Decreto cautelare 26 settembre 2025
Ordinanza cautelare 9 ottobre 2025
Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 06/05/2026, n. 2892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2892 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02892/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04781/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4781 del 2025, proposto da
NE IR HI AG AN DO, rappresentato e difeso dall'avvocato Stella Arena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento codice pratica:P-NA/l/q/2023/104871 di revoca del nulla osta al lavoro subordinato e del visto d'ingresso e altresì degli ulteriori atti, presupposti e/o conseguenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 il dott. AB FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IT
1.- L’odierno ricorrente, cittadino dello Sri Lanka, ha ottenuto in data 29 aprile 2023 un nulla osta al lavoro subordinato stagionale (prot. n. P-NA/L/Q/2023/104871), su istanza presentata in data 27 marzo 2023 dal sig. Luigi PU, legale rappresentante della società Hotel Villa Maria S.r.l..
Munito del relativo visto d'ingresso, il ricorrente faceva ingresso regolare nel territorio nazionale in data 30 settembre 2023. In data 5 ottobre 2023, stipulava un contratto di lavoro a tempo determinato con la predetta società, venendo impiegato con la mansione di inserviente. Tale rapporto veniva successivamente prorogato in data 30 ottobre 2023. L'effettiva instaurazione del rapporto lavorativo è comprovata, altresì, dalla comunicazione obbligatoria Unilav e dalle buste paga prodotte in atti.
In data 15 maggio 2024, il datore di lavoro, sig. Luigi PU, decedeva, come da certificato di morte agli atti. Successivamente, con nota del 25 giugno 2025, lo Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI) della Prefettura di Napoli comunicava al ricorrente e al defunto datore di lavoro l'avvio del procedimento di revoca del nulla osta, in quanto, a seguito di convocazione per il giorno 24 giugno 2025, non erano stati presentati i documenti necessari alla finalizzazione della procedura e alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Con provvedimento del 14 luglio 2025, notificato il giorno successivo, la Prefettura di Napoli disponeva la revoca del nulla osta. La revoca era motivata dalla mancata presentazione di vari documenti (documenti di riconoscimento, cessione di fabbricato, certificato di idoneità alloggiativa, asseverazione ex art. 44 D.L. n. 73/2022) e dalla mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno, rilevando come le integrazioni documentali fornite non fossero idonee a superare i motivi ostativi.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente ha proposto il presente gravame, affidato ai seguenti motivi:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990 – Difetto di istruttoria – Lesione del principio di partecipazione procedimentale: l'Amministrazione avrebbe omesso una corretta comunicazione dei motivi ostativi, impedendo al ricorrente di chiarire la propria posizione, condizionata dall'evento eccezionale del decesso del datore di lavoro.
Violazione dell’istituto del soccorso istruttorio: la P.A. avrebbe dovuto attivarsi per consentire l'integrazione della documentazione mancante, essendo presenti tutti gli elementi essenziali della domanda e considerata la situazione di forza maggiore.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 22, co. 5-ter, del D.Lgs. n. 286/1998, dell’art. 97 Cost. e degli artt. 1 e 21-quinquies della L. n. 241/1990: la mancata stipula del contratto di soggiorno sarebbe dipesa da causa di forza maggiore (decesso del datore di lavoro), evento sopravvenuto che l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare. Si invoca l'orientamento giurisprudenziale e le circolari ministeriali che, in casi di impossibilità di formalizzare l'assunzione per causa non imputabile al lavoratore, prevedono la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, depositando memoria difensiva e chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità del proprio operato in ragione della carenza di requisiti essenziali, in particolare dell'asseverazione, e della corretta applicazione della procedura di revoca prevista dall'art. 42 del D.L. n. 73/2022.
Con ordinanza n. 2351/2025 del 9 ottobre 2025, questo Tribunale ha accolto l'istanza cautelare, rilevando che " il ricorrente, legittimamente entrato nel territorio nazionale, ha dato prova della effettiva esistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze della società che aveva fatto richiesta di nulla osta e che tale circostanza, a seguito del decesso del datore di lavoro, avrebbe dovuto indurre l’amministrazione a valutare il rilascio a favore del ricorrente del permesso per attesa occupazione ".
All'udienza pubblica dell'8 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La questione centrale del presente giudizio verte sulla legittimità del provvedimento di revoca di un nulla osta al lavoro, adottato per la mancata finalizzazione della procedura di ingresso, in un contesto fattuale caratterizzato dall'effettiva instaurazione di un rapporto di lavoro e dalla successiva impossibilità di adempiere agli oneri procedurali a causa del decesso del datore di lavoro.
Il provvedimento impugnato si fonda su una pluralità di carenze documentali e sulla mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno. L'Amministrazione resistente ha posto l'accento, in particolare, sulla mancanza dell'asseverazione prevista dall'art. 44 del D.L. n. 73/2022, ritenendola un requisito inderogabile la cui assenza giustifica di per sé la revoca, nell'ambito dei controlli "a posteriori" introdotti dalla normativa di semplificazione.
Tale prospettiva, tuttavia, si rivela eccessivamente formalistica e non tiene adeguatamente conto delle peculiarità del caso di specie, ignorando principi fondamentali quali la valutazione dei fatti sopravvenuti, la tutela del legittimo affidamento e la necessaria proporzionalità dell'azione amministrativa.
In primo luogo, è circostanza pacifica e documentalmente provata che il rapporto di lavoro per il quale era stato rilasciato il nulla osta si sia effettivamente instaurato. Il ricorrente, dopo il suo regolare ingresso in Italia, è stato assunto dalla società Hotel Villa Maria S.r.l., ha prestato attività lavorativa e ha percepito la relativa retribuzione (ved. contratto di lavoro; buste paga). Ciò distingue nettamente la presente fattispecie da quelle in cui il rapporto di lavoro rimane una mera promessa non concretizzata. La giurisprudenza amministrativa ha costantemente sottolineato l'importanza di tale distinzione, riconoscendo una tutela rafforzata al lavoratore straniero il cui percorso di integrazione socio-lavorativa abbia avuto un inizio effettivo.
In secondo luogo, l'impossibilità di procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno e di completare l'iter documentale è direttamente riconducibile ad un evento di forza maggiore, ovvero il decesso del datore di lavoro, sig. Luigi PU, avvenuto il 15 maggio 2024 (ved. certificato di morte). Tale evento, non imputabile in alcun modo al lavoratore, ha reso oggettivamente inesigibile la sua presenza, unitamente a quella del datore di lavoro, alla convocazione del SUI del 24 giugno 2025, nonché il reperimento di documentazione (come l'asseverazione) che era onere del datore stesso produrre.
L'art. 22, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 286/1998, invocato dall'Amministrazione, prevede la revoca del nulla osta qualora il contratto di soggiorno non sia trasmesso nel termine previsto, " salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore ". La morte del datore di lavoro rientra inequivocabilmente in tale clausola di salvaguardia. L'Amministrazione, pertanto, non avrebbe potuto procedere a una revoca automatica, ma avrebbe dovuto compiere una valutazione approfondita della situazione concreta, ponderando l'interesse pubblico con la posizione del privato incolpevolmente trovatosi in una situazione di stallo procedurale.
In tale contesto, assume rilievo la possibilità, per il lavoratore straniero che perda il posto di lavoro per cause a lui non imputabili, di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Sebbene la normativa (art. 22, comma 11, D.Lgs. n. 286/1998) leghi tale possibilità alla " perdita del posto di lavoro ", la giurisprudenza ha interpretato estensivamente tale tutela, includendovi anche le ipotesi in cui, pur dopo un regolare ingresso e un inizio di attività lavorativa, la formalizzazione definitiva del rapporto divenga impossibile per cause di forza maggiore.
Il Consiglio di Stato ha affermato che: " dopo il regolare ingresso in Italia del lavoratore straniero, preceduto dall’ottenimento nulla-osta al lavoro subordinato e dal visto di ingresso, la scelta del (futuro) datore di lavoro di rinunciare all’assunzione del predetto lavoratore non preclude a quest’ultimo di poter soggiornare sul territorio nazionale, in quanto in tale situazione gli può essere rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione " (Consiglio di Stato, Sez. III, 5 febbraio 2021, n. 1100).
A maggior ragione, tale principio deve trovare applicazione nel caso di specie, dove l'impedimento non deriva da una scelta volontaria del datore, ma da un evento fatale e imprevedibile. L'Amministrazione, di fronte alla documentata morte del datore di lavoro, avrebbe dovuto valutare d'ufficio la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un titolo di soggiorno per attesa occupazione, anziché procedere alla revoca del nulla osta, frustrando così l'affidamento legittimamente riposto dal ricorrente nel buon esito della procedura di ingresso, per la quale aveva sostenuto costi e intrapreso un percorso di vita.
La giurisprudenza ha inoltre chiarito che il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone che un rapporto di lavoro si sia, in qualche modo, instaurato (Consiglio di Stato num. 3158/2025; TAR Lombardia - Milano num. 701/2026). Nel caso in esame, tale presupposto è ampiamente soddisfatto, essendo stato stipulato un contratto di lavoro ed essendo state corrisposte le relative retribuzioni.
Pertanto, il provvedimento di revoca risulta viziato per difetto di istruttoria e violazione dell'art. 22, co. 5-ter, del D.Lgs. n. 286/1998, non avendo l'Amministrazione correttamente ponderato la causa di forza maggiore che ha impedito la conclusione del procedimento. L'atto impugnato si fonda su un'applicazione rigidamente formalistica della norma, omettendo quella valutazione "caso per caso" che le stesse circolari ministeriali (cfr. Circolare del 17.11.2020) richiedono in situazioni analoghe di mancata instaurazione o interruzione del rapporto di lavoro per cause non imputabili allo straniero (TAR Lazio - Roma num. 10214/2023).
L'annullamento del provvedimento impugnato si impone, con conseguente obbligo per l'Amministrazione di riesaminare la posizione del ricorrente alla luce dei principi qui esposti, valutando in particolare la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione, che consenta al sig. HI AG di ricercare una nuova occupazione e di proseguire il proprio percorso di integrazione nel territorio nazionale, anche in considerazione della manifestata volontà degli eredi del defunto datore di lavoro di procedere a una nuova assunzione.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto.
3.- Le spese di giudizio, considerata la peculiarità della vicenda e la natura degli interessi coinvolti, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CC AM, Presidente FF
AB FE, Primo Referendario, Estensore
Mara TU, Primo Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| AB FE | CC AM |
IL SEGRETARIO