Versione
20 dicembre 1961
20 dicembre 1961
Art. 2.
Le operazioni effettuate dalla Banca europea per gli investimenti e dai suoi organi, e tutti i provvedimenti atti e formalita' relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione ed estinzione sono esenti da tasse imposte e tributi, presenti e futuri, spettanti sia allo Erario che agli Enti locali, fatta eccezione per le cambiali che venissero emesse dalle imprese sovvenzionate, e per le quali sara' dovuta l'imposta di bollo nella misura fissa di lire 0,10 per ogni mille lire, qualunque sia la loro scadenza.
Le operazioni effettuate dalla Banca europea per gli investimenti e dai suoi organi, e tutti i provvedimenti atti e formalita' relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione ed estinzione sono esenti da tasse imposte e tributi, presenti e futuri, spettanti sia allo Erario che agli Enti locali, fatta eccezione per le cambiali che venissero emesse dalle imprese sovvenzionate, e per le quali sara' dovuta l'imposta di bollo nella misura fissa di lire 0,10 per ogni mille lire, qualunque sia la loro scadenza.
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- 1. Risoluzione del 06/06/1985 n. 250391 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 6 giugno 1985 · 7.372344
L\'art. 2 della legge 31 ottobre 1961, n. 1231, dispone, tra l\'altro, che "le […] effetti del richiamato art. 2 della legge n. 1231 del 1961.
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