanza che - anche se ne fosse stato inizialmente all’oscuro - in sede di audizione il XXX aveva ammesso di avere ricevuto nel 2019 la notifica della sentenza di condanna del giudice del lavoro, senza tuttavia adottare alcuna iniziativa volta a contrastare la ricostruzione dei fatti proposta dal giudice del lavoro (in sede civile, con l’intervento in giudizio o con l’impugnazione ex art. 404 c.p.c., o in sede penale, con denunzia o querela), lasciando che passasse in giudicato la sentenza, anche nella parte in cui stigmatizzava le condotte adottate (sulla base, tra l’altro, di prove false).
Sulla scorta di queste considerazioni, la Procura ha affermato che – nonostante l’omessa partecipazione del convenuto al giudizio del lavoro – sarebbe inammissibile il “riesame della controversia della medesima vicenda” nel presente giudizio contabile, in quanto la sentenza civile, pur non avendo efficacia di giudicato, avrebbe comunque valore di prova documentale; e che, comunque, le prove acquisite comproverebbero la responsabilità del convenuto sia per inerzia nella tutela del lavoratore (nonostante i numerosi solleciti del mobbizzato), sia nell’abuso di strumenti disciplinari (essendosi i procedimenti disciplinari tutti conclusi con l’archiviazione).
Tali repliche della parte attrice alle avverse difese (sebbene sufficienti ad evitare la sanzione di nullità della citazione, per i motivi predetti) non sono condivisibili, nella parte in cui escludono la necessità di un riesame della fattispecie.
Anzitutto, le circostanze invocate dal Pubblico Ministero a fondamento dell’efficacia probatoria privilegiata della decisione del giudice del lavoro risultano di dubbia fondatezza, in considerazione, da un lato, della insussistenza di un dovere del funzionario di costituirsi in giudizio o proporre impugnazione o presentare querele in proprio, in giudizi nei quali è parte interessata l’amministrazione; dall’altro, della mancanza di prova certa del fatto che il XXX ed il YY fossero a conoscenza della pendenza di un giudizio del lavoro, dei suoi sviluppi e del suo esito, prima del passaggio in giudicato della sentenza che lo aveva definito.
Inoltre, l’inefficacia del giudicato civile nei confronti dei convenuti nel presente e separato giudizio impone – in forza del principio dell’onere della prova (art. 2697 c.c.) – un positivo accertamento di tutti i presupposti della loro responsabilità azionata in questa sede, ovvero una autonoma ricostruzione dei fatti che è obbligo del Pubblico Ministero, prima ancora che del giudice, effettuare. Tale accertamento, ovviamente, ben può fondarsi sulle circostanze di fatto emergenti dalla documentazione prodotta nel giudizio civile o anche (in mancanza) dalla sentenza civile che ne riporti il contenuto (potendo presumersi che in sentenza vi sia una corretta indicazione di quest’ultimo), ed anche su presunzioni e desumersi dal contegno delle parti (come ritenuto dalla Procura); ma non può certo prescindere da un esame sia di tutte le prove prodotte in giudizio dalle parti in aggiunta a quelle precedentemente raccolte, sia delle circostanze di fatto non specificamente contestate dalle parti costituite (art. 95 comma 1 c.g.c.).
È quindi comunque necessario, in questa sede, un riesame complessivo di tutta la documentazione prodotta, anche dalla parte convenuta, al fine di accertare la sussistenza o meno delle circostanze addotte a fondamento della pretesa attorea (in specie le condotte di mobbing, la volontà dolosa, la coscienza e volontà del danno), non essendo a tal fine sufficiente la sentenza del giudice del lavoro di …omissis….
3. Passando alla ricostruzione della vicenda, occorre partire da una sintesi di quanto risulta dalla sentenza del Tribunale di …omissis… (Sez. Civile, giudice del lavoro) n. …omissis… del 29.10.2018, pubblicata il …omissis…, e dalla documentazione posta alla sua base, in parte esibita dal P.M. (che ha altresì depositato la documentazione trasmessa dal YY) e dalla difesa del XXX, insieme ad altra documentazione non esibita nel giudizio del lavoro (ma esibita nel presente giudizio, con la memoria difensiva del 14.1.2026 e con la integrazione documentale in data 27.1.2026). Per il momento si esaminerà soltanto il contenuto della sentenza e della documentazione suddette, senza esaminare la veridicità o meno dei documenti e del loro contenuto, né la ricezione degli stessi da parte dei convenuti, né la condivisibilità o meno delle considerazioni del giudice del lavoro, che saranno oggetto di successivo esame.
3.1. Arrivo del ZZ alla Direzione provinciale del lavoro di …omissis…: segnalazioni su comportamenti antidoverosi, irrispettosi e/o ostili dei collaboratori e mancato intervento del XXX (maggio/dicembre 2002)
A quanto consta dalla sentenza del giudice del lavoro:
- a decorrere dal 1.1.2000 l’Ing. ZZ, funzionario con mansioni di ispettore del lavoro, si trasferì presso la Direzione provinciale del Lavoro di …omissis… (a capo della quale venne nominato il convenuto XXX dal marzo del 2000: doc. 9 Fasc. XXX) che era divisa in vari Uffici, in particolare il Servizio Ispettivo del Lavoro, a capo dei quali vi erano altri dirigenti o funzionari (Docc.1-3 fasc. XXX);
- con ordine di servizio n. 1 del 17.1.2000 (d’ora in avanti “O.S.”), al ZZ fu conferito l’incarico di responsabile dell’Area vigilanza tecnica (o Unità Operativa Tecnica, “U.O.T.”) istituita nell’ambito del Servizio Ispezioni del Lavoro (retto dal Dr. KK), incarico in precedenza rivestito (dal 25/1/1999) dal geometra WW, che – a seguito dell’arrivo del ZZ – divenne responsabile del settore edilizia (ufficio interno alla predetta Area vigilanza tecnica);
- nella sua memoria di costituzione il Ministero convenuto (difeso dall’Avvocatura dello Stato) aveva ammesso (pag. 3 della memoria) che “la retrocessione del geom. WW a posizione inferiore a quella rivestita fino all’arrivo di ZZ fu il motivo di frequenti contrasti tra costui (n. d. e. il ZZ) da una parte e WW e KK, colleghi da circa trentacinque anni, dall’altra”;
- in particolare, nella seconda metà del 2002, vi erano state due richieste di intervento del ZZ al proprio datore di lavoro, in cui egli lamentava ostilità, noncuranza e mancanza di collaborazione da parte di alcuni dipendenti dell’U.O.T. del quale egli era responsabile.
La sentenza riporta per esteso il contenuto di queste due note, peraltro anche depositate in atti dalle parti, nelle quali il ZZ chiedeva un intervento dei superiori riferendo di vari episodi, che coinvolgevano – oltre al WW ed al KK – anche un altro funzionario con mansioni ispettive (VV) e confermavano l’esistenza di un ambiente ostile nei confronti del nuovo arrivato.
a) Anzitutto, nella lettera in data 20 maggio 2002, indirizzata “al dott. XXX Direttore DP …omissis…” (come si dirà, quest’ultimo nega la sua autenticità) e recante, sul margine superiore, la scritta “fatta consegnare dal Sig. …omissis… il 20.5.2002” nonché, in calce, la stampigliatura del nome del ZZ, ma senza la firma autografa di costui (doc. n. 2 di parte ricorrente; doc.9.0 P.M.; doc. 17 XXX), il ZZ evidenziava una serie di gravi episodi di ostruzionismo e di omissioni dell’attività di ufficio da parte di due ispettori (WW e VV), lamentando la mancata adozione di provvedimenti nei loro confronti nonostante avesse avanzato precedenti richieste verbali di intervento. In particolare:
aa) il 6.5.2002, al suo rientro dal servizio da due settimane di ferie:
- aveva chiesto aggiornamento sull’attività dell’U.O.T. ed il WW aveva risposto di essere rimasto in ufficio per tutto quel periodo perché nessuno gli aveva predisposto il “programma di attività” e da solo non era in grado di farlo;
- aveva trovato sulla scrivania una pratica (richiesta di CIGS) verosimilmente pervenuta ben prima del suo congedo (essendo datata 4.4.2002) ma che nessuno aveva curato; pratica per il cui disbrigo era stato richiamato dal XXX il giorno 8.5.2005 (assente il WW per ispezioni esterne all’ufficio), senza peraltro che avesse avuto il tempo materiale per definirla, non essendo reperiti precedenti, ed avendo il 7.5.2002 una riunione alla DRL di Potenza;
bb) il 9.5.2002 era emerso lo “smarrimento” di una denunzia di reato per violazione della normativa infortuni, registrata al computer ma invano cercata tutto il giorno, che si ipotizzava “nella più pacifica soluzione” essere stata forse inserita in altro fascicolo durante il trasloco; lo stesso giorno, un consulente dell’impresa ispezionata “in sua presenza” (del XXX) aveva “dichiarato di sapere di non essere stata inviata in Procura e, quindi, caldeggiava non procedere oltre”;
cc) il 13.5.2002, a fine giornata, aveva verificato “che ben n. 12 pratiche, in materia di prevenzione infortuni in edilizia, avviate dal geom. WW e p.a. VV(addirittura datate dal 22/2/2002) non erano state poste in rivista a seguito delle prescrizioni impartite, ai sensi del d.lgs. n. 758/1994”; il WW (che era responsabile della linea operativa degli infortuni in edilizia) avrebbe dovuto effettuare la “rivista” entro n. 60 giorni dalla data di spedizione, ma non aveva adempiuto, senza alcuna apparente ragione (dato che dal programma di servizio risultava che lo stesso dal 13/4 al 3/5/2002, ad esclusione di tre giorni, era stato sempre in ufficio);
dd) il 14.5.2002, chieste spiegazioni al WW, questi rispondeva “che per colpa mia non ha più incarichi di rilievo in ufficio, e quindi devo prendermi tutte le colpe, compresi gli intralci all’attività ispettiva che continuamente pone in essere (lamentati verbalmente in sua presenza e del dott. KK anche dai componenti del nucleo CC e da tutti gli ispettori della DP che hanno avuto il piacere di svolgere attività esterna con quello)”; onde si invitava WW ad una maggiore diligenza e per “tamponare il termine di scadenza” le pratiche venivano divise tra ZZ, WW e …omissis…”;
In conclusione, il ZZ lamentava un senso di stanchezza e di avvilimento:
- sia per il comportamento del WW, che arrivava anche a “paventate minacce” al ZZ (già riferite e per iscritto, ed accadute anche alla presenza del maresciallo …omissis…);
- sia per le continue richieste di XXX e di KK, di tenere sotto controllo l’attività del WW e della VV, senza tuttavia che mai seguisse un provvedimento teso a frenare il comportamento quantomai discutibile del WW;
- sia per la “vanificazione del lavoro” del ZZ all’interno della D.P.L. , dato che – come riferito al XXX ed al KK – il WW e la VV omettevano di svolgere attività doverose, senza che la D.P.L. prendesse provvedimenti nei loro confronti “nonostante le tante situazioni riferite”; in particolare, ad inizio settimana il WW e la VV non consegnavano al ZZ il programma di lavoro V 28 con le pratiche svolte nella settimana precedente, se non “a loro discrezione e con tempi molto ambigui, e comunque solo dopo essere state registrate al computer, non consentendogli di verificare l’attività da quelli svolta; inoltre, la VV, trasferita ad altro incarico dal 12/3/2002, non aveva consegnato le pratiche svolte sino a quel momento al ZZ (il quale stava verificando se ella avesse provveduto a comunicare alla Procura le violazioni alle norme di prevenzione infortuni, accertate nel periodo in cui era in servizio); tali pratiche erano comparse sulla scrivania del ZZ dopo il 6.5.2003 “ alla scadenza dei termini di prescrizione di cui al d.lgs. n. 258/1994”.
b) Successivamente, in una seconda lettera del 16 dicembre 2002 “Al Direttore DP …omissis…” (stavolta il XXX ne ammette la ricezione), non protocollata ma sottoscritta dal ZZ ed avente ad “oggetto: WW” (doc.9.1 PM. doc. 18 XXX), si riferivano altri due episodi di ostilità avvenuti il 10/12/2002 e il 13/12/2002 e si chiedeva un intervento nei confronti di quest’ultimo. In particolare, il ZZ, dopo aver esordito con l’inciso “Faccio seguito alle tante e innumerevoli segnalazioni sul personaggio in oggetto, per riferire le ultime a carico dei componenti dell’UOT.” riferiva quanto segue:
aa) il 10.12.2002, dopo un breve allontanamento dalla riunione con i suoi collaboratori (WW, …omissis…, VV, JJJ) per concordare il programma di vigilanza esterna d’ufficio, trovava due di essi (il Dr. JJJ e il p.i. …omissis…) in stato di agitazione ed il p.i. …omissis… riferiva di essere stato insolentito dal WW (per aver avuto l’ardire di ispezionare un cantiere in passato ispezionato da quest’ultimo), e chiedeva di intervenire in quanto esasperato; chieste spiegazioni al geom. WW, questi rispondeva “che solo lui è in grado di conoscere le normative che solo lui sa come fare le ispezioni (!)”;
bb) il 13/12/2002 alle ore 13,00, mentre stava discutendo di alcune problematiche con il p.a. VV, si presentava nella stanza il WW, pretendendo di assistere al colloquio con insistenza; quindi il ZZ rinviava il colloquio, ma alcuni minuti dopo irrompeva nella stanza il WW, che “mi urlava che sono ignorante, incapace, deficiente e che devo andarmene anche dall’ambito della provincia di …omissis…”, e addirittura si avventava con intenti aggressivi contro il ZZ, brandendo un ombrello, il tutto alla presenza del Sig. …omissis…, che, generosamente, si frapponeva.
In conclusione, la missiva lamentava continue offese ed umiliazioni all’interno dell’ambiente di lavoro, e chiedeva al XXX “di intervenire avviando tutte le altre azioni a sua disposizione”.
La sentenza del Tribunale di …omissis… riferisce che su quest’ultimo episodio “è stata espletata conforme prova testimoniale”.
A fronte di queste due note, nessuna risposta fu data al ricorrente in merito ai disservizi e alle modalità di espletamento dell’attività d’ufficio da parte di WW e VV.
In particolare, non risulta che sia stato reso qualche provvedimento nei confronti della VV in relazione agli episodi denunciati dal ricorrente con la missiva del 20 maggio 2002; vi è solo comunicazione del XXX alla VV in data 19 dicembre 2002 con la quale, in riferimento ad una ispezione da lei effettuata il 12.12.2002 le si contestava di non aver rilasciato alle ditte ispezionate i fogli indicanti le violazioni e le prescrizioni, nonché di avere esaminato le pratiche insieme al WW, evidenziando la recidiva di tale comportamento antidoveroso (già “causa dell’ordine di servizio n. 3 del 12.3.2002) ed invitando “per l’avvenire, ad una più attenta osservanza delle norme Contenute nel codice di comportamento degli ispettori del lavoro” (doc. n. 19 fasc. XXX).
Quanto al WW, non risulta che sia stato preso qualsivoglia provvedimento in relazione agli episodi del maggio 2002; e – benché con nota del 19.12.2002 fosse stata elevata una contestazione disciplinare per l’atteggiamento provocatorio e offensivo da lui assunto nell’episodio del 13/12/2002, convocandolo per il 2.1.2003 (doc.10.1 P.M.; doc. 20 XXX) – il procedimento disciplinare venne archiviato dal XXX, affermando che esso fosse illegittimo “in quanto la convocazione andava operata dopo almeno cinque giorni lavorativi dalla contestazione” (cfr. la nota del 10.3.2003, scritta dal XXX in calce alla comunicazione del 25.2.2003, ricevuta in pari data, con cui si rinviava la convocazione al 6.3.2003 : doc.10.2 P.M e doc. 21 XXX). In realtà la contestazione era stata ricevuta dal WW il 19 dicembre 2002 (come risulta dalla nota in calce alla contestazione stessa) e la convocazione era disposta per il 2 gennaio 2003, nel pieno rispetto del termine a difesa di cinque giorni.
3.2. Ulteriori segnalazioni su irregolarità commesse dai collaboratori; omesso intervento ed iniziative delegittimanti del XXX (primo semestre 2003)
Seguirono altre due segnalazioni indirizzate a XXX nell’anno 2003 (relative a vicende nuove), anche queste rimaste prive di alcun riscontro datoriale ed anzi accompagnate da iniziative delegittimanti per il ZZ.
a) Con nota del 9 marzo 2003, anch’essa indirizzata “al dott. XXX Direttore DP …omissis…” (il quale nega l’autenticità della nota) e recante, sul margine superiore, la scritta “consegnata al” (illeggibile) “XXX alla presenza maresciallo …omissis…” nonché, in calce, la stampigliatura del nome del ZZ, ma senza la firma autografa di costui (doc. 9.2 P.M.; doc. 22 XXX), dopo avere ribadito quanto segnalato nella nota del 16.12.2002, il ZZ riferiva:
- che il XXX, avuta conferma delle lagnanze riportate nella nota del 16.12.2002, aveva manifestato l’intento di avviare un provvedimento disciplinare nei confronti del WW e di far controllare dal dott. KK il programma lavorativo del WW e della VV;
- che, a seguito di segnalazioni in data 19/12 e 24/12/2002 del XXX, erano emerse anomalie dell’attività ispettiva svolta dalla VV (in particolare presso le ditte …omissis… …omissis… ecc.), la quale non avrebbe effettuato le dovute comunicazioni di reato in Procura e non aveva compilato i fogli di ispezioni e prescrizioni nel corso dell’ispezione sul cantiere (come imposto per legge) bensì in ufficio, a distanza di giorni dal momento in cui erano state riscontrate le “presunte violazioni e con prescrizioni che definirle bislacche è un eufemismo”;
- che, infatti, in data 7/3/2003, a Pisticci scalo, in sede di ispezione di rivisita alla ditta …omissis…, ditta ispezionata dalla VV, gli operanti JJJ e …omissis… avevano raccolto le rimostranze del titolare della ditta sulle operazioni della VV, che a suo dire non solo non aveva contestato in cantiere le violazioni alle norme di prevenzione infortuni, ma aveva contestato violazioni forse inesistenti;
- che successivamente aveva appreso di ulteriori attività ispettive di dubbia legittimità della VV e del WW (soggetti che la Direzione Provinciale del Lavoro aveva chiesto di attenzionare fin dal suo arrivo nel gennaio 2000), in particolare, per ciò che riguardava la VV, intimidazioni alle ditte (ad es. la ditta …omissis…) e per il WW interessi privati per un cantiere (…omissis…) e intralcio all’attività ispettiva per altro cantiere con minacce e tentativo di aggressione al ZZ;
- che il 4.3.2003 il KK aveva chiesto al ZZ di provvedere a programmare l’attività del WW e della VV, ma in maniera non chiara, tale da far pensare che egli attribuisse la colpa del comportamento del WW a ZZ, per cui quest’ultimo aveva risposto che “se malauguratamente avessi avuto occasione di avere ancora tra le mani pratiche effettuate da quei personaggi le avrei portate personalmente in Procura”.
Pertanto, “essendo passati quasi tre mesi dal 13/12/2002” chiedeva al XXX “quali provvedimenti che avrebbe intrapreso verso il WW e successivamente nei confronti della VV”.
b) Nella successiva nota in data 3.6.2003, anch’essa indirizzata “al dott. XXX DP - …omissis…” (quest’ultimo nega la autenticità anche di tale nota) e recante, in calce, la stampigliatura del nome del ZZ, ma senza la firma autografa di costui (doc. 9.3 P.M.; doc. 23 XXX), che esordiva “a distanza di fatti avvenuti circa un anno addietro (comunicati come sempre per iscritto precisamente il 20/5/2002) dei quali relazionai, senza risposta alcuna, ripetuti anche il 5/5/2003”, il ZZ ribadiva quanto segnalato nelle note del 16.12.2002 e del 9.3.2003, lamentando altresì un atteggiamento vessatorio del XXX, che, dopo avergli richiesto fin dal suo trasferimento a …omissis… (così come il KK) accertamenti sulle attività ispettive di VV e WW, e dopo aver ricevuto i riscontri verbali circa le irregolarità loro imputabili (irregolarità procedurali nello svolgimento delle ispezioni ed accanimento nei confronti di ditte non locali), non solo non aveva preso alcun provvedimento per frenare queste condotte, così esponendo il ZZ al loro rancore e ad aggressioni e minacce del WW, ma aveva anche delegittimato lo scrivente, in quanto: (a) non aveva adottato alcun provvedimento disciplinare nemmeno nei gravi casi segnalati (contro la VV con nota del 4 marzo 2002 e contro il WW con nota del 16.12.2002); (b) aveva sottratto WW e VV alla sua supervisione, ponendoli alle dirette dipendenze del KK (creando una spaccatura nell’ufficio, rispetto agli altri dipendenti dell’U.O.T.); (c) aveva continuato ad affidare loro incarichi di ispezione (sottraendoli ad altri componenti dell’ufficio del tutto capaci) anche nelle materie dove erano state notate irregolarità (vigilanza infortuni in edilizia); (d) aveva costretto ZZ ad accettare incarichi di docenza in materia di prevenzioni infortuni (per non affidarli al WW, di cui non si fidava).
Tanto premesso, il ZZ ricordava al XXX di avergli riferito alla presenza del Maresciallo …omissis… (pochi giorni dopo la riunione del 4.3.2003 con il KK di cui sopra), che non voleva avere a che fare con WW e VV “sia per motivi di sicurezza personale sia per una questione di decoro”; e – pur non rifiutandosi di svolgere attività di vigilanza in edilizia, che “fino ad oggi all’interno della UOT è stata svolta egregiamente dal dott. JJJ, dal p.i. …omissis… e ritengo anche dallo scrivente” – ribadiva “ancora una volta e per sempre” e “nella maniera più categorica” che non voleva in alcun modo “avere a che fare con quelli. Lei in qualità di dirigente li utilizzi nel modo più opportuno che ritiene”.
La nota concludeva lamentando un clima di intimidazione del XXX, il quale minacciava denunzie in Procura e insultava il ZZ, urlando, ed aveva strappato la sua domanda di ferie il 3.6.2003.
3.3. Omissione di interventi datoriali (secondo semestre 2003).
L’inerzia datoriale si protraeva anche nel secondo semestre del 2003, in quanto il XXX non prendeva alcuna iniziativa volta ad accertare la fondatezza delle denunzie del ZZ o a riorganizzare l’ufficio. L’unica nota del XXX riguardante il ZZ resa nel periodo (in data 18 novembre 2003) segnalava alla direzione provinciale dei servizi vari di …omissis… la necessità di non considerare il 24 ottobre 2003 quale giorno lavorativo retribuito perché il ZZ doveva considerarsi assente per sciopero (su segnalazione del rappresentante sindacale: cfr. docc. 27-28 XXX); missiva di cui il ZZ chiedeva una rettifica con nota del 28.11.2003, avendo svolto attività lavorativa in quel giorno (24 ottobre 2003: doc. 29 XXX), richiesta che venne accolta poiché provocata da un disguido (docc. 30-31 XXX).
3.4. Condotte di mobbing del KK, responsabile del Servizio Ispettivo del Lavoro (ostracizzazione, demansionamento, impedimento di attività ispettiva esterna del ZZ) comunicate al XXX nel marzo 2004
La sentenza del giudice del lavoro riferisce di altre due missive del ZZ del 15 marzo 2004 (la prima prodotta agli atti del presente giudizio, la seconda assente) e di un’ulteriore missiva del 24 marzo 2004 (tutte, comunque, successive ad un ricovero del convenuto: cfr. doc. 32 XXX).
a) Nella missiva del 15.3.2004, diretta “al Dott. KK” (responsabile servizio ispettivo) e p.c. al Direttore DP (il XXX), depositata agli atti del presente giudizio non protocollata né sottoscritta ma certamente reperita agli atti della D.P.L. in quanto recante attestazione di conformità all’originale, il ZZ lamentava di essere tenuto all’oscuro delle pratiche indirizzate al suo ufficio (U.O.T.) o di sua competenza (denunzie di infortuni sul lavoro, segnalazioni di coordinatori della sicurezza) e di essere ostracizzato “dal giugno 2003 da quando non ho accettato più di prestarmi ai controlli richiestimi e nei confronti di altro personale della DP” , dato che non sapeva chi, tra i funzionari della D.P.L., e in base a quali regole, effettuasse ispezioni, e dato che il KK voleva modificare il suo programma settimanale di ispezioni esterne del 2.2- 8.2.2004 e aveva in animo di modificare l’organizzazione delle ispezioni senza informarlo. Concludeva chiedendo di “chiarire tale faccenda nei miei confronti che ha tutta una parvenza di mobbing” (doc.9.4 PM, doc.33 XXX)
b) La sentenza civile riferisce inoltre di una missiva, sempre in data 15.3.2004, avente ad oggetto “mobbing” ed indirizzata al “responsabile servizio ispettivo” dott. KK, al DP XXX, al Direttore Regionale del lavoro ed ai sindacati (non presente in atti, ma il cui contenuto è riportato nella successiva missiva del 24.3.2004, prodotta nel presente giudizio), nella quale il ZZ lamentava gli ostacoli frapposti alla sua attività ispettiva dal suo superiore, il quale non solo non aveva dato risposta alla missiva in pari data sopra riportata), ma aveva anche continuato ad assumere atteggiamenti prevaricatori, disponendo sul modello V28 relativo alla programmazione settimanale dell’attività ispettiva che il ZZ doveva rimanere in ufficio ed annotava l’assenza di pratiche che in realtà dovevano essere definite nei giorni successivi: onde il mittente invitava il KK ad interrompere tali comportamenti, riservandosi di segnalare alla Procura della Repubblica tutti gli accadimenti in precedenza segnalati.
c) Nella successiva missiva del 24.3.2004, anch’essa avente ad oggetto “mobbing” ed indirizzata al “dott. KK” (responsabile del SIL), al “Direttore della DP” (Dott. XXX), alla Direzione Regionale del lavoro ed ai rappresentanti sindacali interni alla DP , stavolta protocollata e firmata dal ZZ (Doc.9.5 PM Doc. 34 XXX) e trasmessa in via gerarchica dalla D.P.L. alla D.R.L. il 1.4.2003 (doc. 35 XXX), il mittente richiamava la nota del 15.3.2004 (allegata in fotocopia) e lamentava che il KK lo aveva prevaricatoriamente estromesso dall’attività ispettiva esterna anche nella settimana successiva (si allegavano a questa nuova missiva i programmi dell’attività ispettiva della settimana 15-21.3.2004 e della settimana 22-28.3.2004), e che a fronte di una richiesta di chiarimenti aveva disposto che da quel momento il ZZ rimanesse in ufficio a sua disposizione. Quindi, la missiva concludeva; “Per quanto sopra, ma anche per quanto segnalato in passato, le contesto che nella sua qualità di responsabile del SIL nei confronti ha posto in essere:
· emarginazione dell’attività lavorativa;
· non sono informato su chi svolge attività di vigilanza tecnica nella DP;
· svuotamento della mansione;
· impedimento al completamento di ispezioni, nelle quali erano da fare segnalazioni alla Procura per violazioni alle norme di prevenzione Infortuni / igiene del lavoro;
· mancata assegnazione di compiti lavorativi con inattività forzata e inoltre
· mi impedisce di accedere alle informazioni inerenti all’ordinaria attività di lavoro (poiché non sono stato tenuto a conoscenza tra le tante, del nuovo modello di ispezione. Sembra che abbia tenuto una riunione in ufficio per illustrare tale modello e non vi sono stato informato).
(…) E sono a chiedere immediatamente di smetterla con tali comportamenti nei miei confronti, fermo restando che mi riservo ogni azione di difesa per mobbing.
Chiedo inoltre, espressamente, al direttore della direzione regionale Basilicata di intervenire immediatamente per i danni che tali comportamenti stanno causando sulla mia attività professionale e di riverso sulla mia tranquillità psicofisica”.
3.5. Interessamento del Direttore regionale del lavoro e O.S. n. 1 del 13.5.2004 del Direttore provinciale del lavoro Dr. XXX (maggio 2004).
A seguito di queste due ultime missive, con nota del 11 maggio 2004 il Direttore regionale del lavoro chiese al direttore provinciale XXX “di voler trasmettere cortesi circostanziate notizie” (doc.36 XXX).
La risposta del convenuto, in data 14 maggio 2004, era del seguente tenore: “oggetto: denuncia dell’ing. ZZ con riferimento alla richiesta riservata riguardante l’oggetto, lo scrivente comunica che, a seguito di incontri e di chiarimenti tenutisi con gli interessati, nonché con la nuova riorganizzazione di questa DP improntata a valorizzare le risorse umane per aumentare la motivazione dei collaboratori, gli episodi denunciati sono rientrati nella normalità. Sarà cura dello scrivente vigilare a che episodi analoghi non si ripetano in avvenire”. (doc.38 XXX).
In particolare, con l’O.S. n.1 del 13.5.2004 (provvedimento non considerato né nella sentenza civile, né nella citazione del P.M., ed esibito come doc. 37 XXX), il convenuto aveva rivisto l’organizzazione del S.I.L. (Servizio Ispettorato lavoro, a capo del quale era il KK) dividendo l’area “Vigilanza tecnica” in due Unità operative, mettendo il ZZ a capo di una di esse (U.O.T. “A”, comprendente il Dr. JJJ, …omissis… e …omissis…, che si occupava di attività ad altro rischio, appalti pubblici e privati, subappalto e lavoro nero, ascensori, ferrovie, radiazioni, categorie protette) ed il WW dell’altra (U.O.T. “B”, comprendente VV, …omissis… e …omissis…, che si occupava di sicurezza e trasporti, inchieste per infortuni sul luogo di lavoro, interventi di P.G. in materia di sicurezza del lavoro, ammortizzatori sociali, C.I.G., Mobilità, tutela delle donne e dei minori, malattie professionali).
Come evidenziato dalla sentenza del giudice del lavoro:
a) la difesa dell’amministrazione aveva ammesso che la situazione di disagio del ZZ era dovuta al rancore e alla gelosia del WW (collega del KK da trent’anni), che con l’arrivo del ricorrente a …omissis… aveva (legittimamente) perso le funzioni che svolgeva negli anni precedenti;
b) non era stato in alcun modo dimostrato che il KK avesse un motivo legittimo di annullare il programma delle attività predisposto dal ZZ per la settimana dal 15 al 21 marzo 2004 sia pure per soli due giorni, per il 18 e il 19 marzo, allegando ma non provando che non era stato portato a termine il programma della settimana precedente;
c) a fronte di questa situazione, il dott. XXX per ben due anni non aveva preso alcuna iniziativa per tamponare le condotte del WW, esasperando una situazione che ben avrebbe potuto essere scongiurata e prevenuta sin dalle origini ove vi fosse stato un tempestivo intervento del direttore provinciale (a maggio 2002).
3.6. Ulteriori condotte asseritamente illegittime dell’amministrazione (gennaio 2005-gennaio 2006) e tentativo di conciliazione
Peraltro, come evidenziato nella sentenza civile, anche dopo la riorganizzazione dell’ufficio (con O.S. n. 1 del 13.5.2004), tra il 2005 ed il 2006 il XXX prese una serie di iniziative considerate vessatorie dal ZZ, sebbene (secondo il giudice del lavoro) esse fossero legittime (eccezion fatta per un isolato caso in cui il KK aveva arrecato impedimento all’ attività ispettiva esterna al ZZ, non avendogli consentito di uscire per verifiche ad impianti di ascensore già programmati tra il 24 e il 30 gennaio 2005).
a) Infatti, la sentenza civile ha ritenuto legittimo il rigetto della richiesta di autorizzazione al part-time formulata tra marzo ed aprile 2005, in quanto dapprima il ZZ aveva presentato richieste irregolari per erronea articolazione dell’orario, poi era emerso che egli aveva chiesto l’autorizzazione per svolgere un incarico presso una ditta da lui ispezionata.
In particolare, tra marzo ed aprile il ZZ aveva presentato varie richieste (tutte protocollate e firmate), via via integrate fino ad ottenere il parere favorevole del XXX:
aa) la prima richiesta (in data 7 marzo 2005: doc. 41-42 XXX) di part-time “con sviluppo verticale a settimane alterne” “nel campo dell’ingegneria: progettazione calcolo strutture, direzione lavori, progettazioni antincendio collaudi strutturali e quant’altro di competenza degli ingegneri, non in contrasto con l’attività d’ufficio”, era stata respinta con nota dello stesso direttore senza data, protocollo e firma (doc. 43 XXX), perché non conforme alla circolare n. 140 del 5/11/1997 (doc.40 XXX) alla quale il richiedente era invitato ad uniformarsi;
bb) con la nuova richiesta, formulata con nota del 17 marzo 2005, si specificavano la riduzione oraria e la durata (doc. 44 XXX);
cc) la nuova richiesta del 30.3.2005 conteneva l’indicazione specifica delle attività svolte all’interno della direzione provinciale (doc.45);
dd) l’ultima istanza, riepilogativa del contenuto delle ultime due precedenti e contenente tutti i dati necessari, veniva presentata il 4 aprile 2005 (doc.46-47), e veniva trasmessa dal XXX alla direzione generale del ministero del lavoro delle politiche sociali con nota del 5 aprile 2005 contenente il parere favorevole del Direttore provinciale (doc. 48).
Peraltro, in data 11 aprile 2005 perveniva alla direzione provinciale del lavoro una nota di un’associazione sindacale - indirizzata anche alla procura della Repubblica di …omissis… e alla Corte dei conti - con la quale si segnalava che la …omissis…, presso la quale il ZZ aveva eseguito un’ispezione comminando sanzioni, lo aveva nominato responsabile del servizio di prevenzione e protezione a partire dal 1° aprile 2005 come da allegato ordine di servizio n. 1 del 29 marzo 2005 (doc. 49 XXX).
In conseguenza di tale segnalazione, sempre in data 11 aprile 2005, il XXX modificava il suo parere da positivo a negativo dando atto che il ZZ non aveva comunicato l’incarico che avrebbe svolto in part-time (doc.50 XXX); determinazione che veniva poi confermata con successiva nota del XXX del 13/4/2005 (doc. 51 XXX).
Il ZZ presentava una nuova richiesta in data 21 aprile 2005 non di part-time ma di “autorizzazione a svolgere incarico di direzione piani antincendio e docenze in materia di prevenzione infortuni disciplina antincendio presso la ditta …omissis… - …omissis…” “una tantum e fino alla fine del corrente anno” e “al di fuori del proprio orario di lavoro” (doc.52 XXX); istanza trasmessa in pari data dal XXX al Ministero (doc. 53 XXX).
Infine, il ZZ revocava la domanda di autorizzazione allo svolgimento del part-time con nota in data 28 aprile 2005 (doc. 54 XXX); seguiva (come oltre precisato) un procedimento disciplinare su questa vicenda.
b) Anche la rimozione dalla commissione prefettizia di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (conosciuta nel nov. 2005) non veniva ritenuta vessatoria da parte del giudice del lavoro, in quanto era documentata la partecipazione per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 (all. n. 7) ed in tre anni il ricorrente aveva partecipato quattro volte, WW sei volte.
c) Infine, anche il mancato conferimento dell’incarico di responsabile del Servizio Ispezione Lavoro (conferito dal XXX con O.S. n. 1 del 11 gennaio 2006 al Dr. JJJ) non è stato ritenuto illegittimo dal CE del lavoro, che tuttavia ha rimarcato che il ZZ ne ricevette una delusione, che lo spinse a presentare un livoroso ricorso alla commissione di conciliazione (nel marzo 2006) ed a rimanere in malattia fino a luglio 2006 (per poi assentarsi in seguito, sempre per malattia).
In particolare, a seguito del pensionamento del Dr. KK, con l’ordine di servizio n.1 del 11 gennaio 2006 (doc. n. 19 di parte ricorrente doc.70 XXX) il direttore provinciale del lavoro reggente XXX (il quale dal 1.1.2006 aveva assunto l’incarico di direttore regionale del lavoro della …omissis…: cfr. docc. 68-69 XXX) aveva nominato responsabile del S.I.L. il Dr. JJJ (meno anziano del ZZ ma avente lo stesso livello funzionale-retributivo C3, e quindi in precedenza subordinato al primo nell’U.O.T. “A”) dall’altro aveva riunificato in un’unica unità operativa le due unità operative tecniche dell’area vigilanza (U.O.T. “A” e “B”), mettendovi a capo il ZZ, che tuttavia (essendo più anziano dello JJJ) veniva posto alle dirette dipendenze del XXX.
Di conseguenza, in data 8 marzo 2006 Il ZZ propose ricorso ex art. 410 c.p.c. avverso il predetto ordine di servizio (trasmesso al Collegio di conciliazione presso la D.P.L. di …omissis… ed al ministero del Lavoro) e restò in malattia fino a luglio di quell’anno (per poi assentarsi nuovamente in seguito, sempre per malattia). Nel ricorso il ZZ – oltre a precisare di essersi qualificato 2° nella graduatoria nazionale nel corso di riqualificazione al livello C3, diversamente dallo JJJ (128°) che proveniva dalla ex-carriera di concetto – riepilogava le vicende pregresse ed altre relative a procedimenti disciplinari (oltre esaminati) lamentando mobbing fin da quando aveva fatto recapitare al dirigente D.P.L. di …omissis… la denunzia del 20.5.2002, e lamentava altresì un atteggiamento discriminatorio del XXX rispetto ad altri impiegati e varie vicende equivoche (che il giudice del lavoro ha affermato essere “mere insinuazioni perché le circostanze ivi accennate e che avrebbero dovuto costituire i motivi scatenanti l’acredine e il livore nei suoi confronti. sono rimaste del tutto sfornite di prova”) (doc. 71 XXX). Peraltro, con nota del 24.5.2006 trasmessa al Direttore Provinciale del lavoro di …omissis… il Ministero dispose di comunicare al ZZ non esservi spazio per una conciliazione, essendo l’attribuzione di incarichi prerogativa del dirigente, ed essendo legittimo l’affidamento dell’incarico a funzionario meno anziano (doc. 72 XXX).
3.7. Le nuove richeste di part-time (dal marzo alla fine del 2006)
Dopo l’O.S. n.1 del gennaio 2006 e la proposizione di tentativo di conciliazione nel marzo 2006, il ZZ rimase in malattia fino all’agosto 2006, presentando quattro diverse richieste di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa part-time.
a) La prima richiesta di autorizzazione al lavoro part-time del 22.5.2006 presentata “per motivi di salute” e per un anno a decorrere dalla scadenza del periodo di malattia del 1.7.2006 (di tipo verticale, con mancato lavoro per tre mesi dal 1.7. al 30.9.2006 e prestazione ordinaria negli altri mesi: cfr. doc.73 XXX) ricevé parere negativo del XXX del 30.5.2006 (in quanto le modalità di part-time richieste erano incompatibili con i lamentati problemi di personale, essendo necessario almeno un giorno settimanale di servizio: cfr. doc.74 XXX). Quindi la richiesta veniva respinta dal Ministero perché non conforme al CCNL, giusta nota ministeriale pervenuta in data 8.6.2006 (doc.75 XXX) comunicata all’interessato il 13.6.2006 (doc. 76 XXX).
b) La seconda richiesta di autorizzazione del 28.6.2006 – pervenuta in data 3.7.2006 e recante diversa articolazione della prestazione lavorativa (lunedì e martedì) (doc. 77 XXX) – ricevé una risposta negativa del ministero (pervenuta in data 6.7.2006) per la mancanza di articolazione oraria e di parere del D.P.L. (doc. 78 XXX); in pari data (6.7.2006) il XXX trasmise nuova richiesta, esprimendo parere favorevole ad un orario di n.6 ore antimeridiane di lunedì e di n. 6 antimeridiane e 3 pomeridiane il martedì (doc. 79 XXX).
c) La terza richiesta di part-time dell’11-12.7.2006 – recante la richiesta articolazione oraria dell’orario di servizio (lunedì 7,30-13,30, martedì 7,30-13,30 e 14,30-17,00, 15 h/settimana) (doc.80 XXX) – venne inoltrata dal “direttore reggente” (XXX) al Ministero (ed in particolare al D.G. …omissis…) con nota dell’11.7.2006 in cui si evidenziava che il ZZ non chiariva i motivi di trasformazione del rapporto di lavoro, insistendo in pretesi motivi di salute (doc.81 XXX).
La sentenza del giudice del lavoro cita anche una “email” (non agli atti di questo processo) a …omissis… in cui XXX esprimeva preoccupazione che l’istanza venisse accolta “per motivi di salute”.
Come oltre precisato, venne effettuata anche una segnalazione disciplinare al Ministero (oltre esaminata) in cui si affermava che il ZZ svolgeva attività professionale non autorizzata presso una impresa privata.
Infine, tale richiesta viene accolta con D.M. n. 793 del 17.7.2006 (doc.82 e doc. 88 XXX) comunicato all’interessato il 31.7.2006 (doc. 83 XXX).
d) Infine, con la quarta richiesta del 14.8.2006 il ZZ chiese non solo una diversa articolazione oraria dell’orario di servizio (6 ore lunedì, martedì e mercoledì, per 18 h/settimana) ma anche di essere autorizzato a svolgere lavoro autonomo di ingegnere per attività non coincidenti con quelle di servizio, non per malattia (doc.84 XXX).
Come oltre precisato, con nota del 18.8.2006, sottoscritta dal …omissis… per conto del XXX, si trasmetteva detta istanza al Ministero, segnalando la sussistenza di profili disciplinari per lo svolgimento di attività non autorizzata e contestando l’archiviazione di un precedente procedimento disciplinare per un caso analogo (doc. 86 XXX) ricevendo una risposta ministeriale del 20.9.2006 che, impregiudicata ogni valutazione sul part-time e ferma restando la correttezza della archiviazione in precedenza disposta, evidenziava la necessità di ulteriori accertamenti (doc.87 XXX) .
Ricevuto il parere favorevole del XXX sulla diversa articolazione oraria in data 22.9.2006 (doc. 85 XXX), la nuova articolazione oraria e l’autorizzazione allo svolgimento di attività libero-professionale “non incompatibile” furono concesse con D.M. n.1117 del 16.10.2006 dell’11.9.2006 (doc.89 XXX).
In data 11.12.2006 il ZZ chiese conferma del part-time perché il D.M. non gli era stato comunicato (doc. 90) e il XXX con nota del 16.12.2002 rispose che tale DM era pervenuto dal Ministero l’11.12.2006 (doc. 91 XXX), onde con nota del 12.12.2006 il ZZ comunicò l’inizio della sua attività libero-professionale (doc. 92 XXX).
3.8. Ulteriori condotte mobbizzanti (prima metà del 2007)
A partire dal febbraio 2007 il nuovo Direttore della D.P.L. di …omissis…, il YY, pose in essere (oltre ad un provvedimento disciplinare oltre citato) due ordini di servizio che sottraevano ulteriori competenze al ZZ, che sono state ritenute dalla sentenza del giudice del lavoro concausali nella situazione patologica di frustrazione del ZZ e quindi nel danno risarcito.
a) Con ordine di servizio n.3 del 12.4.2007 (Doc. 12.1 P.M.), il YY dispose la revoca dell’incarico di responsabile della Unità Operativa Tecnica al ZZ, assumendone ad interim la direzione e ponendo funzionalmente alle sue dirette dipendenze il ZZ medesimo.
b) Con successivo ordine di servizio n. 5 del 22 maggio 2007 (doc. 12.2 P.M.) il YY attribuì la competenza sulle inchieste infortuni ad altro funzionario, “allo scopo di impiegare a tempo pieno, nel campo della sicurezza dei cantieri, le unità ispettive addette all’area tecnica”.
A quanto consta dalla sentenza del giudice del lavoro, tali ordini di servizio vennero posti a base del ricorso, lamentando la totale mancanza di motivazione di tale provvedimento e, di contro, in merito nulla di specifico allega la difesa erariale e a pagina 62 della memoria di costituzione si limita ad affermare che le lagnanze esposte nelle pagine da 18 a 22 sono palesemente infondate.
3.9. I procedimenti disciplinari (2005/2007)
A partire dall’aprile 2005, in parallelo alle sopra indicate condotte, vennero effettuate otto segnalazioni disciplinari nei confronti del ZZ, delle quali alcune non diedero luogo a procedimenti disciplinari (infra, lett. f, h, la seconda perché ritirata), altre diedero luogo a contestazioni disciplinari, seguite in alcuni casi da archiviazione (infra, lett. a, b, la prima archiviata dal Ministero), più spesso da un provvedimento che irrogava una sanzione ma che veniva annullato dal collegio arbitrale disciplinare (infra, lett. c, d, e), tranne un caso in cui il collegio confermava la sanzione (infra, lett. g).
a) La prima contestazione disciplinare (relativa all’incarico di R.S.P.P. ricevuto dalla …omissis…, impresa da lui ispezionata, per il quale il ZZ aveva richiesto part-time, oggetto di una denunzia dei sindacati: cfr. vicenda apr. 2005 sopra citata) prese l’avvio dalla segnalazione del XXX al Ministero del lavoro con nota del 13 aprile 2005 (doc. 129 e doc. 130 XXX, cui sono allegati tutti gli atti relativi sopra citati alla vicenda in esame), ma si concluse con archiviazione.
Avviato il procedimento disciplinare con nota ministeriale n. 1166 del 26 aprile 2005 e convocato il ZZ (doc. 11 P.M., doc. 85 e 131 XXX), nella audizione del 22.6.2005 si riportava alla memoria scritta e depositava sette atti, chiedendo l’archiviazione (doc. 11.2 P.M., doc. 132 XXX). Nella memoria difensiva (doc. 11.3 P.M.) il ZZ precisava di essere stato contattato non per svolgere le funzioni di RSPP ma per un incarico di redazione piano antincendio e formazione personale (incarico accettato con riserva in attesa del part-time (Doc. 11.8 P.M.), e che il 7.3.2005 aveva fatto richiesta part-time per svolgere -tra le altre- l’attività in questione, e più volte la domanda era stata riproposta finché non aveva rinunziato all’incarico (V. doc. 11.6) e poi al part-time (doc. 11.7); precisava altresì che la …omissis… non era stata da lui sanzionata, avendo egli soltanto svolto una relazione per conto della Procura su attività svolta dal precedente presidente del consiglio di amministrazione e la competenza alle sanzioni era delle AUSL.
Infine, con decreto n. 688 del 5 luglio 2005 il Ministero archiviò la pratica, “accertata l’insussistenza dei fatti contestati, da un accurato esame di tutti gli atti acquisiti” (doc. 133 XXX).
b) Anche la seconda contestazione disciplinare (relativa al superamento del limite di 36 ore per assenze brevi), elevata dal XXX con nota del 24.10.2005 (doc. 11.9 P.M., docc. 56-59 XXX), si concluse con una archiviazione.
In particolare, con nota del 24.10.2005 il ZZ rispose alla contestazione ammettendo l’addebito, ma precisando che era dovuto ad errore in buona fede imputabile a terzi, tanto che aveva usufruito di un’ulteriore ora di permesso, e chiedeva altresì lo scomputo di ore di servizio esterno (doc. 11.10. P.M. e docc. 60-61 XXX); convocato per l’audizione il 12.11.2005 (doc. 11.11 P.M., doc. 62 XXX) e ribadita la sua posizione con nota del 14.11.2005 (doc. 11.12 P.M., doc. 63 XXX) nel corso dell’audizione del 14.11.2005 il XXX accettava le giustificazioni e chiudeva il procedimento (doc. 11.13 P.M., doc. 64 XXX).
Oltre a questo episodio, il XXX (a riprova della mancanza di intenti vessatori) afferma che vi erano ulteriori profili sanzionabili relativi ad un’ulteriore vicenda (verbale di ispezione del 14 ottobre 2005 eseguita presso la stazione ferroviaria di …omissis…) per la quale gli atti consentivano di irrogare una sanzione per i quali non si era proceduto (docc. 65, 66,67 XXX), ma la sentenza civile ha evidenziato che non vi era stata contestazione disciplinare, affermando che non vi era prova di irregolarità del ZZ.
c) La terza contestazione disciplinare di XXX a ZZ (per mancata reperibilità alla visita del medico fiscale in data 11.4.2006) si concluse con una sanzione irrogata dal XXX ma annullata dal collegio di disciplina.
In particolare, a seguito della comunicazione della USL del 10.5.2006 (doc. 93 XXX), con nota del 18.5.2006 il XXX contestava al ZZ la mancata reperibilità alla visita del medico fiscale del 11.4.2006 (Doc. 11.14 P.M., doc. 94 XXX), comunicando l’accaduto al Ministero in quanto non era pervenuta la comunicazione dell’interessato ex art.21 comma 14 CCNL con nota del 26.5.2006 (doc. 11.15 P.M., doc. 96 XXX).
Con nota del 8.6.2006 il difensore del ZZ replicava al XXX che il medico fiscale non era riuscito a contattarlo per un guasto del citofono, come da allegata dichiarazione sostitutiva dell’amministratore di condominio, e che immediatamente dopo il ZZ era stato visitato, onde la contestazione in esame si collocava “nel più ampio e articolato risentimento cui è sottoposto da tempo il mio assistito e che il proseguire di tale situazione farebbe presagire sviluppi che, a breve, le saranno notificati” (doc. 11.16 P.M., doc. 97 XXX). Con nota ministeriale in pari data (del 8.6.2006), si evidenziava che il ZZ il giorno successivo (12.4.2006) era stato visitato dal medico fiscale e giudicato inabile al lavoro “per gg.20 a decorrere dal 5.4.2006” e che “non ha precedenti disciplinari”, onde si invitava il XXX “a volere valutare l’opportunità di procedere disciplinarmente ai fini della irrogazione di una sanzione rientrante nella esclusiva competenza della S.V.” (doc. 11.17 P.M., doc. 98 XXX).
Quindi, con nota del 16.7.2006 redatta in calce alla nota ministeriale il XXX decideva di procedere (doc. ult. cit.); e con nota del 18.7.2006 convocava il ZZ per l’audizione del 25.7.2006 (doc. 11.18 P.M., doc. 99 XXX). Con nota del 21.7.2006 il ZZ replicava sia a questa contestazione che alla successiva contestazione del 18.7.2006 (oltre citata), da un lato, precisando che – in disparte la legittimità in astratto dell’allontanamento, attesa la patologia sofferta (sindrome ansioso-depressiva) – in concreto il giorno in esame egli era a casa, ed il malfunzionamento del citofono si era verificato in altra occasione (il 27.6), dall’altro, lamentando una persecuzione del XXX (si parla di 5 procedimenti disciplinari in un anno) ed “invitandolo a rivedere le sue iniziative” facendo ambiguo riferimento al diverso trattamento riservato ad altri dipendenti, già oggetto del tentativo di conciliazione suddetto, e ad uno studio di consulente del lavoro a …omissis… (doc. 11.19 P.M. doc.100 XXX).
L’audizione del 25.7.2006 – per la quale il XXX aveva delegato il Dott. …omissis… (Doc. 11.20 P.M. doc.101 XXX) – non si tenne per mancata comparizione del ZZ, ma in calce alla comunicazione di detto verbale il ZZ redasse una nota di risposta dove si precisava che egli non era assente, ma era all’interno dell’ufficio aspettando di essere chiamato (Doc. 11.21 P.M. doc. 102 XXX).
Il procedimento si concluse con la sanzione disciplinare del rimprovero scritto, irrogata con decreto del XXX n.8 del 1.8.2006, perché “anche ammettendo” che l’impianto fosse malfunzionante il ZZ non aveva attivato la dovuta diligenza per farsi trovare (il problema si era già verificato in precedenza) e perché non si è fatto audire il 25.7.2006 (doc. 103 XXX).
Peraltro, la sanzione venne annullata dal collegio arbitrale di disciplina per omessa considerazione delle difese del ZZ, non avendo il XXX valutato la veridicità della affermazione del malfunzionamento del citofono – confermata dalla moglie, sentita come “teste” dal collegio arbitrale – e non ritenendo che la omessa comparizione fosse elemento sufficiente per la sanzione, atteso che comunque l’interessato aveva già comunicato tutto (cfr. il lodo del 27.9.2006: doc.11.22 P.M., doc. 104 XXX)
d) Una quarta contestazione disciplinare (per assenza ingiustificata per un giorno – il 13.7.2006 – dopo il rientro dal periodo di malattia) si concluse con una sanzione irrogata dal Ministero ma annullata dal Collegio di disciplina.
La contestazione venne trasmessa al ZZ con nota del 18.7.2006 del XXX (doc. 11.23 P.M., doc. 105, ex 106, XXX) trasmessa dal XXX al Ministero per competenza con nota del 25.7.2006 (doc. 11.24 P.M., doc. 106, ex 109, XXX).
In questo caso il Ministero irrogò la sanzione del rimprovero scritto con D.M. 20.10.2006 (doc. 11.25 P.M., doc. 107, ex 110, XXX), ma anche tale sanzione venne annullata dal collegio arbitrale disciplinare con lodo del 22.3.2007, affermando l’erroneità del conteggio dei giorni di malattia, che – secondo INPS e CCNL – si dovevano computare dalla scadenza dei giorni concessi con il precedente certificato e non dalla data di rilascio di ogni certificato: per cui i 110 giorni di malattia concessi a decorrere dal 27.3.2006 (ottenuti sommando i giorni di malattia concessi con cinque successivi certificati) venivano a scadenza non il 13, ma il 14.7.2006, ovvero il giorno in cui il dipendente rientrava in servizio (cfr. doc. 11.27 P.M., doc. 108, ex 111, XXX).
Nella sentenza civile, il giudice del lavoro ha ritenuto di non sindacare nel merito tale motivazione perché era arbitrato irrituale non impugnato, e quindi vincolante.
e) Anche la quinta contestazione disciplinare (fondata sul contenuto diffamatorio e ingiurioso del ricorso avverso la mancata nomina del ZZ come responsabile del servizio ispettivo del lavoro e sul tono della missiva del 21.7.2006 sopra citata: doc. 100 XXX) si concluse con una sanzione irrogata dal Ministero ma annullata dal collegio di disciplina.
In particolare, a seguito della comunicazione del XXX al Ministero in data 25.7.2006 (cfr. doc. 11.28 P.M., doc. 109 XXX), venne irrogata la sanzione del rimprovero scritto con D.M. n. 744 del 4.12.2006, nel quale si evidenziava che, a prescindere dalla sindrome ansioso-depressiva del ZZ e dalla mancanza di intenti diffamatori o minacciosi, il tono usato dal ZZ nei confronti del superiore era obiettivamente irriguardoso e scortese, tanto più che la nota del 21.7.2006 era stata trasmessa per fax e quindi nota anche ad altri dipendenti (Doc. 11.26 P.M., doc. 110 XXX).
Peraltro, tale sanzione veniva annullata dal collegio arbitrale con lodo del 26.3.2007 per difetto di contraddittorio, in quanto, anche se il ZZ aveva presentato difese, le convocazioni erano state da lui ricevute tardivamente, c’erano state molte contestazioni e non vi era prova che le confuse difese fossero riferite a questo procedimento (doc.11.29 P.M., doc.111, ex 113, XXX).
f) Una sesta segnalazione disciplinare era contenuta nella nota in data 18.8.2006 con cui si trasmetteva al Ministero del lavoro una richiesta di ZZ di modifica dell’orario in part-time (doc. 86 XXX), che non diede luogo a procedimento disciplinare.
In questa nota, firmata dal Dr. …omissis…, responsabile dell’ufficio risorse, “d’ordine del DIRETTORE REGG. a.p.f. (Dott. XXX)”, si esprimevano perplessità sulla autorizzazione al part-time, da un lato, rammentando la vicenda del part-time richiesto nel 2005 e affermando la “inopportunità” della archiviazione allora disposta (sopra citata), dall’altro affermando che la nuova richiesta era tesa allo svolgimento di un’attività professionale in precedenza già svolta senza autorizzazione presso una società, di cui il ZZ era socio maggioritario.
La risposta ministeriale dell’8.9.2006 (doc. 86 XXX) evidenziava, da un lato, la necessità di accertare se la società esterna dove il ZZ voleva svolgere attività libero-professionale in part-time fosse la stessa di cui era socio e se egli avesse percepito compensi, dall’altro, che la prima contestazione del 2005 era stata giustamente archiviata dal Ministero.
g) Viceversa, la settima contestazione disciplinare (per atteggiamenti sprezzanti verso un collega) si concluse con una sanzione di rimprovero orale del Direttore della DP di …omissis… (YY) confermata dal collegio arbitrale.
In specie, con nota del 12.12.2006, diretta al XXX e sottoscritta anche da altri due testimoni (doc. 112 XXX), il Dr. …omissis… segnalava che il ZZ si era rivolto a lui con atteggiamento di scherno, onde il Direttore provinciale contestava l’addebito al ZZ con nota del 29.12.2006 (cfr. doc. 113 XXX).
Quindi, il 19.3.2007 il nuovo Dirigente della D.P.L. YY, subentrato dal marzo 2007, ascoltava il ZZ, il quale replicava negando le espressioni di scherno, riservandosi di depositare relazione firmata da persone presenti ai colloqui del 2.1.2007 con le “testimoni” del fatto ed evidenziando la banalità della vicenda (doc. 113 XXX).
Seguiva la sanzione del rimprovero orale del YY con decreto n. 2/2007 in data 16.4.2007 (doc. 11.30 P.M. doc. 114 XXX), che venne impugnato al collegio arbitrale, che tuttavia lo confermò con lodo del 5.6.2007 (doc. 115 XXX).
h) Infine, l’ottava segnalazione disciplinare (relativa ad un’assenza ingiustificata in giorni non di part-time il 4-5 gennaio 2007), effettuata dal XXX al Ministero “perché una mia iniziativa potrebbe essere considerata atto persecutorio” con nota in data 16.1.2007 (doc.11.31 P.M., doc. 116 XXX), venne poi ritirata dal medesimo XXX con nota del 19.1.2007, per riconosciuto errore da parte sua, alla luce dalla modifica dei giorni di part-time del 2006 (doc. 117 (ex 120)).
3.10. I danni psicofisici al ZZ, il giudizio civile e la condanna dell’amministrazione. Il pagamento del risarcimento.
3.10.1. A quanto consta dalla sentenza n…omissis…del Tribunale di …omissis…, il ZZ si trasferì alla D.P.L. di …omissis… il 3.12.2007 e depositò ricorso al giudice del lavoro di …omissis… il 21.4.2008, chiedendo la condanna del Ministero al pagamento di € 263.803,67 (oltre rivalutazione, interessi e spese) a titolo di risarcimento del danno derivato dalla attività discriminatoria e mobbizzante posta in essere dai dirigenti pro-tempore della D.P.L. di …omissis… XXX e YY nel periodo tra il giugno 2003 ed il dicembre 2007.
3.10.2. Con la sentenza n. …omissis…del Tribunale di …omissis… (doc. 2 P.M.), il giudice del lavoro ha parzialmente accolto il ricorso, condannando il Ministero del lavoro e della previdenza sociale al pagamento di euro 52.269,21 (già rivalutati) oltre ad ulteriori interessi al tasso legale dalla data della sentenza fino al pagamento effettivo, oltre al pagamento delle spese della c.t.u. in solido con il ricorrente, ed al pagamento di metà delle spese di controparte, nella misura di euro 3.444,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, IVA e CPA come per legge.
a) In particolare, premesso l’accertamento delle vicende lavorative del ricorrente (in senso sostanzialmente analogo a quello sopra riportato), il giudice del lavoro disponeva C.T.U. medico-legale per la valutazione dell’incidenza negativa delle vicissitudini lavorative del ZZ sulla sua salute, ovvero sul nesso causale tra le condotte dei funzionari e dirigenti della D.P.L. di …omissis… e le patologie lamentate dal ricorrente, nonché per la quantificazione del danno biologico, chiedendo al perito di indicare la data in cui si era cristallizzato il danno e di quantificarlo con riferimento alla Tabella di Milano 2018.
b) A quanto risulta dalla CT esibita dal XXX (doc.120), alla visita del 21.7.2018 il ZZ ripercorreva le sue vicissitudini lavorative (dequalificazione professionale, svuotamento delle mansioni, estromissione sistematica dalla programmazione dell’attività lavorativa e dell’ufficio, impedimento a completare le ispezioni già avviate, mancanza di compiti e inattività forzata) affermando che gli avevano causato ansia, insonnia, improvvisi risvegli notturni, astenia.
Il ricorrente esibiva quattro certificati medici rilasciati dalla Clinica …omissis… tra aprile e giugno 2006, con diagnosi di “sindrome ansioso-depressiva reattiva a problematiche lavorative” e prescrizione di ansiolitici ed antidepressivi; nonché dodici referti di visite fiscali (5.4, 12.4, 2.5, 7.6, 27.6., 10.10, 17.10, 31.10, 4.12.2006; 16.1, 23.1, 31.1, 6.2, 12.2.2007), disposte dalla ASL di …omissis… su richiesta della D.P.L. di …omissis… nel periodo in cui il dipendente era in malattia, referti che confermavano detta diagnosi e detta terapia; nonché una consulenza tecnica di parte con una diagnosi di “disturbo post-traumatico da stress cronico in forma grave” e quantificazione del danno biologico permanente nella misura del 30%.
Al momento della visita, il ZZ lamentava ansia, irritabilità, insonnia, perdita della libido, ricordi ricorrenti relativi ai fatti accaduti sul posto di lavoro, ritiro sociale, e stato di allarme continuo per il timore di subire altre vessazioni sul luogo di lavoro, e di essere tuttora in terapia con antidepressivi ed ansiolitici.
Dall’esame obiettivo del CT (negativo dal punto di vista neurologico e cerebrale) emergeva, dal punto di vista psichico, polarizzazione ideativa sulla sua disavventura lavorativa, umore orientato in senso ansioso-depressivo, instabilità emotiva, apprensione e partecipazione nel ricordare quanto accaduto, incapacità di accettare la perduta tranquillità psichica.
IL CT concludeva che l’atteggiamento vessatorio della D.P.L. aveva avuto “ripercussioni negative sulla psiche del soggetto, con conseguente necessità di cure psichiatriche”; diagnosticava “disturbo post-traumatico da stress cronico in forma lieve”; e computava il danno biologico permanente nella misura del 15% a decorrere dal marzo 2007 (essendo a quella data stabilizzata la patologia ed essendo ancora necessaria nel 2018 terapia antidepressiva ed ansiolitica).
c) Sulla base di questa perizia, la sentenza affermava che “il complesso quadro probatorio attesta una situazione di incompatibilità ambientale determinatasi per il mancato intervento a tutela della salute psico-fisica del dipendente quando questi aveva motivo di lamentarsi della mancata collaborazione, situazione aggravatasi con le iniziative disciplinari per lo più infondate contro di lui indirizzate, situazione che di progressiva emarginazione del ricorrente dal contesto lavorativo fino al suo trasferimento ad altra sede”, e quantificava il danno biologico permanente nella misura del 15%, non essendo emerso che il ricorrente fosse portatore di altri fattori scatenanti implosivi evidenziabili chiaramente nel suo excursus personale e familiare.
d) Tanto premesso, il giudice del lavoro rigettava la domanda di condanna al pagamento:
· del danno patrimoniale esistenziale (€ 51.660,00) perché non provato;
· del danno professionale (€ 59,400,00) in quanto il ricorrente aveva comunque esercitato le sue funzioni (“ancorché ostacolato e oggetto di vero e proprio ostracismo, non è stato posto in situazione di assoluta inoperosità”) e il danno professionale permanente rientrava nel danno non patrimoniale.
Viceversa, il giudice accoglieva parzialmente le domande:
· di danno biologico psichico permanente (richiesti € 93.401,37);
· di danno biologico temporaneo (ITT e ITP) (richiesti € 4.322,00);
· di danno morale (richiesti € 28.020,30).
In specie, la sentenza ha affermato, sulla scorta di una dettagliata ricostruzione giuridica della normativa (art.10 del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124) e della giurisprudenza, che, da un lato, “il lavoratore non può agire verso il datore di lavoro direttamente per l’integrale risarcimento del danno non patrimoniale, non solo quando abbia già ottenuto le prestazioni previdenziali ma nemmeno nel caso in cui non abbia ancora ottenuto l’indennizzo previdenziale”; dall’altro, va comunque risarcito il danno “complementare” non ricoperto dall’indennizzo INAIL (ovvero il c.d. “danno differenziale” tra il valore del danno biologico permanente calcolato in base alle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano e la quota del danno biologico ricompresa nell’indennizzo INAIL ex d.m. 12.7.2000, calcolato secondo criteri diversi; il danno biologico temporaneo; il danno morale). Sulla scorta di queste considerazioni:
· ha ritenuto irrilevante – ai fini della determinazione del grado di invalidità permanente causato da un fatto illecito, per la stima del risarcimento del danno biologico conseguente - sapere a quali determinazioni siano pervenuti i medici legali dell’Inail nell’analoga valutazione, compiuta al fine di liquidare l’indennizzo o la rendita di cui all’art. 13 d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.
· ha quantificato, secondo le Tabelle di Milano, il danno non patrimoniale in € 40.166,21 (di cui € 30.661,20 di danno biologico permanente ed € 10.000,00 di danno morale) ed il danno biologico temporaneo in € 12.103,00 (di cui € 10.584 per 100 giorni di inabilità assoluta, € 1.519,00 per 31 giorni di inabilità parziale);
· ha calcolato l’importo del danno dovuto in € 46.910,01, di cui € 24.807,01 per danno biologico permanente “differenziale” (€ 30.661,20 di danno biologico computato secondo le tabelle di Milano, meno € 5.854,19 di danno biologico dovuto secondo la Tabella INAIL), € 10.000,00 per danno morale, € 12.103,00 per danno biologico temporaneo (computato in base ai giorni di malattia);
· ha devalutato detto importo del danno (relativo all’anno 2018 in quanto liquidato sula base delle Tabelle di Milano) al marzo 2007 (data del cristallizzarsi del danno) ed ha poi rivalutato il risultato ottenuto con riferimento alla data della sentenza in € 52.269,21, condannando l’amministrazione al pagamento della somma stessa con interessi legali e spese, nei sensi predetti.
3.10.3. In data 21.2.2019 il Dirigente del Gabinetto del Ministro del Lavoro trasmetteva all’Ufficio provvedimenti disciplinari la sentenza n. …omissis…del Tribunale di …omissis…, notificata al Ministero il 20.2.2019 (doc. 1.1 P.M.).
3.10.4. Quindi, con determina n. 788 del 31.7.2019 (doc. 1.3 P.M.) il Direttore Centrale dell’Ispettorato Nazionale del lavoro, cui in data 10.4.2019 era stata trasmessa detta sentenza, dava atto che l’interessato aveva notificato atto di precetto il 16.7.2019 (trasmesso dal Ministero il 24.7.2019), che la somma complessivamente dovuta al ZZ era di € 57.562,95 (aggiunti al capitale di € 52.269,21 interessi e spese, nonché spese del precetto), che l’INL si era accollato il pagamento delle spese dei giudizi instaurati dal personale del Ministero transitato nei suoi ruoli, che occorreva scongiurare l’azione esecutiva ed ulteriori aggravi di spesa; quindi, con la determina si disponeva il pagamento della somma predetta.
3.10.5. Infine, l’I.N.L. provvedeva al pagamento di € 57.562,95 con accredito sul conto del ZZ in data 1.8.2019 (doc. 1.2 P.M.).
3.11. La fase preprocessuale: costituzioni in mora e invito a dedurre
3.11.1. In data 6.5.2020 l’INL trasmetteva alla Procura la notizia di danno relativa al pagamento effettuato (doc. 1 P.M., recante in allegato la sentenza …omissis… del Tribunale di …omissis… trasmessa dal Ministero del Lavoro ed i documenti predetti), nella quale precisava:
a) che l’amministrazione aveva aderito al parere dell’Avvocatura dello Stato che non aveva ritenuto utile proporre gravame “anche in relazione alla notevole riduzione del quantum originariamente richiesto dal ricorrente”;
b) che i presunti responsabili della condanna dell’amministrazione e del danno erano (oltre al KK, contro cui non si poteva procedere perché deceduto), i convenuti Direttori Provinciali pro-tempore XXX e YY, oltre ai funzionari VV e WW, nei cui confronti si sarebbe proceduto alla costituzione in mora.
3.11.2. Con nota in data 20.10.2020 l’INL trasmetteva gli atti di costituzione in mora dei predetti presunti responsabili (doc. 3 P.M.); nuove costituzioni in mora vennero trasmesse ai medesimi soggetti il 2.12.2024 (doc. 4 P.M.)
3.11.3. Con l’invito a dedurre del 26.3.2025 si contestava a XXX, YY e VV una responsabilità per danno indiretto per € 50.367,58 (detratta la quota di danno di euro 7.195 imputabile al WW, che non aveva ricevuto l’invito in quanto deceduto), a titolo di dolo ed in solido, in subordine a titolo di colpa grave e pro quota, con una ripartizione (interna nel primo caso, esterna nel secondo) pari al 75% del danno predetto (€ 37.775,68) a carico dei superiori del mobbizzato (XXX e YY), e del 25% (€ 12.591,90) a carico della collega (VV).
3.11.4. Il 23.5.2025 venivano presentate dal XXX controdeduzioni di contenuto sostanzialmente analogo a quello della memoria di costituzione, nelle quali chiedeva di essere ascoltato (doc.5 P.M.); nell’ audizione del 18.6.2025 il XXX ribadiva quanto affermato nelle deduzioni, precisando che la sentenza gli era stata notificata nel 2019 dal Ministero e - letto il fascicolo - riscontrò la presenza di quelle tre lettere di cui contestava la falsità (doc.6 P.M.).
3.11.5. Infine, la Procura disponeva l’archiviazione del procedimento a carico della VV, affermando che sulla scorta della documentazione prodotta la condotta a lei contestata non raggiungeva comunque il livello di gravità richiesto dalla legge per sostenere in giudizio la contestazione di responsabilità nei suoi confronti, e che la sua ricostruzione dei fatti, supportata da riscontri oggettivi, evidenziava che le condotte determinanti per la produzione del danno erano riconducibili esclusivamente agli altri soggetti coinvolti, nei cui confronti veniva emessa la citazione qui in esame (doc. 8 P.M.).
3.11.6. Seguiva l’emissione della citazione qui in esame.
4. Sulla scorta di questa ricostruzione della vicenda, esaminando separatamente le posizioni dei due convenuti, può passarsi al merito della contestazione di responsabilità del XXX.
4.1. Dal complesso quadro probatorio sopra riportato (che sostanzialmente conferma la ricostruzione della sentenza n. …omissis… del Tribunale di …omissis…) risulta che il ZZ si trovò ad operare in una difficile situazione di incompatibilità ambientale, a causa di una serie di condotte del XXX (Direttore Provinciale del Lavoro di …omissis…); condotte che – a prescindere dalla loro legittimità sotto il profilo amministrativo (su cui molto insiste la difesa, invocando circolari ministeriali e precedenti giurisprudenziali che riconoscono al datore di lavoro, nel rapporto di pubblico impiego privatizzato, un’amplissima discrezionalità in precedenza ignota) – nel loro complesso erano causa immediata e diretta dello svilimento dell’incarico affidato al ZZ medesimo (delegittimandolo agli occhi dei colleghi), della sua progressiva emarginazione dal contesto lavorativo e di un senso di frustrazione crescente, fino a determinare la lesione dell’integrità psichica del ZZ, l’azione civile, la condanna dell’amministrazione del lavoro a risarcire il danno arrecato ed il trasferimento del funzionario ad altra sede.
Tale condotta, commessa dal XXX nell’ esercizio delle funzioni di Direttore Provinciale del Lavoro e quindi nell’ambito del suo rapporto di servizio con l’amministrazione del Lavoro - risulta altresì antigiuridica e dolosa, in quanto il XXX – anche volendo escludere un preciso intento di ledere il convenuto nella sua integrità psico-fisica e di esporre l’amministrazione all’obbligo di risarcire il danno (dolo specifico) – ha comunque accettato il rischio che le sue condotte arrecassero danno all’IO (dolo eventuale): infatti, egli aveva una piena consapevolezza sia delle doglianze del ZZ circa le condotte vessatorie a suo danno, sia della sua intenzione di ricorrere al giudice del lavoro per mobbing, sia dell’obiettiva elevatissima probabilità che si cagionasse danno all’amministrazione, dato che le condotte in esame erano irragionevoli ed obiettivamente frustranti per la psiche e lesive della professionalità del ZZ, e quindi tali da trovare probabile accoglienza da parte del giudice del lavoro, esponendo l’amministrazione all’obbligo di risarcimento del danno. Inoltre, i doveri di diligenza incombenti al XXX in qualità di dirigente di amministrazione statale – di garantire il pubblico interesse evitando esborsi ingiustificati (art. 97 Cost., art.1 L. 241/1990) adempiendo con diligenza ai propri doveri di ufficio, in particolare nella gestione del personale (art.13 d.P.R. n.3/1957, art.17 d.lgs. 165/2001 e succ. modd.) – gli imponevano di evitare condotte vessatorie a carico di un dipendente, foriere di responsabilità dell’amministrazione ex art. 2043- 2087 c.c. e quindi di danno all’IO, laddove le condotte del convenuto avevano violato quest’obbligo.
4.1.1. In particolare, dagli atti sopra citati emerge l’ omesso intervento del XXX in merito alle segnalazioni del ZZ relative sia alle gravi irregolarità nello svolgimento dell’attività istituzionale, da parte di funzionari appartenenti all’ufficio di cui quest’ultimo era responsabile, sia al clima di intimidazione nel quale, a seguito di tali segnalazioni, egli si trovava ad operare; omissione che delegittimava il ZZ rispetto ai medesimi funzionari (donde i loro atteggiamenti irriguardosi o ostili) e con ogni verosimiglianza ingenerava in lui un senso di frustrazione.
Come sopra precisato, infatti, nel 2002, a fronte di segnalazioni del ZZ circa condotte irregolari di WW e VV (tra l’altro, accertate su richiesta dello stesso XXX) ed all’avvilimento del denunziante per l’omissione di ogni intervento su questi ultimi e per l’atteggiamento di noncuranza e ostilità di questi dipendenti che tale omissione aveva determinato, il XXX non prese alcun provvedimento ed addirittura archiviò l’unico procedimento disciplinare (per un’aggressione del WW a ZZ) con una motivazione illegittima (cfr. § 3.1).
Successivamente (nel primo semestre 2003), a fronte di ulteriori gravi denunzie del ZZ su nuove condotte irregolari dei due funzionari predetti, il XXX non solo non prese alcuna iniziativa volta a sanzionare tali condotte o ad accertare la fondatezza o meno delle segnalazioni trasmessegli (al limite, se fossero state infondate, avrebbe dovuto riprendere o sanzionare il denunziante), ma continuò ad affidare a questi soggetti incarichi di vigilanza tecnica di competenza del servizio affidato al ZZ (per giunta, assoggettando tali funzionari alla supervisione del KK, responsabile del S.I.L., e non del denunziante, creando disparità nei confronti degli altri impiegati dell’ufficio cui era preposto il ZZ) (§ 3.2).
Non può dunque non convenirsi con quanto evidenziato dal giudice del lavoro, secondo cui non può dubitarsi che il “comportamento datoriale di noncuranza abbia ingenerato nel ZZ un senso di frustrazione alla delegittimazione implicita del suo ruolo” e che “il risultato finale del non intervento del direttore della direzione provinciale sulle segnalazioni del ricorrente non poteva essere che un ulteriore aggravamento della situazione poiché il mancato riconoscimento della effettività delle prerogative di responsabile del ZZ in merito all’andamento delle attività tecnica in edilizia svolte dall’UOT e la sua delegittimazione quale responsabile UOT non potevano non ripercuotersi sulla considerazione che di lui avevano altri dipendenti della direzione provinciale”.
4.1.2. Successive condotte del XXX (sia attive che omissive) concorsero altresì a determinare una progressivaemarginazione dal contesto lavorativo, ed un’ulteriore delegittimazione del ZZ.
4.1.2.1. Infatti, dopo che il responsabile dell’ufficio (Area Vigilanza tecnica, poi divenuta unità operativa tecnica o “U.O.T.”) aveva chiesto di non collaborare più con il WW e la VV (con le note del marzo 2003) egli era stato non solo delegittimato (attesa l’omissione di ogni seguito alle sue segnalazioni di irregolarità da quelli commesse), ma progressivamente ostracizzato dall’ufficio, in quanto quei funzionari continuavano ad occuparsi di pratiche di competenza dell’Area vigilanza (dove erano state contestate irregolarità), per giunta sottraendole all’esame del ZZ e degli altri impiegati dell’Area stessa (§ 3.2), ed addirittura il XXX aveva tenuto condotte intimidatorie verso quest’ultimo: cfr. § 3.2), situazione rimasta invariata anche nella seconda metà del 2003 (§ 3.3).
Successivamente, in due note del 15.3.2004 (cfr. § 3.4 lett. a, b) e nella nota del 24.3.2004 (§ 3.4 lett. c) dirette al dott. KK (suo diretto superiore, in qualità di responsabile del Servizio Ispettorato Lavoro o “S.I.L.”) ed al XXX (dirigente a capo di tutta la Direzione Provinciale del Lavoro di …omissis…), il ZZ faceva espresso riferimento ad un “mobbing”, lamentando una progressiva ostracizzazione dall’ufficio da parte del medesimo KK a partire dal 3 giugno 2003 (quando si era rifiutato di collaborare con i predetti funzionari), in quanto veniva tenuto all’oscuro sia dei nominativi di chi svolgeva attività di vigilanza tecnica (di competenza del suo settore), sia delle pratiche riguardanti il suo settore di competenza (denunzie di infortuni), sia dei progetti di modifica del modello di ispezione, e veniva ostacolato nelle sue attività ispettive esterne in quanto il suo superiore gli imponeva di rimanere in ufficio per pratiche non urgenti e non gli affidava pratiche. Nell’ultima di queste tre note, il ZZ espressamente si riservava ogni azione di difesa per mobbing e chiedeva di intervenire a sua difesa al Direttore Regionale del Lavoro (che, insieme ai rappresentanti sindacali, era un ulteriore destinatario della missiva, oltre a KK e XXX).
A fronte di queste doglianze del ZZ (l’ultima del 24.3.2004), nessuna iniziativa veniva presa del Direttore Provinciale XXX (nemmeno una mera richiesta di informazioni al KK), se non dopo una richiesta di “circostanziate notizie” (in data 11.5.2004) da parte del Direttore Regionale del Lavoro. La risposta del XXX (in data 14.5.2004) si limitava a comunicare che vi erano stati “incontri e chiarimenti con gli interessati”, che era stata varata una “riorganizzazione di questa DPT improntata a valorizzare le risorse umane per aumentare la motivazione dei lavoratori”, che quindi gli episodi denunziati erano “rientrati nella normalità” e che si sarebbe vigilato perché episodi analoghi non si verificassero in futuro (il che sembra confermare la veridicità di tali episodi e l’omesso intervento del XXX, fino ad allora); senza tuttavia allegare a questa risposta l’ordine di servizio (“O.S.”) n. 1 del 13.5.2004 con cui si effettuava tale riorganizzazione (§ 3.5). Indubbiamente, quest’ordine di servizio prevedeva (per quanto riguardava il S.I.L.) che il WW e VV non facessero più parte del servizio del ZZ, (evitando che egli dovesse sovrintendere al loro lavoro e che si creassero motivi di frizione; tuttavia, in realtà non faceva che consolidare la delegittimazione del ZZ sottraendogli competenze, in quanto il servizio “Area tecnica vigilanza”, in precedenza a lui affidato come responsabile, veniva diviso in due “Unità Operative Tecniche” (U.O.T. “A” e U.O.T. “B”), per una delle quali era responsabile il ZZ, mentre per l’altra (dove prestava servizio la VV) il WW (per giunta, quest’ultimo servizio ricomprendeva materie molto importanti e in particolare la sicurezza e gli infortuni del lavoro, dove vi erano state problematiche, come sopra precisato sub § 3.2) (cfr. § 3.5).
Pertanto, non solo deve condividersi quanto affermato dal giudice del lavoro circa il peggioramento del contesto ambientale dovuto all’inerzia del XXX fino al 2004 (“l’ammissione di omessa vigilanza da parte del XXX nella missiva del 14 maggio 2004 dà conto delle esasperazioni di una situazione che ben avrebbe potuto essere scongiurata e prevenuta sin dalle origini ove vi fosse stato un tempestivo intervento del direttore provinciale (a maggio 2002)”), ma deve altresì evidenziarsi che l’O.S. n. 1/2004 non diede soluzione al problema, ma lo aggravò significativamente.
4.1.2.2. A seguito della riorganizzazione con O.S. n.1/2004, dopo un ulteriore episodio a gennaio 2005 in cui il KK arrecava nuovamente intralcio all’attività ispettiva del ZZ (cfr. § 3.6), quest’ultimo, a partire dal marzo 2005, iniziò a presentare istanze tese allo svolgimento di attività esterna – prima di part-time, poi di autorizzazione di incarico – cui rinunziò dopo una serie di rigetti da parte dell’amministrazione, con l’intervento del XXX (marzo-aprile 2005: cfr. § 3.6 lett.a) (istanze che avrebbe ripetutamente ripresentato nel 2006, come oltre precisato); contestualmente (dall’aprile 2005) iniziò una serie di procedimenti disciplinari nei confronti del ZZ durata fino al 2007 (cfr. § 3.9); infine – a novembre 2005 – il ZZ venne a conoscenza di essere stato talvolta sostituito dal WW quale rappresentante della D.P.L. nella commissione prefettizia di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (cfr. § 3.6 lett.b).
A gennaio 2006, essendo stato pensionato il Dott. KK, il XXX emanò l’O.S. n.1/2006 (cfr. § 3.6 lett.c), con il quale, da un lato, nominava responsabile del S.I.L. il dott. JJJ, che aveva lo stesso livello funzionale-retributivo C3 ma era meno anziano del ZZ, e quindi in precedenza era subordinato a quest’ultimo nell’U.O.T.“A” (cfr. § 3.5); dall’altro, unificava in un’unica unità operativa le due unità operative tecniche dell’area vigilanza (U.O.T. “A” e U.O.T.“B”), indicandone come responsabile il ZZ, che tuttavia (essendo più anziano dello JJJ) veniva posto alle dirette dipendenze del XXX e non del responsabile del S.I.L. Si creava così un’anomala situazione in cui la catena di comando veniva compromessa, dato che il responsabile del Servizio ispettorato del Lavoro lo JJJ) aveva superiorità gerarchica su tutti componenti dell’Ufficio Operativo Tecnico unico (in quanto facente parte del servizio) tranne che sul responsabile di quell’ufficio (il ZZ) con potenziale conflitto tra i due vertici in materia di coordinamento dell’attività degli impiegati.
Non stupisce, quindi, che in data 8.3.2006 il ZZ abbia proposto un tentativo di conciliazione per l’annullamento dell’O.S. n.1/2006 e per l’affidamento dell’incarico di responsabile del SIL, nella quale (in disparte varie insinuazioni, ritenute prive di ogni prova dalla sentenza civile) lamentava attività sistematiche di svilimento e delegittimazione, riservandosi ogni azione a tutela dei suoi diritti (§ 3.6 lett.c); né che a partire questo periodo le condizioni psicologiche del ZZ si siano aggravate, determinando richiesta di malattia per 110 giorni a partire dal 26.3.2006 (cfr. § 3.9 lett.d, § 3.10. lett. d); né che abbia nuovamente cercato di ritagliarsi una attività lavorativa esterna per la quale presentò più volte istanze di part-time (tra maggio ed agosto 2006), che furono infine accolte con D.M. del 17.7.2006, modificato con D.M. del 16.10.2006 (cfr. § 3.7).
Nel contempo, a partire dall’aprile 2005, in parallelo alle sopra indicate condotte, vennero effettuate otto segnalazioni disciplinari dal XXX nei confronti del ZZ, delle quali alcune non diedero luogo a procedimenti disciplinari (§ 3.9 lett. f, h: la seconda venne ritirata), altre diedero luogo a procedimenti disciplinari, conclusi in alcuni casi con archiviazione (§ 3.9 lett. a, b: la prima venne archiviata dal Ministero, la seconda dal XXX), più spesso con un provvedimento che irrogava una sanzione ma che veniva annullato dal collegio arbitrale disciplinare (§ 3.9 lett. c, d, e), tranne un caso in cui il collegio confermava la sanzione (§ 3.9 lett. g).
In altri termini, non solo “l’isolamento in cui il ricorrente” (il ZZ) “era stato lasciato per due anni unitamente al mancato conferimento dell’incarico di responsabile del servizio ispettivo del lavoro, al quale egli aspirava, hanno provocato in lui una sorta di revanchismo nei confronti della direzione provinciale” (come evidenzia il giudice del lavoro) ma ne compromisero anche l’equilibrio, come dimostrano sia i toni del tentativo obbligatorio di conciliazione del 7 marzo 2006, in parte ripresi nel ricorso lavoristico, sia le contestazioni disciplinari a suo carico per comportamenti irriguardosi (cfr. infra, sub § 4.1.3.4).
4.1.3. Questa ricostruzione della vicenda (che non solo dà conferma, ma aggiunge elementi a quella del giudice del lavoro) non è superata dalle eccezioni del XXX circa la mancanza di condotte antigiuridiche e dolose (sia omissive, ovvero condotte di mancato intervento a tutela del ZZ, sia commissive, ovvero condotte di natura vessatoria nei suoi confronti) e dai relativi documenti.
4.1.3.1. Sotto un primo profilo, la difesa evidenzia la mancanza di condotte “persecutorie” o “vessatorie” riconducibili al “mobbing”, valorizzando elementi tendenti a comprovare che non vi era un preconcetto accanimento del XXX nei confronti del funzionario, in particolare:
a) la mancata conoscenza di condotte di colleghi dell’ufficio a danno del ZZ, tranne in alcuni casi in cui era tempestivamente intervenuto;
b) le proposte del convenuto di nomina del ZZ come docente nel 2002/2003 (docc.24-26 XXX) (proposte, peraltro, che il funzionario attribuiva a sfiducia del XXX nei confronti del WW: cfr. § 3.2 lett. b), o le autorizzazioni ad incarichi esterni nel 2004 (doc. 39 XXX), o la indicazione del ZZ come componente di commissione di concorso con decreto del 19.11.2006 (doc.118 XXX) o le autorizzazioni alla docenza in corsi sulla sicurezza nel 2007 (doc.119 XXX);
c) la legittimità – sotto il profilo civilistico-amministrativo – degli atti da lui adottati come datore di lavoro, in quanto i pareri resi sulle richieste di part-time e le iniziative disciplinari erano tutti perfettamente conformi alla legge ed atti dovuti, così come gli ordini di servizio adottati, che peraltro non demansionavano il ZZ, il quale aveva sempre svolto le mansioni del suo profilo di appartenenza.
Rinviando al seguito l’esame dettagliato di queste eccezioni (in specie in merito alla conoscenza della situazione di conflitto nell’ufficio e della legittimità dei singoli atti adottati) è indubbio che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, il mobbing in senso tecnico presupponga un elemento obiettivo (reiterazione di comportamenti lesivi del lavoratore) ed uno soggettivo (intendimento persecutorio del datore di lavoro) (cfr. ad.es., Cass. civ. Sez. Lav. Sentenza n. 12437 del 21/05/2018), onde non può configurarsi per la mera esistenza di dequalificazioni o comportamenti datoriali illegittimi, senza un intento persecutorio unificante (Cass. Civ. Sez. lav. Ordinanza n. 10992 del 09/06/2020); così come è indubbio che, se le condotte persecutorie sono addebitabili non al dirigente ma ad altri dipendenti, il primo ne risponde a titolo di c.d. “mobbing orizzontale” solo qualora abbia avuto conoscenza di tali condotte (Cass. civ. Sez. lav. Ordinanza n. 1109 del 20/01/2020). Tuttavia, la stessa Cassazione (come evidenziato anche dal giudice del lavoro) ha chiarito:
a) che il datore di lavoro è tenuto al risarcimento del danno alla integrità psico-fisica del dipendente, ai sensi dell’art. 2087 cod. civ., anche qualora in senso tecnico non sia configurabile una condotta di “mobbing” (per l’insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare la pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli) o di “straining” (caratterizzata dall’occasionalità delle azioni vessatorie);
b) che è ravvisabile la violazione dell’art. 2087 c.c. nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori ovvero ponga in essere comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress, che si manifestino isolatamente o invece si connettano ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprirne gli effetti e la gravità del pregiudizio per la personalità e la salute latamente intesi (Cass. Sez. Lav., Ordinanza n. 3692 del 07/02/2023); di talché la reiterazione, l’intensità del dolo o altre qualificazioni della condotta sono elementi che possono eventualmente incidere sul quantum del risarcimento, ma non sull’an dello stesso, che prescinde dal dolo o dalla colpa datoriale (Cass. Sez. Lav. Sez. Lav., Ordinanza n. 4664 del 21/02/2024);
c) che anche qualora non vi siano gli estremi del mobbing in senso tecnico, il giudice è comunque tenuto a verificare se, sulla base dei medesimi fatti allegati a sostegno della domanda, si configuri comunque un’ipotesi di responsabilità del datore di lavoro per non avere adottato tutte le misure possibili e necessarie, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, fermo restando che grava su quest’ultimo l’onere della prova della sussistenza del danno e del nesso causale tra l’ambiente di lavoro e il danno, mentre grava sul datore di lavoro l’onere di provare di aver adottato tutte le misure necessarie a prevenirlo (Cass. Sez. Lav., Ordinanza n. 5061 del 26/02/2024).
In altri termini, deve ritenersi che la antigiuridicità e la natura dolosa della condotta contestata ai convenuti nel presente giudizio prescindano dagli intenti da loro perseguiti e dalla legittimità o meno di singoli atti da loro adottati, sotto il profilo civilistico-amministrativo (legittimità, peraltro, assolutamente da escludere in molti casi, come si dirà), ovvero prescindano dalla esistenza o meno di un “mobbing” in senso tecnico. Ai fini dell’antigiuridicità rileva solo che si tratta di una condotta complessiva dipanatasi negli anni, che ha progressivamente ed obiettivamente determinato uno svilimento ed una emarginazione del dipendente dal contesto lavorativo, determinando quest’ultimo ad un’azione civile a danno dell’amministrazione; ai fini del dolo non rileva il preciso intento di ledere il ZZ (dolo intenzionale) bensì rileva la mera coscienza e volontà di una condotta (propria o di terzi) oggettivamente lesiva della dignità e professionalità del dipendente, che ha aperto la strada alle sue conseguenziali (e preannunziate, come sopra precisato) azioni civili.
4.1.3.2. Tanto premesso, la difesa afferma in primo luogo un’incolpevole ignoranza dei contrasti con i colleghi nel periodo precedente l’emissione dell’O.S. n. 1/2004, in quanto:
a) nell’ambito della Direzione Provinciale del Lavoro di …omissis… (il cui Direttore era il Dott. XXX dal marzo 2000: doc. 9 XXX), vi erano vari uffici, a capo dei quali vi erano altri dirigenti o funzionari (docc. 1/3 XXX), per cui il convenuto faceva a capo a questi ultimi per venire a conoscenza delle problematiche interne; tanto più che, facendo egli parte della Task-force operativa ministeriale, con funzioni di vigilanza collaterali a quelle del Servizio centrale per il coordinamento degli ispettorati del lavoro fin dal 1998 (docc. 4/8 XXX), nel periodo del presunto mobbing egli prestava servizio prevalentemente a Roma (docc. 10/16, docc. 125/128 XXX);
b) il Dott. KK, responsabile del S.I.L. (nell’ambito del quale vi era l’area tecnica retta dal ZZ) nulla gli aveva segnalato, fino al 2004;
c) anche dal ZZ non era giunta alcuna specifica doglianza, in quanto le note del ZZ datate 20.5.2002, 9.3.2003 e 3.6.2003 – che ben segnalavano tale situazione (come sopra riportato) – erano del tutto false, in quanto:
- tali note non erano firmate, non riportavano la protocollazione, non erano munite del timbro di conformità all’originale, non erano su carta intestata della D.P.L. di …omissis… (a differenza delle note datate 16.12.2002, 15.3.2004 e 24.3.2004, di cui si riconosceva la ricezione);
- le note qui in esame non erano state richiamate nelle note effettivamente ricevute dal XXX (nella nota del 16.12.2002 non esiste alcun richiamo alla nota datata 20.5.2002; nelle note del 5.3.2004 e del 24.3.2004 non esiste alcun richiamo alle note datate 20.5.2002, 9.3.2003 e 3.6.2003);
- nessuna delle circostanze descritte in queste note (datate 20.5.2002, 9.3.2003 e 3.6.2003) è stata confermata in giudizio a mezzo prove testimoniali, a differenza delle circostanze descritte nella nota del ZZ datata 16.12.2002.
Tali eccezioni sono infondate.
Premesso quanto sopra precisato in merito alla superfluità della querela di falso ed alle modalità di prova della autenticità delle note in data 20.5.2002, 9.3.2003 e 3.6.2003 (cfr. §§ 1.4 segg.), e premesso che lo stesso XXX riconosce di aver ricevuto altre note che evidenziavano i conflitti interni all’ufficio, pur affermando di essere immediatamente intervenuto a sedarli (cfr. oltre, § 4.1.3.3), va anzitutto segnalato che nella D.P.L. di …omissis… la redazione, la protocollazione e la conservazione di atti erano tutt’altro che precise; infatti, le note del 16.12.2002 e del 15.3.2004 – che lo stesso XXX riconosce di aver ricevuto (anche perché ad esse è stato dato seguito, come sopra precisato) – sono entrambe prive di protocollazione, ed inoltre la prima è priva di attestato di conformità, la seconda è priva di firma (cfr. § 3.1 lett.b, § 3.2 lett.a). Va poi evidenziato che la nota del 16.12.2002 non fa espresso riferimento alla nota del 20.5.2002, ma alle “tante e innumerevoli segnalazioni” effettuate in precedenza (§ 3.1 lett.b); e che nella nota del 15.3.2004 (anch’essa ricevuta dal XXX, come questi riconosce) il ZZ lamentava di essere ostracizzato “dal giugno 2003 da quando non ho accettato più di prestarmi ai controlli richiestimi e nei confronti di altro personale della DP” (§ 3.4 lett.a), con implicito ma inequivoco riferimento alla nota del 3.6.2003 diretta al XXX, nella quale appunto il ZZ chiedeva di non aver più a che fare con WW e VV (§ 3.2 lett.b). Deve quindi presumersi che le note “richiamate” dalle note successive siano autentiche e le circostanze in esse riportate fossero conosciute dal XXX (il quale avrebbe certamente chiesto chiarimenti, se nulla avesse saputo delle precedenti segnalazioni cui facevano riferimento le note che egli riconosce di aver ricevuto); tanto più che – per quanto il convenuto fosse impegnato per motivi di servizio a Roma – la certificazione prodotta a riprova dei suoi impegni non copre tutto il periodo (del resto, lo stesso convenuto non afferma di essere stato sempre assente dall’ufficio) e che le dimensioni della Direzione Provinciale di …omissis… (a quanto risulta dagli ordini di servizio) non erano tali da giustificare l’ignoranza del dirigente circa le vicende interne ed i rapporti intercorrenti tra i dipendenti.
Infine, appare significativo della veridicità delle circostanze narrate in dette note (a prescindere da prova testimoniale sul punto) la circostanza che il XXX, anche nei casi in cui egli ammette di aver ricevuto una segnalazione (nel 2002), abbia semmai ritenuto di prendere qualche iniziativa nei confronti di VV e WW e non del ZZ (come sarebbe avvenuto qualora le sue segnalazioni fossero state infondate), anche se si era trattato di iniziative poco significative e senza alcun esito (cfr. § 3.1).
4.1.3.3. La difesa ha poi eccepito l’insussistenza di omissioni di intervento a favore del ZZ e l’insussistenza di altre condotte vessatorie del XXX dal 2002 fino all’adozione dell’O.S. n. 1/2004, contestando l’affermazione del giudice del Lavoro, secondo cui per circa due anni il XXX non aveva adottato alcun provvedimento relativo al ZZ, se non per comunicare alla DPSV una sua assenza per sciopero (nota del 18 novembre 2003). Secondo la difesa – premessa la falsità delle note del 20.5.2002, del 9.3.2003 e 3.6.2003 – il XXX non aveva assunto atteggiamenti vessatori ed era intervenuto in tutte le occasioni in cui gli erano effettivamente pervenute delle doglianze, in quanto:
a) la missiva alla DPSV del 18.11.2003 era nata da un disguido creato dallo stesso ZZ, chiarito il quale la segnalazione di sciopero era stata revocata (docc. 27/31 XXX: cfr. § 3.3);
b) il XXX aveva in più occasioni autorizzato incarichi esterni del ZZ (il 18.11.2002, aprile 2003, maggio 2003: docc. 24/26 XXX);
c) alla nota del 16.12.2002 era stato dato immediato seguito con rimprovero scritto alla VV e con avvio del procedimento disciplinare verso WW, anche se tale procedimento si era concluso con una archiviazione (per un apparente acquietarsi degli animi fino al marzo 2004, dato che le note del 9.3.2003 e del 3.6.2003 non gli erano mai pervenute in quanto false);
d) alle note successive del ZZ (del 15.3.2004 e del 24.3.2004) era stato dato seguito disinnescando ogni contenzioso grazie all’O.S. n.1 del 13.5.2004.
In merito a queste considerazioni – pur mancando ogni motivo per attribuire valenza vessatoria alla segnalazione del 2003 circa la giornata di sciopero del ZZ (valenza, del resto, non affermata nemmeno dal giudice del lavoro), e pur risultando che il XXX proponesse il ZZ per incarichi di docenza (peraltro, nella nota del 3.6.2003 si attribuivano tali proposte a sfiducia per il WW: cfr. § 3.2 lett.b) – non può condividersi la ricostruzione difensiva, che sostanzialmente declassa la vicenda ad un semplice contrasto tra funzionari per motivi di prestigio (essendo il ZZ subentrato nel posto del WW a capo dell’Area vigilanza) ed afferma che tale contrasto sarebbe stato risolto dal XXX intervenendo tempestivamente, nei rari casi in cui esso era venuto in evidenza. Invero, esclusa la falsità delle note del 20.5.2002, del 9.3.2003 e del 3.6.2003 (per i motivi sopra precisati), risulta dagli atti che vi furono segnalazioni del ZZ su condotte irregolari di terzi (dai quali egli si sentiva mobbizzato) e che il XXX non prese alcuna seria iniziativa per accertarne la veridicità o meno e per evitare la delegittimazione del funzionario predetto.
Nel 2002, infatti, si limitò ad “invitare” la VV ad un maggior rispetto dei doveri di servizio (ma senza alcun procedimento disciplinare, né un richiamo formale come sanzione disciplinare) e ad aprire un procedimento disciplinare contro il WW, ma solo per archiviarlo con una motivazione illegittima (cfr. § 3.1).
Nel 2003, non solo continuò a non considerare le nuove segnalazioni del ZZ (del 9.3.2003, del 3.6.2003) ma lasciò i due funzionari adibiti alle ispezioni per le quali si segnalavano irregolarità (senza accertare la fondatezza o meno di tali segnalazioni, a quanto consta), per di più sottraendoli al coordinamento del ZZ e minacciandolo di denunzie, così aggravando la delegittimazione di quest’ultimo (§ 3.3 lett.b).
Nel 2004, poi, vennero inviate al KK ed al XXX (ed al Direttore Regionale del lavoro) nuove segnalazioni su iniziative del KK che delegittimavano il ZZ impedendogli l’attività ispettiva e lo svolgimento delle sue mansioni di responsabile dell’Area vigilanza tecnica, segnalazioni contenute nelle note del 15.3.2004 (dove il ZZ denunziava gravissime irregolarità e l’ostracismo del suo superiore dal giugno lamentando “mobbing”: cfr. § 3.4 lett. a, b) e del 24.3.2004 (dove si confermavano tali accuse, riservandosi azione per mobbing e chiedendo un intervento al Direttore Regionale del lavoro: cfr. § 3.4 lett.c); ma anche in tal caso il XXX non prese alcuna iniziativa per quasi due mesi, dato che l’O.S. n. 1/2004 in data 13.5.2004, con cui egli ristrutturò il S.I.L., venne adottato solo dopo che, con nota con in data 11.5.2004, il Direttore Regionale del Lavoro aveva chiesto chiarimenti sulla vicenda (cfr. § 3.4 e § 3.5).
Infine – a prescindere dalla astratta legittimità dell’O.S. n. 1/2004, su cui molto insiste la difesa, evidenziando che il WW e il ZZ avevano lo stesso inquadramento e che l’atto era conforme alle clausole del CCNL ed alle direttive ministeriali, non comportando demansionamento del ZZ (che era rimasto a capo di un ufficio di vigilanza tecnica svolgendo le attività ispettive del suo profilo professionale in piena autonomia) ed essendo lecito dividere l’ufficio in due (docc. 1/3 XXX) – è evidente che il modello organizzativo adottato dal convenuto non teneva conto della situazione di fatto nella concreta fattispecie. Infatti – a fronte del contrasto tra i due funzionari (fondato su presunte gravi irregolarità e non su mere gelosie) – il XXX decideva di sottrarre una parte delle mansioni del ZZ attribuendole al WW, senza in alcun modo approfondire la veridicità delle accuse del ZZ ai colleghi (che il convenuto ben conosceva), nonostante questi avesse già annunziato un’azione per mobbing. È ovvio che, a prescindere dagli scopi perseguiti e da intenti persecutori, la soluzione prescelta in concreto determinava un sostanziale svilimento professionale del ZZ ed un rischio di condanna civile per l’amministrazione.
4.1.3.4. Quanto, infine, alle condotte vessatorie successive all’O.S. n. 1/2004, fino a gennaio 2007, la difesa evidenzia alcune circostanze, a suo avviso comprovanti la mancanza sia di condotta persecutoria, sia di dolo, ovvero:
a) le proposte di nomina del ZZ a docente o componente di commissione e le autorizzazioni ad incarichi esterni nel 2006/2007 (§ 4.1.3.1 lett.b);
b) l’assenza, dopo l’O.S. n. 1/2004, di comunicazioni di ZZ o terzi circa ulteriori condotte persecutorie (in particolare del preteso intralcio del KK all’attività del ZZ (ad inizio 2005: cfr. § 3.6);
c) la assoluta legittimità dei pareri negativi sulla richiesta di autorizzazione al part-time (nell’aprile 2005 per motivi di legittimità ed opportunità, nel 2006 per mancanza delle condizioni: cfr. § 3.6 lett.a, § 3.7), tanto è vero che l’autorizzazione era stata infine concessa, non appena la articolazione dell’orario lo consentiva (nel luglio 2006: cfr. § 3.7);
d) la assoluta legittimità e ragionevolezza del successivo O.S. n. 1/2006 (§ 3.6 lett.c), con cui era stato nominato responsabile del Servizio ispettivo un funzionario diverso dal ZZ, senza comunque determinare né demansionamento del funzionario né una qualsivoglia malattia (tanto è vero che questi continuava a svolgere attività extraistituzionali: cfr. § 3.7);
e) la doverosità e legittimità delle iniziative disciplinari del XXX (dipanatesi dal 2005 al 2007) che non avevano connotati vessatori o mobbizzanti (essendo fondate su giustificati motivi) e consistevano in meri richiami, ed erano state annullate dal Collegio arbitrale per motivi opinabili o di mero rito (§ 3.9.);
f) le condotte asseritamente vessatorie del 2007 non erano imputabili al XXX, ma al YY.
Più in generale, la difesa ha eccepito che gli atti comproverebbero la incapacità del ZZ di gestire il personale dell’Ufficio cui era preposto, nonché le sue condotte antidoverose, avendo prima sottaciuto lo svolgimento di attività libero-professionale (nel 2005), e poi svolto attività autorizzata libero-professionale, mentre pretendeva di essere affetto da patologia da mobbing (dal 2006 in poi).
In ordine a tali eccezioni, va anzitutto ribadito che in questa sede rileva non l’intenzione persecutoria o la legittimità dei singoli atti del XXX, bensì la presenza di condotte coscienti e volontarie che sminuivano e stressavano il ZZ creandogli disagio psicofisico, progressivamente marginalizzandolo nell’ufficio. In quest’ottica – anche ammettendo, sulla scorta delle argomentazioni e della documentazione della difesa del convenuto, la mancanza di ostilità e/o la stima professionale verso il ZZ (risultante dalle proposte ed autorizzazioni ad incarichi esterni), la ignoranza delle iniziative del KK di intralcio alle attività di questo funzionario nel gennaio 2005, e la legittimità e ragionevolezza dei pareri negativi sulle richieste del ZZ di autorizzazione al part-time, sia dell’aprile 2005 (tesa allo svolgimento di attività privata presso una società in precedenza ispezionata dallo stesso ZZ: cfr. § 3.6 lett.a), sia del 2006 (quasi tutti i pareri sul part-time si fondavano su motivi obiettivi: cfr. § 3.7 lett.a, b e c) – resta incontrovertibile che: a) dopo l’O.S. n.1/2004 il ZZ si vide sottratte delle pratiche con la creazione di altro ufficio affidato al WW; b) che dall’aprile 2005 al 2007 cercò di sottrarsi all’ambiente di lavoro (chiedendo il part-time per dedicarsi ad attività privata) e fu fatto oggetto di otto segnalazioni disciplinari anche su fattispecie di scarsa rilevanza, o addirittura senza riscontro; c) che l’O.S. 1/2006 – per quanto asseritamente legittimo – tra le varie soluzioni organizzative legittime possibili scelse irragionevolmente proprio quella che assestava un duro colpo al morale del ZZ, il quale da quel momento fruì di un prolungato periodo di malattia.
In particolare, quanto all’eccepita legittimità e doverosità delle iniziative disciplinari del XXX (la competenza per le sanzioni era di quest’ultimo fino al richiamo orale, del Ministero per le più gravi sanzioni), va evidenziato che il numero e – talora – la assoluta infondatezza delle segnalazioni disciplinari dimostrano una particolare attenzione ad ogni presunta irregolarità, anche minima, potenzialmente commessa dal ZZ, attenzione indubbiamente stressante per il dipendente. In specie, può anche ammettersi la sussistenza di ipotesi astrattamente rilevanti dal punto di vista disciplinare (che imponevano di azionare il procedimento) a base del primo procedimento disciplinare dell’aprile 2005, poi archiviato per motivi di rito dal Ministero (incarico professionale esterno conferito da soggetto ispezionato dal ZZ: cfr. § 3.6 lett. a, § 3.9 lett. a), così come a base di alcuni procedimenti relativi a condotte inappropriate del ZZ (peraltro successive all’esordio della patologia psicologica lamentata), in specie il quinto procedimento disciplinare del luglio 2006, culminato in un richiamo scritto del Ministero, poi annullato dal collegio arbitrale per motivi di rito (dichiarazioni diffamatorie: § 3.9. lett. e), ed il settimo procedimento disciplinare del gennaio 2007, culminato in un rimprovero irrogato dal YY e confermato dal collegio arbitrale (sempre per atteggiamenti offensivi cfr. § 3.9 lett. g). Tuttavia, già la seconda segnalazione disciplinare (ottobre 2005) si fondava al più su un disguido in buona fede, tanto che lo stesso XXX aveva istruito e poi archiviato il procedimento (§ 3.9 lett.b); la terza segnalazione (maggio 2006) era stata restituita dal Ministero al XXX per competenza, con una nota ove si evidenziava che si trattava di una irregolarità non grave e di dubbia fondatezza alla luce delle concrete circostanze della vicenda (non a caso, la decisione del XXX di procedere comunque e di sanzionare il ZZ venne annullata dalla commissione arbitrale: § 3.9 lett.c); la quarta sanzione disciplinare (luglio 2006) poi annullata si fondava su questioni complesse e di dubbia fondatezza (in materia di computo dei giorni di malattia: cfr. § 3.9 lett. d); la sesta segnalazione disciplinare (agosto 2006), legata ad un’ennesima richiesta di part-time (si ipotizzava, per attività libero-professionale non autorizzata), venne restituita dal Ministero evidenziando la mancanza di riscontri probatori a quanto denunziato, senza nemmeno aprire il procedimento disciplinare (§ 3.7 lett.d, § 3.9 lett.f); la ottava segnalazione (gennaio 2007) venne ritirata dallo stesso XXX (§ 3.9 lett.h).
Analogo discorso vale per l’O.S. n.1 del 11.1.2006, con cui il XXX, collocato a riposo il KK, assegnava l’incarico di responsabile del S.I.L. al dr. JJJ anziché al ZZ che vi aspirava (ed aveva quindi proposto tentativo di conciliazione l’8.3.2006, per poi rimanere in malattia fino a luglio 2006). Infatti, anche ammettendo che la decisione in esame fosse astrattamente legittima e non lesiva dei diritti del ZZ (non determinando demansionamento ed essendo a discrezione del datore di lavoro l’attribuzione dell’incarico a funzionario meno anziano, come ritenuto dallo stesso Ministero: cfr. § 3.6 lett.c), altrettanto legittima e certamente più ragionevole sarebbe stata la nomina del ZZ, in quanto più anziano e di qualità professionali riconosciute anche dal convenuto (cfr. § 3.6 lett.c), tanto più alla luce di tutte le vicende pregresse e dell’anomala situazione che l’O.S. 1/2006 veniva a creare nell’ufficio, sotto il profilo gerarchico (§ 4.1.2). Infatti, non risulta in qualche modo comprovata una qualche incapacità del ZZ nel gestire il suo ufficio (anzi, le plurime segnalazioni come docente o componente di commissione e le autorizzazioni ad incarichi dimostrano capacità professionale), tanto più che eventuali disfunzioni sarebbero semmai imputabili alle iniziative del XXX, che (con i due ordini di servizio del 2004 e del 2006) marginalizzavano il funzionario sottraendo alcuni funzionari al suo controllo, e quindi rendevano più problematica la organizzazione dell’ufficio a lui demandata.
4.2. Le risultanze dell’istruttoria e lo sviluppo della vicenda dimostrano che le condotte del convenuto sono senz’altro da ritenersi avvinte da nesso di causalità adeguata con le lesioni del ZZ (come accertato dal C.T.U. nel giudizio del lavoro) e con il danno erariale contestato in questa sede, dovendosi respingere le eccezioni della difesa del XXX circa l’esistenza sia di una lesione psicofisica permanente, sia del nesso causale tra tale lesione e le condotte vessatorie, che si fondano sulle seguenti considerazioni:
a) nel periodo in cui avrebbe subìto il mobbing (dal 2002 fino al 2007) il ZZ non aveva mai chiesto visite del medico competente o dell’INAIL;
b) sia prima, sia dopo il periodo di malattia seguìto all’O.S. n.1/2006 – Il ZZ aveva svolto attività libero-professionale, essendo stato prima autorizzato ad incarichi occasionali, poi collocato in part-time, dal luglio 2006 in poi;
c) nel processo del lavoro la perizia (doc. 120 XXX) non aveva considerato che i certificati medici (peraltro del 2006, precedenti di dodici anni la perizia) non erano stati resi da psichiatri ma da neurologi, né aveva chiesto consulenza psichiatrica, né aveva chiesto la cartella sanitaria e di rischio del dipendente redatta del medico competente (anche la Procura regionale, benché sollecitata, non aveva acquisito tali documenti), né aveva considerato l’attività libero-professionale di ingegnere svolta dal dipendente (soprattutto dal 2006 in poi).
4.2.1. Quanto alle lesioni, la compromissione psico-fisica del ZZ è stata accertata dal CT – che non necessariamente a tal fine abbisognava del supporto di uno specialista in psichiatria – non solo sulla base di quattro certificati medici ufficiali della Clinica …omissis… e di dodici referti di visite fiscali della ASL di …omissis… del 2006/2007, ma anche sugli esiti della visita del 2018, nella quale era risultato un “disturbo post-traumatico da stress cronico in forma lieve”, in quanto a quella data ancora persistevano lievi sintomi (soprattutto di tipo ansioso, nel ricordare la sua vicenda lavorativa) ed il paziente era ancora in cura con antidepressivi ed ansiolitici (§ 3.10.2 lett.b). Anche l’innalzarsi dei toni ed il contegno irriguardoso del ZZ a partire dal 2006 (§ 3.9 lett.e, g), ben diverso da quello usato fino all’O.S. n.1/2006, è anch’esso indice di una compromissione dell’equilibrio del lavoratore.
Inoltre, la lievità del danno permanente accertato dal CT giustifica sia lo svolgimento di attività libero-professionale in presenza di malattia (trattandosi di sintomi non gravi, controllabili con l’uso di farmaci, ed infatti anche il risarcimento riconosciuto è di limitata entità); sia l’eventuale assenza di indicazioni significative di patologie nelle cartelle cliniche del medico competente o dell’INAIL, tanto più che verosimilmente in esse manca ogni annotazione, dato che la patologia – aggravatasi in modo permanente solo dopo l’O.S. n.1/2006 – si era comunque stabilizzata con esiti lievi, non necessariamente denunziati dal lavoratore anche per un comprensibile riserbo, attesa la tipologia del male e dei sintomi (cfr. § 3.10.1 lett.b). Devono quindi dichiararsi inammissibili, in quanto irrilevanti (art. 96 c.g.c), le richieste istruttorie della difesa volte ad acquisire “ogni documentazione utile” ad accertare le attività libero professionali svolte dal ZZ a partire dall’anno 2006 e la cartella sanitaria e di rischio del ZZ sia quale ex dipendente della D.P.L. di …omissis… sia quale dipendente della D.P.L. di …omissis….
Deve quindi ritenersi che la lesione psico-fisica del lavoratore sia effettiva.
4.2.2. Quanto poi al nesso causale tra la condotta complessiva del XXX e tale lesione, lo sviluppo diacronico della vicenda dimostra un progressivo peggioramento della situazione del ZZ, inizialmente speranzoso di un riconoscimento delle sue ragioni nel confitto con WW e VV (§ 4.1.1), poi deluso e isolato dall’inerzia del XXX (§ 4.1.2.1), dopo l’O.S.1/2004 in fuga dall’ufficio con richieste part-time, infine, dopo l’O.S.1/2006, polemico e in congedo per malattia (§ 4.1.2.2). Risulta quindi del tutto condividibile quanto affermato dal giudice del lavoro circa l’esistenza di “una situazione di incompatibilità ambientale determinatasi per il mancato intervento a tutela della salute psico-fisica del dipendente quando questi aveva motivo di lamentarsi della mancata collaborazione, situazione aggravatasi con le iniziative disciplinari per lo più infondate contro di lui indirizzate, situazione (…) di progressiva emarginazione del ricorrente dal contesto lavorativo fino al suo trasferimento ad altra sede”, e quanto affermato dal C.T.U. circa le ripercussioni dell’atteggiamento vessatorio della D.P.L. sulla psiche del lavoratore.
E’ altresì indubbio il nesso causale (secondo regolarità statistica) tra la condotta vessatoria suddetta e la successiva causa civile e la condanna dell’amministrazione (e quindi il danno in contestazione), in quanto è ovvio che il progressivo svilimento del ZZ ne determinava il desiderio di rivalsa con l’azione dinanzi al giudice del lavoro, del resto preannunziata dalla nota del 24.3.2004 (cfr. § 3.4 lett.c) e dal tentativo di conciliazione proposto pochi mesi dopo l’O.S. n.1/2006 (cfr. § 3.6 lett. c). Lo sviluppo della vicenda ed i comportamenti datoriali, sopra sunteggiati, rendevano ben più che probabile (sostanzialmente certo) sia la proposizione sia l’accoglimento del ricorso da parte del giudice del lavoro, che si è limitato ad una condanna di € 52.269,21 (liquidata aggiornando alla data della sentenza l’importo calcolato con riferimento al 2018, pari ad € 46.910,01 di danno morale e danno biologico temporaneo e permanente: cfr. § 3.10.2), tradottasi poi nel pagamento di € 57.562,95 da parte dell’I.N.L. (per l’aggiunta di interessi e spese, anche di precetto: cfr. § 3.10.3).
4.3. Sussistono, in conclusione, tutti i presupposti della responsabilità amministrativa del XXX, in qualità dirigente di amministrazione dello Stato, ai sensi degli artt. 83 r.d.2440/1923, 52 r.d.1214/1934, 1 segg. l.20/1994 (rapporto di servizio, danno collegato da nesso causale con condotta antigiuridica e dolosa per violazione di doveri pubblicistici nell’esercizio delle funzioni dirigenziali).
5. Per motivi sostanzialmente analoghi deve affermarsi la responsabilità amministrativa del YY.
5.1. Risulta infatti che egli, nell’ esercizio delle funzioni di Direttore Provinciale del lavoro e quindi in rapporto di servizio con il Ministero del lavoro, al momento del suo insediamento in sostituzione del XXX (a partire dal 1° marzo 2007), non solo non pose in essere alcun intervento per porre rimedio alla situazione creatasi, ma rafforzò la marginalizzazione e la estromissione dall’Ufficio del ZZ, consolidandone la delusione fino ad indurlo a trasferirsi dal 3.12.2007 in altra direzione del lavoro ed a proporre il 21.4.2008 il ricorso del lavoro, esitato nella condanna dell’amministrazione e nel danno erariale qui in esame (§ 3.10.1).
5.2. In particolare, risulta dagli atti che il YY pose in essere le seguenti condotte dannose.
a) Anzitutto, il convenuto omise l’adozione di misure necessarie per prevenire comportamenti vessatori e persecutori sul luogo di lavoro; infatti, pur essendo a conoscenza (fin dal suo insediamento) della situazione conflittuale presente all’interno dell’ufficio e delle sue cause, e delle doglianze del ZZ per il mancato conferimento dell’incarico di responsabile del S.I.L., per i procedimenti disciplinari subiti (di cui uno ancora in corso) e per la sua situazione di salute (come riconosciuto nelle controdeduzioni dello stesso YY: cfr. parte in fatto della presente decisione, § 4 lett.a), il YY lasciò invariata la situazione dell’ufficio risultante dall’O.S. n.1/2006 del XXX (cfr. § 3.6. lett.c).
b) Inoltre, con ordine di servizio n.3 del 12.4.2007 il YY dispose la revoca dell’incarico al ZZ di responsabile della Unità Operativa Tecnica, assumendone ad interim la direzione e ponendo funzionalmente alle sue dirette dipendenze il ZZ medesimo (cfr. § 3.8 lett.a); peraltro, già in precedenza (fin dal 1.3.2007, momento del suo insediamento) il YY aveva già ricevuto il funzionario, comunicandogli che la nomina dello JJJ a capo del S.I.L. era legittima (come dichiarato dallo stesso Ministero, che aveva dichiarato non esservi margini per una transazione) e che comunque aveva in animo di revocare al ZZ l’incarico di responsabile del’U.O.T. (in quanto incompatibile con la sua situazione di part-time e le sue assenze per malattia), e di attribuirlo in via provvisoria a sé stesso (cfr. parte in fatto della presente decisione, § 4 lett.a).
c) Infine, con ordine di servizio n. 5 del 22 maggio 2007 il YY dispose l’attribuzione della competenza sulle inchieste infortuni ad altro funzionario (cfr. § 3.8 lett.b).
5.3. Deve ritenersi che queste condotte furono causa immediata e diretta del consolidarsi della depressione del ZZ, del ricorso al giudice del lavoro e quindi della condanna civile e del danno di € 57.562,95 qui in esame (cfr. sopra, § 4.2.2, § 3.10.3). Infatti, solo dopo che il YY aveva incontrato il ZZ, manifestandogli di non voler ritornare sull’organizzazione dell’ufficio, e solo dopo che lo aveva privato sia dell’incarico di responsabile dell’ufficio tecnico operativo, sia della competenza su pratiche in precedenza a lui affidate (in materia di richieste di infortuni) (cfr. § 3.8.), la delusione di tutte le speranze del ZZ lo indusse al trasferimento alla Direzione Provinciale di …omissis… e a proporre l’azione risarcitoria; ed inoltre, a quanto consta dalla sentenza del giudice del lavoro, anche gli ordini di servizio del YY vennero posti a base del ricorso, lamentando la totale mancanza di motivazione di tale provvedimento, e il giudice li valorizzò in mancanza di contestazioni specifiche della difesa dell’amministrazione del lavoro (cfr. pagg-29-30 della sentenza n. …omissis…).
5.4. Sono altresì evidenti la antigiuridicità di tale condotta e la sua natura dolosa.
Infatti, il YY, pur conoscendo la particolare situazione dell’ufficio e del dipendente e le sue intenzioni di ricorrere al giudice del lavoro, non solo non esercitò il suo ruolo per garantire giustizia e protezione al ZZ ponendo rimedio alla situazione creatasi, ma ne aggravò la posizione lavorativa, non solo comunicandogli fin dal suo arrivo di non aver intenzione di tornare sulla vicenda e poco dopo revocandogli l’incarico di Responsabile dell’unità organizzativa alla quale era preposto, ma sottraendogli perfino la gestione delle pratiche fino ad allora a lui affidate (non vi è alcuna evidenza in atti di cospicui arretrati che giustificassero questa misura), demotivandolo fino al punto di spingerlo a lasciare l’ambiente lavorativo.
Risulta pertanto che il convenuto ha coscientemente accettato il rischio che le sue condotte arrecassero danno all’IO (dolo eventuale): infatti, egli aveva una piena consapevolezza sia delle doglianze del ZZ circa le condotte che lo delegittimavano, sia della sua minaccia di ricorrere al giudice del lavoro per mobbing, sia dell’obiettiva elevatissima probabilità che si cagionasse danno all’amministrazione, dato che le condotte in esame erano irragionevoli ed obiettivamente frustranti per la psiche e lesive della professionalità del ZZ, e quindi tali da trovare probabile accoglienza da parte del giudice del lavoro, esponendo l’amministrazione all’obbligo di risarcimento del danno. Inoltre, i doveri di diligenza incombenti al convenuto in qualità di dirigente di amministrazione statale – di garantire il pubblico interesse (art. 97 Cost., art.1 L. 241/1990) adempiendo con diligenza ai propri doveri di ufficio, in particolare nella gestione del personale (art.13 d.P.R. n.3/1957, art.17 d.lgs. 165/2001 e succ. modd.) – gli imponevano di evitare condotte vessatorie a carico di un dipendente, foriere di responsabilità dell’amministrazione ex art. 2043- 2087 c.c. e quindi di danno all’IO, laddove le condotte del convenuto avevano violato quest’obbligo.
5.4.1. In base a quanto sopra precisato sulla giurisprudenza della cassazione (cfr. § 4.1.3.1), non incidono sulla antigiuridicità o sul dolo la legittimità (sotto il profilo amministrativo) di singoli atti (in specie l’O.S. n. 3/2007, anche in base a direttive ministeriali), o la mancanza di un preciso intento persecutorio (che sarebbe dimostrato anche da dichiarazioni dello stesso ZZ in sede disciplinare e penale) né la continuità nel tempo delle condotte vessatorie; quello che conta è che la condotta complessiva sopra descritta abbia consolidato nel ZZ la situazione di straniamento dall’ambiente lavorativo e di persecuzione, e quindi volontà di ottenere il risarcimento in sede civile.
5.5. Sussistono, in sintesi, tutti i presupposti della responsabilità amministrativa del YY, in qualità dirigente di amministrazione dello Stato, ai sensi degli artt. 83 r.d.2440/1923, 52 r.d.1214/1934, 1 segg. l.20/1994 (rapporto di servizio, danno collegato da nesso causale con condotta antigiuridica e dolosa per violazione di doveri pubblicistici nell’esercizio delle funzioni dirigenziali).
6. In conclusione, sussistendo tutti i presupposti della responsabilità amministrativa di ambo i convenuti ed attesa la natura dolosa delle condotte, che osta all’applicazione del potere riduttivo e determina la responsabilità solidale dei convenuti stessi (ai sensi dell’art.1, comma 1-quinquies, L.20/1994), il Collegio deve accogliere la domanda attorea nei limiti richiesti, e quindi pronunziare la condanna di XXX e YY al pagamento in solido, in favore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, della somma di euro 50.367,58 a titolo di risarcimento del danno (nei limiti della domanda).
7. Come da domanda attorea, la suddetta somma oggetto di condanna dovrà essere incrementata di rivalutazione monetaria, da calcolarsi sulla base degli indici ISTAT con decorrenza dalle date di scadenza del termine per effettuare i riversamenti a beneficio dell’Amministrazione fino alla pubblicazione della presente sentenza.
8. Inoltre, sugli importi rivalutati di condanna sono dovuti gli interessi legali, come da domanda attorea dalla pubblicazione della presente decisione fino all’effettivo soddisfo.
9. La regolazione delle spese processuali, liquidate come da nota segretariale a margine ai sensi dell’art.31 comma 5 c.g.c., segue il principio di soccombenza per il combinato disposto dell’art. 31, commi 1 e 6, c.g.c. e dell’art. 97 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando:
- accoglie la domanda attorea e, per l’effetto, condanna XXX e YY al pagamento in solido, in favore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, del danno erariale complessivamente pari ad euro 50.367,58 (Euro Cinquantamilatrecentosessantasette/58), oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT sulla predetta somma, dalla data di mancato riversamento delle somme alla pubblicazione della presente sentenza, ed interessi legali sulla somma rivalutata, dalla pubblicazione della presente sentenza fino all’effettivo soddisfo;
- condanna i convenuti al pagamento in solido delle spese di giudizio, quantificate come da nota segretariale a margine.
Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.
Potenza, li 17 febbraio 2026 Il Presidente Estensore Dott. Luigi Cirillo
Firmato digitalmente
Depositato in Segreteria il 20 aprile 2026 Il Funzionario responsabile del OR Giudizi Dott.ssa Angela Micele
firmato digitalmente
DECRETO
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, dispone che, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, la Segreteria provveda ad apporre l’annotazione di cui al comma 3 del predetto art. 52.
Il Presidente dott. Luigi Cirillo
Firmato digitalmente
Depositato in Segreteria il 20 aprile 2026 Il Funzionario responsabile del OR Giudizi Dott.ssa Angela Micele
firmato digitalmente
In esecuzione del Provvedimento del CE, ai sensi dell’art. 52 del 8 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti di cui alla presente sentenza.
Depositata in Segreteria il 20 aprile 2026 Il Funzionario responsabile del OR Giudizi Dott.ssa Angela Micele
firmato digitalmente