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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/11/2025, n. 4828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4828 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice LA NO, nella causa iscritta al N. 6264/2025 R.G. L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall' avv. SCIANNA Parte_1
NO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
IZ EL
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. MORREALE AGNELLO GABRIELE ed elettivamente domiciliato presso AVVOCATURA INPS in VIA LAURANA, 59
PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 01/10/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione della pensione di invalidità civile, con decorrenza dal 15.02.2024, data di presentazione della domanda amministrativa.
Condanna l' alla rifusione, in favore dell'Erario dello Stato, delle spese CP_1
del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate.
Pone a carico dell'Erario dello Stato le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, liquidate in separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/04/2025, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(pensione di invalidità civile).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_1
chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_2
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo. La causa non veniva istruita con C.T.U. medico legale, ritenuta sufficiente la copiosa documentazione medica e le relazioni in atti, e veniva rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note depositate, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
Il ricorso va accolto.
Orbene, nella specie, il c.t.u. della fase di A.T.P. aveva concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione della pensione di invalidità civile, essendo invalida nella misura del 88%, sin dalla data della domanda amministrativa, in relazione agli esiti delle seguenti patologie: “Depressione maggiore con apatia. Spondilartrosi in soggetto con discopatia C5-C6 e slivellamento del bacino con coxartrosi dx. Diabete mellito tipo II°insulino dipendente. Ipoacusia bilaterale (210 dB dx e 170 a sin).”.
Va condivisa solo parzialmente la diagnosi operata dal C.T.U. durante la fase di AT.P., soprattutto, poi, non può essere condivisa la valutazione dell'invalidità derivante dalle patologie accertate sulla scorta delle tabelle di legge.
Ed invero, sulla scorta della previsione delle Tabelle di legge, la cui applicazione è obbligatoria per la determinazione dell'invalidità civile e della sua misura, a ciascuna patologia va assegnato un codice tabellare, in via diretta se si tratta di patologia tabellata o eventualmente per analogia ove non tabellata, se essa incida sulla capacità del soggetto. Successivamente, per le patologie concorrenti – che hanno incidenza funzionale sui medesimi organi o apparati – va applicato il calcolo salomonico alle percentuali di invalidità riconosciute per ogni singola patologia (ove non già indicata dalle tabelle la percentuale complessiva da esse derivante, come ad esempio accade per perdita visiva di un occhio e le diverse percentuali di riduzione nell'occhio controlaterale ai codici
5006, 5007 e 5008); in ipotesi di coesistenza poi di queste patologie con altre, va applicato il calcolo riduzionistico in relazione alle percentuali di invalidità delle patologie coesistenti, una delle quali potrebbe essere il risultato dell'applicazione della formula salomonica ad altre concorrenti.
L'applicazione di un codice tabellare a patologia non tabellata per analogia comporta l'applicazione ad essa della medesima percentuale di invalidità prevista
– in modo fisso o nell'ambito di un range – per il codice tabellare applicato per analogia, atteso che diversamente il consulente finisce per non applicare le
Tabelle di legge, la cui applicazione, come detto, è invece obbligatoria, attribuendo una propria valutazione e sostituendola a quella delle Tabelle di legge.
Orbene, il C.T.U. non si è attenuto ai criteri e principi come sopra delineati previsti nelle Tabelle di legge, avendo ascritto la depressione maggiore con apatia al codice 2206, che valuta la "sindrome depressiva endoreattiva grave", con l'attribuzione di una percentuale del 40%, laddove dalle certificazioni dell'ASP di
Palermo essa risulta depressione maggiore grave, con apatia, abulia, sentimenti di autiodistruzione, negativismo psichico, alterazioni del ritmo sonno-veglia – che la documentano da tempo – emerge una grave depressione di tipo endogeno, codificata al cod. 2210 e valutabile dal 71 al 80%.
Neppure può condividersi l'applicazione alle patologie artrosiche nel loro complesso del cod. 7010 con applicazione della percentuale massima prevista da detto codice del 40%, atteso che il ricorrente è affetto da discopatia C5-C6, cui può essere attribuito detto codice per analogia, ma anche da slivellamento del bacino con coxartrosi dx, alla quale va attribuito almeno per analogia il cod. 7217 percentuale fissa del 35%, atteso lo slivellamento evidente che si estende all'arto inferiore, come certificato in atti. Nel loro complesso, quindi, le patologie artrosiche, applicando la formula salomonica comportano un'invalidità complessiva del 68% + o – 5, dovendosi attribuire il 70% attesa l'età lavorativa del ricorrente e l'invalidità specifica per la sua attività di bracciante agricolo.
Al diabete mellito di tipo II insulinodipendente con complicanze micro-macro angiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado il CTU dell'ATP ha attribuito il cod. 9309 con valutazione della percentuale massima prevista da tale codice del 50%, essa, tuttavia, atteso che il diabete presenta complicanze artrosiche, va valutato come patologie concorrente rispetto a quelle artrosiche, con applicazione della formula salomonica e invalidità complessiva già così superiore al 100%.
Il CTU ha poi correttamente valutato l'ipoacusia con invalidità del 31% cod.
4005, mentre non ha neppure valutato l'ipertensione arteriosa, pure ampiamente documentata dalle certificazioni mediche in atti.
Risulta evidente che la valutazione di dette patologie e di quella depressiva
(almeno 71% come detto), in aggiunta alle prime, con la formula riduzionistica supera di gran lunga il 100% di invalidità, necessario per la sussistenza dei requisito sanitario della prestazione richiesta.
Tale percentuale di invalidità è sussistente – come ritenuto dal CTU per gli esiti di dette patologie, in diagnosi o da tempo documentate, – sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, con conseguente sussistenza del requisito sanitario richiesto per la pensione di inabilità civile sin da detta data.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell' e si liquidano in favore dell'Erario dello Stato in parte CP_1
dispositiva, così come quelle della fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione sin dalla data della domanda.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
Vanno poste a carico dell'Erario dello Stato le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 11/11/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 01/10/2025 LA GIUDICE
LA NO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice LA NO, nella causa iscritta al N. 6264/2025 R.G. L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall' avv. SCIANNA Parte_1
NO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
IZ EL
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. MORREALE AGNELLO GABRIELE ed elettivamente domiciliato presso AVVOCATURA INPS in VIA LAURANA, 59
PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 01/10/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione della pensione di invalidità civile, con decorrenza dal 15.02.2024, data di presentazione della domanda amministrativa.
Condanna l' alla rifusione, in favore dell'Erario dello Stato, delle spese CP_1
del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate.
Pone a carico dell'Erario dello Stato le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, liquidate in separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/04/2025, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(pensione di invalidità civile).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_1
chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_2
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo. La causa non veniva istruita con C.T.U. medico legale, ritenuta sufficiente la copiosa documentazione medica e le relazioni in atti, e veniva rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note depositate, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
Il ricorso va accolto.
Orbene, nella specie, il c.t.u. della fase di A.T.P. aveva concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione della pensione di invalidità civile, essendo invalida nella misura del 88%, sin dalla data della domanda amministrativa, in relazione agli esiti delle seguenti patologie: “Depressione maggiore con apatia. Spondilartrosi in soggetto con discopatia C5-C6 e slivellamento del bacino con coxartrosi dx. Diabete mellito tipo II°insulino dipendente. Ipoacusia bilaterale (210 dB dx e 170 a sin).”.
Va condivisa solo parzialmente la diagnosi operata dal C.T.U. durante la fase di AT.P., soprattutto, poi, non può essere condivisa la valutazione dell'invalidità derivante dalle patologie accertate sulla scorta delle tabelle di legge.
Ed invero, sulla scorta della previsione delle Tabelle di legge, la cui applicazione è obbligatoria per la determinazione dell'invalidità civile e della sua misura, a ciascuna patologia va assegnato un codice tabellare, in via diretta se si tratta di patologia tabellata o eventualmente per analogia ove non tabellata, se essa incida sulla capacità del soggetto. Successivamente, per le patologie concorrenti – che hanno incidenza funzionale sui medesimi organi o apparati – va applicato il calcolo salomonico alle percentuali di invalidità riconosciute per ogni singola patologia (ove non già indicata dalle tabelle la percentuale complessiva da esse derivante, come ad esempio accade per perdita visiva di un occhio e le diverse percentuali di riduzione nell'occhio controlaterale ai codici
5006, 5007 e 5008); in ipotesi di coesistenza poi di queste patologie con altre, va applicato il calcolo riduzionistico in relazione alle percentuali di invalidità delle patologie coesistenti, una delle quali potrebbe essere il risultato dell'applicazione della formula salomonica ad altre concorrenti.
L'applicazione di un codice tabellare a patologia non tabellata per analogia comporta l'applicazione ad essa della medesima percentuale di invalidità prevista
– in modo fisso o nell'ambito di un range – per il codice tabellare applicato per analogia, atteso che diversamente il consulente finisce per non applicare le
Tabelle di legge, la cui applicazione, come detto, è invece obbligatoria, attribuendo una propria valutazione e sostituendola a quella delle Tabelle di legge.
Orbene, il C.T.U. non si è attenuto ai criteri e principi come sopra delineati previsti nelle Tabelle di legge, avendo ascritto la depressione maggiore con apatia al codice 2206, che valuta la "sindrome depressiva endoreattiva grave", con l'attribuzione di una percentuale del 40%, laddove dalle certificazioni dell'ASP di
Palermo essa risulta depressione maggiore grave, con apatia, abulia, sentimenti di autiodistruzione, negativismo psichico, alterazioni del ritmo sonno-veglia – che la documentano da tempo – emerge una grave depressione di tipo endogeno, codificata al cod. 2210 e valutabile dal 71 al 80%.
Neppure può condividersi l'applicazione alle patologie artrosiche nel loro complesso del cod. 7010 con applicazione della percentuale massima prevista da detto codice del 40%, atteso che il ricorrente è affetto da discopatia C5-C6, cui può essere attribuito detto codice per analogia, ma anche da slivellamento del bacino con coxartrosi dx, alla quale va attribuito almeno per analogia il cod. 7217 percentuale fissa del 35%, atteso lo slivellamento evidente che si estende all'arto inferiore, come certificato in atti. Nel loro complesso, quindi, le patologie artrosiche, applicando la formula salomonica comportano un'invalidità complessiva del 68% + o – 5, dovendosi attribuire il 70% attesa l'età lavorativa del ricorrente e l'invalidità specifica per la sua attività di bracciante agricolo.
Al diabete mellito di tipo II insulinodipendente con complicanze micro-macro angiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado il CTU dell'ATP ha attribuito il cod. 9309 con valutazione della percentuale massima prevista da tale codice del 50%, essa, tuttavia, atteso che il diabete presenta complicanze artrosiche, va valutato come patologie concorrente rispetto a quelle artrosiche, con applicazione della formula salomonica e invalidità complessiva già così superiore al 100%.
Il CTU ha poi correttamente valutato l'ipoacusia con invalidità del 31% cod.
4005, mentre non ha neppure valutato l'ipertensione arteriosa, pure ampiamente documentata dalle certificazioni mediche in atti.
Risulta evidente che la valutazione di dette patologie e di quella depressiva
(almeno 71% come detto), in aggiunta alle prime, con la formula riduzionistica supera di gran lunga il 100% di invalidità, necessario per la sussistenza dei requisito sanitario della prestazione richiesta.
Tale percentuale di invalidità è sussistente – come ritenuto dal CTU per gli esiti di dette patologie, in diagnosi o da tempo documentate, – sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, con conseguente sussistenza del requisito sanitario richiesto per la pensione di inabilità civile sin da detta data.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell' e si liquidano in favore dell'Erario dello Stato in parte CP_1
dispositiva, così come quelle della fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione sin dalla data della domanda.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
Vanno poste a carico dell'Erario dello Stato le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 11/11/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 01/10/2025 LA GIUDICE
LA NO