TRIB
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 20/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 845/2024
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di IN in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sig.ri magistrati:
Dott.ssa Francesca Miconi Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 845/2024, trattenuta in decisione all'udienza del 14.01.2025, promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Rilievo n.27, C.F.: rappresentato e difeso dagli Avvocati Andrea Cappelli C.F._1
(C.F.: – PEC: e Valeria Astolfi (C.F.: C.F._2 Email_1
– PEC: , elettivamente domiciliato C.F._3 Email_2 presso il loro studio in IN Via dei Mille nr. 34, giusta procura in atti;
Ricorrente
Contro
nata a [...] il [...], residente a [...]
Nazzario Sauro nr. 19 int. 3, C.F.: ; C.F._4
, nata a [...] il [...], C.F.: , Controparte_2 C.F._5 residente a [...], int. 4;
Resistenti contumaci con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di IN
.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 14 gennaio 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: revisione e modifica delle condizioni di divorzio
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con ricorso depositato in data 26.03.2024 il sig. ha adito l'intestato Tribunale chiedendo la Pt_1 revoca dell'assegno di mantenimento per il contributo alle spese ordinarie e straordinarie della figlia posto a suo carico con sentenza di divorzio n. 15/2006, emessa dal Tribunale di Imperia in data 21.12.2005, essendo oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente. CP_2
A riguardo il ricorrente ha evidenziato che con la citata sentenza era stato previsto: “il sig. a far Pt_1 data dal 20 agosto 2005, corrisponderà alla NO l'assegno mensile di euro 230,00, rivalutabile annualmente a CP_1 partire dal 20 agosto 2006 secondo le variazioni per l'indice Istat verificatesi nell'anno precedente, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore fino a che la stessa non si sarà resa economicamente autosufficiente. Detto assegno CP_2 dovrà essere versato in via anticipata entro e non oltre i primi venti giorni di ogni mese a mezzo bonifico sul conto corrente n.
29559119 presso le intestato a . Tale assegno di mantenimento deve ritenersi omnicomprensivo, CP_3 CP_1 fatta esclusione delle spese straordinarie documentate che il Sig. si obbliga a rimborsare alla sig. Parte_1 CP_1 nella misura del 50%, quali: le spese scolastiche (ad es. per l'acquisto di libri di testo, acquisto dei grembiuli, cartella e
[...] spese di cancelleria del mese di settembre o comunque di inizio dell'anno scolastico, mentre quelle ordinarie d sostenersi durante
l'anno fanno parte dell'assegno di mantenimento omnicomprensivo); per esami, cure e visite mediche, specialistiche, dentistiche, oculistiche;
spese per la pratica di attività sportive, per la partecipazione a corsi di danza, di musica, di pittura, per le gite e viaggi anche di istruzione”.
Il sig. sig. ha precisato che, allo stato attuale, le condizioni in forza delle quali era stato Pt_1 adottato detto provvedimento sono mutate e, in particolare, la figlia, attualmente ventisettenne, ha stipulato regolare contratto di lavoro a orario pieno presso la Società Salabam S.r.l. con mansione di addetta alle prenotazioni con 14 mensilità retributive.
Il sig. ha altresì sottolineato che le sue condizioni economiche sono peggiorate, versando in Pt_1 stato di disoccupazione e, pertanto, deve essere disposta la modifica di quanto statuito in sede di divorzio con revoca delle statuizioni economiche relative al mantenimento della figlia.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione delle parti, il sig. Pt_1 si è ripotato a quanto già dedotto in atti e ha dichiarato che la figlia dovrebbe percepire uno stipendio mensile di circa 1.1100,00 euro mensili. Il Giudice a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del
17.09.2024 ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art
473 bis 28 c.p.c. per il deposito di note conclusive. All'udienza del 14.01.2025 sulle conclusioni precisate dal ricorrente il Giudice ha rimesso la causa alla decisione del Collegio. pagina 2 di 4 Sempre sul piano processuale occorre precisare che il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 16.07.2021, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della sig.ra e della sig.ra CP_1 CP_2
[...]
SULL'ACCOGLIMENTO DEL RICORSO
Parte ricorrente ha domandato che a modifica di quanto disposto con sentenza di divorzio n. 15/2006, emessa dal Tribunale di Imperia in data 21.12.2005, venga disposta la revoca del contributo al mantenimento della figlia in quanto la stessa è attualmente maggiorenne ed economicamente indipendente.
Sul piano normativo l'art. 315 bis c.c., rubricato “diritti e doveri del figlio”, dispone che il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il diritto al mantenimento costituisce un diritto fondamentale che assolve alla funzione di assicurare la tutela al figlio.
Sul piano giurisprudenziale, in materia di revoca del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, la Corte di Cassazione ha stabilito che in tema di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni, il Giudice a cui sia chiesta la revoca del corrispondente assegno, in ragione del reperimento da parte del figlio di un'occupazione lavorativa, è chiamato a valutarne in concreto il raggiungimento dell'indipendenza economica (Cassazione civile, sez. I, 12.07.2022, n. 22076).
Con riferimento alla stipula di un contratto di apprendistato e della sua rilevanza ai fini della revoca del contributo al mantenimento del figlio si evidenzia che la necessità di tenere conto della situazione di maggiore flessibilità del mercato del lavoro ha portato all'affermazione del principio secondo cui l'indipendenza economica del figlio maggiorenne, ai fini della cessazione dell'obbligo di mantenimento da parte dei genitori, deve essere parametrata in base al criterio di relatività e al percorso scolastico della prole.
Di conseguenza, anche un contratto a tempo determinato e un contratto di apprendistato possono condurre all'indipendenza economica, il primo se il compenso è adeguato e l'orizzonte temporale non pagina 3 di 4 troppo ristretto, il secondo in quanto sia finalizzato all'occupazione e all'inserimento con carattere di stabilità nel mercato del lavoro.
Nel caso di specie parte ricorrente ha fornito prova dello stato di indipendenza economica della figlia.
In particolare, dalla documentazione depositata in atti emerge che lavora alle Controparte_2 dipendenze della società Salabam srl con contratto di apprendistato a tempo pieno (doc. 6 ricorso introduttivo), percependo uno stipendio mensile di euro 1.225,00 (doc. 4 atto depositato in data
24.09.2024). , inoltre, non vive più con la madre ma vive in altro appartamento sito in Misano CP_2
Adriatico alla Via Nazario Sauro n. 19, int. 4 così come risulta dal suo certificato di residenza (doc. 4 ricorso introduttivo).
Tenuto conto dell'età della figlia (27 anni), del fatto che la stessa non coabita più con i genitori ma ha trasferito la propria residenza in altro immobile e tenuto altresì conto che la sig.ra Controparte_2 percepisce un reddito mensile tale da garantirle l'autosufficienza economica, ritiene il presente Tribunale che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda di parte ricorrente e, di conseguenza, disporre la revoca delle disposizioni economiche adottate con sentenza 15/2006, emessa dal Tribunale di Imperia in data 21.12.2005.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del fatto che non è stata svolta attività istruttoria e che, vista la semplicità delle questioni trattate, occorre fare applicazione dei minimi tariffari con riferimento a tutte le fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di IN, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, contrariis reiectis, così provvede:
➢ Accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca l'obbligo del sig. di contribuire al Pt_1 mantenimento della figlia;
Controparte_2
➢ Condanna la sig.ra e la sig.ra in solido tra loro, al CP_1 Controparte_2 pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.906,00 oltre il 15% a titolo di rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge ed euro 98,00 per spese.
IN, così deciso nella Camera di consiglio del 16 gennaio 2025
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di IN in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sig.ri magistrati:
Dott.ssa Francesca Miconi Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 845/2024, trattenuta in decisione all'udienza del 14.01.2025, promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Rilievo n.27, C.F.: rappresentato e difeso dagli Avvocati Andrea Cappelli C.F._1
(C.F.: – PEC: e Valeria Astolfi (C.F.: C.F._2 Email_1
– PEC: , elettivamente domiciliato C.F._3 Email_2 presso il loro studio in IN Via dei Mille nr. 34, giusta procura in atti;
Ricorrente
Contro
nata a [...] il [...], residente a [...]
Nazzario Sauro nr. 19 int. 3, C.F.: ; C.F._4
, nata a [...] il [...], C.F.: , Controparte_2 C.F._5 residente a [...], int. 4;
Resistenti contumaci con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di IN
.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 14 gennaio 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: revisione e modifica delle condizioni di divorzio
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con ricorso depositato in data 26.03.2024 il sig. ha adito l'intestato Tribunale chiedendo la Pt_1 revoca dell'assegno di mantenimento per il contributo alle spese ordinarie e straordinarie della figlia posto a suo carico con sentenza di divorzio n. 15/2006, emessa dal Tribunale di Imperia in data 21.12.2005, essendo oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente. CP_2
A riguardo il ricorrente ha evidenziato che con la citata sentenza era stato previsto: “il sig. a far Pt_1 data dal 20 agosto 2005, corrisponderà alla NO l'assegno mensile di euro 230,00, rivalutabile annualmente a CP_1 partire dal 20 agosto 2006 secondo le variazioni per l'indice Istat verificatesi nell'anno precedente, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore fino a che la stessa non si sarà resa economicamente autosufficiente. Detto assegno CP_2 dovrà essere versato in via anticipata entro e non oltre i primi venti giorni di ogni mese a mezzo bonifico sul conto corrente n.
29559119 presso le intestato a . Tale assegno di mantenimento deve ritenersi omnicomprensivo, CP_3 CP_1 fatta esclusione delle spese straordinarie documentate che il Sig. si obbliga a rimborsare alla sig. Parte_1 CP_1 nella misura del 50%, quali: le spese scolastiche (ad es. per l'acquisto di libri di testo, acquisto dei grembiuli, cartella e
[...] spese di cancelleria del mese di settembre o comunque di inizio dell'anno scolastico, mentre quelle ordinarie d sostenersi durante
l'anno fanno parte dell'assegno di mantenimento omnicomprensivo); per esami, cure e visite mediche, specialistiche, dentistiche, oculistiche;
spese per la pratica di attività sportive, per la partecipazione a corsi di danza, di musica, di pittura, per le gite e viaggi anche di istruzione”.
Il sig. sig. ha precisato che, allo stato attuale, le condizioni in forza delle quali era stato Pt_1 adottato detto provvedimento sono mutate e, in particolare, la figlia, attualmente ventisettenne, ha stipulato regolare contratto di lavoro a orario pieno presso la Società Salabam S.r.l. con mansione di addetta alle prenotazioni con 14 mensilità retributive.
Il sig. ha altresì sottolineato che le sue condizioni economiche sono peggiorate, versando in Pt_1 stato di disoccupazione e, pertanto, deve essere disposta la modifica di quanto statuito in sede di divorzio con revoca delle statuizioni economiche relative al mantenimento della figlia.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione delle parti, il sig. Pt_1 si è ripotato a quanto già dedotto in atti e ha dichiarato che la figlia dovrebbe percepire uno stipendio mensile di circa 1.1100,00 euro mensili. Il Giudice a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del
17.09.2024 ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art
473 bis 28 c.p.c. per il deposito di note conclusive. All'udienza del 14.01.2025 sulle conclusioni precisate dal ricorrente il Giudice ha rimesso la causa alla decisione del Collegio. pagina 2 di 4 Sempre sul piano processuale occorre precisare che il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 16.07.2021, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della sig.ra e della sig.ra CP_1 CP_2
[...]
SULL'ACCOGLIMENTO DEL RICORSO
Parte ricorrente ha domandato che a modifica di quanto disposto con sentenza di divorzio n. 15/2006, emessa dal Tribunale di Imperia in data 21.12.2005, venga disposta la revoca del contributo al mantenimento della figlia in quanto la stessa è attualmente maggiorenne ed economicamente indipendente.
Sul piano normativo l'art. 315 bis c.c., rubricato “diritti e doveri del figlio”, dispone che il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il diritto al mantenimento costituisce un diritto fondamentale che assolve alla funzione di assicurare la tutela al figlio.
Sul piano giurisprudenziale, in materia di revoca del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, la Corte di Cassazione ha stabilito che in tema di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni, il Giudice a cui sia chiesta la revoca del corrispondente assegno, in ragione del reperimento da parte del figlio di un'occupazione lavorativa, è chiamato a valutarne in concreto il raggiungimento dell'indipendenza economica (Cassazione civile, sez. I, 12.07.2022, n. 22076).
Con riferimento alla stipula di un contratto di apprendistato e della sua rilevanza ai fini della revoca del contributo al mantenimento del figlio si evidenzia che la necessità di tenere conto della situazione di maggiore flessibilità del mercato del lavoro ha portato all'affermazione del principio secondo cui l'indipendenza economica del figlio maggiorenne, ai fini della cessazione dell'obbligo di mantenimento da parte dei genitori, deve essere parametrata in base al criterio di relatività e al percorso scolastico della prole.
Di conseguenza, anche un contratto a tempo determinato e un contratto di apprendistato possono condurre all'indipendenza economica, il primo se il compenso è adeguato e l'orizzonte temporale non pagina 3 di 4 troppo ristretto, il secondo in quanto sia finalizzato all'occupazione e all'inserimento con carattere di stabilità nel mercato del lavoro.
Nel caso di specie parte ricorrente ha fornito prova dello stato di indipendenza economica della figlia.
In particolare, dalla documentazione depositata in atti emerge che lavora alle Controparte_2 dipendenze della società Salabam srl con contratto di apprendistato a tempo pieno (doc. 6 ricorso introduttivo), percependo uno stipendio mensile di euro 1.225,00 (doc. 4 atto depositato in data
24.09.2024). , inoltre, non vive più con la madre ma vive in altro appartamento sito in Misano CP_2
Adriatico alla Via Nazario Sauro n. 19, int. 4 così come risulta dal suo certificato di residenza (doc. 4 ricorso introduttivo).
Tenuto conto dell'età della figlia (27 anni), del fatto che la stessa non coabita più con i genitori ma ha trasferito la propria residenza in altro immobile e tenuto altresì conto che la sig.ra Controparte_2 percepisce un reddito mensile tale da garantirle l'autosufficienza economica, ritiene il presente Tribunale che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda di parte ricorrente e, di conseguenza, disporre la revoca delle disposizioni economiche adottate con sentenza 15/2006, emessa dal Tribunale di Imperia in data 21.12.2005.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del fatto che non è stata svolta attività istruttoria e che, vista la semplicità delle questioni trattate, occorre fare applicazione dei minimi tariffari con riferimento a tutte le fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di IN, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, contrariis reiectis, così provvede:
➢ Accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca l'obbligo del sig. di contribuire al Pt_1 mantenimento della figlia;
Controparte_2
➢ Condanna la sig.ra e la sig.ra in solido tra loro, al CP_1 Controparte_2 pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.906,00 oltre il 15% a titolo di rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge ed euro 98,00 per spese.
IN, così deciso nella Camera di consiglio del 16 gennaio 2025
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 4 di 4