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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 11466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11466 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 16083/2021 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, dott. Pietro Lupi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa iscritta al n.16083/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza ex art.127 ter c.p.c. del 26 giugno 2025 e con la fissazione del primo termine previsto dagli artt. 190 e 281-quinquies, co 1,
c.p.c che è scaduto il 25 settembre 2025
TRA
c.f.: , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
22.03.1963, residente in [...],
ed ivi elettivamente domiciliato alla Via Kennedy, n. 177, presso lo studio dell'Avv. Domenico Fruttaldo (c.f.: ) che lo CodiceFiscale_2
rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla citazione
- ATTORE
E
c.f.: , con Controparte_1 CodiceFiscale_3
studio sito in Napoli al Centro Direzionale, Via G. Porzio, n. 4 IS G/8
- CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: nelle note per l'udienza a trattazione scritta del 26.6.2025 la
Pag. 1 difesa dell'attore ha concluso riportandosi a tutto quanto dedotto ed argomentato nel proprio atto di citazione in rinnovazione, nonché nelle memorie ex art. 183, VI co. c.p.c. depositate, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda proposta dall'attore è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 17.06.2021
ha convenuto in giudizio il dott. Parte_1 Controparte_1
per l'udienza del 10.11.2021, esponendo:
[...]
- che nel mese di febbraio 2019, a causa di diverse problematiche di natura estetico/paradontale, si recava presso lo studio del Dott. CP_1
, il quale, dopo aver eseguito una radiografia panoramica, Controparte_1
programmava una strategia clinica con realizzazione di un manufatto implantoprotesico cosiddetto "All on four 4" che prevede l'applicazione di quattro impianti che vengono caricati protesicamente ;
- che il costo era di € 5.500,00 corrisposto in tre tranches prima della fase definitiva del lavoro, la quale era stata pianificata per la fine del mese di luglio 2019 ma che invece non è mai stata portata a termine;
- che in data 11.02.2019 il dott. provvedeva ad estrarre tutti CP_1
gli elementi dentari residui dell'arcata superiore e contestualmente applicava quattro impianti e, previa acquisizione dell'impronta, provvedeva nella stessa giornata all'applicazione di un ponte provvisorio;
- che, a seguito dell'intervento, il lamentava forti dolori, con Pt_1
episodi di dolenzia, sanguinamento e edema, e nei mesi a seguire subiva più
Pag. 2 volte lo svitamento delle viti di connessione (con relativa ingestione di alcune di esse), nonché la lesione della protesi provvisoria con notevoli disagi, fisici oltre che estetici;
- che agli inizi del mese di luglio 2019 il si metteva in contatto Pt_1
con il dott. per l'ultimazione del lavoro programmato ma il dott. CP_1
adducendo scuse non portava a termine il lavoro entro la fine di CP_1
luglio com'era stato, invece, pianificato;
- che in data 13.08.2019 durante le ferie estive subiva il distacco dei quattro impianti e del ponte provvisorio, trovandosi costretto per giorni ad alimentarsi soltanto con cibi liquidi e/o passati;
- che alla fine del mese agosto 2019 il dott. riceveva il CP_1
presso lo studio e provvedeva ad applicare 2 impianti (non più 4) in Pt_1
zona canini, nonché ad effettuare una radiografia e a sistemare un nuovo ponte provvisorio;
- che seguirono ulteriori mesi di disagi caratterizzati da dolore nella masticazione, sensazione di punture di spillo a osso e gengive, mobilità del lavoro, che portarono il nel novembre 2019 ad eseguire Pt_1
spontaneamente una panoramica e a rimuovere autonomamente il manufatto di cui era portatore;
- che dopo le festività Natalizie, l'istante si avvaleva dell'aiuto di un odontoiatra, amico di vecchia data, al fine di far convertire il ponte provvisorio in una protesi mobile con palato che gli potesse assicurare una tenuta più dignitosa;
- che, in data 20.12.2019 a mezzo pec, inviava diffida risarcitoria ed in data 21.04.2021 esperiva la mediazione che aveva esito negativo.
Pag. 3 L'attore ha, quindi, chiesto di dichiarare la risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale concluso tra le parti e condannare il Dott.
al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, conseguenti le CP_1
lesioni subite quantificati in €. 41.842,64 o nella maggior o minor somma che dovesse risultare in corso di causa a seguito dell'espletamento di CTU, oltre interessi legali e con vittoria di spese e attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
Il convenuto non si è costituito. Controparte_1
Con ordinanza del 14 marzo 2022 il Giudice ha ordinato la rinnovazione, per l'udienza del 31 ottobre 2022, della notifica della citazione che avveniva a mezzo posta presso la residenza del convenuto in Pomigliano
d'Arco alla Via Passariello, n. 103, (come da certificato anagrafico del 4
maggio 2022). Per temporanea assenza del destinatario accertata in data 13
Parte maggio 2022 è stata inviata la che è ritornata al mittente per compiuta giacenza, dopo dieci giorni di giacenza all'Ufficio Postale, in data 24 maggio
2022.
Concessi all'udienza del 30 gennaio 2023 i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, VI co., c.p.c., ammessa ed espletata la sola CTU,
mutato l'istruttore, all'udienza del 26.06.25 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione del termine di 60 giorni ex art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale.
Deve, innanzitutto, essere dichiarata la contumacia del convenuto,
ritualmente citato, e non costituitosi. Al riguardo, si osserva che,
contrariamente, a quanto rilevato dal primo giudice, la prima notifica,
effettuata il 17 giugno 2021 a mezzo PEC, all'indirizzo del convenuto estratto
Pag. 4 da era rituale e tempestiva. Comunque ne è stata disposta la Pt_3
rinnovazione che si è perfezionata a mezzo posta secondo le modalità sopra indicate.
La domanda è procedibile avendo l'attore esperito invano il procedimento di mediazione previsto dagli artt. 8, co. 2, L. 24/2017 e 5 d.lgs
28/2010 e succ.ve modifiche come da verbale del 21 aprile 2021 del mediatore in atti.
L'attore ha proposto domanda di natura contrattuale chiedendo accertarsi l'inadempimento del medico, con il quale aveva stipulato un contratto d'opera professionale, nel trattamento odontoiatrico ricevuto, con conseguente risarcimento dei danni, e la risoluzione del contratto intercorso tra il medesimo ed il convenuto.
Si rientra, quindi, nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale di cui al terzo comma dell'art. 7 della legge Gelli n. 24 del 2017, applicabile Pt_4
alla fattispecie: “L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2
risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile,
salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta
con il paziente”.
Si osserva subito che, sul piano processuale, “il paziente danneggiato
che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione
sanitaria deve provare il contratto o il “contatto sociale” ed ha l'onere di
provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra
l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove
patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice
provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa
Pag. 5 imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della
prestazione; in quanto il danno evento consta della lesione non dell'interesse
strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento
delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla
salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato)”
(Cass. 28991/2019; Cass, 26907/2020).
In sostanza, l'attore danneggiato deve provare l'esistenza del contratto o del contatto sociale e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e deve allegare, cioè affermare, spiegando in maniera specifica, l'inadempimento del debitore-medico che sia astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato.
Questo tipo di inadempimento viene definito come “inadempimento
qualificato”. In sostanza, non qualsiasi inadempimento è rilevante nella responsabilità professionale, ma “solo quello che costituisce causa (o
concausa) efficiente del danno” (Cass., sezioni unite, n. 577/2008). A carico del convenuto medico o struttura (e solo se l'attore ha dimostrato quello che grava sulla sua posizione), spetterà invece dimostrare due cose: o che quell'inadempimento qualificato non c'è stato oppure che, pur esistendo, non si pone in rapporto causale con l'evento.
Altresì grava sul creditore l'onere di provare il nesso di causalità fra l'azione o l'omissione del sanitario ed il danno di cui domanda il risarcimento. Non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare. E, invero, se si ascrive un danno ad una condotta non può non essere provata, da colui che allega tale ascrizione, la riconducibilità in via causale del danno a quella condotta.
Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione
Pag. 6 professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie;
il nesso eziologico che, invece, spetta al debitore di provare,
dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218)”.
Quanto alla condotta omissiva ascritta al sanitario, questa deve ritenersi collegata causalmente all'evento dannoso qualora l'evento dannoso non si sarebbe verificato o, comunque, sarebbe stato limitato nella sua portata o differito nel tempo in misura non irrisoria.
La condotta omissiva non è causalmente riconducibile all'evento dannoso nel caso in cui l'evento dannoso si sarebbe comunque verificato o gli effetti dannosi sarebbero stati comunque sostanzialmente gli stessi che il paziente ha subito, in questo caso l'evento dannoso dipende da altri fattori causali diversi dalla condotta omissiva del sanitario.
Con la sentenza n. 18392/2017 della Cassazione viene descritto quello che è il cd. doppio ciclo causale: quando è dedotta una responsabilità
contrattuale della struttura sanitaria per inesatto adempimento della prestazione sanitaria, grava sul danneggiato paziente dimostrare il nesso di causalità, tra l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di una nuova patologia e l'azione o l'omissione dei sanitari. Grava invece su questi ultimi dimostrare che l'esatta esecuzione della prestazione è divenuta impossibile per una causa imprevedibile e inevitabile.
Il primo ciclo causale consiste, quindi, nella dimostrazione del nesso
Pag. 7 causale a carico dell'attore danneggiato mentre il secondo individua l'onere probatorio a carico del medico o della struttura, precisando che questo secondo onere, cioè quello del secondo ciclo causale, sorge solo se il danneggiato ha dimostrato il nesso causale tra la patologia e la condotta dei sanitari. In particolare, l'oggetto del secondo ciclo causale è in sostanza la prova di una eccezione processuale e cioè di un fatto storico, che estingue la pretesa dell'attore danneggiato. La prova consiste in un fatto positivo e cioè
dimostrare che il fatto dannoso, la patologia, la lesione o il pregiudizio è stato causato da un fatto diverso dalla (inadeguata) prestazione professionale e cioè
da una causa sopravvenuta imprevedibile ed inevitabile, assolvendo, indi, per tal via, alla prova del fatto estintivo del diritto azionato dall'attore.
Nel secondo ciclo causale il debitore (convenuto) danneggiante deve fornire la c.d. prova del fatto estintivo del diritto che s'incentra sulla diligenza spesa nell'esecuzione della prestazione, ma non quella professionale evocata dal secondo comma dell'art. 1176, c.c., bensì quella ordinaria posta dal primo comma della norma da ultimo citata.
In sostanza, se l'attore-creditore-paziente offre la prova per presunzioni del nesso causale a fondamento della propria domanda così
completando il primo ciclo causale, il medico convenuto può offrire la controprova per paralizzare il risultato probabilistico raggiunto attraverso quella presunzione.
Se il medico fornisce questa controprova, si apre il terzo ciclo causale e cioè la possibilità per l'attore di dimostrare la insufficienza della controprova del convenuto medico. All'esito del secondo ciclo causale, la prova, da parte del debitore, di aver osservato le leges artis (cioè avere
Pag. 8 provato che l'evento sopravvenuto, usando la diligenza ordinaria, era non prevedibile e non evitabile), farebbe in altre parole scattare un nuovo ciclo causale (il terzo) questa volta a carico del creditore, tenuto a allegare e dimostrare la causa ignota e la sua prevedibilità da parte del debitore.
Nel caso di specie parte attrice ha dimostrato l'esistenza di un contratto attraverso i documenti n. 1, 2, 3 e 4, menzionati nell'atto di citazione notificato e depositati al momento dell'iscrizione a ruolo della causa, e cioè il certificato medico a firma del convenuto e le tre fatture per le prestazioni svolte da quest'ultimo, documenti che devono intendersi per riconosciuti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 214 e 215, co. 1, n. 1, c.p.c..
Ciò posto, va verificato se sussistano i profili di “inadempimento qualificato” dedotti a pag. 4 dell'atto di citazione.
La risposta è positiva all'esito della CTU espletata dalla dott.ssa Per_1
medico chirurgo specialista in medicina legale, e dott.
[...] [...]
specialista in Odontostomatologia, Per_2
La relazione peritale ha evidenziato che “la scelta di eseguire una
tecnica di riabilitazione implantoprotesica mediante tecnica “All on four”
risultava adeguata e indicata per la condizione di parodontite cronica da cui
il risultava verosimilmente affetto (in assenza di indagini strumentali Pt_1
agli atti attestanti lo stato preesistente ai fatti in causa).
Tuttavia, la messa in atto di tale metodica presuppone un accurato studio pre-
operatorio mediante tecniche di imaging, quali la TC cone-beam, necessaria
per stabilire la candidabilità del paziente al trattamento, la qualità dell'osso
e la quantità di impianti da inserire (da un minimo di 4 impianti ad un
massimo di 6), nonché ottenere un preciso progetto d'azione.
Pag. 9 Nel caso in esame tali approfondimenti strumentali non risultano eseguiti, ed
in data 11/02/2019, contestualmente all'estrazione dei denti naturali, il Dott.
ha effettuato l'impianto di quattro manufatti protesici. CP_1
Tenuto conto dello scarso risultato clinico della procedura, in relazione alla
precoce perdita prima di due dei quattro impianti e poi degli ultimi due
residui, può affermarsi l'inaccurata, se non assente, pianificazione pre-
operatoria della procedura, sia dal punto implantologico che protesico, la
mancanza di esami strumentali ha determinato il fallimento della terapia e la
perdita di quota ossea in corrispondenza dei siti implantari, e allo stato
residuano aree strumentalmente accertate di osteolisi e riassorbimento osseo.
Questo preclude al la possibilità di intervenire mediante scelte Pt_1
terapeutiche alternative future, se non dopo interventi di rimodellamento
dell'osso residuo.
Pertanto, la condotta alternativa ma omessa, consistente nel sottoporre il
paziente ai necessari controlli strumentali preliminari all'intervento ed
indispensabili al fine di individuare il piano riabilitativo più idoneo alle
istanze cliniche del caso, avrebbe, nell'ottica del “più probabile che non”,
consentito un'evoluzione clinica più favorevole, scongiurando la perdita di
tessuto osseo allo stato residuata”.
Attesa anche la contumacia del convenuto non risulta dagli atti dimostrato che il fatto dannoso, la patologia, la lesione o il pregiudizio siano state causate da un fatto diverso dalla (inadeguata) prestazione professionale e cioè da una causa sopravvenuta imprevedibile ed inevitabile
Dimostrata la sussistenza del nesso di causalità tra i difetti di condotta del sanitario convenuto e il danno lamentato dal e, in mancanza della Pt_1
Pag. 10 prova liberatoria, ne consegue che va ritenuta fondata e va accolta la domanda relativa alla declaratoria di responsabilità del convenuto per l'erronea esecuzione delle prestazioni in questione, con la consequenziale loro condanna al risarcimento dei danni in favore dell'attore.
Al contempo, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. deve ritenersi l'inadempimento del sanitario di non scarsa importanza considerati i postumi permanenti di cui infra a fronte anche del pagamento avvenuto del corrispettivo e l'evidente squilibrio contrattuale verificatosi. Pertanto, deve essere anche accolta la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto d'opera professionale proposto dall'attore.
Ai fini della liquidazione dei danni occorre quantificare l'entità della malattia temporanea e dei postumi residuati all'attore.
Secondo i CCTTUU, con valutazioni ben motivate, anche con riferimento ai barémes utilizzati, e dalle quali non vi è motivo di discostarsi,
“gli esiti sfavorevoli dell'intervento hanno determinato un periodo di
Invalidità Temporanea Totale di 3 giorni, in relazione alla necessità di
sottoporsi ad ulteriori interventi chirurgici, e una Invalidità Temporanea
Parziale al 50% di 10 giorni, quale sintesi a scalare di un più lungo periodo
di malattia, caratterizzato da grave pregiudizio al benessere psico-fisico in
relazione ai disturbi nella masticazione e nell'interlocuzione, nonché per
l'impianto poco stabile. La riduzione del tessuto osseo mascellare in esito al
fallimento dell'implantoprotesi integra, invece, un Danno Biologico
Permanente quantificabile nella misura del 3%.
A tale valutazione si perviene considerando le indicazioni dei più recenti e
accreditati barèmes valutativi medico-legali (Linee guida per la valutazione
Pag. 11 medico - legale del danno alla persona in ambito civilistico” della SIMLA), e
applicando un criterio analogico valutativo, secondo cui la condizione di
compromissione ossea del mascellare può considerarsi equivalente, in termini
di compromissione della integrità psico-fisica della persona, al seguente
riferimento tabellare:
Esiti di fratture mandibolari extra-articolari e mascellari in presenza di turbe
disfunzionali di grado lieve: 2-7%.
Riconoscendo una percentuale di danno biologico pari al valore medio del
predetto range, tenuto conto dell'obiettività riscontrata nel corso delle
operazioni peritali, in uno con quanto emerso dalle indagini strumentali cui
l'attore si è sottoposto di propria iniziativa in seguito ai fatti in causa,
dimostrative di mancata osteointegrazione degli impianti (OPT) e di aree di
osteolisi (TC cone beam)”.
Ritenuta esaustiva la consulenza, anche nelle risposte alle osservazioni dei consulenti di parte convenuta, nel procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale, si deve evidenziare che il danno biologico va determinato facendo applicazione delle tabelle di cui Decreto Ministeriale 18 luglio 2025
pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 176 del 31 luglio 2025.
Si ricorda, infatti, che in materia di lesioni micropermanenti trovano applicazione i criteri risarcitori di cui all'art. 139 del Codice delle
Assicurazioni, cui rinvia l'articolo 7, comma 4, della legge n. 24/2017, cd.
Gelli-Bianco.
Quindi, considerando che il al momento dell'intervento aveva Pt_1
56 anni, in base alle tabelle richiamate spettano all'attore € 2.670,00 per danno biologico/dinamico relazionale per 3 punti di invalidità (senza
Pag. 12 incremento per personalizzazione del danno non essendo stato allegato e provato alcun elemento idoneo a fondarlo), ed € 449,44 per danno biologico temporaneo, per un totale di € 3.119,98 a titolo di danno non patrimoniale
Deve, invece, essere negato il risarcimento del danno morale.
Invero, come argomenta più di recente Cass. 6444/2023 richiamando il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, debba rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la
Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà
naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali,
costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (cfr.,
ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 901 del 17/01/2018, Rv. 647125 - 02).
Sul giudice del merito, pertanto, incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno,
Pag. 13 nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d.
danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé,
della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del
28/09/2018, Rv. 650858 - 01); con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, varrà considerare la necessità di sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo.
Pur quando rimanga aperta per il danneggiato la possibilità di dimostrare l'eventuale compresenza di conseguenze dannose contestualmente avvertibili, in ipotesi, su entrambi i piani del danno biologico e del danno morale (ossia di diverse conseguenze dannose concretamente coesistenti e correttamente collocabili sui due diversi piani), rimane comunque ferma la
Pag. 14 necessità che l'interessato abbia a fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte;
a tal fine, tuttavia, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a)
legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta,
in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata,
attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale;
da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come avvenuto nel caso di specie),
corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale.
Pag. 15 Nel caso di specie, parte attrice non ha offerto elementi di prova né ha allegato circostanze o fatti diversi da quelli già considerati nella valutazione del danno biologico riscontrato. Pertanto, il danno morale non può essere riconosciuto.
Infine, in riferimento al danno di natura patrimoniale, è opportuno quantificare la componente del danno emergente, consistito nelle spese sostenute dal paziente per i pregiudizi cagionati dal fallimento dell'intervento chirurgico nonché nelle spese future da sostenere al fine di ottenere un migliore esito funzionale.
Pertanto, deve essere considerato il corrispettivo versato dal al Pt_1
per l'intervento di riabilitazione “All on four”, pari ad € 5.100,00 CP_1
(cinquemilacento/00) come da ricevute in atti - importo che, comunque, se non può essere considerato danno emergente deve essere comunque restituito per effetto della risoluzione del contratto - nonché le future spese da sostenere per i seguenti provvedimenti terapeutici: rimozione dei due impianti immessi nel settembre 2019, € 1.000,00 (mille/00); intervento di rigenerazione dell'osso in preparazione del nuovo intervento di implantoprotesi, € 2.000,00
(duemila/00); costruzione di un nuovo manufatto protesico mobile, in attesa del nuovo intervento: € 1.000,00 (mille/00). Il totale di questi importi ammonta ad € 9.100,00 (novemilacento/00),
Come specificato dai CCTTUU, in relazione allo stato delle mucose e della bontà dell'osso residuo, l'attore potrebbe sottoporsi ad un ulteriore intervento chirurgico, la cui fattibilità dovrà essere necessariamente corroborata da un attento esame radiografico. Mediante tale ulteriore provvedimento si potranno apporre 4/6 impianti per un totale di € 4.000,00
Pag. 16 (quattromila/00). La corretta osteointegrazione degli impianti è attesa a seguito di un periodo di almeno sei mesi, entro cui sarà necessario ribassare la protesi totale con spesa prevista di € 300,00 (trecento/00) e successivamente protesizzare il tutto con barra stabilizzatrice e nuova protesi totale in resina avvitata su impianti con spesa prevista di € 2.500,00
(duemilacinquecento/00). Tale protesi dovrà essere rinnovata a distanza di 10
anni per un'ulteriore spesa di € 1.000,00 (mille/00). Il costo totale di questa seconda fase sarà all'incirca di € 7.800,00 (settemilaottocento/00).
L'ammontare complessivo del danno patrimoniale risulta pari ad €
16.800,00
Il convenuto deve quindi essere condannato al pagamento in favore dell'attore del danno non patrimoniale di € 3.119,98 oltre al danno patrimoniale di € 16.800,00 e, quindi, complessivamente € 19.919,98.
In ordine alla richiesta di rivalutazione delle somme riconosciute all'attore e di corresponsione degli interessi si osserva, quanto alla prima, che i danni sono stati liquidati all'attualità.
Quanto, invece, agli interessi si rileva che «il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può
essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata». In pratica, «qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano
Pag. 17 conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è
dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma.
Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata,
mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio
(così, per prima, Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712)». Questo
tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c.,
adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. lucro cessante), quello degli interessi fissandone il tasso nella misura del 1,5% annuo, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, atteso l'intervallo di tempo fra l'illecito, 11 febbraio 2019, ed il suo risarcimento (sei anni e mezzo) e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.
Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento dell'evento dannoso sull'importo sopra liquidato di € 19.919,98 svalutato all'epoca dell'evento, che si fa coincidere con la data dell'intervento,
11.02.2019, con l'applicazione del coefficiente ISTAT 1,187 dell'ultima
Pag. 18 rilevazione (FOI nt 3.5 - Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – ottobre 2025) consultabile sul sito web dell'ISTAT
(www.istat.it), ad € 16.781,78, quindi, su quest'ultima somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 11 febbraio,
secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall'I.S.T.A.T., fino alla data della presente decisione. Sull'importo finale come sopra riconosciuto, € 19.919,98 (che si converte in debito di valuta) maggiorato degli interessi compensativi maturati,
saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c.
Alla soccombenza segue, altresì, la condanna del convenuto al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite, comprese quelle della
CTU, liquidate come da separato decreto, che si liquidano con riferimento al valore della somma attribuita alla parte vincitrice (compresi gli interessi compensativi sino alla decisione) sulla base delle tariffe di cui al DM 55/2014
applicando i valori medi di ogni fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, ottava sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1
provvede:
1) dichiara la contumacia di;
CP_1 Controparte_1
2) accogliendo per quanto di ragione la domanda, dichiara risolto per grave inadempimento il contratto d'opera professionale tra le parti e dichiara la responsabilità del convenuto nella produzione dei danni subiti dall'attore e,
per l'effetto, lo condanna al pagamento in favore di della Parte_1
Pag. 19 complessiva somma di € 19.919,98, oltre interessi compensativi nella misura dell'1,5% annuo dal momento del sinistro, 11.2.2019, sul predetto importo svalutato a detta epoca e cioè su € 16.781,78 ed, inoltre, su tale somma progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 11 febbraio,
secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali sulla somma come sopra riconosciuta di € 19.919,98
maggiorata degli interessi compensativi maturati, dalla data di pubblicazione sino al soddisfo;
3) condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi ed euro 545,00 per spese vive, oltre spese di CTU, come già liquidate con seprate decreto, e rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed Iva come per legge, con attribuzione al procuratore alle liti dell'attore, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, il 5 dicembre 2025
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
Pag. 20
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, dott. Pietro Lupi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa iscritta al n.16083/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza ex art.127 ter c.p.c. del 26 giugno 2025 e con la fissazione del primo termine previsto dagli artt. 190 e 281-quinquies, co 1,
c.p.c che è scaduto il 25 settembre 2025
TRA
c.f.: , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
22.03.1963, residente in [...],
ed ivi elettivamente domiciliato alla Via Kennedy, n. 177, presso lo studio dell'Avv. Domenico Fruttaldo (c.f.: ) che lo CodiceFiscale_2
rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla citazione
- ATTORE
E
c.f.: , con Controparte_1 CodiceFiscale_3
studio sito in Napoli al Centro Direzionale, Via G. Porzio, n. 4 IS G/8
- CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: nelle note per l'udienza a trattazione scritta del 26.6.2025 la
Pag. 1 difesa dell'attore ha concluso riportandosi a tutto quanto dedotto ed argomentato nel proprio atto di citazione in rinnovazione, nonché nelle memorie ex art. 183, VI co. c.p.c. depositate, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda proposta dall'attore è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 17.06.2021
ha convenuto in giudizio il dott. Parte_1 Controparte_1
per l'udienza del 10.11.2021, esponendo:
[...]
- che nel mese di febbraio 2019, a causa di diverse problematiche di natura estetico/paradontale, si recava presso lo studio del Dott. CP_1
, il quale, dopo aver eseguito una radiografia panoramica, Controparte_1
programmava una strategia clinica con realizzazione di un manufatto implantoprotesico cosiddetto "All on four 4" che prevede l'applicazione di quattro impianti che vengono caricati protesicamente ;
- che il costo era di € 5.500,00 corrisposto in tre tranches prima della fase definitiva del lavoro, la quale era stata pianificata per la fine del mese di luglio 2019 ma che invece non è mai stata portata a termine;
- che in data 11.02.2019 il dott. provvedeva ad estrarre tutti CP_1
gli elementi dentari residui dell'arcata superiore e contestualmente applicava quattro impianti e, previa acquisizione dell'impronta, provvedeva nella stessa giornata all'applicazione di un ponte provvisorio;
- che, a seguito dell'intervento, il lamentava forti dolori, con Pt_1
episodi di dolenzia, sanguinamento e edema, e nei mesi a seguire subiva più
Pag. 2 volte lo svitamento delle viti di connessione (con relativa ingestione di alcune di esse), nonché la lesione della protesi provvisoria con notevoli disagi, fisici oltre che estetici;
- che agli inizi del mese di luglio 2019 il si metteva in contatto Pt_1
con il dott. per l'ultimazione del lavoro programmato ma il dott. CP_1
adducendo scuse non portava a termine il lavoro entro la fine di CP_1
luglio com'era stato, invece, pianificato;
- che in data 13.08.2019 durante le ferie estive subiva il distacco dei quattro impianti e del ponte provvisorio, trovandosi costretto per giorni ad alimentarsi soltanto con cibi liquidi e/o passati;
- che alla fine del mese agosto 2019 il dott. riceveva il CP_1
presso lo studio e provvedeva ad applicare 2 impianti (non più 4) in Pt_1
zona canini, nonché ad effettuare una radiografia e a sistemare un nuovo ponte provvisorio;
- che seguirono ulteriori mesi di disagi caratterizzati da dolore nella masticazione, sensazione di punture di spillo a osso e gengive, mobilità del lavoro, che portarono il nel novembre 2019 ad eseguire Pt_1
spontaneamente una panoramica e a rimuovere autonomamente il manufatto di cui era portatore;
- che dopo le festività Natalizie, l'istante si avvaleva dell'aiuto di un odontoiatra, amico di vecchia data, al fine di far convertire il ponte provvisorio in una protesi mobile con palato che gli potesse assicurare una tenuta più dignitosa;
- che, in data 20.12.2019 a mezzo pec, inviava diffida risarcitoria ed in data 21.04.2021 esperiva la mediazione che aveva esito negativo.
Pag. 3 L'attore ha, quindi, chiesto di dichiarare la risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale concluso tra le parti e condannare il Dott.
al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, conseguenti le CP_1
lesioni subite quantificati in €. 41.842,64 o nella maggior o minor somma che dovesse risultare in corso di causa a seguito dell'espletamento di CTU, oltre interessi legali e con vittoria di spese e attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
Il convenuto non si è costituito. Controparte_1
Con ordinanza del 14 marzo 2022 il Giudice ha ordinato la rinnovazione, per l'udienza del 31 ottobre 2022, della notifica della citazione che avveniva a mezzo posta presso la residenza del convenuto in Pomigliano
d'Arco alla Via Passariello, n. 103, (come da certificato anagrafico del 4
maggio 2022). Per temporanea assenza del destinatario accertata in data 13
Parte maggio 2022 è stata inviata la che è ritornata al mittente per compiuta giacenza, dopo dieci giorni di giacenza all'Ufficio Postale, in data 24 maggio
2022.
Concessi all'udienza del 30 gennaio 2023 i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, VI co., c.p.c., ammessa ed espletata la sola CTU,
mutato l'istruttore, all'udienza del 26.06.25 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione del termine di 60 giorni ex art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale.
Deve, innanzitutto, essere dichiarata la contumacia del convenuto,
ritualmente citato, e non costituitosi. Al riguardo, si osserva che,
contrariamente, a quanto rilevato dal primo giudice, la prima notifica,
effettuata il 17 giugno 2021 a mezzo PEC, all'indirizzo del convenuto estratto
Pag. 4 da era rituale e tempestiva. Comunque ne è stata disposta la Pt_3
rinnovazione che si è perfezionata a mezzo posta secondo le modalità sopra indicate.
La domanda è procedibile avendo l'attore esperito invano il procedimento di mediazione previsto dagli artt. 8, co. 2, L. 24/2017 e 5 d.lgs
28/2010 e succ.ve modifiche come da verbale del 21 aprile 2021 del mediatore in atti.
L'attore ha proposto domanda di natura contrattuale chiedendo accertarsi l'inadempimento del medico, con il quale aveva stipulato un contratto d'opera professionale, nel trattamento odontoiatrico ricevuto, con conseguente risarcimento dei danni, e la risoluzione del contratto intercorso tra il medesimo ed il convenuto.
Si rientra, quindi, nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale di cui al terzo comma dell'art. 7 della legge Gelli n. 24 del 2017, applicabile Pt_4
alla fattispecie: “L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2
risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile,
salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta
con il paziente”.
Si osserva subito che, sul piano processuale, “il paziente danneggiato
che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione
sanitaria deve provare il contratto o il “contatto sociale” ed ha l'onere di
provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra
l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove
patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice
provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa
Pag. 5 imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della
prestazione; in quanto il danno evento consta della lesione non dell'interesse
strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento
delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla
salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato)”
(Cass. 28991/2019; Cass, 26907/2020).
In sostanza, l'attore danneggiato deve provare l'esistenza del contratto o del contatto sociale e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e deve allegare, cioè affermare, spiegando in maniera specifica, l'inadempimento del debitore-medico che sia astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato.
Questo tipo di inadempimento viene definito come “inadempimento
qualificato”. In sostanza, non qualsiasi inadempimento è rilevante nella responsabilità professionale, ma “solo quello che costituisce causa (o
concausa) efficiente del danno” (Cass., sezioni unite, n. 577/2008). A carico del convenuto medico o struttura (e solo se l'attore ha dimostrato quello che grava sulla sua posizione), spetterà invece dimostrare due cose: o che quell'inadempimento qualificato non c'è stato oppure che, pur esistendo, non si pone in rapporto causale con l'evento.
Altresì grava sul creditore l'onere di provare il nesso di causalità fra l'azione o l'omissione del sanitario ed il danno di cui domanda il risarcimento. Non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare. E, invero, se si ascrive un danno ad una condotta non può non essere provata, da colui che allega tale ascrizione, la riconducibilità in via causale del danno a quella condotta.
Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione
Pag. 6 professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie;
il nesso eziologico che, invece, spetta al debitore di provare,
dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218)”.
Quanto alla condotta omissiva ascritta al sanitario, questa deve ritenersi collegata causalmente all'evento dannoso qualora l'evento dannoso non si sarebbe verificato o, comunque, sarebbe stato limitato nella sua portata o differito nel tempo in misura non irrisoria.
La condotta omissiva non è causalmente riconducibile all'evento dannoso nel caso in cui l'evento dannoso si sarebbe comunque verificato o gli effetti dannosi sarebbero stati comunque sostanzialmente gli stessi che il paziente ha subito, in questo caso l'evento dannoso dipende da altri fattori causali diversi dalla condotta omissiva del sanitario.
Con la sentenza n. 18392/2017 della Cassazione viene descritto quello che è il cd. doppio ciclo causale: quando è dedotta una responsabilità
contrattuale della struttura sanitaria per inesatto adempimento della prestazione sanitaria, grava sul danneggiato paziente dimostrare il nesso di causalità, tra l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di una nuova patologia e l'azione o l'omissione dei sanitari. Grava invece su questi ultimi dimostrare che l'esatta esecuzione della prestazione è divenuta impossibile per una causa imprevedibile e inevitabile.
Il primo ciclo causale consiste, quindi, nella dimostrazione del nesso
Pag. 7 causale a carico dell'attore danneggiato mentre il secondo individua l'onere probatorio a carico del medico o della struttura, precisando che questo secondo onere, cioè quello del secondo ciclo causale, sorge solo se il danneggiato ha dimostrato il nesso causale tra la patologia e la condotta dei sanitari. In particolare, l'oggetto del secondo ciclo causale è in sostanza la prova di una eccezione processuale e cioè di un fatto storico, che estingue la pretesa dell'attore danneggiato. La prova consiste in un fatto positivo e cioè
dimostrare che il fatto dannoso, la patologia, la lesione o il pregiudizio è stato causato da un fatto diverso dalla (inadeguata) prestazione professionale e cioè
da una causa sopravvenuta imprevedibile ed inevitabile, assolvendo, indi, per tal via, alla prova del fatto estintivo del diritto azionato dall'attore.
Nel secondo ciclo causale il debitore (convenuto) danneggiante deve fornire la c.d. prova del fatto estintivo del diritto che s'incentra sulla diligenza spesa nell'esecuzione della prestazione, ma non quella professionale evocata dal secondo comma dell'art. 1176, c.c., bensì quella ordinaria posta dal primo comma della norma da ultimo citata.
In sostanza, se l'attore-creditore-paziente offre la prova per presunzioni del nesso causale a fondamento della propria domanda così
completando il primo ciclo causale, il medico convenuto può offrire la controprova per paralizzare il risultato probabilistico raggiunto attraverso quella presunzione.
Se il medico fornisce questa controprova, si apre il terzo ciclo causale e cioè la possibilità per l'attore di dimostrare la insufficienza della controprova del convenuto medico. All'esito del secondo ciclo causale, la prova, da parte del debitore, di aver osservato le leges artis (cioè avere
Pag. 8 provato che l'evento sopravvenuto, usando la diligenza ordinaria, era non prevedibile e non evitabile), farebbe in altre parole scattare un nuovo ciclo causale (il terzo) questa volta a carico del creditore, tenuto a allegare e dimostrare la causa ignota e la sua prevedibilità da parte del debitore.
Nel caso di specie parte attrice ha dimostrato l'esistenza di un contratto attraverso i documenti n. 1, 2, 3 e 4, menzionati nell'atto di citazione notificato e depositati al momento dell'iscrizione a ruolo della causa, e cioè il certificato medico a firma del convenuto e le tre fatture per le prestazioni svolte da quest'ultimo, documenti che devono intendersi per riconosciuti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 214 e 215, co. 1, n. 1, c.p.c..
Ciò posto, va verificato se sussistano i profili di “inadempimento qualificato” dedotti a pag. 4 dell'atto di citazione.
La risposta è positiva all'esito della CTU espletata dalla dott.ssa Per_1
medico chirurgo specialista in medicina legale, e dott.
[...] [...]
specialista in Odontostomatologia, Per_2
La relazione peritale ha evidenziato che “la scelta di eseguire una
tecnica di riabilitazione implantoprotesica mediante tecnica “All on four”
risultava adeguata e indicata per la condizione di parodontite cronica da cui
il risultava verosimilmente affetto (in assenza di indagini strumentali Pt_1
agli atti attestanti lo stato preesistente ai fatti in causa).
Tuttavia, la messa in atto di tale metodica presuppone un accurato studio pre-
operatorio mediante tecniche di imaging, quali la TC cone-beam, necessaria
per stabilire la candidabilità del paziente al trattamento, la qualità dell'osso
e la quantità di impianti da inserire (da un minimo di 4 impianti ad un
massimo di 6), nonché ottenere un preciso progetto d'azione.
Pag. 9 Nel caso in esame tali approfondimenti strumentali non risultano eseguiti, ed
in data 11/02/2019, contestualmente all'estrazione dei denti naturali, il Dott.
ha effettuato l'impianto di quattro manufatti protesici. CP_1
Tenuto conto dello scarso risultato clinico della procedura, in relazione alla
precoce perdita prima di due dei quattro impianti e poi degli ultimi due
residui, può affermarsi l'inaccurata, se non assente, pianificazione pre-
operatoria della procedura, sia dal punto implantologico che protesico, la
mancanza di esami strumentali ha determinato il fallimento della terapia e la
perdita di quota ossea in corrispondenza dei siti implantari, e allo stato
residuano aree strumentalmente accertate di osteolisi e riassorbimento osseo.
Questo preclude al la possibilità di intervenire mediante scelte Pt_1
terapeutiche alternative future, se non dopo interventi di rimodellamento
dell'osso residuo.
Pertanto, la condotta alternativa ma omessa, consistente nel sottoporre il
paziente ai necessari controlli strumentali preliminari all'intervento ed
indispensabili al fine di individuare il piano riabilitativo più idoneo alle
istanze cliniche del caso, avrebbe, nell'ottica del “più probabile che non”,
consentito un'evoluzione clinica più favorevole, scongiurando la perdita di
tessuto osseo allo stato residuata”.
Attesa anche la contumacia del convenuto non risulta dagli atti dimostrato che il fatto dannoso, la patologia, la lesione o il pregiudizio siano state causate da un fatto diverso dalla (inadeguata) prestazione professionale e cioè da una causa sopravvenuta imprevedibile ed inevitabile
Dimostrata la sussistenza del nesso di causalità tra i difetti di condotta del sanitario convenuto e il danno lamentato dal e, in mancanza della Pt_1
Pag. 10 prova liberatoria, ne consegue che va ritenuta fondata e va accolta la domanda relativa alla declaratoria di responsabilità del convenuto per l'erronea esecuzione delle prestazioni in questione, con la consequenziale loro condanna al risarcimento dei danni in favore dell'attore.
Al contempo, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. deve ritenersi l'inadempimento del sanitario di non scarsa importanza considerati i postumi permanenti di cui infra a fronte anche del pagamento avvenuto del corrispettivo e l'evidente squilibrio contrattuale verificatosi. Pertanto, deve essere anche accolta la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto d'opera professionale proposto dall'attore.
Ai fini della liquidazione dei danni occorre quantificare l'entità della malattia temporanea e dei postumi residuati all'attore.
Secondo i CCTTUU, con valutazioni ben motivate, anche con riferimento ai barémes utilizzati, e dalle quali non vi è motivo di discostarsi,
“gli esiti sfavorevoli dell'intervento hanno determinato un periodo di
Invalidità Temporanea Totale di 3 giorni, in relazione alla necessità di
sottoporsi ad ulteriori interventi chirurgici, e una Invalidità Temporanea
Parziale al 50% di 10 giorni, quale sintesi a scalare di un più lungo periodo
di malattia, caratterizzato da grave pregiudizio al benessere psico-fisico in
relazione ai disturbi nella masticazione e nell'interlocuzione, nonché per
l'impianto poco stabile. La riduzione del tessuto osseo mascellare in esito al
fallimento dell'implantoprotesi integra, invece, un Danno Biologico
Permanente quantificabile nella misura del 3%.
A tale valutazione si perviene considerando le indicazioni dei più recenti e
accreditati barèmes valutativi medico-legali (Linee guida per la valutazione
Pag. 11 medico - legale del danno alla persona in ambito civilistico” della SIMLA), e
applicando un criterio analogico valutativo, secondo cui la condizione di
compromissione ossea del mascellare può considerarsi equivalente, in termini
di compromissione della integrità psico-fisica della persona, al seguente
riferimento tabellare:
Esiti di fratture mandibolari extra-articolari e mascellari in presenza di turbe
disfunzionali di grado lieve: 2-7%.
Riconoscendo una percentuale di danno biologico pari al valore medio del
predetto range, tenuto conto dell'obiettività riscontrata nel corso delle
operazioni peritali, in uno con quanto emerso dalle indagini strumentali cui
l'attore si è sottoposto di propria iniziativa in seguito ai fatti in causa,
dimostrative di mancata osteointegrazione degli impianti (OPT) e di aree di
osteolisi (TC cone beam)”.
Ritenuta esaustiva la consulenza, anche nelle risposte alle osservazioni dei consulenti di parte convenuta, nel procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale, si deve evidenziare che il danno biologico va determinato facendo applicazione delle tabelle di cui Decreto Ministeriale 18 luglio 2025
pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 176 del 31 luglio 2025.
Si ricorda, infatti, che in materia di lesioni micropermanenti trovano applicazione i criteri risarcitori di cui all'art. 139 del Codice delle
Assicurazioni, cui rinvia l'articolo 7, comma 4, della legge n. 24/2017, cd.
Gelli-Bianco.
Quindi, considerando che il al momento dell'intervento aveva Pt_1
56 anni, in base alle tabelle richiamate spettano all'attore € 2.670,00 per danno biologico/dinamico relazionale per 3 punti di invalidità (senza
Pag. 12 incremento per personalizzazione del danno non essendo stato allegato e provato alcun elemento idoneo a fondarlo), ed € 449,44 per danno biologico temporaneo, per un totale di € 3.119,98 a titolo di danno non patrimoniale
Deve, invece, essere negato il risarcimento del danno morale.
Invero, come argomenta più di recente Cass. 6444/2023 richiamando il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, debba rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la
Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà
naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali,
costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (cfr.,
ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 901 del 17/01/2018, Rv. 647125 - 02).
Sul giudice del merito, pertanto, incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno,
Pag. 13 nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d.
danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé,
della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del
28/09/2018, Rv. 650858 - 01); con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, varrà considerare la necessità di sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo.
Pur quando rimanga aperta per il danneggiato la possibilità di dimostrare l'eventuale compresenza di conseguenze dannose contestualmente avvertibili, in ipotesi, su entrambi i piani del danno biologico e del danno morale (ossia di diverse conseguenze dannose concretamente coesistenti e correttamente collocabili sui due diversi piani), rimane comunque ferma la
Pag. 14 necessità che l'interessato abbia a fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte;
a tal fine, tuttavia, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a)
legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta,
in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata,
attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale;
da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come avvenuto nel caso di specie),
corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale.
Pag. 15 Nel caso di specie, parte attrice non ha offerto elementi di prova né ha allegato circostanze o fatti diversi da quelli già considerati nella valutazione del danno biologico riscontrato. Pertanto, il danno morale non può essere riconosciuto.
Infine, in riferimento al danno di natura patrimoniale, è opportuno quantificare la componente del danno emergente, consistito nelle spese sostenute dal paziente per i pregiudizi cagionati dal fallimento dell'intervento chirurgico nonché nelle spese future da sostenere al fine di ottenere un migliore esito funzionale.
Pertanto, deve essere considerato il corrispettivo versato dal al Pt_1
per l'intervento di riabilitazione “All on four”, pari ad € 5.100,00 CP_1
(cinquemilacento/00) come da ricevute in atti - importo che, comunque, se non può essere considerato danno emergente deve essere comunque restituito per effetto della risoluzione del contratto - nonché le future spese da sostenere per i seguenti provvedimenti terapeutici: rimozione dei due impianti immessi nel settembre 2019, € 1.000,00 (mille/00); intervento di rigenerazione dell'osso in preparazione del nuovo intervento di implantoprotesi, € 2.000,00
(duemila/00); costruzione di un nuovo manufatto protesico mobile, in attesa del nuovo intervento: € 1.000,00 (mille/00). Il totale di questi importi ammonta ad € 9.100,00 (novemilacento/00),
Come specificato dai CCTTUU, in relazione allo stato delle mucose e della bontà dell'osso residuo, l'attore potrebbe sottoporsi ad un ulteriore intervento chirurgico, la cui fattibilità dovrà essere necessariamente corroborata da un attento esame radiografico. Mediante tale ulteriore provvedimento si potranno apporre 4/6 impianti per un totale di € 4.000,00
Pag. 16 (quattromila/00). La corretta osteointegrazione degli impianti è attesa a seguito di un periodo di almeno sei mesi, entro cui sarà necessario ribassare la protesi totale con spesa prevista di € 300,00 (trecento/00) e successivamente protesizzare il tutto con barra stabilizzatrice e nuova protesi totale in resina avvitata su impianti con spesa prevista di € 2.500,00
(duemilacinquecento/00). Tale protesi dovrà essere rinnovata a distanza di 10
anni per un'ulteriore spesa di € 1.000,00 (mille/00). Il costo totale di questa seconda fase sarà all'incirca di € 7.800,00 (settemilaottocento/00).
L'ammontare complessivo del danno patrimoniale risulta pari ad €
16.800,00
Il convenuto deve quindi essere condannato al pagamento in favore dell'attore del danno non patrimoniale di € 3.119,98 oltre al danno patrimoniale di € 16.800,00 e, quindi, complessivamente € 19.919,98.
In ordine alla richiesta di rivalutazione delle somme riconosciute all'attore e di corresponsione degli interessi si osserva, quanto alla prima, che i danni sono stati liquidati all'attualità.
Quanto, invece, agli interessi si rileva che «il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può
essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata». In pratica, «qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano
Pag. 17 conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è
dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma.
Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata,
mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio
(così, per prima, Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712)». Questo
tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c.,
adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. lucro cessante), quello degli interessi fissandone il tasso nella misura del 1,5% annuo, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, atteso l'intervallo di tempo fra l'illecito, 11 febbraio 2019, ed il suo risarcimento (sei anni e mezzo) e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.
Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento dell'evento dannoso sull'importo sopra liquidato di € 19.919,98 svalutato all'epoca dell'evento, che si fa coincidere con la data dell'intervento,
11.02.2019, con l'applicazione del coefficiente ISTAT 1,187 dell'ultima
Pag. 18 rilevazione (FOI nt 3.5 - Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – ottobre 2025) consultabile sul sito web dell'ISTAT
(www.istat.it), ad € 16.781,78, quindi, su quest'ultima somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 11 febbraio,
secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall'I.S.T.A.T., fino alla data della presente decisione. Sull'importo finale come sopra riconosciuto, € 19.919,98 (che si converte in debito di valuta) maggiorato degli interessi compensativi maturati,
saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c.
Alla soccombenza segue, altresì, la condanna del convenuto al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite, comprese quelle della
CTU, liquidate come da separato decreto, che si liquidano con riferimento al valore della somma attribuita alla parte vincitrice (compresi gli interessi compensativi sino alla decisione) sulla base delle tariffe di cui al DM 55/2014
applicando i valori medi di ogni fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, ottava sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1
provvede:
1) dichiara la contumacia di;
CP_1 Controparte_1
2) accogliendo per quanto di ragione la domanda, dichiara risolto per grave inadempimento il contratto d'opera professionale tra le parti e dichiara la responsabilità del convenuto nella produzione dei danni subiti dall'attore e,
per l'effetto, lo condanna al pagamento in favore di della Parte_1
Pag. 19 complessiva somma di € 19.919,98, oltre interessi compensativi nella misura dell'1,5% annuo dal momento del sinistro, 11.2.2019, sul predetto importo svalutato a detta epoca e cioè su € 16.781,78 ed, inoltre, su tale somma progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 11 febbraio,
secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali sulla somma come sopra riconosciuta di € 19.919,98
maggiorata degli interessi compensativi maturati, dalla data di pubblicazione sino al soddisfo;
3) condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi ed euro 545,00 per spese vive, oltre spese di CTU, come già liquidate con seprate decreto, e rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed Iva come per legge, con attribuzione al procuratore alle liti dell'attore, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, il 5 dicembre 2025
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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