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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 21/10/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1526/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1526/23 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Rieti presso lo studio Parte_1 dell'avv. PERELLI GIORGIA che la rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Rieti presso lo studio Parte_2 dell'avv. PERELLI GIORGIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente
Con l'intervento del P.M. ex art. 70, n. 2 c.p.c.
Oggetto: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI
DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., e hanno chiesto la pronuncia della separazione e Parte_1 Parte_2 la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel
Comune di Rieti il 06/09/2007, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto comune.
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: dalla loro unione sono nati i figli il 7/6/2008, e , Per_1 Per_2 il 01/10/2012; il matrimonio non aveva effetti felici.
Con sentenza n. 682/2023 depositata il 19.12.2023 è stata pronunciata la separazione tra le parti.
All'udienza di comparizione delle parti del 21.8.2025 fissata per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 3
1. ai coniugi si dia il libero assenso a vivere separatamente e ad allontanarsi dalla residenza familiare mantenendo rispetto nelle condotte per la reciproca onorabilità, con autorizzazione al rilascio di passaporto di entrambi all'espatrio e con inserimento dei figli minori nel passaporto della madre;
2. la casa coniugale sita in Borgo Velino (RI), Via nazionale, n.8, sia assegnata in godimento esclusivo alla sig.ra e ciò fino ad eventuale revoca del concesso comodato da parte dei proprietari Parte_1 sig. e sig.ra , con obbligo del sig. a lasciare la casa CP_1 Parte_3 Parte_2 familiare come sopra individuata entro il 30 novembre 2023, liberandola dai propri oggetti personali entro lo stesso termine;
si dà atto che il sig. si è già allontanato dall'abitazione familiare. Pt_2
3. i figli minori, e , siano affidati congiuntamente ai genitori con Persona_3 Persona_4 collocamento presso la residenza della madre, sig.ra , attualmente nell'immobile di Parte_1 abitazione familiare sito in Borgo Velino (RI), Via Nazionale n. 8;
4. il padre abbia frequentazione con i figli e secondo le preminenti esigenze ed impegni Per_1 Per_2 di quest'ultimi e per come verrà stabilito negli orari e nelle giornate di comune accordo tra i genitori, garantendo in ogni caso continuità del rapporto genitoriale del padre con la prole per almeno due giorni la settimana e nelle festività;
5. il sig. corrisponda, quale contribuito per il mantenimento dei figli, la somma di euro Parte_2
200,00 per ogni figlio per un totale di euro 400,00 mensili, con adeguamento ISTAT annuale a partire dal 1 gennaio 2025, oltre al pagamento in quota parte e per ogni figlio del 50% delle spese straordinarie attinenti a titolo esemplificativo e non esaustivo a cure medico-sanitarie, spese di istruzione e ricreative
e sportive, necessarie e/o decise di comune accordo tra essi genitori, con versamento nel conto corrente bancario Iban [...] intestato alla sig.ra entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese;
6. l'importo di cui al punto 5 sia oggetto a revisione in rapporto alle mutate condizioni economiche delle parti, delle maggiori esigenze dei figli nel tempo ed in caso di revoca del concesso comodato d'uso dell'abitazione familiare in Borgo Velino (RI), Via nazionale n. 8 e necessità da parte della sig.ra
[...]
di reperire in locazione diversa abitazione familiare. Pt_1
7. restino in favore della sig.ra gli assegni familiari attribuiti da Enti previdenziali per la Parte_1 prole.
All'esito della udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70, nella formulazione vigente.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei
pagina 2 di 3 coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass., n. 28727/2023).
La separazione dei coniugi, infatti, è stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. 682/2023 depositata il 19.12.2023 all'esito del deposito del ricorso congiunto e da allora si è protratta senza interruzione, come concordemente riconosciuto.
Trascorso, quindi, il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra loro ogni comunione materiale e spirituale.
Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Il Collegio, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e nel Parte_1 Parte_2 comune di RIETI il 06/09/2007;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Rieti ove l'atto
è trascritto (atto n. 111, parte II, serie A, anno 2007);
- recepisce le condizioni di divorzio riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Rieti, il 17.10.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1526/23 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Rieti presso lo studio Parte_1 dell'avv. PERELLI GIORGIA che la rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Rieti presso lo studio Parte_2 dell'avv. PERELLI GIORGIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente
Con l'intervento del P.M. ex art. 70, n. 2 c.p.c.
Oggetto: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI
DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., e hanno chiesto la pronuncia della separazione e Parte_1 Parte_2 la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel
Comune di Rieti il 06/09/2007, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto comune.
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: dalla loro unione sono nati i figli il 7/6/2008, e , Per_1 Per_2 il 01/10/2012; il matrimonio non aveva effetti felici.
Con sentenza n. 682/2023 depositata il 19.12.2023 è stata pronunciata la separazione tra le parti.
All'udienza di comparizione delle parti del 21.8.2025 fissata per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 3
1. ai coniugi si dia il libero assenso a vivere separatamente e ad allontanarsi dalla residenza familiare mantenendo rispetto nelle condotte per la reciproca onorabilità, con autorizzazione al rilascio di passaporto di entrambi all'espatrio e con inserimento dei figli minori nel passaporto della madre;
2. la casa coniugale sita in Borgo Velino (RI), Via nazionale, n.8, sia assegnata in godimento esclusivo alla sig.ra e ciò fino ad eventuale revoca del concesso comodato da parte dei proprietari Parte_1 sig. e sig.ra , con obbligo del sig. a lasciare la casa CP_1 Parte_3 Parte_2 familiare come sopra individuata entro il 30 novembre 2023, liberandola dai propri oggetti personali entro lo stesso termine;
si dà atto che il sig. si è già allontanato dall'abitazione familiare. Pt_2
3. i figli minori, e , siano affidati congiuntamente ai genitori con Persona_3 Persona_4 collocamento presso la residenza della madre, sig.ra , attualmente nell'immobile di Parte_1 abitazione familiare sito in Borgo Velino (RI), Via Nazionale n. 8;
4. il padre abbia frequentazione con i figli e secondo le preminenti esigenze ed impegni Per_1 Per_2 di quest'ultimi e per come verrà stabilito negli orari e nelle giornate di comune accordo tra i genitori, garantendo in ogni caso continuità del rapporto genitoriale del padre con la prole per almeno due giorni la settimana e nelle festività;
5. il sig. corrisponda, quale contribuito per il mantenimento dei figli, la somma di euro Parte_2
200,00 per ogni figlio per un totale di euro 400,00 mensili, con adeguamento ISTAT annuale a partire dal 1 gennaio 2025, oltre al pagamento in quota parte e per ogni figlio del 50% delle spese straordinarie attinenti a titolo esemplificativo e non esaustivo a cure medico-sanitarie, spese di istruzione e ricreative
e sportive, necessarie e/o decise di comune accordo tra essi genitori, con versamento nel conto corrente bancario Iban [...] intestato alla sig.ra entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese;
6. l'importo di cui al punto 5 sia oggetto a revisione in rapporto alle mutate condizioni economiche delle parti, delle maggiori esigenze dei figli nel tempo ed in caso di revoca del concesso comodato d'uso dell'abitazione familiare in Borgo Velino (RI), Via nazionale n. 8 e necessità da parte della sig.ra
[...]
di reperire in locazione diversa abitazione familiare. Pt_1
7. restino in favore della sig.ra gli assegni familiari attribuiti da Enti previdenziali per la Parte_1 prole.
All'esito della udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70, nella formulazione vigente.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei
pagina 2 di 3 coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass., n. 28727/2023).
La separazione dei coniugi, infatti, è stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. 682/2023 depositata il 19.12.2023 all'esito del deposito del ricorso congiunto e da allora si è protratta senza interruzione, come concordemente riconosciuto.
Trascorso, quindi, il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra loro ogni comunione materiale e spirituale.
Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Il Collegio, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e nel Parte_1 Parte_2 comune di RIETI il 06/09/2007;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Rieti ove l'atto
è trascritto (atto n. 111, parte II, serie A, anno 2007);
- recepisce le condizioni di divorzio riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Rieti, il 17.10.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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