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6 maggio 1952
6 maggio 1952
Art. 87.
(Incendio nei porti)
In caso di incendio nei porti o nelle localita' adiacenti, il comandante del porto prende gli opportuni provvedimenti ai termini anche delle leggi speciali sulla prevenzione ed estinzione degli incendi.
I comandanti delle navi che si trovano in porto devono radunare gli equipaggi a bordo e tenersi pronti a eseguire le manovre eventualmente ordinate dal comandante del porto.
Se l'incendio avviene a bordo di una nave, il comandante della stessa deve darne immediato avviso al comandante del porto, adottando frattanto le necessarie mi sure.
Il comandante del porto puo' disporre l'impiego di persone che lavorano nel porto e delle navi e dei mezzi che si trovano nell'ambito portuale per provvedere alle necessita' determinate dall'incendio.
(Incendio nei porti)
In caso di incendio nei porti o nelle localita' adiacenti, il comandante del porto prende gli opportuni provvedimenti ai termini anche delle leggi speciali sulla prevenzione ed estinzione degli incendi.
I comandanti delle navi che si trovano in porto devono radunare gli equipaggi a bordo e tenersi pronti a eseguire le manovre eventualmente ordinate dal comandante del porto.
Se l'incendio avviene a bordo di una nave, il comandante della stessa deve darne immediato avviso al comandante del porto, adottando frattanto le necessarie mi sure.
Il comandante del porto puo' disporre l'impiego di persone che lavorano nel porto e delle navi e dei mezzi che si trovano nell'ambito portuale per provvedere alle necessita' determinate dall'incendio.
Commentari • 184
- 1. Risoluzione del 01/12/1995 n. 275 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. IIIMin. Finanze · 1 dicembre 1995 · 129.79771
[…] l\'esecuzione delle operazioni portuali e\' riservata salvo casi speciali […] dall\'art. 193 del regolamento per la navigazione marittima, secondo cui […] Generale del Lavoro Marittimo).
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Giurisprudenza • 5
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 13/03/2020, n. 7150Provvedimento: […] dell'art. 92 cod. nav.; dell'art. 125, DPR 15 febbraio 1952 n. 328 (Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, parte marittima) - in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; motivazione apparente», si lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente considerato rientranti nelle normali attribuzioni dei piloti (piuttosto che nell'ambito del salvataggio di nave) «le attività consistite nell'esatto posizionamento dei pontoni distanziatori per permettere l'attracco della nave, […] il pilotaggio può essere reso obbligatorio con decreto del Presidente della Repubblica», mentre «nei luoghi dove il pilotaggio è facoltativo, il direttore marittimo può, per particolari esigenze, […]Leggi di più...
- valutazione delle prove·
- responsabilità del pilota·
- pilotaggio obbligatorio·
- Convenzione di Londra sul Salvataggio·
- autorità marittima·
- art. 360 c.p.c.·
- compenso per salvataggio·
- salvataggio marittimo·
- sicurezza della navigazione·
- art. 552 cod. nav.