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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/07/2025, n. 3112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3112 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 3928/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 7.7.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3928/2024 R.G.
TRA
, rappr. e dif. come in atti dall'avv. Biagio Sagliocco Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappr. e dif. come in atti dall'Avvocatura dell' CP_1
RESISTENTE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, premesso di essere vedova e titolare di pensione cat. SO, ha dedotto: di aver proposto in data 20.9.2023 domanda amministrativa per ottenere la prestazione del trattamento di famiglia;
che l' ha rigettato tale istanza. Ella, dunque, ha CP_1
adito codesto Tribunale al fine di ottenere l'accertamento della suddetta prestazione e la condanna dell' al pagamento dei relativi ratei con decorrenza dal 1.10.2018; con CP_1
vittoria di spese con attribuzione.
Si è costituito in giudizio l' , che ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Ai sensi dell'art. 13 del R.D. n. 1214 del 1934 “sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri Enti designati dalla legge” giudica la Corte dei Conti essendo i giudizi in materia regolati dagli artt. 62 - 64 del succitato R.D. n. 1214 del 1934
(Testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti) e dal capo V del titolo II (artt. 71 – 89) del
R.D. 13 agosto 1933 n. 1038 (Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei
Conti).
In particolare, la giurisdizione della Corte dei Conti attiene a tutti quei trattamenti pensionistici direttamente a carico dello Stato, dunque, anzitutto ai trattamenti degli ex dipendenti pubblici, ma anche dei dipendenti di Enti privatizzati la cui pensione sia ancora in parte a carico della finanza pubblica, come avviene, ad esempio, per gli ex dipendenti delle Ferrovie dello Stato (cfr. Cass. civ., sez. un., 27 febbraio 2013, n. 4853), di
[...]
Cont
(Cass. civ., sez. un., 25 luglio 2011, n. 16168), di Cass. civ., sez. un., 21 giugno CP_2
2010, n. 14897), etc., con estensione a tutti gli ambiti connessi al trattamento pensionistico
2 (diritto, misura, decorrenza, liquidazioni, trattenute, recuperi, etc.), come riconosciuto in molteplici occasioni sia dai giudici amministrativi che dai giudici ordinari.
Specificamente, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno più volte affermato che spettano alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza del diritto a pensione dei dipendenti pubblici nonché quelle che involgono la soluzione di questioni comunque incidenti sul contenuto del diritto e sull'ammontare del trattamento;
prevale, ai fini della giurisdizione, il contenuto oggettivo del rapporto, ossia la sussistenza del diritto ad una pensione di un certo ammontare, ed è, dunque, il contenuto pubblicistico del rapporto dedotto in giudizio l'elemento di discrimine della giurisdizione, anche se la vicenda specifica riguardi non già il pagamento della pensione ma la restituzione di somme percepite allo stesso titolo (v., Cass.
23 giugno 1993, n. 6952; 16 novembre 2007, n. 23731; 18 giugno 2008, n. 16530; Cass.
Sez. Un., n. 11769 dell'08/06/2015, Rv. 635485 e, da ultimo, Cass., Sez. Un., n. 26252 del
18/10/2018, Rv. 650873, la quale testualmente afferma: "La giurisdizione esclusiva della
Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n.
1214 del 1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del "petitum" sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto, come le controversie riguardanti l'accertamento delle somme necessarie, quali contributi volontari, per ottenere la pensione e quelle relative alla consequenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto, in quanto afferenti anche alla corretta quantificazione della pensione e non solo alla fondatezza dell'azione di ripetizione").
Né la 'privatizzazione' del pubblico impiego ha prodotto mutamenti sul punto non potendo ritenersi venuta meno la giurisdizione della Corte dei Conti per effetto dell'art. 68, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, atteso che tale norma fa salve le controversie specificamente indicate, tra le quali rientrano anche quelle espressamente devolute dal legislatore alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Sfuggono alla giurisdizione esclusiva in parola soltanto le controversie nelle quali il petitum sia costituito in via prioritaria ed assorbente dall'accertamento di diverso profilo del rapporto di lavoro, come ad esempio in caso di richiesta di riconoscimento di mansioni superiori da parte di un pubblico dipendente e di attribuzione del conseguente trattamento economico,
3 oppure di applicazione di aumenti stipendiali destinati ad integrare il trattamento pensionistico, cioè quando la domanda, ancorché proposta in epoca successiva al collocamento in quiescenza, non sia finalizzata al mero ricalcolo della pensione, ma sia diretta all'accertamento del diritto alle maggiori spettanze retributive per effetto delle mansioni svolte e solo di riflesso alla riliquidazione del trattamento pensionistico, in conseguenza dell'obbligo di versamento da parte dell'Amministrazione di maggiori contributi (Cass., Sez. Un., Ordinanza n. 4237 del 21/02/2018 e Cass. Sez. Un., Ordinanza
n. 29396 del 15/11/2018).
Orbene, nella fattispecie in esame si evince dagli atti di causa la circostanza che la ricorrente agisce per ottenere una prestazione integrativa della pensione di reversibilità cat.
SOCPDEL, in godimento ai superstiti degli ex dipendenti degli enti locali a carico della relativa Cassa, e che, pertanto, l'odierno giudizio attiene direttamente alla quantificazione del trattamento pensionistico.
Ne deriva che il petitum della causa è interamente ricompreso nell'alveo della materia pensionistica attribuita alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, non essendo stata formulata, per quello che si desume all'esito dell'analisi sostanziale di petitum e causa petendi del ricorso, alcuna domanda che concerna rivendicazioni di diritti dei dipendenti non riconosciuti nell'ambito del rapporto di impiego.
La giurisdizione della Corte dei Conti è esclusiva, sicché non è esclusa dal fatto che oggetto immediato della domanda è il riconoscimento di una determinata percentuale di invalidità civile.
Il thema decidendum rientra, quindi, pienamente nel perimetro dell'ambito di giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, per come in precedenza ricostruito.
Per tali ragioni va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della
Corte dei Conti.
Il motivo della decisione comporta l'assorbimento delle ulteriori questioni.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, considerata la complessità delle questioni trattate, per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1- Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei
Conti;
2- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Aversa, 14.07.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 7.7.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3928/2024 R.G.
TRA
, rappr. e dif. come in atti dall'avv. Biagio Sagliocco Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappr. e dif. come in atti dall'Avvocatura dell' CP_1
RESISTENTE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, premesso di essere vedova e titolare di pensione cat. SO, ha dedotto: di aver proposto in data 20.9.2023 domanda amministrativa per ottenere la prestazione del trattamento di famiglia;
che l' ha rigettato tale istanza. Ella, dunque, ha CP_1
adito codesto Tribunale al fine di ottenere l'accertamento della suddetta prestazione e la condanna dell' al pagamento dei relativi ratei con decorrenza dal 1.10.2018; con CP_1
vittoria di spese con attribuzione.
Si è costituito in giudizio l' , che ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Ai sensi dell'art. 13 del R.D. n. 1214 del 1934 “sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri Enti designati dalla legge” giudica la Corte dei Conti essendo i giudizi in materia regolati dagli artt. 62 - 64 del succitato R.D. n. 1214 del 1934
(Testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti) e dal capo V del titolo II (artt. 71 – 89) del
R.D. 13 agosto 1933 n. 1038 (Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei
Conti).
In particolare, la giurisdizione della Corte dei Conti attiene a tutti quei trattamenti pensionistici direttamente a carico dello Stato, dunque, anzitutto ai trattamenti degli ex dipendenti pubblici, ma anche dei dipendenti di Enti privatizzati la cui pensione sia ancora in parte a carico della finanza pubblica, come avviene, ad esempio, per gli ex dipendenti delle Ferrovie dello Stato (cfr. Cass. civ., sez. un., 27 febbraio 2013, n. 4853), di
[...]
Cont
(Cass. civ., sez. un., 25 luglio 2011, n. 16168), di Cass. civ., sez. un., 21 giugno CP_2
2010, n. 14897), etc., con estensione a tutti gli ambiti connessi al trattamento pensionistico
2 (diritto, misura, decorrenza, liquidazioni, trattenute, recuperi, etc.), come riconosciuto in molteplici occasioni sia dai giudici amministrativi che dai giudici ordinari.
Specificamente, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno più volte affermato che spettano alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza del diritto a pensione dei dipendenti pubblici nonché quelle che involgono la soluzione di questioni comunque incidenti sul contenuto del diritto e sull'ammontare del trattamento;
prevale, ai fini della giurisdizione, il contenuto oggettivo del rapporto, ossia la sussistenza del diritto ad una pensione di un certo ammontare, ed è, dunque, il contenuto pubblicistico del rapporto dedotto in giudizio l'elemento di discrimine della giurisdizione, anche se la vicenda specifica riguardi non già il pagamento della pensione ma la restituzione di somme percepite allo stesso titolo (v., Cass.
23 giugno 1993, n. 6952; 16 novembre 2007, n. 23731; 18 giugno 2008, n. 16530; Cass.
Sez. Un., n. 11769 dell'08/06/2015, Rv. 635485 e, da ultimo, Cass., Sez. Un., n. 26252 del
18/10/2018, Rv. 650873, la quale testualmente afferma: "La giurisdizione esclusiva della
Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n.
1214 del 1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del "petitum" sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto, come le controversie riguardanti l'accertamento delle somme necessarie, quali contributi volontari, per ottenere la pensione e quelle relative alla consequenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto, in quanto afferenti anche alla corretta quantificazione della pensione e non solo alla fondatezza dell'azione di ripetizione").
Né la 'privatizzazione' del pubblico impiego ha prodotto mutamenti sul punto non potendo ritenersi venuta meno la giurisdizione della Corte dei Conti per effetto dell'art. 68, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, atteso che tale norma fa salve le controversie specificamente indicate, tra le quali rientrano anche quelle espressamente devolute dal legislatore alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Sfuggono alla giurisdizione esclusiva in parola soltanto le controversie nelle quali il petitum sia costituito in via prioritaria ed assorbente dall'accertamento di diverso profilo del rapporto di lavoro, come ad esempio in caso di richiesta di riconoscimento di mansioni superiori da parte di un pubblico dipendente e di attribuzione del conseguente trattamento economico,
3 oppure di applicazione di aumenti stipendiali destinati ad integrare il trattamento pensionistico, cioè quando la domanda, ancorché proposta in epoca successiva al collocamento in quiescenza, non sia finalizzata al mero ricalcolo della pensione, ma sia diretta all'accertamento del diritto alle maggiori spettanze retributive per effetto delle mansioni svolte e solo di riflesso alla riliquidazione del trattamento pensionistico, in conseguenza dell'obbligo di versamento da parte dell'Amministrazione di maggiori contributi (Cass., Sez. Un., Ordinanza n. 4237 del 21/02/2018 e Cass. Sez. Un., Ordinanza
n. 29396 del 15/11/2018).
Orbene, nella fattispecie in esame si evince dagli atti di causa la circostanza che la ricorrente agisce per ottenere una prestazione integrativa della pensione di reversibilità cat.
SOCPDEL, in godimento ai superstiti degli ex dipendenti degli enti locali a carico della relativa Cassa, e che, pertanto, l'odierno giudizio attiene direttamente alla quantificazione del trattamento pensionistico.
Ne deriva che il petitum della causa è interamente ricompreso nell'alveo della materia pensionistica attribuita alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, non essendo stata formulata, per quello che si desume all'esito dell'analisi sostanziale di petitum e causa petendi del ricorso, alcuna domanda che concerna rivendicazioni di diritti dei dipendenti non riconosciuti nell'ambito del rapporto di impiego.
La giurisdizione della Corte dei Conti è esclusiva, sicché non è esclusa dal fatto che oggetto immediato della domanda è il riconoscimento di una determinata percentuale di invalidità civile.
Il thema decidendum rientra, quindi, pienamente nel perimetro dell'ambito di giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, per come in precedenza ricostruito.
Per tali ragioni va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della
Corte dei Conti.
Il motivo della decisione comporta l'assorbimento delle ulteriori questioni.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, considerata la complessità delle questioni trattate, per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1- Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei
Conti;
2- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Aversa, 14.07.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
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