Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Molise, sentenza 20/04/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Molise |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent.9/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE
composta dai seguenti magistrati:
AU ST Presidente Marcello Iacubino Consigliere, relatore LU CC Primo referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 4092 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale per il Molise nei confronti di:
1) NI CC ([...]), nata a [...] il 31.03.1969 e residente in [...],
rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Barile, e con questi domiciliata presso il suo studio in Campobasso alla via Luigi D’Amato n. 2 e presso il suo domicilio digitale: nicola.barile@pec.it.
Visti ed esaminati gli atti processuali e i documenti di causa.
Uditi – all’udienza in camera di consiglio del 16 aprile 2026, svoltasi con l’assistenza del segretario dott.ssa SA CI – il rappresentante del pubblico ministero, nella persona del s.p.g. dott.
OB FO, e l’avv. Marco Pizzuti per delega dell’avv. Nicola Barile per la parte convenuta.
PREMESSO
pag. 2 di 5 Con atto di citazione, depositato in segreteria il 26 novembre 2025 e ritualmente notificato, la Procura ha evocato in giudizio NI CC, dipendente del Comune di Castelpizzuto (IS), la quale, a decorrere dal 15 novembre 2019, era stata individuata quale Coordinatrice e Responsabile dei controlli anagrafici in materia di reddito di cittadinanza, con abilitazione all’accesso alla piattaforma Ge.P.I.
La notizia di danno trae origine da attività investigative della Guardia di finanza, avviate a seguito di segnalazioni relative a indebite erogazioni del reddito di cittadinanza in favore di cittadini stranieri privi dei requisiti di legge, nonché da successivi accertamenti istruttori delegati dalla Procura contabile.
In particolare, con riferimento al Comune di Castelpizzuto, è emerso che due cittadini di nazionalità straniera avevano presentato domanda di reddito di cittadinanza pur non possedendo, al momento della richiesta, il requisito della residenza in Italia per il periodo minimo richiesto dalla normativa vigente ratione temporis. Il beneficio era stato tuttavia erogato dall’INPS e successivamente revocato a seguito di segnalazioni della Guardia di finanza e di accertamenti penali.
Secondo la ricostruzione attorea, la convenuta, quale unico soggetto comunale abilitato allo svolgimento delle verifiche tramite la piattaforma Ge.P.I., avrebbe in un caso effettuato tardivamente e, nell’altro, omesso del tutto i controlli prescritti, non comunicando pag. 3 di 5 tempestivamente all’Inps l’esito negativo degli accertamenti, così consentendo la protrazione dell’erogazione del beneficio non dovuto.
All’esito dell’istruttoria e della fase preprocessuale, nel corso della quale la convenuta ha presentato deduzioni difensive, la Procura regionale ha ritenuto sussistente un danno inizialmente quantificato in
€ 9.700,00, successivamente rideterminato, all’esito degli scomputi ritenuti non imputabili alla condotta contestata, in € 5.000,00 da risarcire in favore dell’Inps, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, queste ultime a favore dello Stato.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 11 marzo 2026, si è costituita in giudizio la convenuta NI CC che ha formulato istanza di definizione del giudizio mediante rito abbreviato ex art. 130 c.g.c. mediante il pagamento dell’importo di
€ 1.500,00, corrispondente al 30% della somma quantificata in citazione, avendo ottenuto dall’attore pubblico parere favorevole espresso in data 2 marzo 2026.
A seguito della udienza in camera di consiglio del 19 marzo 2026, con decreto n. 2/2026 è stato deliberato di accogliere la richiesta di rito abbreviato della sig.ra CC, ed è stato stabilito il termine perentorio del 10 aprile 2026 per la parte convenuta per il versamento, in unica soluzione, dell’importo di euro 1.500,00 a titolo di risarcimento del danno contestato a favore dell’Inps, disponendo il deposito della relativa prova in segreteria; contestualmente, è stata fissata l’udienza odierna in camera di consiglio per la verifica del tempestivo e regolare pag. 4 di 5 versamento della somma determinata.
CONSIDERATO
Il 9 aprile 2026, per mezzo della propria difesa la parte convenuta ha depositato la copia del bonifico avente ad oggetto la somma determinata in sede di rito abbreviato, effettuato in data 4 aprile 2026 a beneficio dell’Inps.
All’odierna udienza camerale, il rappresentante del p.m. e il difensore della sig.ra CC, alla luce del pagamento effettuato, hanno chiesto che il giudizio fosse definito ai sensi di legge.
Non sussistono, pertanto, motivi per disattendere le concordi conclusioni formulate dalle parti, stante il documentato e tempestivo versamento da parte della convenuta della somma di euro 1.500,00 in esecuzione del sopra richiamato decreto n. 2/2026, emesso in applicazione dell’art. 130, comma 6, c.g.c., onde il giudizio di che trattasi deve essere definito ai sensi del successivo comma 8 dello stesso articolo, con contestuale condanna della sig.ra CC alle spese del giudizio abbreviato, nella misura indicata dalla segreteria con nota in calce.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, definitivamente pronunciando nel giudizio abbreviato iscritto al n. 4092 del registro di segreteria, lo definisce ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c.
Per l’effetto, condanna la parte convenuta sig.ra NI CC al pagamento delle spese del giudizio abbreviato, che si liquidano con nota a margine.
Le spese del giudizio si li- quidano in Euro 48,00 (quarantotto/00) Il Re- sponsabile della Segreteria SA CI pag. 5 di 5 Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 16 aprile 2026.
Il relatore-estensore Il Presidente
(Marcello Iacubino) AU ST f.to digitalmente f.to digitalmente Depositato in Segreteria il 20 aprile 2026 Il Responsabile della segreteria SA CI f.to digitalmente