Art. 2.
La presente legge ha effetto con decorrenza dall'esercizio 1963-64 e va in vigore il giorno successivo a quelle della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge ha effetto con decorrenza dall'esercizio 1963-64 e va in vigore il giorno successivo a quelle della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.