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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/12/2025, n. 6798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6798 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^
riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso:
dott. Aurelia d'Ambrosio Presidente
dott. Michele Magliulo Consigliere
dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello, iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1740 dell'anno 2025, avverso la sentenza n. 8948/2024 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 18.10.2024, vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente al vico 2 Foglie a Santa Chiara nr. 9, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio
CU (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2
studio sito in Napoli al Centro Direzionale Is. G 1, giusta procura in calce all'atto di appello;
- Appellante -
CONTRO (P.IVA. nr. ), Controparte_1 P.IVA_1
già , con sede in Milano alla Piazza Vetra nr. 17, in persona del Controparte_2
Procuratore in virtù di procura speciale del 24-29.05.2023 in Controparte_3
autentica di Notaio Dr. di Milano ai numeri 54.207 di rep. 25.241 racc., Persona_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Furio De Palma (C.F. ) ed C.F._3
elettivamente domiciliata con lo stesso presso lo Studio dell'Avv. Giorgio Vaiana in
Napoli, Via Riviera di Chiaia n. 276, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- Appellato -
E
(P. IVA. nr. ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2
rappresentante p.t;
(C.F. ); Parte_2 C.F._4
- Appellati contumaci -
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, la società Controparte_4
in qualità di proprietaria dell'autoveicolo Suzuki “Maruti” targato EC717WK, nonché la società quale garante per la RCA del suddetto veicolo, per sentire Controparte_5
accertare la responsabilità della prima nella causazione del sinistro stradale che coinvolgeva gli attori e, per l'effetto, sentire condannare entrambi i convenuti, con vincolo solidale tra loro, al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni personali subite dagli istanti.
In particolare, gli attori deducevano che il giorno 22/12/2010, alle ore 13:30 circa, in
Napoli, al Corso San Giovanni a Teduccio venivano investiti dall'autoveicolo Suzuki
“Maruti”, targato EC717WK, condotto nell'occorso dal subendo Parte_3
gravi lesioni personali. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la società CP_1
ontestando l'an ed il quantum debeatur e chiedendo rigettarsi l'avversa domanda
[...]
con vittoria delle spese processuali.
Non si costituiva l , nonostante la regolarità della notifica dell'atto Controparte_6
introduttivo di giudizio.
La causa veniva istruita mediante prova orale e CTU medico legale e decisa, previa discussione orale delle parti, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c..
Sentenza di primo grado:
Il Tribunale di Napoli con sentenza nr. 8948/2024, pubblicata in data 18/10/2024, così provvedeva:
- dichiara la contumacia della Controparte_4
- in parziale accoglimento delle domande attoree, accerta l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Suzuki tg. EC717WK nella causazione del sinistro oggetto di causa, verificatosi in data 22.12.10;
- condanna la e in solido tra loro, al pagamento, Controparte_4 Controparte_1
in favore di , delle seguenti somme: a) a titolo di danno non patrimoniale, Parte_1
euro 54.064,00, oltre interessi al tasso legale, su detta somma, dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo e, sull'importo devalutato di euro 42.403,14, annualmente rivalutato, dal 22/12/10 alla data di pubblicazione della presente pronuncia;
b) a titolo di danno patrimoniale, la somma di euro 91,64, oltre interessi al tasso legale dalla data di notifica della citazione al saldo;
- condanna la società e al pagamento, in favore di Controparte_4 Controparte_1
, delle seguenti somme: a) a titolo di danno non patrimoniale euro Parte_2
7.471,11 oltre interessi al tasso legale, su detta somma, dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo e, sull'importo devalutato di euro 5.859,69, annualmente rivalutato, dal 22/12/10 alla data di pubblicazione della presente pronuncia;
b) a titolo di danno patrimoniale per spese mediche euro 68,73, oltre interessi al tasso legale dalla data di notifica della citazione al saldo;
- rigetta ogni altra domanda;
Con
- condanna e . in solido fra loro, al pagamento delle Controparte_4 CP_1
spese di lite sostenute dagli attori, che si liquidano in euro 27,00 per spese ed euro
12.833,73 per compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Fabio CU;
- pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di ctu, liquidate in separato decreto”.
Secondo grado di giudizio:
Con atto di appello ritualmente notificato, proponeva impugnazione Parte_1
avverso la predetta sentenza sulla base di un unico motivo di appello.
In particolare, l'appellante censurava la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui, liquidando il danno non patrimoniale sofferto dall'attore, si limitava a quantificare il cd. danno biologico ed ometteva di pronunciarsi in relazione all'ulteriore posta risarcitoria costituita dal cd. danno morale.
Pertanto, l'appellante chiedeva la riforma parziale del provvedimento impugnato e la condanna solidale di e al pagamento, in suo favore, Controparte_4 Controparte_1
della ulteriore somma di € 15.093,00, a titolo di risarcimento del danno morale sofferto in conseguenza del sinistro, liquidato secondo i parametri di cui alle cd. “Tabelle di
Milano” del 2024, oltre interessi al tasso legale su detto importo, dalla data di pubblicazione dell'emananda sentenza al saldo, nonché gli interessi legali sull'importo devalutato al momento del sinistro e rivalutato anno per anno alla pubblicazione della sentenza. In via gradata, l'appellante chiedeva la condanna delle suddette parti appellate, in solido tra loro, al pagamento della minore somma da quantificarsi equitativamente, oltre interessi come sopra descritti. Il tutto con condanna dei medesimi appellati al pagamento delle spese e delle competenze professionali del giudizio di gravame, oltre accessori come per legge, da attribuirsi ex art. 93 c.p.c. al procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l'appellata la quale deduceva: CP_1
preliminarmente, l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'impugnazione; nel merito,
l'infondatezza della doglianza dell'appellante, atteso che le tabelle milanesi utilizzate fornirebbero una liquidazione esaustiva del danno non patrimoniale nella sua interezza, cioè già comprensiva di tutte le voci – elaborate in via pretoria – che concorrono ad articolarne il contenuto (danno biologico, morale ed esistenziale) e atteso che mancherebbero, nel caso di specie, allegazioni e/o prove tali da dimostrare un maggior danno patito come liquidato dal primo Giudice.
L'appellato concludeva chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello o, in subordine, rigettarsi il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto con vittoria delle spese processuali.
e non si costituivano, benchè ritualmente evocati in Controparte_4 Parte_2
giudizio con conseguente loro contumacia volontaria.
Depositate dalle parti note conclusionali ai sensi dell'art 352 cpc e note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 18.12.2025 la causa veniva rimessa in decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art 342 cpc.
In via pregiudiziale, non vi sono dubbi sull'ammissibilità del proposto appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., anche ove si guardi alle modifiche apportate a tale previsione dal d.lgs. n. 149/2022, il cui intento è stato quello di recepire un principio consolidato in seno alla giurisprudenza che reputa sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del gravame, che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata, “senza inutili formalismi” (cfr. Cass. n.24262/2020).
Nella specie, parte appellante ha indicato, con assoluta chiarezza e puntualità, i capi della sentenza oggetto di censura e ha esplicitato le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederli per ottenere l'accoglimento della domanda in relazione al riconoscimento del danno morale asseritamente patito dall'istante. Ne deriva che l'atto introduttivo del presente giudizio soddisfa sicuramente i requisiti richiesti dal citato art. 342 del codice di rito e va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste da tale disposizione per la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
2. Il motivo di appello sull'omessa liquidazione del cd. danno morale.
2.1 Innanzitutto, deve osservarsi che in materia risarcitoria trova applicazione il cd. principio di integralità e indifferenza: ogniqualvolta ricorra una lesione in conseguenza di un illecito, il danneggiato – nei limiti della prova raggiunta – ha diritto ad essere ristorato completamente del pregiudizio subito, in modo tale da potersi trovare in una situazione analoga a quella ricorrente in assenza del vulnus al proprio diritto.
Nel caso di specie, l'appellante lamenta la violazione del suddetto principio e, precisamente, di non essere stato risarcito integralmente dei danni subiti in ragione del mancato riconoscimento del danno morale, avendo il Giudice di prime cure accertato e liquidato, nell'ambito del danno non patrimoniale conseguente all'illecito dedotto in giudizio, il solo danno biologico, temporaneo e permanente.
In effetti, il Giudice appellato ha attribuito, a titolo di ristoro del danno non patrimoniale, un importo risarcitorio pari a Euro 47.164,00 per danno biologico permanente, € 4.600,00 per ITT ed euro 2.300,00 per ITP al 50%, riconoscendo al danneggiato il solo ristoro della componente del danno non patrimoniale costituita dal danno biologico e non anche il ristoro della componente costituita dal danno morale.
Invero, dalle Tabelle liquidatorie Milanesi ed. 2024, in concreto applicate, si ricava come il montante risarcitorio considerato dal primo Giudice per un soggetto dell'età del danneggiato (anni 24), che abbia riportato la percentuale di invalidità dell'16%, è relativo al solo ristoro della componente del danno biologico.
Operando la liquidazione dei danni sopra riportata, il primo Giudice ha omesso, senza darne alcuna spiegazione, di statuire in merito alla richiesta di ristoro del danno non patrimoniale nella componente costituita dal "dolore" e dalla "sofferenza soggettiva"
(c.d. danno morale), al contrario di quanto erroneamente assunto in giudizio dalla costituita società appellata. 2.2. Chiarito questo primo profilo, è opportuno premettere in diritto che, come chiaramente si esprime la Corte di Cassazione, con ordinanza del 24 luglio 2024 n.
20661, il c.d. danno morale (rappresentato dal dolore dell'animo, dalla vergogna, dalla disistima di sé, dalla paura e dalla disperazione) riveste una piena autonomia e successività rispetto al danno biologico e può ben essere di rilevanza anche del tutto autonoma rispetto quella che è la sua primaria fonte, cioè il danno alla salute (cfr. Cass. sez. 3, ord. 22 marzo 2024 n. 7892 – secondo cui, per liquidare il "danno alla salute" secondo le tabelle milanesi, considerata "l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale", è necessario accertare l'eventuale loro concorso e, in caso di esclusione della componente morale del danno, liquidare il danno biologico una volta defalcato l'aumento tabellare previsto per il danno morale, e quindi risarcire soltanto il danno dinamico-relazionale; Cass. sez. 3, ord. 3 marzo 2023 n. 6444 secondo la quale, in caso di danno non patrimoniale derivato dalla lesione della salute,
"se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale..., la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale"; Cass. sez. 3, ord. 21 marzo 2022
n. 9006 per cui il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore prescindente dalle vicende dinamico-relazionali, onde costituisce oggetto di separata valutazione e autonoma liquidazione rispetto al danno biologico).
In altri termini, nel danno non patrimoniale dalla lesione della salute non costituisce una duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento del danno biologico, quale danno alla vita quotidiana e alle attività dinamico-relazionali, e un ulteriore risarcimento della sofferenza interiore (c.d. danno morale), per cui, se addotta e provata, quest'ultima va considerata oggetto di separata valutazione e liquidazione
(Cass. sez. 6-3, ord. 19 febbraio 2019 n. 4878).
Inoltre, in materia di onere della prova del danno morale, la giurisprudenza ha evidenziato che “sul giudice del merito incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (Cass. civ, Sez. III, sentenza nr. 6444/2023; Cass. civ., Sez.
III, sentenza nr. 23469/2018)”.
2.3 Applicando le coordinate interpretative sopra delineate, si rileva che l'appellante ha allegato una “grave sofferenza psicologica” in conseguenza dell'illecito ed ha richiesto, nei propri atti di parte del processo di primo grado, il risarcimento del danno morale derivante dal sinistro stradale di cui è stato vittima.
A fondamento della ricorrenza di tale voce di danno l'appellante ha riportato le conclusioni raggiunte dal nominato CTU, che accertava: “un politrauma a carico del rachide dorso lombare con frattura di Dl2- Ll, a carico della caviglia dx con lesione del legamento peroneale astragalico anteriore, trattato con esame strumentale quale tac del rachide ed ecografia della tibiotarsica dx. Per le lesioni riportate indossò nel tempo busto ortopedico tipo con appoggi sotto ascellari e bendaggio funzionale per la caviglia dx. Si sottopose a numerosi controlli ortopedici ospedalieri praticando cicli di fkt. A tutt'oggi lamenta la comparsa di lombalgia, soprattutto con le mutate condizioni climatiche ed edema perimalleolare laterale dopo la prolungata stazione eretta”. Inoltre, l'appellante ha asserito che “tale danno possa ritenersi presuntivamente provato – secondo i principi da ultimo ribaditi da Cass. 25164/2020
– sulla base degli invasivi trattamenti sanitari e chirurgici subiti, della significativa durata dell'inabilità temporanea connaturata anche dalla necessità di indossare un busto ortopedico e dell'altrettanto significativa invalidità permanente che può presumersi ingeneri persistenti sentimenti di sofferenza”.
Ciò posto, ritiene il collegio che le deduzioni di parte siano specificative del danno morale soltanto in relazione alla fonte rappresentata dal danno biologico temporaneo patito.
In altri termini, il quadro allegativo in ordine al danno morale, inteso come sofferenza interiore, è stato delineato dall'istante con idonea sufficienza soltanto con riguardo al periodo interessato dalla malattia in conseguenza del sinistro, avendo evidenziato il particolare decorso della stessa con necessità di utilizzare presidi medici e ausili ortopedici e di numerosi controlli e terapie, come anche da sottolineatura da parte del in grassetto della relazione di CTU sul punto. Pt_1
Nulla altro l'istante ha addotto e valorizzato se non, del tutto genericamente e inadeguatamente, di aver riportato una invalidità permanente del 16% con riferimento a quanto accertato dal CTU come sopra trascritto.
Dunque, avendo riguardo al lungo periodo di immobilizzazione e di uso di busto ortopedico con appoggi sotto ascellari e bendaggio caviglia con forte limitazione dei movimenti e conseguente cambiamento forzato delle proprie abitudini quotidiane in soggetto di giovane età (24 anni) e facendo ricorso alle nozioni di comune esperienza e in base all'id quod plerunque accidit (cfr Cass 23146/2019 sul ricorso al ragionamento probatorio presuntivo e a massime di esperienza), può senza dubbio affermarsi che l'appellante abbia sopportato sofferenze morali, la cui quantificazione equitativa si stima nel 30% della somma liquidata dal primo Giudice con riguardo esclusivo alla invalidità temporanea, per un importo pari a euro 2.070,00.
In definitiva, al fine dell'integrale ristoro del danno non patrimoniale subito dall'appellante , gli appellati Parte_1 Controparte_1
e in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t, vanno
[...] Controparte_4
solidalmente condannati al pagamento, in favore dell'appellante, della ulteriore somma di euro 2.070,00, a titolo di danno morale. Alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza (Cassazione n.1712/95) gli interessi compensativi dovuti al danneggiato vanno calcolati al tasso legale sulla predetta somma da devalutarsi alla data del fatto illecito e di anno in anno rivalutata sino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo sono dovuti gli interessi legali sulla somma come liquidata all'attualità di euro 2.070,00.
Alla luce delle superiori considerazioni la sentenza di primo grado va parzialmente riformata e, per l'effetto, in favore dell'appellante va riconosciuta l'ulteriore somma di euro 2.070,00, a titolo di danno morale, oltre interessi come sopra indicati, ferma nel resto la sentenza appellata.
3. Spese di lite
Atteso l'accoglimento parziale dell'appello e la parziale riforma della sentenza appellata relativamente al solo rapporto tra l'appellante , da un lato, e le Parte_1
parti appellate e Controparte_1 CP_4
dall'altro, occorre regolamentare le spese del doppio grado di giudizio in
[...]
applicazione della soccombenza delle predette parti appellate: quanto alle spese di primo grado, si ritiene di liquidarle come da pronuncia di primo grado, che, pertanto, si intende, confermata anche sul punto;
quanto alle spese di secondo grado, esse vanno liquidate come da dispositivo che segue, ai sensi del DM n. 55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo al valore della causa di appello da euro 5.201,00 a euro
26.000,00 e tenuto conto della natura, consistenza ed esito delle attività effettivamente poste in essere, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi nel presente grado.
Nulla sulle spese nei confronti del contumace , citato in appello senza Parte_2
essere destinatario di alcuna domanda.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di in persona del legale Controparte_4
rappresentante p.t., e di;
Parte_2 b) In accoglimento parziale dell'appello e in riforma parziale della sentenza appellata, condanna solidalmente e in CP_1 Controparte_4
persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t, al pagamento, in favore di
[...]
, dell'ulteriore somma di € 2.070,00, a titolo di risarcimento del danno Pt_1
morale, oltre interessi legali da calcolarsi come in parte motiva;
c) Condanna solidalmente gli appellati e al CP_1 Controparte_4
pagamento delle spese di primo grado come da sentenza appellata e delle spese del grado di appello, che si liquidano in euro 382,50 per esborsi e in complessivi euro 3.933,00 per compensi professionali, di cui € 1.134,00 per la fase di studio,
€ 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase della trattazione ed € 956 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali (15%) sui compensi, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Fabio
CU, quale procuratore antistatario;
d) Nulla sulle spese nei confronti di;
Parte_2
e) Ferma nel resto la sentenza appellata.
Così deciso in Napoli, addì 23.12.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^
riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso:
dott. Aurelia d'Ambrosio Presidente
dott. Michele Magliulo Consigliere
dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello, iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1740 dell'anno 2025, avverso la sentenza n. 8948/2024 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 18.10.2024, vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente al vico 2 Foglie a Santa Chiara nr. 9, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio
CU (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2
studio sito in Napoli al Centro Direzionale Is. G 1, giusta procura in calce all'atto di appello;
- Appellante -
CONTRO (P.IVA. nr. ), Controparte_1 P.IVA_1
già , con sede in Milano alla Piazza Vetra nr. 17, in persona del Controparte_2
Procuratore in virtù di procura speciale del 24-29.05.2023 in Controparte_3
autentica di Notaio Dr. di Milano ai numeri 54.207 di rep. 25.241 racc., Persona_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Furio De Palma (C.F. ) ed C.F._3
elettivamente domiciliata con lo stesso presso lo Studio dell'Avv. Giorgio Vaiana in
Napoli, Via Riviera di Chiaia n. 276, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- Appellato -
E
(P. IVA. nr. ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2
rappresentante p.t;
(C.F. ); Parte_2 C.F._4
- Appellati contumaci -
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, la società Controparte_4
in qualità di proprietaria dell'autoveicolo Suzuki “Maruti” targato EC717WK, nonché la società quale garante per la RCA del suddetto veicolo, per sentire Controparte_5
accertare la responsabilità della prima nella causazione del sinistro stradale che coinvolgeva gli attori e, per l'effetto, sentire condannare entrambi i convenuti, con vincolo solidale tra loro, al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni personali subite dagli istanti.
In particolare, gli attori deducevano che il giorno 22/12/2010, alle ore 13:30 circa, in
Napoli, al Corso San Giovanni a Teduccio venivano investiti dall'autoveicolo Suzuki
“Maruti”, targato EC717WK, condotto nell'occorso dal subendo Parte_3
gravi lesioni personali. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la società CP_1
ontestando l'an ed il quantum debeatur e chiedendo rigettarsi l'avversa domanda
[...]
con vittoria delle spese processuali.
Non si costituiva l , nonostante la regolarità della notifica dell'atto Controparte_6
introduttivo di giudizio.
La causa veniva istruita mediante prova orale e CTU medico legale e decisa, previa discussione orale delle parti, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c..
Sentenza di primo grado:
Il Tribunale di Napoli con sentenza nr. 8948/2024, pubblicata in data 18/10/2024, così provvedeva:
- dichiara la contumacia della Controparte_4
- in parziale accoglimento delle domande attoree, accerta l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Suzuki tg. EC717WK nella causazione del sinistro oggetto di causa, verificatosi in data 22.12.10;
- condanna la e in solido tra loro, al pagamento, Controparte_4 Controparte_1
in favore di , delle seguenti somme: a) a titolo di danno non patrimoniale, Parte_1
euro 54.064,00, oltre interessi al tasso legale, su detta somma, dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo e, sull'importo devalutato di euro 42.403,14, annualmente rivalutato, dal 22/12/10 alla data di pubblicazione della presente pronuncia;
b) a titolo di danno patrimoniale, la somma di euro 91,64, oltre interessi al tasso legale dalla data di notifica della citazione al saldo;
- condanna la società e al pagamento, in favore di Controparte_4 Controparte_1
, delle seguenti somme: a) a titolo di danno non patrimoniale euro Parte_2
7.471,11 oltre interessi al tasso legale, su detta somma, dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo e, sull'importo devalutato di euro 5.859,69, annualmente rivalutato, dal 22/12/10 alla data di pubblicazione della presente pronuncia;
b) a titolo di danno patrimoniale per spese mediche euro 68,73, oltre interessi al tasso legale dalla data di notifica della citazione al saldo;
- rigetta ogni altra domanda;
Con
- condanna e . in solido fra loro, al pagamento delle Controparte_4 CP_1
spese di lite sostenute dagli attori, che si liquidano in euro 27,00 per spese ed euro
12.833,73 per compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Fabio CU;
- pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di ctu, liquidate in separato decreto”.
Secondo grado di giudizio:
Con atto di appello ritualmente notificato, proponeva impugnazione Parte_1
avverso la predetta sentenza sulla base di un unico motivo di appello.
In particolare, l'appellante censurava la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui, liquidando il danno non patrimoniale sofferto dall'attore, si limitava a quantificare il cd. danno biologico ed ometteva di pronunciarsi in relazione all'ulteriore posta risarcitoria costituita dal cd. danno morale.
Pertanto, l'appellante chiedeva la riforma parziale del provvedimento impugnato e la condanna solidale di e al pagamento, in suo favore, Controparte_4 Controparte_1
della ulteriore somma di € 15.093,00, a titolo di risarcimento del danno morale sofferto in conseguenza del sinistro, liquidato secondo i parametri di cui alle cd. “Tabelle di
Milano” del 2024, oltre interessi al tasso legale su detto importo, dalla data di pubblicazione dell'emananda sentenza al saldo, nonché gli interessi legali sull'importo devalutato al momento del sinistro e rivalutato anno per anno alla pubblicazione della sentenza. In via gradata, l'appellante chiedeva la condanna delle suddette parti appellate, in solido tra loro, al pagamento della minore somma da quantificarsi equitativamente, oltre interessi come sopra descritti. Il tutto con condanna dei medesimi appellati al pagamento delle spese e delle competenze professionali del giudizio di gravame, oltre accessori come per legge, da attribuirsi ex art. 93 c.p.c. al procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l'appellata la quale deduceva: CP_1
preliminarmente, l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'impugnazione; nel merito,
l'infondatezza della doglianza dell'appellante, atteso che le tabelle milanesi utilizzate fornirebbero una liquidazione esaustiva del danno non patrimoniale nella sua interezza, cioè già comprensiva di tutte le voci – elaborate in via pretoria – che concorrono ad articolarne il contenuto (danno biologico, morale ed esistenziale) e atteso che mancherebbero, nel caso di specie, allegazioni e/o prove tali da dimostrare un maggior danno patito come liquidato dal primo Giudice.
L'appellato concludeva chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello o, in subordine, rigettarsi il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto con vittoria delle spese processuali.
e non si costituivano, benchè ritualmente evocati in Controparte_4 Parte_2
giudizio con conseguente loro contumacia volontaria.
Depositate dalle parti note conclusionali ai sensi dell'art 352 cpc e note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 18.12.2025 la causa veniva rimessa in decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art 342 cpc.
In via pregiudiziale, non vi sono dubbi sull'ammissibilità del proposto appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., anche ove si guardi alle modifiche apportate a tale previsione dal d.lgs. n. 149/2022, il cui intento è stato quello di recepire un principio consolidato in seno alla giurisprudenza che reputa sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del gravame, che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata, “senza inutili formalismi” (cfr. Cass. n.24262/2020).
Nella specie, parte appellante ha indicato, con assoluta chiarezza e puntualità, i capi della sentenza oggetto di censura e ha esplicitato le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederli per ottenere l'accoglimento della domanda in relazione al riconoscimento del danno morale asseritamente patito dall'istante. Ne deriva che l'atto introduttivo del presente giudizio soddisfa sicuramente i requisiti richiesti dal citato art. 342 del codice di rito e va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste da tale disposizione per la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
2. Il motivo di appello sull'omessa liquidazione del cd. danno morale.
2.1 Innanzitutto, deve osservarsi che in materia risarcitoria trova applicazione il cd. principio di integralità e indifferenza: ogniqualvolta ricorra una lesione in conseguenza di un illecito, il danneggiato – nei limiti della prova raggiunta – ha diritto ad essere ristorato completamente del pregiudizio subito, in modo tale da potersi trovare in una situazione analoga a quella ricorrente in assenza del vulnus al proprio diritto.
Nel caso di specie, l'appellante lamenta la violazione del suddetto principio e, precisamente, di non essere stato risarcito integralmente dei danni subiti in ragione del mancato riconoscimento del danno morale, avendo il Giudice di prime cure accertato e liquidato, nell'ambito del danno non patrimoniale conseguente all'illecito dedotto in giudizio, il solo danno biologico, temporaneo e permanente.
In effetti, il Giudice appellato ha attribuito, a titolo di ristoro del danno non patrimoniale, un importo risarcitorio pari a Euro 47.164,00 per danno biologico permanente, € 4.600,00 per ITT ed euro 2.300,00 per ITP al 50%, riconoscendo al danneggiato il solo ristoro della componente del danno non patrimoniale costituita dal danno biologico e non anche il ristoro della componente costituita dal danno morale.
Invero, dalle Tabelle liquidatorie Milanesi ed. 2024, in concreto applicate, si ricava come il montante risarcitorio considerato dal primo Giudice per un soggetto dell'età del danneggiato (anni 24), che abbia riportato la percentuale di invalidità dell'16%, è relativo al solo ristoro della componente del danno biologico.
Operando la liquidazione dei danni sopra riportata, il primo Giudice ha omesso, senza darne alcuna spiegazione, di statuire in merito alla richiesta di ristoro del danno non patrimoniale nella componente costituita dal "dolore" e dalla "sofferenza soggettiva"
(c.d. danno morale), al contrario di quanto erroneamente assunto in giudizio dalla costituita società appellata. 2.2. Chiarito questo primo profilo, è opportuno premettere in diritto che, come chiaramente si esprime la Corte di Cassazione, con ordinanza del 24 luglio 2024 n.
20661, il c.d. danno morale (rappresentato dal dolore dell'animo, dalla vergogna, dalla disistima di sé, dalla paura e dalla disperazione) riveste una piena autonomia e successività rispetto al danno biologico e può ben essere di rilevanza anche del tutto autonoma rispetto quella che è la sua primaria fonte, cioè il danno alla salute (cfr. Cass. sez. 3, ord. 22 marzo 2024 n. 7892 – secondo cui, per liquidare il "danno alla salute" secondo le tabelle milanesi, considerata "l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale", è necessario accertare l'eventuale loro concorso e, in caso di esclusione della componente morale del danno, liquidare il danno biologico una volta defalcato l'aumento tabellare previsto per il danno morale, e quindi risarcire soltanto il danno dinamico-relazionale; Cass. sez. 3, ord. 3 marzo 2023 n. 6444 secondo la quale, in caso di danno non patrimoniale derivato dalla lesione della salute,
"se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale..., la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale"; Cass. sez. 3, ord. 21 marzo 2022
n. 9006 per cui il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore prescindente dalle vicende dinamico-relazionali, onde costituisce oggetto di separata valutazione e autonoma liquidazione rispetto al danno biologico).
In altri termini, nel danno non patrimoniale dalla lesione della salute non costituisce una duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento del danno biologico, quale danno alla vita quotidiana e alle attività dinamico-relazionali, e un ulteriore risarcimento della sofferenza interiore (c.d. danno morale), per cui, se addotta e provata, quest'ultima va considerata oggetto di separata valutazione e liquidazione
(Cass. sez. 6-3, ord. 19 febbraio 2019 n. 4878).
Inoltre, in materia di onere della prova del danno morale, la giurisprudenza ha evidenziato che “sul giudice del merito incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (Cass. civ, Sez. III, sentenza nr. 6444/2023; Cass. civ., Sez.
III, sentenza nr. 23469/2018)”.
2.3 Applicando le coordinate interpretative sopra delineate, si rileva che l'appellante ha allegato una “grave sofferenza psicologica” in conseguenza dell'illecito ed ha richiesto, nei propri atti di parte del processo di primo grado, il risarcimento del danno morale derivante dal sinistro stradale di cui è stato vittima.
A fondamento della ricorrenza di tale voce di danno l'appellante ha riportato le conclusioni raggiunte dal nominato CTU, che accertava: “un politrauma a carico del rachide dorso lombare con frattura di Dl2- Ll, a carico della caviglia dx con lesione del legamento peroneale astragalico anteriore, trattato con esame strumentale quale tac del rachide ed ecografia della tibiotarsica dx. Per le lesioni riportate indossò nel tempo busto ortopedico tipo con appoggi sotto ascellari e bendaggio funzionale per la caviglia dx. Si sottopose a numerosi controlli ortopedici ospedalieri praticando cicli di fkt. A tutt'oggi lamenta la comparsa di lombalgia, soprattutto con le mutate condizioni climatiche ed edema perimalleolare laterale dopo la prolungata stazione eretta”. Inoltre, l'appellante ha asserito che “tale danno possa ritenersi presuntivamente provato – secondo i principi da ultimo ribaditi da Cass. 25164/2020
– sulla base degli invasivi trattamenti sanitari e chirurgici subiti, della significativa durata dell'inabilità temporanea connaturata anche dalla necessità di indossare un busto ortopedico e dell'altrettanto significativa invalidità permanente che può presumersi ingeneri persistenti sentimenti di sofferenza”.
Ciò posto, ritiene il collegio che le deduzioni di parte siano specificative del danno morale soltanto in relazione alla fonte rappresentata dal danno biologico temporaneo patito.
In altri termini, il quadro allegativo in ordine al danno morale, inteso come sofferenza interiore, è stato delineato dall'istante con idonea sufficienza soltanto con riguardo al periodo interessato dalla malattia in conseguenza del sinistro, avendo evidenziato il particolare decorso della stessa con necessità di utilizzare presidi medici e ausili ortopedici e di numerosi controlli e terapie, come anche da sottolineatura da parte del in grassetto della relazione di CTU sul punto. Pt_1
Nulla altro l'istante ha addotto e valorizzato se non, del tutto genericamente e inadeguatamente, di aver riportato una invalidità permanente del 16% con riferimento a quanto accertato dal CTU come sopra trascritto.
Dunque, avendo riguardo al lungo periodo di immobilizzazione e di uso di busto ortopedico con appoggi sotto ascellari e bendaggio caviglia con forte limitazione dei movimenti e conseguente cambiamento forzato delle proprie abitudini quotidiane in soggetto di giovane età (24 anni) e facendo ricorso alle nozioni di comune esperienza e in base all'id quod plerunque accidit (cfr Cass 23146/2019 sul ricorso al ragionamento probatorio presuntivo e a massime di esperienza), può senza dubbio affermarsi che l'appellante abbia sopportato sofferenze morali, la cui quantificazione equitativa si stima nel 30% della somma liquidata dal primo Giudice con riguardo esclusivo alla invalidità temporanea, per un importo pari a euro 2.070,00.
In definitiva, al fine dell'integrale ristoro del danno non patrimoniale subito dall'appellante , gli appellati Parte_1 Controparte_1
e in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t, vanno
[...] Controparte_4
solidalmente condannati al pagamento, in favore dell'appellante, della ulteriore somma di euro 2.070,00, a titolo di danno morale. Alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza (Cassazione n.1712/95) gli interessi compensativi dovuti al danneggiato vanno calcolati al tasso legale sulla predetta somma da devalutarsi alla data del fatto illecito e di anno in anno rivalutata sino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo sono dovuti gli interessi legali sulla somma come liquidata all'attualità di euro 2.070,00.
Alla luce delle superiori considerazioni la sentenza di primo grado va parzialmente riformata e, per l'effetto, in favore dell'appellante va riconosciuta l'ulteriore somma di euro 2.070,00, a titolo di danno morale, oltre interessi come sopra indicati, ferma nel resto la sentenza appellata.
3. Spese di lite
Atteso l'accoglimento parziale dell'appello e la parziale riforma della sentenza appellata relativamente al solo rapporto tra l'appellante , da un lato, e le Parte_1
parti appellate e Controparte_1 CP_4
dall'altro, occorre regolamentare le spese del doppio grado di giudizio in
[...]
applicazione della soccombenza delle predette parti appellate: quanto alle spese di primo grado, si ritiene di liquidarle come da pronuncia di primo grado, che, pertanto, si intende, confermata anche sul punto;
quanto alle spese di secondo grado, esse vanno liquidate come da dispositivo che segue, ai sensi del DM n. 55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo al valore della causa di appello da euro 5.201,00 a euro
26.000,00 e tenuto conto della natura, consistenza ed esito delle attività effettivamente poste in essere, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi nel presente grado.
Nulla sulle spese nei confronti del contumace , citato in appello senza Parte_2
essere destinatario di alcuna domanda.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di in persona del legale Controparte_4
rappresentante p.t., e di;
Parte_2 b) In accoglimento parziale dell'appello e in riforma parziale della sentenza appellata, condanna solidalmente e in CP_1 Controparte_4
persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t, al pagamento, in favore di
[...]
, dell'ulteriore somma di € 2.070,00, a titolo di risarcimento del danno Pt_1
morale, oltre interessi legali da calcolarsi come in parte motiva;
c) Condanna solidalmente gli appellati e al CP_1 Controparte_4
pagamento delle spese di primo grado come da sentenza appellata e delle spese del grado di appello, che si liquidano in euro 382,50 per esborsi e in complessivi euro 3.933,00 per compensi professionali, di cui € 1.134,00 per la fase di studio,
€ 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase della trattazione ed € 956 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali (15%) sui compensi, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Fabio
CU, quale procuratore antistatario;
d) Nulla sulle spese nei confronti di;
Parte_2
e) Ferma nel resto la sentenza appellata.
Così deciso in Napoli, addì 23.12.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio