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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/12/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 534/2024 R.G.A.C., proposto DA
, nato a [...] il [...], CF Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Siviglia, CF , presso il cui C.F._2 studio, in Reggio Calabria alla Via Antonio Cimino n. 65, è elettivamente domiciliato – fax 178-2212045, pec Email_1 appellante CONTRO
, CF in Controparte_1 P.IVA_1 persona del rappresentante legale pro- tempore, con sede centrale in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21 appellato non costituito
interponeva appello, chiedendone la riforma, avverso la sentenza n. Parte_1 472/2024 pronunciata dal Tribunale di Locri, pubblicata in data 11.05.2024. La prima udienza, sostituita dal deposito di note scritte, veniva fissata per la data del 08.07.2025, come da provvedimento ritualmente comunicato all'appellante. Non si costituiva l'appellato e in atti non vi è prova dell'avvenuta notifica dell'atto di appello e del decreto di fissazione udienza. All'udienza del 08.07.2025, l'appellante, unica parte costituita, non depositava note scritte e, con ordinanza 09.07.2025, veniva fissata, ai sensi dell'art. 127 ter, comma IV, c.p.c. l'udienza del 11.12.2025, differita d'ufficio al 16.12.2025, sempre sostituita dal deposito di note scritte. Ritualmente comunicata l'ordinanza di fissazione dell'udienza al 11.12.2025 ed il decreto di differimento d'ufficio al 16.12.2025, anche a tale udienza l'appellante non depositava note scritte. Equivalendo tale comportamento a mancata comparizione delle parti, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 4, c.p.c., deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e deve essere dichiarata l'estinzione del processo. Le spese di questo grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico della parte che le ha anticipate. La presente declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (ove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo tale previsione alle sole declaratorie di infondatezza nel merito o di inammissibilità o di improcedibilità 2
dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , in Parte_1 Controparte_1 persona legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 472/2024 pronunciata dal Tribunale di Locri, pubblicata in data 11.05.2024, così provvede:
1. Visto l'art. 127 ter, comma 4, c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
2. Nulla per le spese. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Reggio Calabria, 17 dicembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 534/2024 R.G.A.C., proposto DA
, nato a [...] il [...], CF Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Siviglia, CF , presso il cui C.F._2 studio, in Reggio Calabria alla Via Antonio Cimino n. 65, è elettivamente domiciliato – fax 178-2212045, pec Email_1 appellante CONTRO
, CF in Controparte_1 P.IVA_1 persona del rappresentante legale pro- tempore, con sede centrale in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21 appellato non costituito
interponeva appello, chiedendone la riforma, avverso la sentenza n. Parte_1 472/2024 pronunciata dal Tribunale di Locri, pubblicata in data 11.05.2024. La prima udienza, sostituita dal deposito di note scritte, veniva fissata per la data del 08.07.2025, come da provvedimento ritualmente comunicato all'appellante. Non si costituiva l'appellato e in atti non vi è prova dell'avvenuta notifica dell'atto di appello e del decreto di fissazione udienza. All'udienza del 08.07.2025, l'appellante, unica parte costituita, non depositava note scritte e, con ordinanza 09.07.2025, veniva fissata, ai sensi dell'art. 127 ter, comma IV, c.p.c. l'udienza del 11.12.2025, differita d'ufficio al 16.12.2025, sempre sostituita dal deposito di note scritte. Ritualmente comunicata l'ordinanza di fissazione dell'udienza al 11.12.2025 ed il decreto di differimento d'ufficio al 16.12.2025, anche a tale udienza l'appellante non depositava note scritte. Equivalendo tale comportamento a mancata comparizione delle parti, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 4, c.p.c., deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e deve essere dichiarata l'estinzione del processo. Le spese di questo grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico della parte che le ha anticipate. La presente declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (ove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo tale previsione alle sole declaratorie di infondatezza nel merito o di inammissibilità o di improcedibilità 2
dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , in Parte_1 Controparte_1 persona legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 472/2024 pronunciata dal Tribunale di Locri, pubblicata in data 11.05.2024, così provvede:
1. Visto l'art. 127 ter, comma 4, c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
2. Nulla per le spese. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Reggio Calabria, 17 dicembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti