TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/04/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6097 / 2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo riportato da epigrafe e promossa
D A
, rapp. e dif. in virtù di mandato in atti dall'avv. Adriana Parte_1
Cioffi.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del p.t., dom. ope legis Controparte_1 CP_2
presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Salerno al C.so Vittorio
Emanuele 58.
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: personale ATA - Servizi preruolo - Limiti ex art. 569 del d.lgs. n.
297 del 1994 - Contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla
Direttiva n. 99/70/CEE - Sussistenza - Conseguenze - Disapplicazione
- Servizio effettivo prestato - Riconoscimento – Necessità – Mancato riconoscimento dell'anno 2013, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b, d.P.R.
n. 122/2013 di emanazione del regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti –
Distinzione tra effetti economici e progressione di carriera – Norme di stretta interpretazione - Prescrizione parziale dei singoli crediti retributivi e non del diritto alla ricostruzione dell'anzianità di servizio.
&&& Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei limiti qui accolti.
Con riferimento alla prima domanda azionata e' ormai consolidato l'orientamento della Corte di legittimità secondo cui, in merito al riconoscimento dei servizi pre ruolo prestati dal personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola (ATA), l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi. Il giudice di merito, pertanto, accertata la violazione dell'anzidetta clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma del diritto interno in contrasto con la direttiva comunitaria e a riconoscere al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato a ogni effetto giuridico ed economico (cfr. Cass. 31150 del 28/11/2019).
Infatti nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (Cass. n. 20918 del 5/8/2019; Cass. n. 3472 del 12/2/2020; Cass. n. 2924 del 7/2/2020).
Il ricorrente risulta aver lavorato nei seguenti periodi:
19/09/2005 al 23/9/2005; dal 22.09.2005 al 30.06.2006 presso il DI San
Giorgio in Bosco IIS Fanno;
dal 11/09/2006 al 18.09.2006, dal 5.10.2006 al
15.09.2006, dal 4.10.2006 al 30.06.07 Istituto Comprensivo “ G.Sarto; dal
10.9.2007 al 14.09.2007, dal 12.09.2007 al 30.6.2008 Istituto di Codevingo
Istituto di Vigonza;
dal 11.02.2009 al 5.03.2009, dal 28.10.2009 al 30.10.2009; dal 6.11.2009 al 9.11.2009, dal 17.11.2009 al 26.11.2009; dal 11.2.2009 al
5.03.2009, dal 28.10.2009 al 31.10.2009; dal 6.11.2009 al 15.11.2009, dal
21.11.2009 al 28.11.2009 Battipaglia IV;
dal 23.05.2012 al 20.09.2012, dal
10.10.2012 al 10.06.2012; dal 30.09.2012 al 30.06.2013 I.C. Monza;
dal
01.09.2013 al 31.08.2014 I.C. Monza. Il tutto così come risultante dall'attestato di servizio prodotto in atti.
In relazione alla complessiva anzianità di servizio sopra elencata deve essere operata ricostruzione di carriera sia ai fini giuridici che economici.
Avuto riguardo alla seconda domanda azionata con sentenza 16133/2024 la
Corte di Cassazione ha già chiarito che le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive – da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 – sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico» (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010). Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici. Ne consegue che sia del tutto erroneo il ragionamento seguito dal convenuto che interpreta le norme di legge di blocco nel senso CP_1
che le stesse non riguardino solo gli «incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti» (così l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto qui interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento. In tal modo, difatti, si estenderebbe in modo indebito la portata del testo letterale delle norme sul blocco;
le quali norme, derogando ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali, hanno carattere eccezionale e sono, dunque, di stretta interpretazione.
In detti limiti, quindi, il ricorso è accolto, come da dispositivo, ove sono anche liquidate le spese nella misura della metà in considerazione della soccombenza parziale.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così decide: accoglie il ricorso nei limiti di quanto di ragione e, per l'effetto,
1. accertato il contrasto tra la disposizione di cui all'art. 569 del decreto legislativo 297/1994 e la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi, disapplica le citate norme del diritto interno e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'intera anzianità di servizio, maturata al momento dell'immissione in ruolo, sia ai fini giuridici che economici, alla ricostruzione di carriera ed al pagamento delle differenze stipendiali conseguentemente maturate, condannando l'amministrazione al pagamento delle stesse in favore del ricorrente, oltre accessori come per legge;
2. dichiara il diritto del ricorrente al computo dell'anno di servizio 2013 ai fini della progressione in carriera, condannando il convenuto alla CP_1
relativa ricostruzione ed a corrispondere al ricorrente le conseguenti differenze stipendiali, nei sensi chiariti in motivazione, nonché al pagamento delle spese di lite, determinate per intero in € 1.400,00, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Nocera Inferiore, li 17/4/2025
IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo riportato da epigrafe e promossa
D A
, rapp. e dif. in virtù di mandato in atti dall'avv. Adriana Parte_1
Cioffi.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del p.t., dom. ope legis Controparte_1 CP_2
presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Salerno al C.so Vittorio
Emanuele 58.
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: personale ATA - Servizi preruolo - Limiti ex art. 569 del d.lgs. n.
297 del 1994 - Contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla
Direttiva n. 99/70/CEE - Sussistenza - Conseguenze - Disapplicazione
- Servizio effettivo prestato - Riconoscimento – Necessità – Mancato riconoscimento dell'anno 2013, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b, d.P.R.
n. 122/2013 di emanazione del regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti –
Distinzione tra effetti economici e progressione di carriera – Norme di stretta interpretazione - Prescrizione parziale dei singoli crediti retributivi e non del diritto alla ricostruzione dell'anzianità di servizio.
&&& Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei limiti qui accolti.
Con riferimento alla prima domanda azionata e' ormai consolidato l'orientamento della Corte di legittimità secondo cui, in merito al riconoscimento dei servizi pre ruolo prestati dal personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola (ATA), l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi. Il giudice di merito, pertanto, accertata la violazione dell'anzidetta clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma del diritto interno in contrasto con la direttiva comunitaria e a riconoscere al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato a ogni effetto giuridico ed economico (cfr. Cass. 31150 del 28/11/2019).
Infatti nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (Cass. n. 20918 del 5/8/2019; Cass. n. 3472 del 12/2/2020; Cass. n. 2924 del 7/2/2020).
Il ricorrente risulta aver lavorato nei seguenti periodi:
19/09/2005 al 23/9/2005; dal 22.09.2005 al 30.06.2006 presso il DI San
Giorgio in Bosco IIS Fanno;
dal 11/09/2006 al 18.09.2006, dal 5.10.2006 al
15.09.2006, dal 4.10.2006 al 30.06.07 Istituto Comprensivo “ G.Sarto; dal
10.9.2007 al 14.09.2007, dal 12.09.2007 al 30.6.2008 Istituto di Codevingo
Istituto di Vigonza;
dal 11.02.2009 al 5.03.2009, dal 28.10.2009 al 30.10.2009; dal 6.11.2009 al 9.11.2009, dal 17.11.2009 al 26.11.2009; dal 11.2.2009 al
5.03.2009, dal 28.10.2009 al 31.10.2009; dal 6.11.2009 al 15.11.2009, dal
21.11.2009 al 28.11.2009 Battipaglia IV;
dal 23.05.2012 al 20.09.2012, dal
10.10.2012 al 10.06.2012; dal 30.09.2012 al 30.06.2013 I.C. Monza;
dal
01.09.2013 al 31.08.2014 I.C. Monza. Il tutto così come risultante dall'attestato di servizio prodotto in atti.
In relazione alla complessiva anzianità di servizio sopra elencata deve essere operata ricostruzione di carriera sia ai fini giuridici che economici.
Avuto riguardo alla seconda domanda azionata con sentenza 16133/2024 la
Corte di Cassazione ha già chiarito che le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive – da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 – sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico» (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010). Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici. Ne consegue che sia del tutto erroneo il ragionamento seguito dal convenuto che interpreta le norme di legge di blocco nel senso CP_1
che le stesse non riguardino solo gli «incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti» (così l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto qui interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento. In tal modo, difatti, si estenderebbe in modo indebito la portata del testo letterale delle norme sul blocco;
le quali norme, derogando ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali, hanno carattere eccezionale e sono, dunque, di stretta interpretazione.
In detti limiti, quindi, il ricorso è accolto, come da dispositivo, ove sono anche liquidate le spese nella misura della metà in considerazione della soccombenza parziale.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così decide: accoglie il ricorso nei limiti di quanto di ragione e, per l'effetto,
1. accertato il contrasto tra la disposizione di cui all'art. 569 del decreto legislativo 297/1994 e la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi, disapplica le citate norme del diritto interno e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'intera anzianità di servizio, maturata al momento dell'immissione in ruolo, sia ai fini giuridici che economici, alla ricostruzione di carriera ed al pagamento delle differenze stipendiali conseguentemente maturate, condannando l'amministrazione al pagamento delle stesse in favore del ricorrente, oltre accessori come per legge;
2. dichiara il diritto del ricorrente al computo dell'anno di servizio 2013 ai fini della progressione in carriera, condannando il convenuto alla CP_1
relativa ricostruzione ed a corrispondere al ricorrente le conseguenti differenze stipendiali, nei sensi chiariti in motivazione, nonché al pagamento delle spese di lite, determinate per intero in € 1.400,00, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Nocera Inferiore, li 17/4/2025
IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)