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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/12/2025, n. 7813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7813 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Composta dai seguenti magistrati:
Dr. GEREMIA CASABURI Presidente est. Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere Dr. BIAGIO ROBERTO CIMINI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
Nella causa civile di II° grado iscritta al N.37/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 03/06/2025 tenutasi in modalità cartolare, con ad oggetto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma N.5783/2019
e vertente tra
Parte_1 Rappresentata e difesa dall'avv. Pierpaolo Russo
- appellante – nei confronti di
Controparte_1 Rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico La Penna e Benedetta Re
-appellata-
IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che:
-Il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 1202/2019, rigettò la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e di risarcimento del danno proposta da Parte_1 nei confronti di Controparte_1
-I fatti di causa possono essere così riassunti: citò in giudizio chiedendo la risoluzione per Parte_1 Controparte_1 inadempimento di un contratto di fornitura di un sistema computerizzato (hardware-software) con condanna alla restituzione del prezzo pagato di euro 29.661,00, nonché il risarcimento dei danni subiti;
in subordine, previo accertamento dell'esistenza di gravi vizi del sistema realizzato dalla
, chiese la risoluzione del contratto per inadempimento, la restituzione della somma già CP_1 versata ed il conseguente risarcimento danni. Si costituì la convenuta, la quale, in primo luogo, eccepì la prescrizione dell'azione di cui all'art. 1512 comma 2 c.c.; in secondo luogo, contestò quanto dedotto dall'attrice in merito alla sussistenza dell'inadempimento; infine, con domanda riconvenzionale, richiese il pagamento dell'ultima rata del contratto, subordinata al completamento del collaudo del sistema. Il tribunale rigettò la domanda di parte attrice sul presupposto per cui, pur qualificato il contratto come contratto misto e ritenuto quindi non invocabile l'art. 1512 c.c., ritenne insussistente l'inadempimento grave e imputabile alla società convenuta. Del pari, rigettò la domanda riconvenzionale sul presupposto che il collaudo non venne mai completato. Da qui l'appello dell'attore originario che, in prima istanza, ripropose tutte le eccezioni già proposte in primo grado;
chiese di accertarsi il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado nella parte in cui ha statuito sul risarcimento del danno da ritardata consegna e istallazione, mai richiesto dalla società attrice;
chiese, infine, la riforma della sentenza di primo grado, lamentando l'erronea valutazione circa l'insussistenza dell'inadempimento idoneo alla risoluzione in base ad un''interpretazione del contratto e comunque l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione Si costituì in giudizio l'appellata, deducendo l'inammissibilità del primo motivo d'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., nonché l'infondatezza dell'appello principale;
formulò inoltre appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado in merito al rigetto dell'eccezione di prescrizione nonché la condanna al pagamento dell'ultima rata prevista dal contratto e non saldata.
- la Corte, all'esito di udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 03/06/2025 di precisazione delle conclusioni, ha assegnato la causa in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. In diritto:
- Ritenuto che:
-Va scrutinata, preliminarmente, l'eccezione di prescrizione ex art. 1512 c.c. proposta dall'appellata in primo grado e ribadita con l'appello incidentale. Il Tribunale, nell'escludere l'applicazione dei più brevi termini di cui all'art. cit., ha qualificato il contratto per cui è causa come misto;
-di contro l'appellante incidentale, sul presupposto che il contratto possa qualificarsi essenzialmente come vendita, con conseguente applicabilità dell'art. cit., assume che la prescrizione sia ormai maturata, deducendo che parte attrice lamentò i difetti già a giugno 2016 per poi introdurre il giudizio solo nel mese di maggio 2017;
-va premesso che, certo, il giudice deve interpretare il contratto misto (art. 1362 ss. c.c.), individuando la fattispecie contrattuale prevalente;
in particolare in caso di contratto misto di vendita ed appalto, al fine di stabilire la disciplina applicabile, compresa quella della garanzia per vizi, deve aversi riguardo al criterio della prevalenza causale sulla base della volontà delle parti, sicché si ha appalto quando la prestazione dell'opera ed il lavoro costituiscono lo scopo essenziale, mentre si ha compravendita quando il risultato perseguito dalle parti è essenzialmente il trasferimento del bene, e la prestazione dell'opera è prevista al solo fine di assicurare l'utilità del bene ceduto (Cass.n.25787/2024). Ad ogni modo, non deve essere comunque esclusa ogni rilevanza giuridica degli altri elementi, che sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il contenuto e l'ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili con quelle del contratto prevalente" (Cass. Sez.Un., n. 11656/2008);
-inoltre la giurisprudenza ha ricondotto il contratto di fornitura di hardware e software al contratto di vendita solo ove il contratto, ad es. comprenda due prestazioni, di cui la prima di fornitura dell'intero sistema computerizzato, la seconda di assistenza tecnica necessaria a dare esecuzione all'obbligazione di garantire il buon funzionamento del sistema (arg. ex. Cass n.2661/1999);
-Nel caso di specie, le parti hanno sottoscritto il contratto n. 040416, il quale prevede, come oggetto, la “fornitura di un sistema computerizzato (hardware-software) denominato Designa Slim Park per la gestione, vendita ed incasso nel parcheggio (art. 1), denominando come società Controparte_1 venditrice e come società acquirente;
Parte_1
- in primo luogo, non ha particolare rilevanza l'indicazione in contratto delle parti come “venditrice” e “acquirente”;
.-di contro assumono particolare rilievo gli artt. 6.1, il quale impedisce all'acquirente di diventare proprietaria del software, nonché di copiarlo o modificarlo, nonchè 5.1, il quale stabilisce che, in caso di sostituzione di componenti difettose, i pezzi di ricambio rimarranno di proprietà della società venditrice: clausole di questo tenore risultano certamente incompatibili con il contratto di compravendita, il quale è idoneo a trasferire la proprietà del bene venduto (in questo caso del pacchetto software), permettendo quindi all'acquirente di disporre in qualsiasi modo del bene acquisito. Inoltre, nel dettaglio: 1) è previsto un dettagliato obbligo di montaggio avvio e collaudo (oltre alla consegna) in capo alla società attrice (art. 2.1); 2) il prezzo del contratto è suddiviso in base alle fasi di firma, consegna, montaggio, avvio, collaudo (art. 4.1); 3) all'atto d'acquisto, l'acquirente ha l'onere di comunicare alla venditrice il nome del responsabile software e gestionale, delegandolo al collaudo (art. 6.2); 4) vengono puntualmente indicati, alla voce “Lavori e montaggio”, i lavori cui è tenuta la società venditrice (art. 7.2); Inoltre, la prestazione della società venditrice non si limita alla “mera” assistenza, ma a vere e proprie prestazioni operative e funzionali all'installazione inquadrabili nell'appalto;
, il contratto non preclude alle parti il ricorso ad alcuno dei rimedi contrattuali avverso CP_2 l'inadempimento dalla legge;
-in definitiva è corretta l'interpretazione del Tribunale che ha ritenuto subvalente la disciplina della vendita rispetto alla componente d'opera, stanti le molteplici incombenze che ricadono sulla società venditrice;
-resta quindi esclusa l'applicabilità dell'art. 1512 c.c. a favore del più generale rimedio di cui all'art. 1453 c.c. il cui termine di prescrizione decennale nella specie sicuramente non è decorso;
Ritenuto che:
-l'appellante richiama e ripropone, in via preliminare, tutte le istanze e le eccezioni già proposte in primo grado;
Sul punto, l'art. 342 c.p.c., nel prevedere il principio di specificità dei motivi d'appello, afferma la necessità di articolare i motivi di gravame in modo specifico, indicando i punti della sentenza oggetto di doglianza e le relative contestazioni. Secondo l'insegnamento granitico della giurisprudenza di legittimità, infatti, è inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c. il motivo di appello che sia privo di specifica critica al percorso logico giuridico del giudice di prime cure e che si limiti ad una sterile riproposizione delle eccezioni e delle domande della domanda di primo grado, stante la natura del giudizio di appello quale “revisio prioris instantiae”, e non già di nuovo giudizio implicante una un nuova valutazione totale del fatto, in virtù del cd. “principio devolutivo”(arg. ex.Cass. n. 23781/2020). Alla luce di tale argomento, suddetto motivo, per come formulato dall'appellante, è inammissibile e non può essere scrutinato;
-Con il “primo” motivo d'appello, l'appellante lamenta il vizio di extrapetizione della decisione, avendo il giudice di prime cure statuito sul risarcimento del danno da mancata consegna e installazione in assenza di specifica domanda;
Il motivo è infondato e va rigettato
-Secondo il granitico insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il potere-dovere del giudice di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (ex multis, Cass.n.644/2025).
-Nel caso di specie, l'appellante in primo grado ha richiesto l'accertamento dell'inadempimento del contratto e il risarcimento di tutti i danni subiti (cfr. atto di citazione). Il giudice di primo grado, da un lato, ha escluso il risarcimento del danno tout court, in ragione dell'esclusione di un inadempimento grave e imputabile;
dall'altro ha scrutinato la domanda risarcitoria secondo i limiti imposti dall'ampio petitum proposto dall'appellante, essendo contenuti nella generale domanda di risarcimento di “tutti i danni” le eventuali voci di danno relative alla asserita mancata installazione del bene.
-Con il secondo motivo d'appello, parte istante lamenta una complessiva erronea valutazione del giudice di primo grado in merito all'assenza di un inadempimento grave e imputabile alla controparte. In particolar modo, secondo la ricostruzione prospettata, il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere, da un lato, che l'art.
6.2 del contratto, il quale stabilisce l'onere di “comunicare alla venditrice il nominativo del responsabile del software e gestionale, delegandolo al collaudo del pacchetto stesso, il quale sarà a sua volta formato per assolvere appieno alle funzioni totali del sistema”, comportasse anche l'onere di nominare un responsabile per il collaudo dell'installazione delle casse automatizzate; dall'altro, che l'art. 7.2, il quale stabilisce che “restano a totale carico della venditrice…montaggio, avvio, collaudo”, non escludesse comunque un dovere di compartecipazione al collaudo da parte della società acquirente;
-tale motivo va scrutinato unitamente al secondo motivo dell'appello incidentale (vertendo sulla stessa vicenda) , con il quale l'appellata richiede la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui non condanna l'attrice al pagamento dell'ultima rata del contratto in virtù dell'avvenuto collaudo;
L'appellata fonda la richiesta sulla base della circostanza per cui la stessa società appellante, nell'atto di citazione, abbia dichiarato che in data 25 maggio 2016 il sistema era stato positivamente collaudato in quanto “era stato interamente installato ed era operante e funzionante, cosicchè il parcheggio poteva finalmente operare” (cfr. atto di citazione);
-viene complessivamente in rilievo quindl'effettivo avvenimento di collaudo del bene e quindi della sussistenza di un inadempimento in capo tanto a parte fornitrice quanto a parte acquirente;
-i motivi sono entrambi infondati;
In primo luogo, non è sussistente un malfunzionamento tale da rendere il sistema, correttamente consegnato e installato inidoneo all'uso (le stesse parti considerano concordemente il sistema
“perfettamente funzionante”. in data 25.5.2016).
-Risulta invece necessario stabilire se un collaudo sia stato effettivamente realizzato e se a suddetta attività debba collaborare anche la società appellante.
-Per quanto riguarda le argomentazioni proposte dall' appellata incidentale, il giudice di primo grado escluse la legittimità della domanda di condanna al pagamento dell'ultima rata sulla base della circostanza per cui quest'ultimo fosse subordinato all'effettuazione del collaudo, effettivamente mai avvenuto.
-In diritto, l'art. 1665 c.c., certamente applicabile al contratto di specie in virtù delle obbligazioni di facere che lo contraddistinguono, pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4 prevede come presupposto dell'accettazione tacita la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica.
-Nel caso di specie, l'art.
4.1 del contratto di fornitura stabilisce che l'ultima rata, corrispondente al 10% del prezzo totale calcolata in di € 2.700 ,00 deve essere pagata entro 30 giorni dall'avvenuto collaudo. Ad ogni modo, il contratto distingue tra l'attività di consegna ed avvio, per la quale era previsto il pagamento di una rata pari al 30%, e l'attività del collaudo, che sarebbe avvenuto dopo l'avvio, in particolare entro 30 giorni dall'avvio. Nessun rilievo ha quindi la circostanza, riportata dall'appellata, per cui il sistema fosse stato installato e fosse funzionante, distinguendo il contratto tra l'avvio del sistema e il collaudo finale. Inoltre, come correttamente rilevato in primo grado, la stessa appellata, con email del 26.5.2016, comunicò che a causa delle sfortunate problematiche occorse all'avvio, […] le restanti fatture saranno emesse solo dopo l'incontro con il nostro amministratore e comunque non prima di fine giugno per il 30% dell'avvio, e fine luglio per il 10% del collaudo in modo da poterle dare del tempo per lavorare con il sistema e verificare la funzionalità”. Da tale comunicazione emerge che la convenuta posticipò la realizzazione degli ultimi adempimenti, inclusa l'attività di collaudo, e del pagamento della relativa rata. Non può dirsi dunque avvenuta alcuna accettazione, nemmeno tacita, dell'opera.
-Escluso il completamento del collaudo, resta da scrutinare il motivo di gravame proposto dall'appellante, al fine di esaminare la sussistenza di un dovere di compartecipazione all'attività di collaudo. Ciò in quanto, in presenza dei reciproci inadempimenti allegati dalle parti a fondamento delle rispettive e contrapposte domande, il giudice di merito deve procedere alla necessaria comparazione dei rispettivi inadempimenti allo scopo di verificare a quale dei contraenti sia addebitabile la mancata esecuzione del contratto (ex multis, Cass.n.3173/2011).
-Sul punto, è necessario richiamare, in tema di interpretazione del contratto, tanto l'art. 1363 c.c., il quale impone chele clausole del contratto vanno interpretate le une per mezzo delle altre, optando per una interpretazione complessiva del programma negoziale, quanto l'art. 1366 c.c., il quale impone una interpretazione effettuata secondo buona fede.
-Applicando suddetti canoni ermeneutici al caso di specie, non può negarsi come l'art. 6.2, riferendosi in modo generico al “collaudo del software e gestionale”, debba necessariamente ricomprendere anche l'installazione delle casse automatizzate, essendo queste ultime composte tanto da sistemi hardware quanto da sistemi software, nonché riferendosi il collaudo alla totalità dell'operazione di fornitura. Peraltro, è corretta la disamina effettuata dal giudice di primo grado, il quale ha ritenuto che dall'art.
6.2 si ricava che l'attività di collaudo era collegata all'opera di una persona legata alla società acquirente, la quale unitamente alla venditrice avrebbe dovuto verificare il sistema, in base al logico assunto per cui la società venditrice di certo non può collaudare il sistema che aveva installato, di fatti valutando sé stessa. L'art. 7.2, pertanto, deve essere interpretato alla luce delle altre disposizioni contrattuali, non potendo esonerare la società acquirente dall'attività di collaudo. Infine, come specificato dal contratto, l'attività di collaudo non può essere sovrapposta a quella di formazione del personale, effettivamente realizzata (prevista ai successivi articoli 7.1 e 6.3). Non è dunque stata offerta collaborazione all'attività di collaudo delle casse automatizzate mediante la nomina del nominativo richiesto dal contratto da parte dell'appellante. Risulta pertanto che: 1) l'attività di collaudo non è mai stata portata a compimento dalla società convenuta;
2) l'attività di collaudo era certamente imputabile anche all'appellante in virtù di una interpretazione complessiva e logica delle clausole contrattuali;
3) non risultano ad ogni modo malfunzionamenti tali da riscontrare un grave inadempimento imputabile alla fornitrice. Alla luce di tale quadro, sussiste un inadempimento reciproco;
non ha errato il primo giudice nel rigettare tanto la domanda di parte attrice quanto quella di parte convenuta in primo grado;
- Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambe le parti ai sensi dell'art. 13 c.1 quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M
Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale. Compensa le spese di lite;
sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u.
Roma, data del deposito Il presidente est. (dr. G. Casaburi)