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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 14/05/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 491/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente
dott. Ettore Di Roberto Giudice
dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 491/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Calice al Cornoviglio (SP), Località Tranci n. 18, rappresentata e difesa dall'Avv. Mirco Rivosecchi (C.F.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente CP_1 C.F._3
Località Posticcio n. 6/B, rappresentato e difeso dall'Avv. Rugantino Marcantoni (C.F.
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici C.F._4
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
Precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 07/05/2025: Le parti dichiarano di insistere nel ricorso volto a modificare congiuntamente le condizioni di divorzio, alle seguenti condizioni che pag. 1 di 3 confermano: “1) la IA vivrà prevalentemente con il padre, fermo restando il diritto di visita Per_1 della madre quando lo vorrà previo preavviso. 2) Il signor non dovrà più corrispondere alcun CP_1 assegno alla signora per il mantenimento della IA . Il signor si occuperà Parte_1 Per_1 CP_1 del mantenimento diretto della IA (spese ordinarie). 3) La signora dovrà Per_1 Parte_1
corrispondere al signor il rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute per CP_1
, come da linee guida del Tribunale della Spezia del 2018”. Per_1
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 12/03/2025, le parti, a modifica delle condizioni stabilite con sentenza n.
661/2016 del Tribunale della Spezia, in ragione delle aspettative rappresentate dalla IA , hanno Per_1 chiesto di stabilire che la IA venga collocata prevalentemente presso il padre, fermo restando il diritto di visita della madre, con conseguente cessazione in capo al sig. dell'obbligo di corrispondere un CP_1
assegno alla sig.ra a titolo di mantenimento della IA , ferma la ripartizione al 50% delle spese Pt_1
straordinarie tra i genitori.
Con decreto del 14/03/2025 veniva assegnato termine alle parti per provvedere entro il 30/04/2025 all'integrazione delle condizioni del ricorso indicando il soggetto che avrebbe dovuto sostenere le spese per il mantenimento ordinario della IA e per il deposito delle ultime tre dichiarazioni dei redditi.
Le parti provvedevano solo in data 07/05/2025 al deposito delle dichiarazioni dei redditi richieste e al deposito della sentenza n. 661/2016 del Tribunale della Spezia, oggetto di modifica.
All'udienza del 07/05/2025 dinanzi al Giudice relatore le parti hanno provveduto a precisare la condizione relativa al mantenimento della IA e a confermare quanto indicato nel ricorso volto a ottenere la modifica delle condizioni di divorzio previste dalla sentenza del Tribunale della Spezia n.
661/2016 alle condizioni ivi stabilite, ovvero:
“1) la IA vivrà prevalentemente con il padre, fermo restando il diritto di visita della madre Per_1
quando lo vorrà previo preavviso.
2) Il signor non dovrà più corrispondere alcun assegno alla signora per il CP_1 Parte_1
mantenimento della IA . Il signor si occuperà del mantenimento diretto della IA Per_1 CP_1
(spese ordinarie). Per_1
3) La signora dovrà corrispondere al signor il rimborso del 50% delle spese Parte_1 CP_1 straordinarie sostenute per , come da linee guida del Tribunale della Spezia del 2018”. Per_1
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
pag. 2 di 3 Ritiene il Collegio che il ricorso possa essere accolto alle condizioni raggiunte dalle parti, come precisate all'udienza del 7/05/2025 e sopra riportate.
Segnatamente, queste possono dunque senz'altro trovare corso, non apparendo in contrasto con norme imperative e non essendovi motivi per discostarsene, in ragione del raggiungimento delle aspettative rappresentate dalla IA . Restano invece ferme le condizioni di cui alla sentenza n. 661/2016 del Per_1
Tribunale della Spezia del 28/03/2023 non oggetto di richiesta congiunta di modifica di cui al presente giudizio.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- prende atto dell'accordo raggiunto tra e per la modifica delle condizioni Parte_1 CP_1
di divorzio di cui alla sentenza n. 661/2016, pronunciata dal Tribunale della Spezia, alle seguenti condizioni:
“1) la IA vivrà prevalentemente con il padre, fermo restando il diritto di visita della madre Per_1 quando lo vorrà previo preavviso.
2) Il signor non dovrà più corrispondere alcun assegno alla signora per il CP_1 Parte_1
mantenimento della IA . Il signor si occuperà del mantenimento diretto della IA Per_1 CP_1
(spese ordinarie). Per_1
3) La signora dovrà corrispondere al signor il rimborso del 50% delle spese Parte_1 CP_1 straordinarie sostenute per , come da linee guida del Tribunale della Spezia del 2018”. Per_1
Nulla dispone in punto di spese.
Si comunichi.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 8/05/2025 su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente
dott. Ettore Di Roberto Giudice
dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 491/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Calice al Cornoviglio (SP), Località Tranci n. 18, rappresentata e difesa dall'Avv. Mirco Rivosecchi (C.F.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente CP_1 C.F._3
Località Posticcio n. 6/B, rappresentato e difeso dall'Avv. Rugantino Marcantoni (C.F.
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici C.F._4
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
Precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 07/05/2025: Le parti dichiarano di insistere nel ricorso volto a modificare congiuntamente le condizioni di divorzio, alle seguenti condizioni che pag. 1 di 3 confermano: “1) la IA vivrà prevalentemente con il padre, fermo restando il diritto di visita Per_1 della madre quando lo vorrà previo preavviso. 2) Il signor non dovrà più corrispondere alcun CP_1 assegno alla signora per il mantenimento della IA . Il signor si occuperà Parte_1 Per_1 CP_1 del mantenimento diretto della IA (spese ordinarie). 3) La signora dovrà Per_1 Parte_1
corrispondere al signor il rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute per CP_1
, come da linee guida del Tribunale della Spezia del 2018”. Per_1
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 12/03/2025, le parti, a modifica delle condizioni stabilite con sentenza n.
661/2016 del Tribunale della Spezia, in ragione delle aspettative rappresentate dalla IA , hanno Per_1 chiesto di stabilire che la IA venga collocata prevalentemente presso il padre, fermo restando il diritto di visita della madre, con conseguente cessazione in capo al sig. dell'obbligo di corrispondere un CP_1
assegno alla sig.ra a titolo di mantenimento della IA , ferma la ripartizione al 50% delle spese Pt_1
straordinarie tra i genitori.
Con decreto del 14/03/2025 veniva assegnato termine alle parti per provvedere entro il 30/04/2025 all'integrazione delle condizioni del ricorso indicando il soggetto che avrebbe dovuto sostenere le spese per il mantenimento ordinario della IA e per il deposito delle ultime tre dichiarazioni dei redditi.
Le parti provvedevano solo in data 07/05/2025 al deposito delle dichiarazioni dei redditi richieste e al deposito della sentenza n. 661/2016 del Tribunale della Spezia, oggetto di modifica.
All'udienza del 07/05/2025 dinanzi al Giudice relatore le parti hanno provveduto a precisare la condizione relativa al mantenimento della IA e a confermare quanto indicato nel ricorso volto a ottenere la modifica delle condizioni di divorzio previste dalla sentenza del Tribunale della Spezia n.
661/2016 alle condizioni ivi stabilite, ovvero:
“1) la IA vivrà prevalentemente con il padre, fermo restando il diritto di visita della madre Per_1
quando lo vorrà previo preavviso.
2) Il signor non dovrà più corrispondere alcun assegno alla signora per il CP_1 Parte_1
mantenimento della IA . Il signor si occuperà del mantenimento diretto della IA Per_1 CP_1
(spese ordinarie). Per_1
3) La signora dovrà corrispondere al signor il rimborso del 50% delle spese Parte_1 CP_1 straordinarie sostenute per , come da linee guida del Tribunale della Spezia del 2018”. Per_1
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
pag. 2 di 3 Ritiene il Collegio che il ricorso possa essere accolto alle condizioni raggiunte dalle parti, come precisate all'udienza del 7/05/2025 e sopra riportate.
Segnatamente, queste possono dunque senz'altro trovare corso, non apparendo in contrasto con norme imperative e non essendovi motivi per discostarsene, in ragione del raggiungimento delle aspettative rappresentate dalla IA . Restano invece ferme le condizioni di cui alla sentenza n. 661/2016 del Per_1
Tribunale della Spezia del 28/03/2023 non oggetto di richiesta congiunta di modifica di cui al presente giudizio.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- prende atto dell'accordo raggiunto tra e per la modifica delle condizioni Parte_1 CP_1
di divorzio di cui alla sentenza n. 661/2016, pronunciata dal Tribunale della Spezia, alle seguenti condizioni:
“1) la IA vivrà prevalentemente con il padre, fermo restando il diritto di visita della madre Per_1 quando lo vorrà previo preavviso.
2) Il signor non dovrà più corrispondere alcun assegno alla signora per il CP_1 Parte_1
mantenimento della IA . Il signor si occuperà del mantenimento diretto della IA Per_1 CP_1
(spese ordinarie). Per_1
3) La signora dovrà corrispondere al signor il rimborso del 50% delle spese Parte_1 CP_1 straordinarie sostenute per , come da linee guida del Tribunale della Spezia del 2018”. Per_1
Nulla dispone in punto di spese.
Si comunichi.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 8/05/2025 su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 3 di 3