Ordinanza cautelare 7 maggio 2025
Ordinanza cautelare 16 luglio 2025
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 11/02/2026, n. 2633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2633 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02633/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04571/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4571 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Tommaso De Fusco, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p. t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è legalmente domiciliato;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) il provvedimento del Ministero dell’Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale di Sanità - Servizio Psicologia - I Divisione, datato 12 febbraio 2025, notificato in pari data, di non idoneità agli accertamenti attitudinali ed esclusione dal concorso, per esame, per l’assunzione di 1.306 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 23 luglio 2024, pubblicato portale unico del reclutamento, accessibile all’indirizzo www.inpa.gov.it ; 2) i relativi verbali della Commissione attitudinale, atti e accertamenti presupposti, preparatori e connessi all’accertamento dei requisiti che hanno determinato la non idoneità che precede; 3) l’esclusione dal concorso, quale conseguenza del giudizio di non idoneità, determinata ai sensi dell’art. 24, punto 9, D.M. n. 168/2022 ed ogni eventuale ulteriore provvedimento di esclusione dal concorso di cui trattasi; 4) la scheda di giudizio della Commissione attitudinale per gli accertamenti attitudinali del 12.02.2025, senza protocollo, recante il giudizio “ non idoneo ”, ricevuta a seguito di accesso agli atti in data 14.03.2025 ed il separato verbale della Commissione attitudinale per gli accertamenti attitudinali del 12.02.2025, recante il giudizio di inidoneità; 5) per quanto di ragione, le “ Modalità di espletamento degli accertamenti attitudinali del concorso, per esame, per l’assunzione di 1306 Allievi Agenti della Polizia di Stato ”, pubblicate sul sito web dedicato al concorso, nella parte in cui dispongono che “ Terminati i colloqui collegiali, analizzati e valutati i risultati delle prove conseguite da tutti i candidati, la Commissione redige e sottoscrive un verbale per ciascun candidato esaminato, con cui esprimere il giudizio finale relativo all’inidoneità attitudinale al servizio nella Polizia di Stato ”; 6) per quanto di ragione e lesivo dell’interesse del ricorrente, ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato, ostativo all’accoglimento del ricorso;
quanto ai motivi aggiunti del 24.06.2025, per l’annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti: 1) il decreto del Direttore centrale della Direzione centrale per gli Affari generali e le politiche del Personale della Polizia di Stato – Ministero dell’Interno Dipartimento della pubblica sicurezza, del 20 maggio 2025, pubblicato in pari data sul sito web dedicato al concorso, di approvazione della graduatoria di merito e nomina dei vincitori del concorso pubblico, per esame, per l’assunzione dei 1.306 (successivamente elevati a 2.127) allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia del 23 luglio 2024, pubblicato portale unico del reclutamento, accessibile all’indirizzo www.inpa.gov.it ; 2) per quanto di ragione e lesivo dell’interesse della ricorrente, ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato, ostativo all’accoglimento del ricorso; 3) gli atti già impugnati col ricorso introduttivo; 4) tutti gli atti connessi e conseguenti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. RA RT e udito per le parti un difensore, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – Il ricorrente partecipava al concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di 1.306 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 23 luglio 2024. Avendone i requisiti, proponeva domanda di partecipazione (codice ID 1821333) e sosteneva la prova scritta con punteggio di 26,807. Era, pertanto, ammesso a svolgere le prove di efficienza fisica, che superava.
Si sottoponeva, quindi, alle verifiche psico-fisiche ( test , raccolta anamnestica con valutazione della documentazione sanitaria, esami di laboratorio, esame bio-impedenziometrico, esame dinamometrico, valutazione psicologica e psichiatrica), superandole tutte, ivi compresa il test attitudinale in data 11.02.2025, eseguito dal perito selettore. Nondimeno, al quarto giorno, conclusivo della valutazione attitudinale, il ricorrente, all’esito del colloquio con la Commissione attitudinale, veniva giudicato “ non idoneo ” ed escluso dal concorso, come da atto notificato in data 12.02.2025.
Insorge, con il ricorso introduttivo, notificato il 09.04.2025 e depositato l’11.04.2025, per impugnare gli atti in epigrafe indicati.
Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) macroscopica contraddizione, difetto di motivazione; motivazione apparente, carente, illogica e apodittica; eccesso di potere; istruttoria errata e carente; inattendibilità del giudizio; violazione e falsa applicazione dell’art. 24, punti 7 e 9, D.M. n. 168/2022; violazione dell’art. 13 del Bando di concorso; violazione e falsa applicazione delle Modalità di espletamento degli accertamenti attitudinali del concorso, per esame, per l’assunzione di 1.306 allievi Agenti della Polizia di Stato; manifesta contraddittorietà e carenza di motivazione; inattendibilità del giudizio della commissione attitudinale; 2) violazione a falsa applicazione dell’art 13, comma 5, del Bando di concorso e dell’art. 24, punto 9, D.M. n. 168/2022; inattendibilità del giudizio per illegittimità ovvero violazione e falsa applicazione delle Modalità di espletamento degli accertamenti attitudinali del concorso, per esame, per l’assunzione di 1.306 allievi agenti della Polizia di Stato; violazione art. 97 Cost. e del giusto procedimento di cui alla legge n. 241/1990.
Si costituisce l’Amministrazione per resistere nel giudizio.
Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del 07.05.2025, sono disposti incombenti istruttori e viene accolta la domanda cautelare del ricorrente, disponendosi “ il riesame, mediante un più approfondito colloquio da parte della Commissione in diversa composizione, dell’idoneità attitudinale del ricorrente ”.
Con i motivi aggiunti del 24.06.2025, il ricorrente chiede, altresì, l’annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti: 1) il decreto del Direttore centrale della Direzione centrale per gli Affari generali e le politiche del Personale della Polizia di Stato – Ministero dell’Interno Dipartimento della pubblica sicurezza, del 20 maggio 2025, pubblicato in pari data sul sito web dedicato al concorso, di approvazione della graduatoria di merito e nomina dei vincitori del concorso pubblico, per esame, per l’assunzione dei 1.306 (successivamente elevati a 2.127) allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia del 23 luglio 2024, pubblicato portale unico del reclutamento, accessibile all’indirizzo www.inpa.gov.it ; 2) per quanto di ragione e lesivo dell’interesse della ricorrente, ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato, ostativo all’accoglimento del ricorso; 3) gli atti già impugnati col ricorso introduttivo.
Deduce le seguenti censure di diritto: 1) illegittimità derivata, macroscopica contraddizione, difetto di motivazione; motivazione apparente, carente, illogica e apodittica; eccesso di potere; istruttoria errata e carente; inattendibilità del giudizio; violazione e falsa applicazione dell’art. 24, punti 7 e 9, del D.M. n. 168/2022; violazione dell’art. 13 del Bando di concorso; violazione e falsa applicazione delle modalità di espletamento degli accertamenti attitudinali del concorso, per esame, per l’assunzione di 1.306 allievi agenti della Polizia di Stato; manifesta contraddittorietà e carenza di motivazione; inattendibilità del giudizio della commissione attitudinale; 2) illegittimità derivata, violazione e falsa applicazione dell’art 13, comma 5, del Bando di concorso e dell’art. 24, punto 9, del D.M. n. 168/2022; inattendibilità del giudizio per illegittimità ovvero violazione falsa applicazione delle modalità di espletamento degli accertamenti attitudinali del concorso, per esame, per l’assunzione di 1.306 allievi agenti della Polizia di Stato; violazione dell’art. 97 Cost. e del giusto procedimento di cui alla legge n. 241/1990.
Con nota datata 25.06.2025, qui depositata il 27.06.2025, il Ministero comunica che, a seguito del riesame, il ricorrente è risultato idoneo ed è stato avviato al corso di formazione.
Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del 16.07.2025, è rilevata d’ufficio una questione di improcedibilità ed è autorizzata l’integrazione del contraddittorio nelle forme semplificate ed è fissata l’udienza di merito. Il ricorrente adempie all’ordine integrativo.
Nell’udienza pubblica del 10 febbraio 2026, la causa è trattenuta in decisione.
II – Il ricorso e i motivi aggiunti, prescindendo dal rilievo di improcedibilità di cui all’ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del 2025, sono da ritenersi fondati.
III – Il ricorrente, in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, è stato convocato per un nuovo colloquio di idoneità attitudinale con la competente Commissione, sia pure in diversa composizione e, in data 24 giugno 2025, è stato ritenuto incondizionatamente idoneo al citato accertamento. Anche l’approvazione della graduatoria finale (decreto del 15.09.2025) non è stata subordinata ad alcuna riserva. Tali atti sopravvenuti, non essendo stati sottoposti a “riserva” né condizionati all’esito del giudizio, sostituirebbero il precedente giudizio di non idoneità e, pertanto, determinerebbero l’improcedibilità ovvero, sotto diverso profilo – assunto il carattere satisfattivo dei nuovi provvedimenti - la cessazione della materia del contendere, della qual cosa è stato dato rilievo d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., con l’ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del 2025.
L’Amministrazione nulla ha dedotto in ordine al cennato rilievo di improcedibilità e, tuttavia, è preferibile, per evitare ogni equivoco, delibare il gravame nel merito, stante la sua fondatezza.
IV – In primo luogo, si osserva che proprio il giudizio di idoneità attitudinale (da ultimo, conseguito dal ricorrente) corrobora, in via postuma, i motivi di gravame.
V - Nell’ambito delle aggiornate modalità di accertamento dei requisiti attitudinali, di cui all’art. 24, punto 7, D.M. n. 168 del 9 settembre 2022, nonché delle mutuate “ Modalità di espletamento degli accertamenti attitudinali del concorso, per esame, per l’assunzione di 1306 Allievi Agenti della Polizia di Stato ”, è previsto che la valutazione attitudinale avvenga con la seguente scansione temporale: a) il pomeriggio del primo giorno, si svolge il test psico-attitudinali (questionario di personalità, questionario descrittivo e prova individuale); b) in un giorno successivo, c’è l’intervista attitudinale del perito selettore; c) da ultimo, segue il colloquio collegiale, con la valutazione della documentazione da parte della Commissione attitudinale, sicché “ terminati i colloqui collegiali, analizzati e valutati i risultati delle prove conseguite da tutti i candidati, la Commissione redige e sottoscrive verbale per ciascun candidato esaminato, con cui esprime il giudizio finale relativo all’idoneità attitudinale al servizio nella Polizia di Stato ”.
Nella specie, gli atti afferenti alla valutazione attitudinale del ricorrente, ricevuti in un unico file digitale a seguito di accesso agli atti del ricorrente medesimo, hanno dato i seguenti esiti: a) venerdì 7 febbraio 2025, il ricorrente svolgeva i testi psico-attitudinali; b) lunedì 10 febbraio 2025, i test venivano valutati ed il ricorrente sottoposto a esame dell’ufficiale psicologo il quale “ ai fini del giudizio attitudinale… formulava la seguente proposta: COMPATIBILE ”. Ciò dopo aver giudicato il ricorrente alla luce dei quattro requisiti attitudinali (rinvenibili nella tabella 2 allegata al D.M. n. 198/2003, tutt’ora valido e applicato in combinato con l’art. 24, punto 7, del D.M. n. 168/2022).
Per i quattro requisiti, l’ufficiale psicologo valutava come segue: “ - Livello Evolutivo: Soggetto introverso ma volenteroso e sufficientemente determinato, non manca di interesse per il ruolo di agente; - Controllo Emotivo: Al colloquio, nonostante attratti traspaia ancora una giovanile emotività, risulta adeguato nel modo di rapportarsi. L'auto dominio è compatibile con l'età; - Capacità Intellettiva: L’intelligenza è nella norma come anche il buon senso pratico. Il pensiero è semplice e coerente; - Socialità: Comunicativo, capace di integrarsi nel gruppo dove collabora, potrebbe rendere positivamente ”.
Il giorno 11 febbraio 2025, il ricorrente veniva sottoposto alla valutazione attitudinale del perito selettore, il quale giudicava il ricorrente “ compatibile ”, dopo aver reso i seguenti giudizi nelle tre aree di riferimento: “ - Area 1 Bagaglio culturale: il candidato ha conseguito il diploma in ragioneria con un buon voto… la capacità di ragionamento e di analisi è in linea con il profilo per il quale concorre; - Area 2 pregresse esperienze lavorative: il candidato, vista la giovanissima età, non ha avuto modo di maturare significative esperienze lavorative; - Area 3 Ulteriori elementi tecnici: il candidato, di bella presenza, si presenta al colloquio curato nell'aspetto e nell'abbigliamento; il contegno e sobrio ed educato. All'apparenza un po’ brusco e grezzo nella comunicazione, il candidato si rivela essere, tuttavia, persona autentica e genuina, molto concreta e determinata negli obiettivi personali e professionali da raggiungere, nonostante la giovanissima età; dal colloquio avuto con lui, l'attitudine operativa a svolgere le mansioni tipiche dell'agente di polizia sembra esserci ”.
L’attività testé descritta, compiuta nei primi tre giorni degli accertamenti, costituisce il presupposto istruttorio di cui all’art. 24, punto 7 lettera a), D.M. n. 168/2022. Tale fase istruttoria ha dato esiti sostanzialmente favorevoli. Nondimeno, il quarto giorno, a fronte delle precedenti valutazioni attitudinali, la competente Commissione ha giudicato il candidato inidoneo, con conseguente esclusione dal concorso, come da atto notificato il 12.02.2025 che, ai fini della motivazione, rinvia ai motivi meglio precisati nella scheda del giudizio. La scheda, ricevuta dal ricorrente a seguito di accesso agli atti, così motiva: “ valutata la documentazione istruttoria e all'esito del colloquio condotto collegialmente, all'unanimità, delibera il mancato possesso dei requisiti attitudinali nonché delle potenzialità indispensabili per l'espletamento delle mansioni e delle funzioni del ruolo per cui concorre. In particolare, la commissione ha colloquiato collegialmente il candidato che ha mostrato una capacità argomentativa ed assertiva non adeguata al contesto ed al ruolo per cui concorre. Le capacità comunicative sono apparse inadeguate, presentando delle considerazioni eccessivamente semplici e non sufficientemente elaborate, sia nella forma che nel contenuto. L'interazione con la commissione ha evidenziato, inoltre, scarsa capacità critica ed autocritica. Infine, la motivazione concorsuale riferita si basa su idee totalmente vaghe ed inappropriate relative al contesto ed ai compiti della Polizia di Stato e, più in generale, delle forze dell'ordine. Non si ritiene che sussistano al momento i requisiti richiesti per l'espletamento delle funzioni proprie del ruolo per cui concorre ”.
La Commissione attitudinale, pur rendendo la valutazione definitiva sui requisiti attitudinali, non può prescindere dall’esito degli accertamenti attitudinali, resi nell’ambito dell’articolata procedura, prevista dall’art. 24, comma 7 lettera a), D.M. n. 168/2022, caratterizzata dai test , dal giudizio dello psicologo ai fini dell’attitudine e da quello del perito selettore.
La Commissione ha, dunque, il dovere di motivare adeguatamente il giudizio, allorché si discosti dalle risultanze istruttorie. Ciò, sia in ossequio alle norme che regolano il giusto procedimento amministrativo, sia perché è previsto dal punto 7 lettera b) dell’art. 24 D.M. n. 168/2022 (e nelle Modalità di espletamento degli accertamenti attitudinali del concorso ), laddove si impone di “ valutare la documentazione istruttoria ”.
Diversamente, la Commissione attitudinale, con motivazione di stile e apparente, pur dichiarando nel provvedimento che ha valutato “ gli accertamenti attitudinali di cui al punto 7 lettera a) ” e la documentazione istruttoria, ne disattende le risultanze, senza una plausibile ragione.
VI – Stante il carattere assorbente del rilievo, l’ulteriore censura può essere disattesa, anche perché il giudizio di inidoneità, reso ai sensi dell'art. 24, punto 9, D.M. 9 settembre 2022 n. 168, ben può rinviare per relationem ai motivi meglio precisati nella scheda del giudizio, anche se questa non è resa disponibile nell’immediatezza, senza che ciò integri un vizio procedurale.
VII – Quanto ai motivi aggiunti, essi riproducono in via derivata le censure del ricorso introduttivo, sicché la loro disamina può essere ugualmente assorbita.
VIII – In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti sono accolti. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, salvo il rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie, come da motivazione.
Compensa tra le parti le spese del giudizio, salvo il rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
RA RT, Presidente, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario
Dario Aragno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RA RT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.