Sentenza breve 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 23/02/2026, n. 3292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3292 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03292/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15568/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 15568 del 2025, proposto da
LA AB, rappresentato e difeso dall'Avvocato Valerio Femia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Carlo Mirabello n. 19;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione Interministeriale Ripam e OR Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
dell'esito delle prove scritte del 22 ottobre 2025, pubblicate in data 28.10.2025, relative al "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia (codice 02) (codice concorso GIUSTIZIA/2600ASSISTENTI/CODICE02)", nonché ogni provvedimento preordinato, consequenziale e successivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam e di OR Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 il Presidente IT RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste;
Rilevato che:
- il ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso in epigrafe indicato, nel quale è risultato non idoneo, avendo conseguito il punteggio di 20/30, inferiore a quello minimo stabilito di 21/30, contestando il quesito n. 14 [così formulato: “Un'enciclopedia è composta di 8 volumi, ognuno di 600 pagine. Se i volumi sono disposti normalmente affiancati in una libreria, quante pagine ci sono contando tutte le pagine nell'intervallo fra l'ultima pagina del quinto volume e la prima pagina dell'ottavo volume?” : 1600; 1800 (risposta data dal ricorrente); 2400 (risposta indicata come esatta dall’Amministrazione] allo stesso somministrato in data 22.10.2025;
- in particolare, il ricorrente assume che la risposta giusta sarebbe 1.200, non presente tra le opzioni;
- le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia, di OR Pa e della Commissione Interministeriale Ripam e concludendo per il rigetto del ricorso;
- all’udienza in camera di consiglio del 12 gennaio 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto preliminarmente che l’eccezione di rito formulata dalla difesa erariale sia da disattendere, atteso che il Ministero della Giustizia è l’Ente con il quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio e, come tale, non può ritenersi estraneo al procedimento, indipendentemente dall’imputazione degli effetti degli atti censurati, la Commissione Interministeriale Ripam, comunque dotata di autonomia, indipendentemente dalla sua composizione, è competente ad adottare atti connessi alle procedure concorsuali ex art. 35, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale: “a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indìce i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici” , OR PA è l’Ente di cui la Commissione Ripam si avvale nell’espletamento della procedura concorsuale, secondo quanto stabilito dall’art. 3 del bando, occupandosi anche dell’evasione delle eventuali richieste di accesso da parte dei candidati;
Ritenuto nel merito che il ricorso sia infondato e da respingere atteso che l’unica risposta possibile al quesito contestato, secondo criteri di logica, è quella individuata come corretta dall’Amministrazione, partendo dalla disposizione dei volumi dell'enciclopedia all'interno della libreria, con il dorso rivolto verso l’esterno e, perciò, con la prima pagina posizionata verso destra e l'ultima invece verso sinistra, e dalla composizione stessa dell'enciclopedia, come precisato nel quesito: 8 volumi in totale, ciascuno lungo 600 pagine: in tal modo si contano tutte le pagine dei volumi dal quinto (l’ultima pagina, come indicato nel quesito, è quella a sinistra del volume) all’ottavo (la prima pagina, come indicato nel quesito, è quella più a destra), per un totale di 2400 pagine;
Ritenuto che:
in conclusione il ricorso sia infondato e da respingere;
le spese di giudizio seguano la soccombenza, ponendosi a carico del ricorrente, e debbano liquidarsi come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso, come in epigrafe proposto;
-condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00 oltre oneri di legge in favore delle Amministrazioni resistenti in solido.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l'intervento dei Magistrati:
IT RI, Presidente, Estensore
Luca Biffaro, Primo Referendario
Valentino Battiloro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IT RI |
IL SEGRETARIO