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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/12/2025, n. 7574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7574 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4262/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 4262 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 - ter c.p.c. del 07.07.2025 e vertente
T R A
(C.F. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Pandiscia
APPELLANTE
E
(C.F. ), difeso e rappresentato CP_1 C.F._1 dall'Avv. Anna Mercuri
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
r.g. n. 4262/2021 1 - Nel merito, per i motivi esposti in narrativa, riformare la sentenza impugnata ed accogliere le domande già avanzate in primo grado e per l'effetto condannare il sig. al pagamento di € 7.824,49, oltre interessi dalla scadenza sino al saldo. CP_1
Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio e del procedimento monitorio. Con ogni riserva.”
Per RO : CP_1
“1) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2) In via subordinata, qualora la Corte dovesse ravvisare l'appellato obbligato alla corresponsione di quanto richiesto in via monitoria, dichiarare cessata la materia del contendere in quanto l'importo è già stato interamente versato, come da contabili in atti;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, del doppio grado di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue. aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n. 25241/2018 con cui Parte_1
il Tribunale di Roma ingiungeva a il pagamento di € 7.824,49, CP_1
oltre interessi, quale corrispettivo per le prestazioni di R.S.A. (Residenza
Sanitaria Assistenziale) rese dalla struttura San Raffele di Velletri in favore di padre dell'ingiunto. Persona_1
proponeva opposizione al provvedimento monitorio CP_1
rappresentando che il padre, affetto da morbo di Parkinson, durante la degenza presso la R.S.A. di Velletri aveva usufruito di prestazioni sanitarie da porre totalmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'art. 30 della l.
730/1983.
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 173/2021 accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto compensando le spese di lite.
r.g. n. 4262/2021 2 In particolare, il tribunale rilevava che l'opponente sottoscriveva in data
09.01.2008 una “Dichiarazione di impegno economico dell'utente e/o di un familiare” con cui si impegnava al pagamento della quota cd. alberghiera (40% della retta) per il ricovero del padre;
che il contratto stipulato tra privati per il mantenimento di un familiare bisognoso di prestazioni assistenziali presso una struttura residenziale adeguata non era affetto da nullità per difetto di causa, purché non diretto all'erogazione di prestazioni sanitarie da ritenere a carico del SSN;
che le prestazioni rese in favore di affetto da “M. di Persona_1
Parkinson Deficit neuromotorio” rientravano tra le “prestazioni socio - sanitarie ad elevata integrazione sanitaria” attinenti il trattamento di “inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative” di cui art. 3, co. 3 del d.P.C.M.
14.02.2001; che il morbo di Parkinson costituiva infatti una patologia terminale e/o cronico-degenerativa tanto che era stato riconosciuto invalido Persona_1
al 100% con assegno di accompagno e portatore di handicap permanente grave ai sensi della legge n. 104/1992; che le suddette prestazioni erano caratterizzate da una stretta correlazione fra prestazioni sanitarie e assistenziali con netta prevalenza degli aspetti di natura sanitaria tale da determinare la totale competenza del SSN per il pagamento della spesa in questione;
che, pertanto, trattandosi di prestazione posta totalmente a carico del SSN, l'impegno assunto dall'opponente per il pagamento di parte della retta era nullo per difetto genetico della causa, intesa come ragione giustificativa in concreto del contratto, stante la evidente irrealizzabilità dell'assunzione della obbligazione altrui che risultava assolutamente insussistente.
Con atto tempestivamente notificato ha impugnato la Parte_1
suddetta decisione.
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erronea interpretazione e applicazione del DPCM 14.02.2001.
Sostiene l'appellante che, nel caso di specie, trattandosi di ricovero di lungodegenza di anziano non autosufficiente, con patologia cronico- degenerativa, non sottoposto a trattamenti intensivi o a prestazioni ad elevata integrazione sanitaria nella fase estensiva, solo il 50% del costo complessivo Parte poteva essere posto a carico della mentre il restante 50% è stato correttamente ripartito tra paziente ed ente comunale.
r.g. n. 4262/2021 3 Affinché, infatti, possa essere posta interamente a carico del SSN, la prestazione sanitaria deve essere resa in favore di un soggetto affetto da una delle patologie di cui all'art.3, co.3 del d.P.C.M. del 2001, tra cui non rientra il morbo di Parkinson, e deve trattarsi di assistenza prestata nella fase intensiva o nella fase estensiva (art. 2, co.4 d.P.C.M. cit.) che, per definizione, mai potrebbe avere la durata di un anno e mezzo quale quella del ricovero di Persona_1
Con il secondo motivo l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui il tribunale ha ritenuto decisivo il fatto che fosse stato riconosciuto Persona_1
invalido civile al 100%, atteso che la circostanza non è in alcun modo rilevante ai fini dell'individuazione della natura della prestazione resa in suo favore.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della dichiarazione di nullità dell'obbligazione di garanzia assunta da CP_1
Si è costituito instando per il rigetto dell'appello e chiedendo, CP_1
in via subordinata, di dichiarare cessata la materia del contendere deducendo che l'importo ingiunto è stato integralmente pagato dal fratello Parte_3
come documentato dalle distinte di pagamento versate in atti.
L'appello è fondato.
Al fine di determinare se gli oneri economici del ricovero di Persona_1
debbano essere addossati integralmente sul SSN ovvero posti in quota parte a carico del privato, occorre individuare la natura delle prestazioni di R.S.A rese in favore del paziente.
La questione sottesa alla presente controversia è stata recentemente affrontata dalla Corte di Cassazione (v. Cass. n. 33394/2024, n. 21162/2024, n.
34590/2023, n. 2038/2023).
Il D.lgs. n. 229/1999, modificando il D.lgs. n. 502/1992 (recante Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n.
421) ha demandato alle regioni l'organizzazione distrettuale delle Unità
Sanitarie Locali, in modo da garantire “l'erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, connotate da specifica ed elevata integrazione, nonché delle prestazioni sociali di rilevanza sanitaria se delegate ai comuni” (art.3-quinquies, comma 1°, lett.
C.).
L'art. 3 septies del citato decreto legislativo ha definito espressamente:
r.g. n. 4262/2021 4 - “prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione” le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria che attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative (comma 4);
- “prestazioni socio sanitarie” le attività volte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni della salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione (comma 1).
Al comma 3, l'art. 3 septies ha poi demandato ad un apposito atto di indirizzo e coordinamento l'individuazione delle prestazioni da ricondurre alle diverse tipologie e la precisazione dei criteri di finanziamento delle stesse, per quanto compete alle Unità Sanitarie Locali e ai Comuni. Tale atto è stato adottato con il d.P.C.M. del 14 febbraio 2001 (“Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”) al quale è subentrato il d.P.C.M. del 12 gennaio
2017 che, non applicabile al caso di specie, ne ha confermato la disciplina.
In particolare, l'art. 3 del citato d.P.C.M. del febbraio 2001, individua le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria e le prestazioni socio - sanitarie ad elevata integrazione, a seconda della diversa combinazione della natura dei bisogni, della complessità, intensità
e durata dell'intervento assistenziali.
La disposizione prevede poi che: le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale sono di competenza delle aziende unità sanitarie locali e a carico delle stesse
(art. 3, comma 1, del d.P.C.M. cit.); le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza dei comuni e prevedono una compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini secondo modalità stabilite dai comuni stessi (art. 3, comma 2, del d.P.C.M. cit.); le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario, cioè a carico delle regioni (art. 3, comma 3, del d.P.C.M. cit.).
Il D.P.C.M. 29 novembre 2001, individua i "livelli essenziali di assistenza sanitaria", successivamente richiamati e confermati dall'articolo 54 della L. n.
r.g. n. 4262/2021 5 289 del 2002; tali livelli di assistenza hanno previsto a favore degli anziani non autosufficienti e dei soggetti con handicap grave le cure sanitarie, senza limiti di durata, pur stabilendo l'onere dei pazienti di partecipare ai relativi costi, salvo particolari condizioni di reddito.
Da questo quadro normativo si evince che la gratuità delle prestazioni ricorre per le “prestazioni sanitarie a rilevanza sociale” previste dall'art. 3 comma 1 del
D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e per quelle “socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria” previste dall'art. 3 comma 3 del citato decreto;
mentre per le prestazioni di lungo assistenza destinate ad anziani e persone non autosufficienti affette da malattie croniche e degenerative è prevista la ripartizione forfetaria del costo complessivo nella misura del 50% a carico del
SSN e del 50% a carico del con la compartecipazione dell'utente. CP_2
Le “prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria” vanno distinte, dunque, sia dalle “prestazioni sanitarie a rilevanza sociale” che dalle
“prestazioni sociali a rilevanza sanitaria”.
Si è affermato che per "prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria" devono intendersi le prestazioni che non possano eseguirsi se non congiuntamente all'attività socio assistenziale, talché non sia possibile discernere il rispettivo onere economico e prevalga quindi la natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni – di natura diversa - debbono ritenersi avvinte a quelle sanitarie da un nesso di strumentalità necessaria, essendo dirette a consentire la cura della salute dell'assistito, e dunque la
“complessiva prestazione” deve essere erogata a titolo gratuito.
Il discrimen, pertanto, tra le “prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria” e la prestazione sociosanitaria “pura” non sta nella situazione di limitata autonomia del soggetto (non altrimenti assistibile che nella struttura residenziale), ma nell'individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato, che non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione assistenziale.
Al fine dell'accertamento del discrimine, va puntata l'attenzione sulla condizione del malato, e non sulle caratteristiche della struttura ove è ospitato.
Ciò che rileva non è, quindi, che sia stato concordato o comunque previsto un piano terapeutico personalizzato, quanto che esso fosse dovuto, e che quindi r.g. n. 4262/2021 6 sussistesse in concreto la necessità, per il paziente, in relazione alla patologia della quale risultava affetto, dello stato di evoluzione della malattia al momento del ricovero e della sua prevedibile evoluzione successiva, di un trattamento sanitario volto, attraverso le cure, a rallentare l'evoluzione della malattia e a contenere la sua degenerazione, per gli stati più avanzati, in comportamenti autolesionistici o potenzialmente dannosi per i terzi (Cass. n. 2038/2023).
Ora, applicando tali principi al caso di specie, si osserva che CP_1
sotto il nome di “certificazione medica” ha depositato esclusivamente il parere favorevole al ricovero in RSA di affetto da “Morbo di Parkinson, Persona_1
deficit neuromotorio in recente TIA disorientamento T/S”.
In assenza di qualsivoglia documentazione medica (certificati del medico curante, referti di visite specialistiche, prescrizioni di terapie farmacologiche etc.) non è possibile accertare le condizioni del paziente, lo stato di avanzamento della malattia al momento del ricovero e la sua prevedibile evoluzione successiva e, conseguentemente, valutare, alla luce della storia sanitaria personale del soggetto, la necessità in concreto, per il trattamento della patologia, di un piano terapeutico personalizzato, che solo consente di ritenere che la prestazione socioassistenziale sia "inscindibilmente connessa" a quella sanitaria.
Ne deriva, pertanto, che non è dato verificare se la disciplina applicabile debba essere quella delle prestazioni sanitarie integrate soggette al regime di gratuità, anziché quella delle altre tipologie di prestazioni erogate dalle R.S.A. per le quali è prevista la compartecipazione del Comune e del privato.
Di conseguenza viene meno anche il presupposto (inesistenza dell'obbligazione assunta dal paziente in virtù della gratuità della prestazione) della dichiarazione di nullità dell'obbligazione assunta da CP_1
Venendo quindi all'esame dell'eccezione di pagamento, si osserva che la documentazione depositata a supporto dell'eccezione è inammissibile ai sensi dell'art. 345 co. 3, in quanto, seppur risalente al 2009, è stata prodotta solo nel presente giudizio senza che la parte abbia allegato di non averla potuta produrla nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Dall'accoglimento dell'appello deriva, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
r.g. n. 4262/2021 7 La novità delle questioni affrontate e la complessità della fattispecie consentono l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n. CP_1
25241/2018 del Tribunale di Roma;
2) Compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello di Roma dell'11.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 4262/2021 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 4262 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 - ter c.p.c. del 07.07.2025 e vertente
T R A
(C.F. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Pandiscia
APPELLANTE
E
(C.F. ), difeso e rappresentato CP_1 C.F._1 dall'Avv. Anna Mercuri
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
r.g. n. 4262/2021 1 - Nel merito, per i motivi esposti in narrativa, riformare la sentenza impugnata ed accogliere le domande già avanzate in primo grado e per l'effetto condannare il sig. al pagamento di € 7.824,49, oltre interessi dalla scadenza sino al saldo. CP_1
Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio e del procedimento monitorio. Con ogni riserva.”
Per RO : CP_1
“1) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2) In via subordinata, qualora la Corte dovesse ravvisare l'appellato obbligato alla corresponsione di quanto richiesto in via monitoria, dichiarare cessata la materia del contendere in quanto l'importo è già stato interamente versato, come da contabili in atti;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, del doppio grado di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue. aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n. 25241/2018 con cui Parte_1
il Tribunale di Roma ingiungeva a il pagamento di € 7.824,49, CP_1
oltre interessi, quale corrispettivo per le prestazioni di R.S.A. (Residenza
Sanitaria Assistenziale) rese dalla struttura San Raffele di Velletri in favore di padre dell'ingiunto. Persona_1
proponeva opposizione al provvedimento monitorio CP_1
rappresentando che il padre, affetto da morbo di Parkinson, durante la degenza presso la R.S.A. di Velletri aveva usufruito di prestazioni sanitarie da porre totalmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'art. 30 della l.
730/1983.
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 173/2021 accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto compensando le spese di lite.
r.g. n. 4262/2021 2 In particolare, il tribunale rilevava che l'opponente sottoscriveva in data
09.01.2008 una “Dichiarazione di impegno economico dell'utente e/o di un familiare” con cui si impegnava al pagamento della quota cd. alberghiera (40% della retta) per il ricovero del padre;
che il contratto stipulato tra privati per il mantenimento di un familiare bisognoso di prestazioni assistenziali presso una struttura residenziale adeguata non era affetto da nullità per difetto di causa, purché non diretto all'erogazione di prestazioni sanitarie da ritenere a carico del SSN;
che le prestazioni rese in favore di affetto da “M. di Persona_1
Parkinson Deficit neuromotorio” rientravano tra le “prestazioni socio - sanitarie ad elevata integrazione sanitaria” attinenti il trattamento di “inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative” di cui art. 3, co. 3 del d.P.C.M.
14.02.2001; che il morbo di Parkinson costituiva infatti una patologia terminale e/o cronico-degenerativa tanto che era stato riconosciuto invalido Persona_1
al 100% con assegno di accompagno e portatore di handicap permanente grave ai sensi della legge n. 104/1992; che le suddette prestazioni erano caratterizzate da una stretta correlazione fra prestazioni sanitarie e assistenziali con netta prevalenza degli aspetti di natura sanitaria tale da determinare la totale competenza del SSN per il pagamento della spesa in questione;
che, pertanto, trattandosi di prestazione posta totalmente a carico del SSN, l'impegno assunto dall'opponente per il pagamento di parte della retta era nullo per difetto genetico della causa, intesa come ragione giustificativa in concreto del contratto, stante la evidente irrealizzabilità dell'assunzione della obbligazione altrui che risultava assolutamente insussistente.
Con atto tempestivamente notificato ha impugnato la Parte_1
suddetta decisione.
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erronea interpretazione e applicazione del DPCM 14.02.2001.
Sostiene l'appellante che, nel caso di specie, trattandosi di ricovero di lungodegenza di anziano non autosufficiente, con patologia cronico- degenerativa, non sottoposto a trattamenti intensivi o a prestazioni ad elevata integrazione sanitaria nella fase estensiva, solo il 50% del costo complessivo Parte poteva essere posto a carico della mentre il restante 50% è stato correttamente ripartito tra paziente ed ente comunale.
r.g. n. 4262/2021 3 Affinché, infatti, possa essere posta interamente a carico del SSN, la prestazione sanitaria deve essere resa in favore di un soggetto affetto da una delle patologie di cui all'art.3, co.3 del d.P.C.M. del 2001, tra cui non rientra il morbo di Parkinson, e deve trattarsi di assistenza prestata nella fase intensiva o nella fase estensiva (art. 2, co.4 d.P.C.M. cit.) che, per definizione, mai potrebbe avere la durata di un anno e mezzo quale quella del ricovero di Persona_1
Con il secondo motivo l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui il tribunale ha ritenuto decisivo il fatto che fosse stato riconosciuto Persona_1
invalido civile al 100%, atteso che la circostanza non è in alcun modo rilevante ai fini dell'individuazione della natura della prestazione resa in suo favore.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della dichiarazione di nullità dell'obbligazione di garanzia assunta da CP_1
Si è costituito instando per il rigetto dell'appello e chiedendo, CP_1
in via subordinata, di dichiarare cessata la materia del contendere deducendo che l'importo ingiunto è stato integralmente pagato dal fratello Parte_3
come documentato dalle distinte di pagamento versate in atti.
L'appello è fondato.
Al fine di determinare se gli oneri economici del ricovero di Persona_1
debbano essere addossati integralmente sul SSN ovvero posti in quota parte a carico del privato, occorre individuare la natura delle prestazioni di R.S.A rese in favore del paziente.
La questione sottesa alla presente controversia è stata recentemente affrontata dalla Corte di Cassazione (v. Cass. n. 33394/2024, n. 21162/2024, n.
34590/2023, n. 2038/2023).
Il D.lgs. n. 229/1999, modificando il D.lgs. n. 502/1992 (recante Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n.
421) ha demandato alle regioni l'organizzazione distrettuale delle Unità
Sanitarie Locali, in modo da garantire “l'erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, connotate da specifica ed elevata integrazione, nonché delle prestazioni sociali di rilevanza sanitaria se delegate ai comuni” (art.3-quinquies, comma 1°, lett.
C.).
L'art. 3 septies del citato decreto legislativo ha definito espressamente:
r.g. n. 4262/2021 4 - “prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione” le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria che attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative (comma 4);
- “prestazioni socio sanitarie” le attività volte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni della salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione (comma 1).
Al comma 3, l'art. 3 septies ha poi demandato ad un apposito atto di indirizzo e coordinamento l'individuazione delle prestazioni da ricondurre alle diverse tipologie e la precisazione dei criteri di finanziamento delle stesse, per quanto compete alle Unità Sanitarie Locali e ai Comuni. Tale atto è stato adottato con il d.P.C.M. del 14 febbraio 2001 (“Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”) al quale è subentrato il d.P.C.M. del 12 gennaio
2017 che, non applicabile al caso di specie, ne ha confermato la disciplina.
In particolare, l'art. 3 del citato d.P.C.M. del febbraio 2001, individua le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria e le prestazioni socio - sanitarie ad elevata integrazione, a seconda della diversa combinazione della natura dei bisogni, della complessità, intensità
e durata dell'intervento assistenziali.
La disposizione prevede poi che: le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale sono di competenza delle aziende unità sanitarie locali e a carico delle stesse
(art. 3, comma 1, del d.P.C.M. cit.); le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza dei comuni e prevedono una compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini secondo modalità stabilite dai comuni stessi (art. 3, comma 2, del d.P.C.M. cit.); le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario, cioè a carico delle regioni (art. 3, comma 3, del d.P.C.M. cit.).
Il D.P.C.M. 29 novembre 2001, individua i "livelli essenziali di assistenza sanitaria", successivamente richiamati e confermati dall'articolo 54 della L. n.
r.g. n. 4262/2021 5 289 del 2002; tali livelli di assistenza hanno previsto a favore degli anziani non autosufficienti e dei soggetti con handicap grave le cure sanitarie, senza limiti di durata, pur stabilendo l'onere dei pazienti di partecipare ai relativi costi, salvo particolari condizioni di reddito.
Da questo quadro normativo si evince che la gratuità delle prestazioni ricorre per le “prestazioni sanitarie a rilevanza sociale” previste dall'art. 3 comma 1 del
D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e per quelle “socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria” previste dall'art. 3 comma 3 del citato decreto;
mentre per le prestazioni di lungo assistenza destinate ad anziani e persone non autosufficienti affette da malattie croniche e degenerative è prevista la ripartizione forfetaria del costo complessivo nella misura del 50% a carico del
SSN e del 50% a carico del con la compartecipazione dell'utente. CP_2
Le “prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria” vanno distinte, dunque, sia dalle “prestazioni sanitarie a rilevanza sociale” che dalle
“prestazioni sociali a rilevanza sanitaria”.
Si è affermato che per "prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria" devono intendersi le prestazioni che non possano eseguirsi se non congiuntamente all'attività socio assistenziale, talché non sia possibile discernere il rispettivo onere economico e prevalga quindi la natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni – di natura diversa - debbono ritenersi avvinte a quelle sanitarie da un nesso di strumentalità necessaria, essendo dirette a consentire la cura della salute dell'assistito, e dunque la
“complessiva prestazione” deve essere erogata a titolo gratuito.
Il discrimen, pertanto, tra le “prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria” e la prestazione sociosanitaria “pura” non sta nella situazione di limitata autonomia del soggetto (non altrimenti assistibile che nella struttura residenziale), ma nell'individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato, che non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione assistenziale.
Al fine dell'accertamento del discrimine, va puntata l'attenzione sulla condizione del malato, e non sulle caratteristiche della struttura ove è ospitato.
Ciò che rileva non è, quindi, che sia stato concordato o comunque previsto un piano terapeutico personalizzato, quanto che esso fosse dovuto, e che quindi r.g. n. 4262/2021 6 sussistesse in concreto la necessità, per il paziente, in relazione alla patologia della quale risultava affetto, dello stato di evoluzione della malattia al momento del ricovero e della sua prevedibile evoluzione successiva, di un trattamento sanitario volto, attraverso le cure, a rallentare l'evoluzione della malattia e a contenere la sua degenerazione, per gli stati più avanzati, in comportamenti autolesionistici o potenzialmente dannosi per i terzi (Cass. n. 2038/2023).
Ora, applicando tali principi al caso di specie, si osserva che CP_1
sotto il nome di “certificazione medica” ha depositato esclusivamente il parere favorevole al ricovero in RSA di affetto da “Morbo di Parkinson, Persona_1
deficit neuromotorio in recente TIA disorientamento T/S”.
In assenza di qualsivoglia documentazione medica (certificati del medico curante, referti di visite specialistiche, prescrizioni di terapie farmacologiche etc.) non è possibile accertare le condizioni del paziente, lo stato di avanzamento della malattia al momento del ricovero e la sua prevedibile evoluzione successiva e, conseguentemente, valutare, alla luce della storia sanitaria personale del soggetto, la necessità in concreto, per il trattamento della patologia, di un piano terapeutico personalizzato, che solo consente di ritenere che la prestazione socioassistenziale sia "inscindibilmente connessa" a quella sanitaria.
Ne deriva, pertanto, che non è dato verificare se la disciplina applicabile debba essere quella delle prestazioni sanitarie integrate soggette al regime di gratuità, anziché quella delle altre tipologie di prestazioni erogate dalle R.S.A. per le quali è prevista la compartecipazione del Comune e del privato.
Di conseguenza viene meno anche il presupposto (inesistenza dell'obbligazione assunta dal paziente in virtù della gratuità della prestazione) della dichiarazione di nullità dell'obbligazione assunta da CP_1
Venendo quindi all'esame dell'eccezione di pagamento, si osserva che la documentazione depositata a supporto dell'eccezione è inammissibile ai sensi dell'art. 345 co. 3, in quanto, seppur risalente al 2009, è stata prodotta solo nel presente giudizio senza che la parte abbia allegato di non averla potuta produrla nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Dall'accoglimento dell'appello deriva, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
r.g. n. 4262/2021 7 La novità delle questioni affrontate e la complessità della fattispecie consentono l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n. CP_1
25241/2018 del Tribunale di Roma;
2) Compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello di Roma dell'11.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
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