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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/02/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4859/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4859/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 ESPINAL CEBALLOS BELKIS e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FEDERICO CONFALONIERI 2 INT. 18 00195 ROMApresso il difensore avv. ESPINAL CEBALLOS BELKIS
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. ESPINAL CEBALLOS BELKIS e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FEDERICO CONFALONIERI 2 INT. 18 00195 ROMApresso il difensore avv. ESPINAL CEBALLOS BELKIS
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._3
ESPINAL CEBALLOS BELKIS e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FEDERICO CONFALONIERI 2 INT. 18 00195 ROMApresso il difensore avv. ESPINAL CEBALLOS BELKIS
(C.F. ), con il patrocinio Parte_4 C.F._4 dell'avv. ESPINAL CEBALLOS BELKIS e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FEDERICO CONFALONIERI 2 INT. 18 00195 ROMApresso il difensore avv. ESPINAL CEBALLOS BELKIS
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_5 C.F._5 ESPINAL CEBALLOS BELKIS e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FEDERICO CONFALONIERI 2 INT. 18 00195 ROMApresso il difensore avv. ESPINAL CEBALLOS BELKIS
(C.F. , con il patrocinio Parte_6 C.F._6 dell'avv. ESPINAL CEBALLOS BELKIS e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FEDERICO CONFALONIERI 2 INT. 18 00195 ROMApresso il difensore avv. ESPINAL CEBALLOS BELKIS
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pt_7 CP_1 C.F._7 ESPINAL CEBALLOS BELKIS e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FEDERICO CONFALONIERI 2 INT. 18 00195 ROMApresso il difensore avv. ESPINAL CEBALLOS BELKIS
(C.F. ), con il patrocinio Parte_8 C.F._8 dell'avv. ESPINAL CEBALLOS BELKIS e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FEDERICO CONFALONIERI 2 INT. 18 00195 ROMApresso il difensore avv. ESPINAL CEBALLOS BELKIS (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_9 C.F._9 ESPINAL CEBALLOS BELKIS e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FEDERICO CONFALONIERI 2 INT. 18 00195 ROMApresso il difensore avv. ESPINAL CEBALLOS BELKIS
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_10 C.F._10 ESPINAL CEBALLOS BELKIS e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FEDERICO CONFALONIERI 2 INT. 18 00195 ROMApresso il difensore avv. ESPINAL CEBALLOS BELKIS
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Pt_8 Parte_11 C.F._11 ESPINAL CEBALLOS BELKIS e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FEDERICO CONFALONIERI 2 INT. 18 00195 ROMApresso il difensore avv. ESPINAL CEBALLOS BELKIS ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
UFFICIO PM C/O TRIBUNALE DI FIRENZE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. P.IVA_2 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusionali
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
letto il ricorso con cui viene chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ . Voglia
l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: - accogliere la domanda proposta con il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare che gli odierni ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_2
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, disponendo altresì l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_2
conseguenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Con vittoria di spese ed onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. premesso che i ricorrenti espongono e documentano di avere diritto al riconoscimento dello status di cittadini, in quanto la loro antenata, sig.ra (di seguito Persona_1 Per_1
, nata a [...] [...], la quale emigrò in Venezuela senza mai rinunciare alla
[...] cittadinanza italiana (cfr. certificato negativo naturalizzazione ) Dall'unione dei sig.ri Persona_1
e , avvenuta l'11.11.1888 a Marciana Marina (LI), è nata a [...] Persona_2
il 27.02.1898, la sig.ra la quale si coniugava, a Timotes (Venezuela) il Parte_12
30.04.1922, con il sig. e dalla loro unione nascevano la sig.ra Controparte_3 [...]
nata a [...] il [...], e la sig.ra Persona_3 [...]
nata a [...] il [...]. Famiglia I Dal coniugio della sig.ra Controparte_4
con il sig. nasceva Persona_3 Parte_13
il sig. (Ricorrente 1), nato a [...] Parte_4 (Venezuela) il 13.09.1955, il quale si univa in matrimonio con la sig.ra del Socorro Lobo Per_4
Avila e dallo loro unione, avvenuta a Mendoza-Venezuela il 27.07.1996, nasceva
[...]
(Ricorrente 2), nata a [...] il [...].; Famiglia Parte_5
II: E) Dall'unione della sig.ra con il sig. Controparte_4 Controparte_5
avvenuta a AL (Venezuela) il 30.081953, nascevano i sigg. Parte_3
(Ricorrente 3), nato a [...] il [...],
[...] [...]
(Ricorrente 4), nata a [...] il [...], e Parte_8
, nato a [...] il [...]. Dal coniugio Pt_1 Parte_14
del sig. (odierno ricorrente) con la sig.ra , Parte_3 Parte_15
celebrato a AR (Venezuela) il 20.12.2019, nasceva il minore Parte_6
nato a [...] il [...] (Ricorrente 5). Dall'unione del sig.
[...]
con la sig.ra nasceva la sig.ra Parte_16 Parte_17 [...]
(Ricorrente 6) , nata a [...] il [...]. Dal Persona_5
coniugio della sig.ra (odierna ricorrente) con il sig. Parte_8 Persona_6
avvenuto a AR (Venezuela) il 17.07.1976, nascevano i sigg.
[...] [...]
(Ricorrente 7), nato a [...] il [...], Parte_1
(Ricorrente 8), nato a [...] il [...], Parte_10
(Ricorrente 9), nata a [...] il [...], e Parte_18
(Ricorrente 10), nato a [...] il Parte_2
03.11.1977. Quest'ultimo, il sig. si univa in matrimonio con la Parte_2
sig.ra e dallo loro unione nasceva la minore Persona_7 CP_6 Parte_9
(Ricorrente 11), nata a [...] il [...].
[...]
Inoltre i ricorrenti hanno evidenziato come l'attuale normativa in materia di cittadinanza, Legge n. 91 del 5 febbraio 1992, contemplasse all'art. 1, comma 1 lett. a), la possibilità della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, vista la declaratoria dell'illegittimità costituzionale della Legge n. 555 del 1912, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del 1983. Tutto ciò, anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 4466 del 2009, in cui il diritto alla cittadinanza è stato riconosciuto come imprescrittibile e sempre azionabile in via giudiziaria;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso,
e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM – Sede per l'intervento, che tuttavia non ha rassegnato le proprie conclusioni;
rilevato che in materia opera l'orientamento giurisdizionale affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza del 25 febbraio 2009 n. 4466, per cui “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 l. n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi
(art. 3 e 29 cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria;
da quest' ultimo quindi lo stato, per il rapporto di paternità, deve trasmettersi alla figlia, ricorrente in questa sede e alla quale deve riconoscersi.”; ritenuto che la giurisprudenza citata è risolutiva nel caso in esame: infatti con due pronunce della Consulta, sentenze 16 aprile 1975 n. 87 e 9 febbraio 1983 n. 30. Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 2009 è speculare: “La controversia riguarda una discendente di soggetti che, anteriormente al 1948, hanno subito gli effetti delle norme dichiarate incostituzionali : la nonna della ricorrente, (…), aveva perduto la cittadinanza italiana senza avervi rinunciato, per essersi
“maritata” (così la parola usata nella legge n. 555 del 1912) con (…) e il figlio della coppia, nato nel 1942, aveva dovuto acquisire lo stato di cittadino del padre, come imposto dalla legge discriminatoria della condizione femminile, e non aveva potuto trasmettere la cittadinanza italiana alla figlia che ne chiede il riconoscimento in questa sede.”;
inoltre, nel ricorso è stata ricostruita e documentata la discendenza dei ricorrenti dalla sig.ra
, nata a [...] [...], ;alla luce di quanto sopra, Persona_1
in questa sede va riconosciuta la cittadinanza italiana alle ricorrenti , in quanto discendenti di cittadina italiana, visto quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 2009 più volte richiamata: “3.2. La situazione a base delle domande oggetto di questo giudizio, cioè il diritto allo stato di cittadina della ricorrente, perché illegittimamente mai acquisito dal padre figlio di donna che lo ha perduto ingiustamente, è conseguenza “automatica” della applicazione di una legge incostituzionale a decorrere dal 1^ gennaio 1948. Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'articolo 136 della Cost. e dell'articolo 30 della L. 11 marzo 1953 n. 87, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via “automatica” sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto
l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia, di padre cittadino per la filiazione da donna che, dal 1 ^ gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1^ gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1^ gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso
o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.” ;
la domanda di parte ricorrente relativa all'accertamento della cittadinanza va quindi accolta;
le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del convenuto attesa la CP_2
documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi. Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione. I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione;
P.Q.M.
- riconosce a 1) , nato a [...] il Parte_4
13.09.1955, codice fiscale calcolato;
C.F._4
2) , nata a [...] il [...], codice Parte_5
fiscale calcolato C.F._5
3) , nato a [...] il [...], Parte_3
codice fiscale calcolato , in proprio e in qualità di esercente la responsabilità C.F._12
genitoriale sul minore nato a [...] Parte_6
(Venezuela) il 25.10.2016, codice fiscale calcolato;
C.F._13
4) , nata a [...] il [...], codice Persona_5
fiscale calcolato;
C.F._7
5) , nata a [...] il [...], Parte_8
codice fiscale calcolato , C.F._8
6) , nato a [...] il [...], Parte_2
codice fiscale calcolato , in proprio e in qualità di esercente la potestà C.F._2
genitoriale sul minore , nata a [...] il [...], codice Parte_9
fiscale calcolato;
C.F._14
7) , nato a [...] il [...], codice Parte_1
fiscale calcolato;
C.F._1
8) , nato a [...] il [...], codice Parte_10
fiscale calcolato;
C.F._10
9) , nata a [...] il [...], codice Parte_18
fiscale calcolato C.F._11
, la cittadinanza italiana;
- . - condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite del Controparte_2
presente giudizio che liquida in € 1600,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario
Si comunichi alle parti.
FIRENZE, 13 febbraio 2025 Il Giudice
Dott. Mario Ferreri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4859/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 ESPINAL CEBALLOS BELKIS e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FEDERICO CONFALONIERI 2 INT. 18 00195 ROMApresso il difensore avv. ESPINAL CEBALLOS BELKIS
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. ESPINAL CEBALLOS BELKIS e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FEDERICO CONFALONIERI 2 INT. 18 00195 ROMApresso il difensore avv. ESPINAL CEBALLOS BELKIS
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._3
ESPINAL CEBALLOS BELKIS e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FEDERICO CONFALONIERI 2 INT. 18 00195 ROMApresso il difensore avv. ESPINAL CEBALLOS BELKIS
(C.F. ), con il patrocinio Parte_4 C.F._4 dell'avv. ESPINAL CEBALLOS BELKIS e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FEDERICO CONFALONIERI 2 INT. 18 00195 ROMApresso il difensore avv. ESPINAL CEBALLOS BELKIS
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_5 C.F._5 ESPINAL CEBALLOS BELKIS e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FEDERICO CONFALONIERI 2 INT. 18 00195 ROMApresso il difensore avv. ESPINAL CEBALLOS BELKIS
(C.F. , con il patrocinio Parte_6 C.F._6 dell'avv. ESPINAL CEBALLOS BELKIS e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FEDERICO CONFALONIERI 2 INT. 18 00195 ROMApresso il difensore avv. ESPINAL CEBALLOS BELKIS
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pt_7 CP_1 C.F._7 ESPINAL CEBALLOS BELKIS e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FEDERICO CONFALONIERI 2 INT. 18 00195 ROMApresso il difensore avv. ESPINAL CEBALLOS BELKIS
(C.F. ), con il patrocinio Parte_8 C.F._8 dell'avv. ESPINAL CEBALLOS BELKIS e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FEDERICO CONFALONIERI 2 INT. 18 00195 ROMApresso il difensore avv. ESPINAL CEBALLOS BELKIS (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_9 C.F._9 ESPINAL CEBALLOS BELKIS e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FEDERICO CONFALONIERI 2 INT. 18 00195 ROMApresso il difensore avv. ESPINAL CEBALLOS BELKIS
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_10 C.F._10 ESPINAL CEBALLOS BELKIS e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FEDERICO CONFALONIERI 2 INT. 18 00195 ROMApresso il difensore avv. ESPINAL CEBALLOS BELKIS
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Pt_8 Parte_11 C.F._11 ESPINAL CEBALLOS BELKIS e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FEDERICO CONFALONIERI 2 INT. 18 00195 ROMApresso il difensore avv. ESPINAL CEBALLOS BELKIS ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
UFFICIO PM C/O TRIBUNALE DI FIRENZE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. P.IVA_2 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusionali
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
letto il ricorso con cui viene chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ . Voglia
l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: - accogliere la domanda proposta con il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare che gli odierni ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_2
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, disponendo altresì l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_2
conseguenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Con vittoria di spese ed onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. premesso che i ricorrenti espongono e documentano di avere diritto al riconoscimento dello status di cittadini, in quanto la loro antenata, sig.ra (di seguito Persona_1 Per_1
, nata a [...] [...], la quale emigrò in Venezuela senza mai rinunciare alla
[...] cittadinanza italiana (cfr. certificato negativo naturalizzazione ) Dall'unione dei sig.ri Persona_1
e , avvenuta l'11.11.1888 a Marciana Marina (LI), è nata a [...] Persona_2
il 27.02.1898, la sig.ra la quale si coniugava, a Timotes (Venezuela) il Parte_12
30.04.1922, con il sig. e dalla loro unione nascevano la sig.ra Controparte_3 [...]
nata a [...] il [...], e la sig.ra Persona_3 [...]
nata a [...] il [...]. Famiglia I Dal coniugio della sig.ra Controparte_4
con il sig. nasceva Persona_3 Parte_13
il sig. (Ricorrente 1), nato a [...] Parte_4 (Venezuela) il 13.09.1955, il quale si univa in matrimonio con la sig.ra del Socorro Lobo Per_4
Avila e dallo loro unione, avvenuta a Mendoza-Venezuela il 27.07.1996, nasceva
[...]
(Ricorrente 2), nata a [...] il [...].; Famiglia Parte_5
II: E) Dall'unione della sig.ra con il sig. Controparte_4 Controparte_5
avvenuta a AL (Venezuela) il 30.081953, nascevano i sigg. Parte_3
(Ricorrente 3), nato a [...] il [...],
[...] [...]
(Ricorrente 4), nata a [...] il [...], e Parte_8
, nato a [...] il [...]. Dal coniugio Pt_1 Parte_14
del sig. (odierno ricorrente) con la sig.ra , Parte_3 Parte_15
celebrato a AR (Venezuela) il 20.12.2019, nasceva il minore Parte_6
nato a [...] il [...] (Ricorrente 5). Dall'unione del sig.
[...]
con la sig.ra nasceva la sig.ra Parte_16 Parte_17 [...]
(Ricorrente 6) , nata a [...] il [...]. Dal Persona_5
coniugio della sig.ra (odierna ricorrente) con il sig. Parte_8 Persona_6
avvenuto a AR (Venezuela) il 17.07.1976, nascevano i sigg.
[...] [...]
(Ricorrente 7), nato a [...] il [...], Parte_1
(Ricorrente 8), nato a [...] il [...], Parte_10
(Ricorrente 9), nata a [...] il [...], e Parte_18
(Ricorrente 10), nato a [...] il Parte_2
03.11.1977. Quest'ultimo, il sig. si univa in matrimonio con la Parte_2
sig.ra e dallo loro unione nasceva la minore Persona_7 CP_6 Parte_9
(Ricorrente 11), nata a [...] il [...].
[...]
Inoltre i ricorrenti hanno evidenziato come l'attuale normativa in materia di cittadinanza, Legge n. 91 del 5 febbraio 1992, contemplasse all'art. 1, comma 1 lett. a), la possibilità della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, vista la declaratoria dell'illegittimità costituzionale della Legge n. 555 del 1912, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del 1983. Tutto ciò, anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 4466 del 2009, in cui il diritto alla cittadinanza è stato riconosciuto come imprescrittibile e sempre azionabile in via giudiziaria;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso,
e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM – Sede per l'intervento, che tuttavia non ha rassegnato le proprie conclusioni;
rilevato che in materia opera l'orientamento giurisdizionale affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza del 25 febbraio 2009 n. 4466, per cui “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 l. n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi
(art. 3 e 29 cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria;
da quest' ultimo quindi lo stato, per il rapporto di paternità, deve trasmettersi alla figlia, ricorrente in questa sede e alla quale deve riconoscersi.”; ritenuto che la giurisprudenza citata è risolutiva nel caso in esame: infatti con due pronunce della Consulta, sentenze 16 aprile 1975 n. 87 e 9 febbraio 1983 n. 30. Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 2009 è speculare: “La controversia riguarda una discendente di soggetti che, anteriormente al 1948, hanno subito gli effetti delle norme dichiarate incostituzionali : la nonna della ricorrente, (…), aveva perduto la cittadinanza italiana senza avervi rinunciato, per essersi
“maritata” (così la parola usata nella legge n. 555 del 1912) con (…) e il figlio della coppia, nato nel 1942, aveva dovuto acquisire lo stato di cittadino del padre, come imposto dalla legge discriminatoria della condizione femminile, e non aveva potuto trasmettere la cittadinanza italiana alla figlia che ne chiede il riconoscimento in questa sede.”;
inoltre, nel ricorso è stata ricostruita e documentata la discendenza dei ricorrenti dalla sig.ra
, nata a [...] [...], ;alla luce di quanto sopra, Persona_1
in questa sede va riconosciuta la cittadinanza italiana alle ricorrenti , in quanto discendenti di cittadina italiana, visto quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 2009 più volte richiamata: “3.2. La situazione a base delle domande oggetto di questo giudizio, cioè il diritto allo stato di cittadina della ricorrente, perché illegittimamente mai acquisito dal padre figlio di donna che lo ha perduto ingiustamente, è conseguenza “automatica” della applicazione di una legge incostituzionale a decorrere dal 1^ gennaio 1948. Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'articolo 136 della Cost. e dell'articolo 30 della L. 11 marzo 1953 n. 87, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via “automatica” sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto
l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia, di padre cittadino per la filiazione da donna che, dal 1 ^ gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1^ gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1^ gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso
o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.” ;
la domanda di parte ricorrente relativa all'accertamento della cittadinanza va quindi accolta;
le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del convenuto attesa la CP_2
documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi. Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione. I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione;
P.Q.M.
- riconosce a 1) , nato a [...] il Parte_4
13.09.1955, codice fiscale calcolato;
C.F._4
2) , nata a [...] il [...], codice Parte_5
fiscale calcolato C.F._5
3) , nato a [...] il [...], Parte_3
codice fiscale calcolato , in proprio e in qualità di esercente la responsabilità C.F._12
genitoriale sul minore nato a [...] Parte_6
(Venezuela) il 25.10.2016, codice fiscale calcolato;
C.F._13
4) , nata a [...] il [...], codice Persona_5
fiscale calcolato;
C.F._7
5) , nata a [...] il [...], Parte_8
codice fiscale calcolato , C.F._8
6) , nato a [...] il [...], Parte_2
codice fiscale calcolato , in proprio e in qualità di esercente la potestà C.F._2
genitoriale sul minore , nata a [...] il [...], codice Parte_9
fiscale calcolato;
C.F._14
7) , nato a [...] il [...], codice Parte_1
fiscale calcolato;
C.F._1
8) , nato a [...] il [...], codice Parte_10
fiscale calcolato;
C.F._10
9) , nata a [...] il [...], codice Parte_18
fiscale calcolato C.F._11
, la cittadinanza italiana;
- . - condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite del Controparte_2
presente giudizio che liquida in € 1600,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario
Si comunichi alle parti.
FIRENZE, 13 febbraio 2025 Il Giudice
Dott. Mario Ferreri