Art. 1.
Il termine di validita' della legge 21 maggio 1956, n. 694 , concernente i benefici fiscali per i macchinari ed i materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni di idrocarburi "vapori endogeni, e' fissato al 31 dicembre 1963.
Il termine di validita' della legge 21 maggio 1956, n. 694 , concernente i benefici fiscali per i macchinari ed i materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni di idrocarburi "vapori endogeni, e' fissato al 31 dicembre 1963.