TRIB
Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 23/04/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 181/2023
Il Giudice Maria Francesca Scala, all'udienza del 23/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti FAEDDA MATTEO LEV/VIRDIS VALERIA
Indirizzo Telematico;
C.F._2
ricorrente contro
Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv.to CANU MARIA P.IVA_1
ANTONIETTA resistente
OGGETTO: opposizione avviso di addebito
Conclusioni le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
RAGI ONI DI FAT TO E DI DIRIT TO DELLA DE CISIONE
Con ricorso depositato in data 19/4/2023 ha Parte_1
evocato nanti il Tribunale di Tempio Pausania, giudice del Lavoro, l proponendo ricorso avverso Avviso di addebito Pt_2
n 402/2023 00000547 35 000 per il pagamento della somma di euro 729,93 a titolo di regolarizzazione contributiva in favore di , sanzioni e interessi, per il periodo dal 12 Parte_3
maggio al 18 luglio 2020.
Ha affermato che precedentemente, in data 29.5.2021
l'Ispettorato territoriale del lavoro di Sassari le aveva notificato un verbale unico di accertamento e notificazione (n.
SS00000/2021-499-01, prot. n. 8801) con il quale le si contestava di aver intrattenuto un rapporto di lavoro irregolare con la GN per lo svolgimento di Parte_3
prestazioni di lavoro di baby sitter da parte di quest'ultima, in regime full time non convivente, nel periodo dal 12 maggio al
18 luglio 2020, in quanto la si sarebbe occupata della Pt_3
figlioletta della ricorrente accudendola in ogni suo bisogno, a partire dall'inizio della mattinata, prelevandola direttamente dall'abitazione familiare oppure all'uscita dalla scuola, anche per portarla al mare e dopo il mare la GN avrebbe Pt_3
provveduto alla doccia e ai pasti della bambina, e ciò in modo continuativo, tutti i giorni, compresi i festivi, con un carico di responsabilità incompatibile con un rapporto di amicizia.
Ha esposto che contro il verbale aveva proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004, ma il Comitato per i rapporti di lavoro presso l'ITL di Sassari non aveva espresso alcuna decisione nei termini.
Pag. 2 di 8 Ha altresì esposto che il successivo 17.9.2022 l'Ispettorato le aveva notificato l'ordinanza ingiunzione n. 154 del 26.8.2022 con la quale le intimava il pagamento della sanzione di 220 euro oltre spese di notifica (per un totale di 245 euro) per la violazione dell'art. 9bis, commi 2, 2bis e 2ter del D. L. n.
510/1996 per “non aver comunicato al servizio telematico competente l'assunzione della lavoratrice domestica Pt_3
, nata a [...] il [...], occupata in
[...]
qualità di baby sitter, livello BS, con orario di lavoro a tempo pieno (non convivente) dal 12.5.2020 al 18.7.2020”, ordinanza ingiunzione opposta davanti a questo stesso tribunale, sezione civile.
Ha eccepito a) l'insussistenza di qualunque forma di lavoro subordinato tra la ricorrente e la GN , b) Pt_3
l'infondatezza della pretesa impositiva dell'ente convenuto;
ha contestato le circostanze narrate dalla e dalle quali era Pt_3
scaturito l'intervento dell'Ispettorato del lavoro dapprima, e oggi dell in quanto erano del tutto infondate, e le Pt_2
conclusioni tratte dagli uffici ispettivi e previdenziali apparivano superficiali e immotivate, contraddette da copiosa prova documentale.
Ha chiesto:. - accertare e dichiarare che nel periodo dal 12 maggio al 18 luglio 2020 la GN non è Parte_3
stata occupata alle dipendenze della ricorrente come lavoratrice domestica in qualità di baby sitter, livello BS, con orario di lavoro a tempo pieno (non convivente); - quindi,
Pag. 3 di 8 dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 402/2023 per il pagamento della somma di euro 729,93 a titolo di regolarizzazione contributiva della GN , sanzioni Pt_3
e interessi, per il periodo contestato;
- con vittoria delle spese del presente giudizio.
Si è costituita in giudizio l ed ha eccepito l'infondatezza Pt_2
del ricorso, precisando che l'avviso di addebito impugnato aveva preso le mosse da un accertamento ispettivo n.
SS00000/2021-499-01, prot. n. 8801 e che il personale ispettivo della ITl, sulla base dell'accertamento svolto, aveva ricostruito nei suddetti termini la prestazione lavorativa resa dalla in favore della dal 12 maggio al 18 luglio Pt_3 Pt_1
2020,
Ha affermato che il 21/09/2021 l'ITL di Sassari aveva trasmesso all il verbale di accertamento redatto a carico Pt_2
della IG.ra in relazione al rapporto intercorso tra Parte_1
la stessa e la IG.ra , impiegata come baby Parte_3
sitter a tempo pieno non convivente nel periodo dal 12.05.2020 al 18.07.2020, e che l In data11/11/2021, sulla base del Pt_2
suddetto verbale, aveva provveduto ad acquisire il rapporto di lavoro 9821002104, a tempo determinato, dal 12/05/2020 al
18/07/2020, per 40 ore settimanali e una retribuzione oraria di
€ 6,13 e a quantificare i contributi dovuti, notificati con avviso bonario alla IG.a accertamenti tutti, supportati dalle Pt_1
dichiarazioni raccolte e dalla documentazione a vario titolo acquisita.
Pag. 4 di 8 Ha chiesto:” - rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto dichiarare la ricorrente tenuto al pagamento delle somme portate dall'avviso di addebito n.
40220230000054735000 ovvero da quella veriore eventualmente accertata in corso di causa, oltre alle ulteriori somme accessorie maturate e maturande fino al saldo dei
Contributi con vittoria di spese diritti ed onorari.
La causa, istruita con soli documenti in quanto non ammessa la prova orale dedotta dalle parti, all'esito della discussione, all'odierna udienza è stata decisa come da sentenza con motivi contestuali di cui il giudice ha dato lettura.
Occorre preliminarmente dare atto che l'opposizione ad avviso di addebito dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto contributivo, cosicché
l'accertamento deve essere compiuto secondo le ordinarie regole in materia di onere della prova ex art. 2697 cod. civ., quindi, grava sull'Ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (ex plurimis, Cassazione,
n. 5763/2002 e Cassazione, n. 23600/2009).
Secondo, infatti, il consolidato insegnamento del Giudice di legittimità, "Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa Pt_2
contributiva" (ex multis, Cassazione - Sezione Lavoro, sentenza n. 14965 del giorno 06.09.2012 e Cassazione -
Sezione Lavoro, sentenza n. 22862 del 10.11.2010).
Pag. 5 di 8 In relazione al verbali redatti dall'ispettorato del lavoro, o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che incombe sulla controparte l'onere di fornire la prova contraria;
invece per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese "de relato" o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando alla controparte l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 28/08/2024, n. 23252).
Si osserva, che secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, gli indici sintomatici della “subordinazione” sono costituiti dalla messa a disposizione di energie lavorative in favore del datore di lavoro, con assunzione del relativo rischio in capo a quest'ultimo e dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, di controllo e gerarchico del datore di lavoro, il quale, nell'impartire direttive, sebbene di carattere
Pag. 6 di 8 programmatico, interferisce nella definizione delle modalità e dei tempi della prestazione di lavoro e nel suo contenuto (c.d. eterodeterminazione della prestazione) (Cass. Sez.
Lav.5989/01; 224/01; 8187/99).
In particolare, la Suprema Corte, con argomentazioni che il giudice fa proprie, ha affermato che “l'elemento idoneo a caratterizzare il rapporto di lavoro subordinato e a differenziarlo da altri tipi di rapporto (quali, tra gli altri,
l'associazione in partecipazione con apporto di prestazioni lavorative) è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, tenendo presente che il potere direttivo non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e che il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale”
(Cass. Sez. Lav.Sentenza n. 3894 del 2009).
Nel caso di specie, l che ne era onerato non ha fornito la Pt_2
prova in giudizio che abbia espletato attività Parte_3
lavorativa avente il carattere della subordinazione in favore della ricorrente per il periodo dedotto nell'avviso di addebito in quanto la prova offerta è risultata generica, non capitolati i tempi, orari, direttive del datore di lavoro, e modi della
Pag. 7 di 8 attività espletata, ed in quanto tale non ammessa da questo giudicante.
Altresì le dichiarazioni rese da Parte_3 [...]
, e agli ispettori del Per_1 Persona_2 Persona_3
Lavoro e riportate nel verbale ispettivo risultano generiche e non provanti la subordinazione.
Ritiene, quindi, il giudice che non sia risultata sufficientemente provata, all'esito dell'istruttoria svolta, la sussistenza tra la ricorrente e di un rapporto Parte_3
di lavoro subordinato.
La domanda della ricorrente deve essere, pertanto, accolta e l'avviso di addebito n. 402/2023 00000547 35 000 deve essere annullato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in forza del DM 55/14 e ss mm come in dispositivo
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. 402/2023
00000547 35 000; condanna l al pagamento in favore della ricorrente delle spese legali Pt_2
che liquida in complessivi euro 600,00 oltre spese generali (15%) iva e cpa
23/04/2025 Il Giudice
Maria Francesca Scala
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 181/2023
Il Giudice Maria Francesca Scala, all'udienza del 23/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti FAEDDA MATTEO LEV/VIRDIS VALERIA
Indirizzo Telematico;
C.F._2
ricorrente contro
Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv.to CANU MARIA P.IVA_1
ANTONIETTA resistente
OGGETTO: opposizione avviso di addebito
Conclusioni le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
RAGI ONI DI FAT TO E DI DIRIT TO DELLA DE CISIONE
Con ricorso depositato in data 19/4/2023 ha Parte_1
evocato nanti il Tribunale di Tempio Pausania, giudice del Lavoro, l proponendo ricorso avverso Avviso di addebito Pt_2
n 402/2023 00000547 35 000 per il pagamento della somma di euro 729,93 a titolo di regolarizzazione contributiva in favore di , sanzioni e interessi, per il periodo dal 12 Parte_3
maggio al 18 luglio 2020.
Ha affermato che precedentemente, in data 29.5.2021
l'Ispettorato territoriale del lavoro di Sassari le aveva notificato un verbale unico di accertamento e notificazione (n.
SS00000/2021-499-01, prot. n. 8801) con il quale le si contestava di aver intrattenuto un rapporto di lavoro irregolare con la GN per lo svolgimento di Parte_3
prestazioni di lavoro di baby sitter da parte di quest'ultima, in regime full time non convivente, nel periodo dal 12 maggio al
18 luglio 2020, in quanto la si sarebbe occupata della Pt_3
figlioletta della ricorrente accudendola in ogni suo bisogno, a partire dall'inizio della mattinata, prelevandola direttamente dall'abitazione familiare oppure all'uscita dalla scuola, anche per portarla al mare e dopo il mare la GN avrebbe Pt_3
provveduto alla doccia e ai pasti della bambina, e ciò in modo continuativo, tutti i giorni, compresi i festivi, con un carico di responsabilità incompatibile con un rapporto di amicizia.
Ha esposto che contro il verbale aveva proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004, ma il Comitato per i rapporti di lavoro presso l'ITL di Sassari non aveva espresso alcuna decisione nei termini.
Pag. 2 di 8 Ha altresì esposto che il successivo 17.9.2022 l'Ispettorato le aveva notificato l'ordinanza ingiunzione n. 154 del 26.8.2022 con la quale le intimava il pagamento della sanzione di 220 euro oltre spese di notifica (per un totale di 245 euro) per la violazione dell'art. 9bis, commi 2, 2bis e 2ter del D. L. n.
510/1996 per “non aver comunicato al servizio telematico competente l'assunzione della lavoratrice domestica Pt_3
, nata a [...] il [...], occupata in
[...]
qualità di baby sitter, livello BS, con orario di lavoro a tempo pieno (non convivente) dal 12.5.2020 al 18.7.2020”, ordinanza ingiunzione opposta davanti a questo stesso tribunale, sezione civile.
Ha eccepito a) l'insussistenza di qualunque forma di lavoro subordinato tra la ricorrente e la GN , b) Pt_3
l'infondatezza della pretesa impositiva dell'ente convenuto;
ha contestato le circostanze narrate dalla e dalle quali era Pt_3
scaturito l'intervento dell'Ispettorato del lavoro dapprima, e oggi dell in quanto erano del tutto infondate, e le Pt_2
conclusioni tratte dagli uffici ispettivi e previdenziali apparivano superficiali e immotivate, contraddette da copiosa prova documentale.
Ha chiesto:. - accertare e dichiarare che nel periodo dal 12 maggio al 18 luglio 2020 la GN non è Parte_3
stata occupata alle dipendenze della ricorrente come lavoratrice domestica in qualità di baby sitter, livello BS, con orario di lavoro a tempo pieno (non convivente); - quindi,
Pag. 3 di 8 dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 402/2023 per il pagamento della somma di euro 729,93 a titolo di regolarizzazione contributiva della GN , sanzioni Pt_3
e interessi, per il periodo contestato;
- con vittoria delle spese del presente giudizio.
Si è costituita in giudizio l ed ha eccepito l'infondatezza Pt_2
del ricorso, precisando che l'avviso di addebito impugnato aveva preso le mosse da un accertamento ispettivo n.
SS00000/2021-499-01, prot. n. 8801 e che il personale ispettivo della ITl, sulla base dell'accertamento svolto, aveva ricostruito nei suddetti termini la prestazione lavorativa resa dalla in favore della dal 12 maggio al 18 luglio Pt_3 Pt_1
2020,
Ha affermato che il 21/09/2021 l'ITL di Sassari aveva trasmesso all il verbale di accertamento redatto a carico Pt_2
della IG.ra in relazione al rapporto intercorso tra Parte_1
la stessa e la IG.ra , impiegata come baby Parte_3
sitter a tempo pieno non convivente nel periodo dal 12.05.2020 al 18.07.2020, e che l In data11/11/2021, sulla base del Pt_2
suddetto verbale, aveva provveduto ad acquisire il rapporto di lavoro 9821002104, a tempo determinato, dal 12/05/2020 al
18/07/2020, per 40 ore settimanali e una retribuzione oraria di
€ 6,13 e a quantificare i contributi dovuti, notificati con avviso bonario alla IG.a accertamenti tutti, supportati dalle Pt_1
dichiarazioni raccolte e dalla documentazione a vario titolo acquisita.
Pag. 4 di 8 Ha chiesto:” - rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto dichiarare la ricorrente tenuto al pagamento delle somme portate dall'avviso di addebito n.
40220230000054735000 ovvero da quella veriore eventualmente accertata in corso di causa, oltre alle ulteriori somme accessorie maturate e maturande fino al saldo dei
Contributi con vittoria di spese diritti ed onorari.
La causa, istruita con soli documenti in quanto non ammessa la prova orale dedotta dalle parti, all'esito della discussione, all'odierna udienza è stata decisa come da sentenza con motivi contestuali di cui il giudice ha dato lettura.
Occorre preliminarmente dare atto che l'opposizione ad avviso di addebito dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto contributivo, cosicché
l'accertamento deve essere compiuto secondo le ordinarie regole in materia di onere della prova ex art. 2697 cod. civ., quindi, grava sull'Ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (ex plurimis, Cassazione,
n. 5763/2002 e Cassazione, n. 23600/2009).
Secondo, infatti, il consolidato insegnamento del Giudice di legittimità, "Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa Pt_2
contributiva" (ex multis, Cassazione - Sezione Lavoro, sentenza n. 14965 del giorno 06.09.2012 e Cassazione -
Sezione Lavoro, sentenza n. 22862 del 10.11.2010).
Pag. 5 di 8 In relazione al verbali redatti dall'ispettorato del lavoro, o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che incombe sulla controparte l'onere di fornire la prova contraria;
invece per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese "de relato" o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando alla controparte l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 28/08/2024, n. 23252).
Si osserva, che secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, gli indici sintomatici della “subordinazione” sono costituiti dalla messa a disposizione di energie lavorative in favore del datore di lavoro, con assunzione del relativo rischio in capo a quest'ultimo e dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, di controllo e gerarchico del datore di lavoro, il quale, nell'impartire direttive, sebbene di carattere
Pag. 6 di 8 programmatico, interferisce nella definizione delle modalità e dei tempi della prestazione di lavoro e nel suo contenuto (c.d. eterodeterminazione della prestazione) (Cass. Sez.
Lav.5989/01; 224/01; 8187/99).
In particolare, la Suprema Corte, con argomentazioni che il giudice fa proprie, ha affermato che “l'elemento idoneo a caratterizzare il rapporto di lavoro subordinato e a differenziarlo da altri tipi di rapporto (quali, tra gli altri,
l'associazione in partecipazione con apporto di prestazioni lavorative) è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, tenendo presente che il potere direttivo non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e che il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale”
(Cass. Sez. Lav.Sentenza n. 3894 del 2009).
Nel caso di specie, l che ne era onerato non ha fornito la Pt_2
prova in giudizio che abbia espletato attività Parte_3
lavorativa avente il carattere della subordinazione in favore della ricorrente per il periodo dedotto nell'avviso di addebito in quanto la prova offerta è risultata generica, non capitolati i tempi, orari, direttive del datore di lavoro, e modi della
Pag. 7 di 8 attività espletata, ed in quanto tale non ammessa da questo giudicante.
Altresì le dichiarazioni rese da Parte_3 [...]
, e agli ispettori del Per_1 Persona_2 Persona_3
Lavoro e riportate nel verbale ispettivo risultano generiche e non provanti la subordinazione.
Ritiene, quindi, il giudice che non sia risultata sufficientemente provata, all'esito dell'istruttoria svolta, la sussistenza tra la ricorrente e di un rapporto Parte_3
di lavoro subordinato.
La domanda della ricorrente deve essere, pertanto, accolta e l'avviso di addebito n. 402/2023 00000547 35 000 deve essere annullato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in forza del DM 55/14 e ss mm come in dispositivo
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. 402/2023
00000547 35 000; condanna l al pagamento in favore della ricorrente delle spese legali Pt_2
che liquida in complessivi euro 600,00 oltre spese generali (15%) iva e cpa
23/04/2025 Il Giudice
Maria Francesca Scala
Pag. 8 di 8