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Sentenza 17 aprile 2024
Sentenza 17 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/04/2024, n. 16054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16054 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: UR HE, nato a [...] il [...] ITALIA MARKET S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore avverso l'ordinanza del 30/10/2023 del Tribunale di MO visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale RAFFAELE GARGIULO, il quale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
letta la memoria dell'Avv. VITTORIO DOTTI, di replica alle conclusioni del Pubblico Ministero;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30/10/2023, il Tribunale di MO, in funzione di giudice del riesame ex art. 324 cod. proc. pen., confermava i decreti di sequestro preventivo, "impeditivo" e finalizzato alla confisca, del 28/09/2023 e del 29/09/2023 che erano stati emessi dal G.i.p. del Tribunale di MO nei confronti di HE UR, legale rappresentante di Italia Market s.r.l. Tali due decreti di sequestro preventivo erano stati emessi in relazione al fumus, in capo allo UR, dei reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi in concorso (capo A dell'imputazione provvisoria) e di ricettazione degli stessi prodotti in concorso (capo B dell'imputazione provvisoria) Penale Sent. Sez. 2 Num. 16054 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 29/02/2024 e avevano a oggetto 1.485.037 componenti di impiantistica elettrica civile (placche e frutti elettrici) a marchio AIGOSTAR i quali recavano, sulle relative confezioni, le denominazioni AT (preceduta dalla sillaba AB;
n. 353.130 componenti), LIVING LIGHTING (preceduta dalla sillaba AB;
n. 433.980 componenti) e PLANA (preceduta dalla sillaba AV;
n. 697.927 componenti) (con la risultante denominazione finale ABAT, ABLIVING LIGHTING e AVPLANA). Denominazioni che, secondo l'assunto accusatorio, imitavano e richiamavano i corrispondenti marchi denominativi BTICINOAT, LIVING, LIGHT, Living-Light e PLANA oggetto di privativa in capo a BTICINO s.p.a. e a VIMAR s.p.a., società che operano sul mercato italiano e mondiale soprattutto nel settore delle apparecchiature elettriche in bassa tensione destinate agli spazi abitativi e che avevano depositato e registrato i suddetti marchi. 2. Avverso l'indicata ordinanza del 30/10/2023 del Tribunale di MO, hanno proposto ricorsi per cassazione, con un unico atto e per il tramite del proprio difensore, HE UR, in proprio, e Italia Market s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore (sempre HE UR), affidati a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 474 cod. pen. e il carattere meramente apparente della motivazione in ragione della «manifesta contraddittorietà tra premesse e conclusioni» in ordine alla configurabilità del reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi di cui al suddetto art. 474 cod. pen. I ricorrenti rappresentano anzitutto l'asserita falsità delle affermazioni del Tribunale di MO secondo cui i prodotti sequestrati recherebbero i marchi LIVING LIGHTING, AT e PLANA di proprietà di IN s.p.a. e di VIMAR s.p.a. per la duplice ragione che: a) i marchi di proprietà di queste due società sarebbero LIVING LIGHT (e non LIVING LIGHTING) e BTICINOAT (e non AT), oltre che PLANA;
b) i marchi che erano stati apposti da Italia Market s.r.l. sulle confezioni dei propri prodotti erano AB LIVING LIGHTING, ABAT e AVPLANA. HE UR e Italia Market s.r.l. evidenziano soprattutto che, come era stato riconosciuto dallo stesso Tribunale di MO, i prodotti sequestrati recavano il marchio AIGOSTAR, che era inciso sui prodotti e apposto sulle confezioni e che era meramente «accompagnato» dalle menzionate diciture AB LIVING LIGHTING, ABAT e AVPLANA, le quali erano apposte sulle confezioni, con la conseguenza che «nessun consumatore avrebbe mai potuto essere tratto in inganno dall'apposizione dei marchi "AB LIVING LIGHTING", "ABAT" e "AVPLANA", alla luce della prevalenza del marchio "AIGOSTAR" su tutte le confezioni e su tutti i prodotti» che erano venduti, appunto, con tale marchio AIGOSTAR. Tale impossibilità di inganno del consumatore sarebbe resa palese dalla visione delle fotografie riprodotte alla pag. 7 del ricorso, la quale consentirebbe di «rendersi 2 immediatamente conto che nessun consumatore avrebbe potuto pensare di acquistare un prodotto IN o Vimar, alla luce del marchio "AIGOSTAR" apposto a caratteri cubitali su tutte le confezioni» (oltre che, come detto, su tutti i prodotti, mentre i marchi asseritamente falsi erano apposti solo sulle confezioni). I ricorrenti deducono poi che la sentenza della Corte di cassazione Sez. 2, n. 28423 del 27/04/2012, Fabbri, Rv. 253417-01, citata dai giudici del riesame, avrebbe a oggetto una fattispecie diversa da quella che viene qui in rilievo e che il Tribunale di MO avrebbe anche trascurato di considerare che, come era stato evidenziato nella richiesta di riesame - senza che lo stesso Tribunale ne abbia tenuto conto -, la suddetta sentenza avrebbe subordinato la sussistenza del reato di cui all'art. 474 cod. pen. all'attitudine della falsificazione del marchio a creare confusione nel consumatore con riferimento non solo al momento dell'acquisto ma anche a quello della successiva utilizzazione. Evenienza, quest'ultima, che sarebbe stata impossibile nel caso di specie, atteso che i marchi asseritamente contraffatti erano riportati solo sulle confezioni e non anche sui prodotti, i quali recavano soltanto il marchio AIGOSTAR, «unico marchio che permane nella successiva fase di utilizzazione del prodotto». Dopo avere richiamato Sez. 2, n. 35166 del 21/05/2019 (dep. 31/07/2019), Limone, Rv. 276433-01, i ricorrenti asseriscono che, per le ragioni esposte, «alla luce delle manifesta insussistenza del fumus commissi delicti, l'ordinanza emessa dal Giudice monzese contiene la macroscopica violazione dell'art. 474 c.p.». Tale insussistenza del fumus commissi delicti sarebbe confermata anche dal fatto che, con riguardo ai «medesimi beni», il G.i.p. del Tribunale di Pordenone aveva accolto la richiesta di archiviazione, che era stata formulata dal Pubblico ministero presso lo stesso Tribunale («Procura dove tutto il procedimento ha avuto origine: la prima Procura ad avviare le indagini, dopo aver ricevuto le querele di IN e Vimar), del procedimento che pendeva nei confronti dello UR e di alcuni rivenditori al dettaglio dei suddetti beni ritenendo l'insussistenza del reato di cui all'art. 474 cod. pen. I ricorrenti lamentano ancora che il Tribunale di MO sembrerebbe non avere compreso che Italia Market s.r.l. aveva «richiesto il dissequestro di tutti i beni ad essa sequestrati» e che lo stesso Tribunale non si sarebbe pronunciato sulla doglianza secondo cui «Italia Market S.r.l. non ha mai commercializzato le scarpe recanti il disegno "ALL STAR" e rinvenute presso Black One S.r.l.s.: il capo di incolpazione relativo al Signor IN UN (coindagato e legale rappresentante di Black One), nel quale si legge che il medesimo avrebbe ricevuto o acquistato le predette scarpe da Italia Market S.r.l., è quindi manifestamente errato». 2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la «motivazione inesistente in ordine alla prova decisiva portata da Italia Market s.r.I.» e l'ulteriore violazione 3 dell'art. 474 cod. pen. «in relazione alla nullità dei marchi di IN e Vimar e, in ogni caso, alla differenza con i marchi riportati sui prodotti di Italia Market s.r.I.». HE UR e Italia Market s.r.l. lamentano che il Tribunale di MO avrebbe trascurato di valutare il parere del dott. Davide Luigi Petraz, dello studio GLP, il quale aveva concluso nel senso che «non vi possa essere confusione tra i marchi azionati (da IN e Vimar) e quelli di Parte Convenuta (Italia Market S.r.l.)» - «cosicché un consumatore medio, anche se distratto, non può confondersi e non può essere tratto in inganno, ma è ben cosciente di acquistare un prodotto che si presenta come autonomo, identificato e scevro da necessità di alcuna associazione» - e che i marchi di IN s.p.a. e di VIMAR s.p.a., «se non considerati nulli, sono fortemente deboli». Secondo i ricorrenti, alla luce di ciò, non sarebbe dato comprendere come il Tribunale di MO abbia potuto ritenere che i marchi denominativi utilizzati da Italia Market s.r.l. «certamente imitano e richiamano fortemente i corrispondenti marchi denominativi originali» (pag. 5 dell'ordinanza impugnata). Nel ribadire la nullità o, quanto meno, la debolezza di questi ultimi marchi - connotazione, questa, che farebbe sì che gli stessi «troverebbero comunque tutela solo nei confronti di marchi identici» -, i ricorrenti lamentano che il Tribunale di MO abbia richiamato Sez. 2, n. 40324 del 07/06/2019, Moncler s.p.a., Rv. 277049-01, relativa, invece, a marchi forti. I ricorrenti deducono che «[u]n Tribunale del Riesame, del resto, non può semplicemente decidere di omettere la valutazione di una prova», atteso che il sequestro preventivo deve poggiare sulla sussistenza del fumus del reato, ciò che richiede la verifica puntuale delle risultanze processuali. Da ciò conseguirebbe il «difetto assoluto di motivazione di una prova decisiva, oltre che [il] chiaro travisamento del dettato normativo di cui all'art. 474 c.p.». Secondo i ricorrenti, attesa l'asserita mancanza di possibilità di confusione del consumatore, la valutazione del caso dovrebbe essere demandata al giudice civile. A tale proposito, rappresentano che non sarebbe possibile comprendere come il Tribunale di MO abbia potuto, da un lato, recepire la circostanza che IN s.p.a. e VIMAR s.p.a. avevano promosso delle azioni in sede civile (pag. 7 dell'ordinanza impugnata) e, ciò nonostante, confermare il sequestro, in asserito spregio ai principi affermati da Sez. 6, n. 19219 del 09/02/2012, Diomedi, Rv. 252859-01. I ricorrenti precisano che quanto esposto varrebbe a escludere anche il reato di cui all'art. 473 cod. pen., ritenuto il reato presupposto del pure contestato reato di ricettazione. 2.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. e il carattere apparente della motivazione in ragione della «manifesta 4 contraddittorietà tra premesse e conclusioni [...] in merito alla sussistenza del periculum in mora». I ricorrenti deducono come, diversamente da quanto affermato dal Tribunale di MO, le placche e i frutti elettrici in sequestro non potrebbero essere considerati corpo del reato, atteso che essi recano solo il marchio AIGOSTAR e non i marchi ABLIVING LIGHTING, ABAT e AVPLANA, i quali figurano solo sulle confezioni, sicché «la Procura avrebbe potuto ordinare solo lo spacchettamento di tutti i prodotti e il sequestro delle sole confezioni e non il sequestro indiscriminato di quasi un milione e cinquecentomila articoli recanti esclusivamente il marchio "AIGOSTAR"» e che «potrebbero essere confiscati soltanto i pacchetti recanti le predette denominazioni». Ciò tanto più in quanto Italia Market s.r.l. «aveva già iniziato a importare i medesimi prodotti con il nuovo packaging, privo di alcun riferimento alle predette denominazioni, ad ulteriore conferma dell'assoluta insussistenza di alcun periculum in mora». Nell'evidenziare come il disposto sequestro stesse comportando «danni per milioni di euro, con irrimediabile pregiudizio per l'attività di impresa», il ricorrente rappresenta come «la rapidità con cui Italia Market s.r.l. si è adoperata per "correre ai ripari"» (pag. 9 dell'ordinanza impugnata), apponendo, tra un primo dissequestro dei prodotti e il successivo risequestro degli stessi, degli adesivi a copertura dei marchi asseritamente falsi, lungi dal costituire «una ammissione di responsabilità come vorrebbe velatamente far intendere il Giudice del Riesame», «dimostra la certa insussistenza del periculum in mora, poiché Italia Market S.r.l. si stava già apprestando a rivendere i beni con il nuovo packaging, privo delle denominazioni "AB LIVING LIGHTING", "ABAT" ed "AVPLANA"». Del resto, il fatto che il numero dei beni dissequestrati fosse lo stesso di quello dei beni successivamente risequestrati dimostrerebbe che, «prima di completare la ri-impacchettatura e riconfezionatura, [...] Italia Market non ha posto in vendita nessun articolo». Né avrebbe senso l'assunto del Tribunale di MO secondo cui l'indicata apposizione di adesivi costituirebbe «un accorgimento facilmente rimovibile e che, pertanto, non elimina definitivamente i riferimenti ai marchi contraffatti», atteso che, posto che il reato di cui all'art. 474 cod. pen. tutela la fede pubblica, coprendo, anche solo con delle etichette, i marchi asseritamente contraffatti «verrebbe comunque meno la (insussistente) possibilità di confusione del consumatore». HE UR e Italia Market s.r.l. deducono infine che il Tribunale di MO non avrebbe considerato il fatto che la pendenza di azioni cautelari civili che erano state promosse da IN s.p.a. e da VIMAR s.p.a. «per ottenere l'identico risultato prefisso in sede penale», cioè «impedire a Italia Market S.r.l. di commercializzare i propri prodotti» - con una conseguente «illegittima» duplicazione di azioni -, 5 comportava l'illegittimità del sequestro preventivo per l'assenza di alcun periculum in mora. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da HE UR «in qualità di indagato» è inammissibile, atteso che, come è stato esattamente rilevato dal pubblico ministero nelle proprie conclusioni, lo UR aveva presentato richiesta di riesame solo nella qualità di legale rappresentante di Italia Market s.r.l. e non in proprio nella qualità di indagato, con la conseguenza che lo stesso UR, non avendo presentato richiesta di riesame in proprio nella qualità di indagato, non è legittimato a proporre ricorso per cassazione nella stessa qualità. 2. È, invece, infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposto da HE UR in qualità di legale rappresentante pro tempore di Italia Market s.r.l. che è stata sollevata dal pubblico ministero, sempre nelle sue conclusioni, sull'assunto che il difensore che presentò la richiesta di riesame nell'interesse di HE UR in qualità di legale rappresentante pro tempore di Italia Market s.r.l. sarebbe stato privo della necessaria procura speciale. Tale assunto è, infatti, infondato, come è stato comprovato mediante la produzione, in allegato alla memoria dell'avv. Vittorio Dotti indicata in epigrafe, della procura speciale del 12/10/2023 che HE UR, nella qualità di legale rappresentante di Italia Market s.r.I., aveva conferito agli avv.ti Marina Romeo e ER TU al fine di proporre richiesta di riesame avverso i decreti di sequestro preventivo del 28/09/2023 e del 29/09/2023 che erano stati emessi dal G.i.p. del Tribunale di MO nell'ambito del presente procedimento penale. 3. Posto che, pertanto, per le ragioni che si sono dette, si procederà allo scrutinio del solo ricorso che è stato proposto da Italia Market s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore HE UR, prima di procedere a tale scrutinio, si deve rammentare che le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno da tempo chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01). Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno anche statuito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge» per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, 6 comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 dello stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01. Successivamente: Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255-01; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916-01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119-01). 4. Richiamati tali principi, il primo e il secondo motivo - i quali, riguardando entrambi il requisito del fumus commissi delicti, possono essere esaminati congiuntamente - non sono consentiti. 4.1. Si deve anzitutto precisare che, diversamente da quanto è asserito dalla società ricorrente in apertura dell'esposizione del primo motivo, il Tribunale di MO risulta avere ben chiaro che: a) i marchi di proprietà di IN s.p.a. e di VIMAR s.p.a. erano, rispettivamente, BTICINOAT e LIVING, LIGHT e Living- Light, quanto a quelli di proprietà di IN s.p.a., e PLANA, quanto a quello di proprietà di VIMAR s.p.a.; b) le diciture AT, LIVING LIGHTING e PLANA che erano state apposte da Italia market s.p.a. sulle confezioni dei propri prodotti erano precedute, le prime due, dalla sillaba AB, e la terza dalla sillaba AV (pag. 5 dell'ordinanza impugnata). 4.2. Ciò precisato, si deve rammentare che, come la Corte di cassazione ha già avuto modo di chiarire (Sez. 5, n. 33900 del 08/05/2018, Cortese, Rv. 273893- 01), ai fini della tutela penale, mentre il concetto di contraffazione presuppone la riproduzione integrale, in tutta la sua configurazione, di un marchio o di un altro segno distintivo, per alterazione del marchio o di un altro segno distintivo - condotta che è parimenti punibile a norma degli artt. 473 e 474 cod. pen. - si intende la riproduzione solo parziale dello stesso marchio o altro segno distintivo ma tale da potersi confondere con il marchio o segno distintivo originari. Tale valutazione di confondibilità del marchio rispetto a quello originario deve essere condotta sulla base non di un esame analitico, condotto attraverso l'apprezzamento particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma sulla base di un esame globale e sintetico, con riguardo all'insieme degli elementi salienti (grafici e visivi), mediante una valutazione di impressione, che tenga conto, appunto, dell'impressione di insieme, oltre che della specifica categoria di consumatori cui il prodotto è destinato (Sez. 5, n. 33900 del 08/05/2018, Cortese, cit.). Con quest'ultima pronuncia, è stato altresì precisato che, più un marchio gode di rinomanza, più lo stesso è dotato di capacità distintiva, con la conseguenza che, 7 nella valutazione complessiva dei segni posti a raffronto, eventuali elementi di differenziazione di carattere secondario che siano presenti sui segni degli asseriti contraffattori non incidono sulla positiva valutazione di falsità del segno. La Corte di cassazione ha precisato anche che «la confusione che la norma [di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen.] vuole scongiurare è tra i marchi e non tra prodotti, cioè tra quello registrato e quello illecitamente riprodotto, e ciò che la legge punisce è la riproduzione - senza averne titolo - del marchio registrato su di un prodotto industriale;
il prodotto è quindi il veicolo attraverso il quale si manifestano i marchi e la legge impone che non vengano riprodotti (in modo pedissequo o con modifiche che non ne alterino i caratteri principali che lo connotano) illecitamente, su prodotti industriali», con la conseguenza che «risulta ininfluente il raffronto tra i prodotti e la confondibilità degli stessi, avendo riguardo la tutela penale solo ai marchi e alla confondibilità di quello registrato con quello illecitamente riprodotto sul bene sequestrato» (Sez. 2, n. 28423 del 27/04/2012, Fabbri, Rv. 253417-01, in motivazione). Si deve ancora ricordare che, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 474 cod. pen., non ha rilievo la circostanza che gli acquirenti possano avere consapevolezza della falsità del marchio, considerato che le norme penali sul falso tutelano l'affidabilità di alcune forme di comunicazione e di rappresentazione della realtà, prescindendo, di regola, dalla lesione di ulteriori interessi patrimoniali, con la conseguenza che ciò che rileva non è una generica idoneità all'inganno della condotta ma solo l'idoneità di un documento o di un marchio ad assumere un significato descrittivo non corrispondente ai fatti e, quindi, nella specie, non rileva che il singolo acquirente sia effettivamente ingannato o addirittura consapevole della falsità, ma solo che il marchio contraffatto sia idoneo a fare falsamente apparire il prodotto come proveniente da un determinato produttore (Sez. 5, n. 33543 del 21/09/2006, Cignetti, Rv. 235225-01). La Corte di cassazione ha escluso che possa rilevare anche la grossolanità della contraffazione, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio;
si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814-01; Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013, dep. 2014, Faje, Rv. 258722-01; Sez. 2, n. 20944 del 04/05/2012, Diasse, Rv. 252836-01). 8 4.3. Richiamati tali principi, affermati dalla Corte di cassazione, il Collegio rileva come il Tribunale di MO abbia rispettato gli stessi, operando, dichiaratamente, un esame comparativo sintetico dei marchi posti a raffronto, che teneva conto dell'impressione di insieme e della categoria di consumatori cui i prodotti in sequestro erano destinati, e abbia dato conto, sulla base di una valutazione che è, perciò, di merito, delle ragioni per le quali ha ritenuto che i marchi che erano stati apposti sulle confezioni dei prodotti commercializzati da Italia Market s.r.I., in quanto imitavano e richiamavano fortemente i marchi originali, con la mera variante delle sillabe AB e AV - ritenute essere state scelte, peraltro, quanto alle lettere 8 e V, in modo da richiamare le lettere iniziali delle società IN s.p.a. e Vimar s.p.a. - fossero tali da potersi confondere, nonostante la presenza anche dell'ulteriore marchio AIGOSTAR, con i marchi originali di proprietà di IN s.p.a. e di VIMAR s.p.a., con la conseguente sussistenza del fumus dell'alterazione di tali marchi originali. Tale motivazione, oltre che in linea con i principi che sono stati affermati dalla Corte di cassazione nella materia, risulta tutt'altro che apparente, mentre le doglianze della società ricorrente si risolvono, in realtà, nella contestazione della suddetta valutazione di merito che è stata operata del Tribunale di MO, ciò che è estraneo all'ambito del vizio di violazione di legge per il quale soltanto è ammesso il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse a norma dell'art. 324 cod. proc. pen. Diversamente da quanto sostenuto dalla società ricorrente, il Tribunale di MO non ha trascurato di valutare il parere del dott. Petraz, dello studio GLP, pervenendo, tuttavia, legittimamente, a conclusioni opposte in ordine al fatto che i marchi utilizzati da Italia Market s.r.l. fossero tali da ingenerare confusione con quelli che erano stati registrati da IN s.p.a. e da VIMAR s.p.a. (pag. 7 dell'ordinanza impugnata). Si deve poi ribadire che, sempre diversamente da quanto mostra di ritenere la società ricorrente, e come è stato esattamente reputato dal Tribunale di MO, nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza che gli acquirenti potessero avere consapevolezza della falsità dei marchi di Italia Market s.r.I., atteso che, come si è detto al punto 4.2, ciò che rileva non è una generica idoneità all'inganno della condotta ma solo l'idoneità di un marchio ad assumere un significato descrittivo non corrispondente ai fatti e, quindi, non rileva che il singolo acquirente sia effettivamente ingannato o sia addirittura consapevole della falsità, ma solo che il marchio contraffatto sia idoneo a fare falsamente apparire il prodotto come proveniente da un determinato produttore (Sez. 5, n. 33543 del 21/09/2006, Cignetti, cit.). 9 Né il fatto che i marchi alterati fossero apposti solo sulle confezioni e non anche sui prodotti appare circostanza tale da escludere la confondibilità degli stessi marchi, sia al momento dell'acquisto sia al momento dell'utilizzazione dei prodotti, quando le stesse confezioni vengono aperte. Quanto al fatto che, come indicato nell'ordinanza impugnata (pag. 7), sia IN s.p.a. sia VIMAR s.p.a. avevano promosso delle azioni in sede civile a tutela dei propri rispettivi marchi, si deve osservare che ciò: a) da un lato, non esclude, evidentemente, il fumus del reato;
b) dall'altro lato, con riguardo al periculum, non risulta che, nell'ambito delle suddette promosse controversie civili, siano stati adottati dei provvedimenti cautelari civili che assicurassero la salvaguardia degli interessi delle parti offese, atteso che un tale fatto non è stato né indicato dal Tribunale di MO né provato dalla società ricorrente, dovendosi, comunque - e in ogni caso - rilevare la strumentalità dei beni in sequestro rispetto alla commissione del reato di cui all'art. 474 cod. pen. Il Tribunale di MO ha infine precisato come tra i beni interessati dalla richiesta di riesame non si dovessero ritenere compresi quelli di cui all'elenco contemplato dal decreto integrativo del 29/09/2023 (pag. 2 dell'ordinanza impugnata), tra i quali risultavano anche le 732 paia di scarpe recanti il disegno ALL STAR, con riguardo alle quali, nell'istanza di riesame, come risulta dalla lettura della stessa, era stato operato a mero richiamo nelle premesse (seconda pagina), senza che poi nel corpo della stessa istanza fosse stata sviluppata alcuna specifica censura in proposito. 5. Il terzo motivo non è consentito. Il Tribunale di MO ha argomentato: a) da un lato, che la disponibilità dei prodotti in sequestro, confezionati con, apposti sulle confezioni, i marchi contraffatti, comportava il pericolo della prosecuzione della commercializzazione degli stessi prodotti così confezionati e, con essa, della diffusione dei marchi contraffatti, associati agli stessi prodotti;
b) dall'altro lato, che gli stessi prodotti, destinati, ai sensi dell'art. 474-bis cod. pen., a confisca obbligatoria, nelle more della definizione del procedimento, avrebbero potuto essere alienati od occultati. Il Tribunale di MO ha altresì ritenuto che il fatto che, come era stato riscontrato il 03/10/2023 dalla Guardia di finanza, su alcune delle confezioni (circa 6.000) fossero stati apposti, tra un primo dissequestro e il successivo risequestro, degli «adesivi a copertura dei marchi/loghi contraffatti», essendo gli stessi adesivi facilmente rimuovibili, non si potesse ritenere un accorgimento tale da eliminare in modo definitivo l'avvenuta apposizione dei marchi alterati e, quindi, i summenzionati pericula. Tale motivazione, oltre a non evidenziare errori in diritto, risulta anch'essa tutt'altro che apparente, mentre le doglianze della società ricorrente appaiono in 10 realtà dirette a contestare la logicità della stessa motivazione, ciò che, come si è detto al punto 3, è estraneo all'ambito del vizio di violazione di legge per il quale soltanto è ammesso il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse a norma dell'art. 324 cod. proc. pen. Si è infine già detto (al punto 4.3) come il fatto che sia IN s.p.a. sia VIMAR s.p.a. risultino avere promosso delle azioni in sede civile a tutela dei propri rispettivi marchi non sia di per sé tale da escludere il periculum in mora, da un lato, non risultando che, nell'ambito delle suddette controversie civili, siano stati adottati dei provvedimenti cautelari civili che assicurino la salvaguardia degli interessi delle parti offese e, dall'altro lato, dovendosi in ogni caso rilevare la strumentalità dei beni in sequestro rispetto alla commissione del reato di cui all'art. 474 cod. pen. 6. Pertanto, i ricorsi presentati da HE UR in proprio e da Italia Market s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi presentanti di UR HE in proprio e da Italia Market s.r.l. in persona del leg. rappr. p.t., e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/02/2024.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale RAFFAELE GARGIULO, il quale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
letta la memoria dell'Avv. VITTORIO DOTTI, di replica alle conclusioni del Pubblico Ministero;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30/10/2023, il Tribunale di MO, in funzione di giudice del riesame ex art. 324 cod. proc. pen., confermava i decreti di sequestro preventivo, "impeditivo" e finalizzato alla confisca, del 28/09/2023 e del 29/09/2023 che erano stati emessi dal G.i.p. del Tribunale di MO nei confronti di HE UR, legale rappresentante di Italia Market s.r.l. Tali due decreti di sequestro preventivo erano stati emessi in relazione al fumus, in capo allo UR, dei reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi in concorso (capo A dell'imputazione provvisoria) e di ricettazione degli stessi prodotti in concorso (capo B dell'imputazione provvisoria) Penale Sent. Sez. 2 Num. 16054 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 29/02/2024 e avevano a oggetto 1.485.037 componenti di impiantistica elettrica civile (placche e frutti elettrici) a marchio AIGOSTAR i quali recavano, sulle relative confezioni, le denominazioni AT (preceduta dalla sillaba AB;
n. 353.130 componenti), LIVING LIGHTING (preceduta dalla sillaba AB;
n. 433.980 componenti) e PLANA (preceduta dalla sillaba AV;
n. 697.927 componenti) (con la risultante denominazione finale ABAT, ABLIVING LIGHTING e AVPLANA). Denominazioni che, secondo l'assunto accusatorio, imitavano e richiamavano i corrispondenti marchi denominativi BTICINOAT, LIVING, LIGHT, Living-Light e PLANA oggetto di privativa in capo a BTICINO s.p.a. e a VIMAR s.p.a., società che operano sul mercato italiano e mondiale soprattutto nel settore delle apparecchiature elettriche in bassa tensione destinate agli spazi abitativi e che avevano depositato e registrato i suddetti marchi. 2. Avverso l'indicata ordinanza del 30/10/2023 del Tribunale di MO, hanno proposto ricorsi per cassazione, con un unico atto e per il tramite del proprio difensore, HE UR, in proprio, e Italia Market s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore (sempre HE UR), affidati a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 474 cod. pen. e il carattere meramente apparente della motivazione in ragione della «manifesta contraddittorietà tra premesse e conclusioni» in ordine alla configurabilità del reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi di cui al suddetto art. 474 cod. pen. I ricorrenti rappresentano anzitutto l'asserita falsità delle affermazioni del Tribunale di MO secondo cui i prodotti sequestrati recherebbero i marchi LIVING LIGHTING, AT e PLANA di proprietà di IN s.p.a. e di VIMAR s.p.a. per la duplice ragione che: a) i marchi di proprietà di queste due società sarebbero LIVING LIGHT (e non LIVING LIGHTING) e BTICINOAT (e non AT), oltre che PLANA;
b) i marchi che erano stati apposti da Italia Market s.r.l. sulle confezioni dei propri prodotti erano AB LIVING LIGHTING, ABAT e AVPLANA. HE UR e Italia Market s.r.l. evidenziano soprattutto che, come era stato riconosciuto dallo stesso Tribunale di MO, i prodotti sequestrati recavano il marchio AIGOSTAR, che era inciso sui prodotti e apposto sulle confezioni e che era meramente «accompagnato» dalle menzionate diciture AB LIVING LIGHTING, ABAT e AVPLANA, le quali erano apposte sulle confezioni, con la conseguenza che «nessun consumatore avrebbe mai potuto essere tratto in inganno dall'apposizione dei marchi "AB LIVING LIGHTING", "ABAT" e "AVPLANA", alla luce della prevalenza del marchio "AIGOSTAR" su tutte le confezioni e su tutti i prodotti» che erano venduti, appunto, con tale marchio AIGOSTAR. Tale impossibilità di inganno del consumatore sarebbe resa palese dalla visione delle fotografie riprodotte alla pag. 7 del ricorso, la quale consentirebbe di «rendersi 2 immediatamente conto che nessun consumatore avrebbe potuto pensare di acquistare un prodotto IN o Vimar, alla luce del marchio "AIGOSTAR" apposto a caratteri cubitali su tutte le confezioni» (oltre che, come detto, su tutti i prodotti, mentre i marchi asseritamente falsi erano apposti solo sulle confezioni). I ricorrenti deducono poi che la sentenza della Corte di cassazione Sez. 2, n. 28423 del 27/04/2012, Fabbri, Rv. 253417-01, citata dai giudici del riesame, avrebbe a oggetto una fattispecie diversa da quella che viene qui in rilievo e che il Tribunale di MO avrebbe anche trascurato di considerare che, come era stato evidenziato nella richiesta di riesame - senza che lo stesso Tribunale ne abbia tenuto conto -, la suddetta sentenza avrebbe subordinato la sussistenza del reato di cui all'art. 474 cod. pen. all'attitudine della falsificazione del marchio a creare confusione nel consumatore con riferimento non solo al momento dell'acquisto ma anche a quello della successiva utilizzazione. Evenienza, quest'ultima, che sarebbe stata impossibile nel caso di specie, atteso che i marchi asseritamente contraffatti erano riportati solo sulle confezioni e non anche sui prodotti, i quali recavano soltanto il marchio AIGOSTAR, «unico marchio che permane nella successiva fase di utilizzazione del prodotto». Dopo avere richiamato Sez. 2, n. 35166 del 21/05/2019 (dep. 31/07/2019), Limone, Rv. 276433-01, i ricorrenti asseriscono che, per le ragioni esposte, «alla luce delle manifesta insussistenza del fumus commissi delicti, l'ordinanza emessa dal Giudice monzese contiene la macroscopica violazione dell'art. 474 c.p.». Tale insussistenza del fumus commissi delicti sarebbe confermata anche dal fatto che, con riguardo ai «medesimi beni», il G.i.p. del Tribunale di Pordenone aveva accolto la richiesta di archiviazione, che era stata formulata dal Pubblico ministero presso lo stesso Tribunale («Procura dove tutto il procedimento ha avuto origine: la prima Procura ad avviare le indagini, dopo aver ricevuto le querele di IN e Vimar), del procedimento che pendeva nei confronti dello UR e di alcuni rivenditori al dettaglio dei suddetti beni ritenendo l'insussistenza del reato di cui all'art. 474 cod. pen. I ricorrenti lamentano ancora che il Tribunale di MO sembrerebbe non avere compreso che Italia Market s.r.l. aveva «richiesto il dissequestro di tutti i beni ad essa sequestrati» e che lo stesso Tribunale non si sarebbe pronunciato sulla doglianza secondo cui «Italia Market S.r.l. non ha mai commercializzato le scarpe recanti il disegno "ALL STAR" e rinvenute presso Black One S.r.l.s.: il capo di incolpazione relativo al Signor IN UN (coindagato e legale rappresentante di Black One), nel quale si legge che il medesimo avrebbe ricevuto o acquistato le predette scarpe da Italia Market S.r.l., è quindi manifestamente errato». 2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la «motivazione inesistente in ordine alla prova decisiva portata da Italia Market s.r.I.» e l'ulteriore violazione 3 dell'art. 474 cod. pen. «in relazione alla nullità dei marchi di IN e Vimar e, in ogni caso, alla differenza con i marchi riportati sui prodotti di Italia Market s.r.I.». HE UR e Italia Market s.r.l. lamentano che il Tribunale di MO avrebbe trascurato di valutare il parere del dott. Davide Luigi Petraz, dello studio GLP, il quale aveva concluso nel senso che «non vi possa essere confusione tra i marchi azionati (da IN e Vimar) e quelli di Parte Convenuta (Italia Market S.r.l.)» - «cosicché un consumatore medio, anche se distratto, non può confondersi e non può essere tratto in inganno, ma è ben cosciente di acquistare un prodotto che si presenta come autonomo, identificato e scevro da necessità di alcuna associazione» - e che i marchi di IN s.p.a. e di VIMAR s.p.a., «se non considerati nulli, sono fortemente deboli». Secondo i ricorrenti, alla luce di ciò, non sarebbe dato comprendere come il Tribunale di MO abbia potuto ritenere che i marchi denominativi utilizzati da Italia Market s.r.l. «certamente imitano e richiamano fortemente i corrispondenti marchi denominativi originali» (pag. 5 dell'ordinanza impugnata). Nel ribadire la nullità o, quanto meno, la debolezza di questi ultimi marchi - connotazione, questa, che farebbe sì che gli stessi «troverebbero comunque tutela solo nei confronti di marchi identici» -, i ricorrenti lamentano che il Tribunale di MO abbia richiamato Sez. 2, n. 40324 del 07/06/2019, Moncler s.p.a., Rv. 277049-01, relativa, invece, a marchi forti. I ricorrenti deducono che «[u]n Tribunale del Riesame, del resto, non può semplicemente decidere di omettere la valutazione di una prova», atteso che il sequestro preventivo deve poggiare sulla sussistenza del fumus del reato, ciò che richiede la verifica puntuale delle risultanze processuali. Da ciò conseguirebbe il «difetto assoluto di motivazione di una prova decisiva, oltre che [il] chiaro travisamento del dettato normativo di cui all'art. 474 c.p.». Secondo i ricorrenti, attesa l'asserita mancanza di possibilità di confusione del consumatore, la valutazione del caso dovrebbe essere demandata al giudice civile. A tale proposito, rappresentano che non sarebbe possibile comprendere come il Tribunale di MO abbia potuto, da un lato, recepire la circostanza che IN s.p.a. e VIMAR s.p.a. avevano promosso delle azioni in sede civile (pag. 7 dell'ordinanza impugnata) e, ciò nonostante, confermare il sequestro, in asserito spregio ai principi affermati da Sez. 6, n. 19219 del 09/02/2012, Diomedi, Rv. 252859-01. I ricorrenti precisano che quanto esposto varrebbe a escludere anche il reato di cui all'art. 473 cod. pen., ritenuto il reato presupposto del pure contestato reato di ricettazione. 2.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. e il carattere apparente della motivazione in ragione della «manifesta 4 contraddittorietà tra premesse e conclusioni [...] in merito alla sussistenza del periculum in mora». I ricorrenti deducono come, diversamente da quanto affermato dal Tribunale di MO, le placche e i frutti elettrici in sequestro non potrebbero essere considerati corpo del reato, atteso che essi recano solo il marchio AIGOSTAR e non i marchi ABLIVING LIGHTING, ABAT e AVPLANA, i quali figurano solo sulle confezioni, sicché «la Procura avrebbe potuto ordinare solo lo spacchettamento di tutti i prodotti e il sequestro delle sole confezioni e non il sequestro indiscriminato di quasi un milione e cinquecentomila articoli recanti esclusivamente il marchio "AIGOSTAR"» e che «potrebbero essere confiscati soltanto i pacchetti recanti le predette denominazioni». Ciò tanto più in quanto Italia Market s.r.l. «aveva già iniziato a importare i medesimi prodotti con il nuovo packaging, privo di alcun riferimento alle predette denominazioni, ad ulteriore conferma dell'assoluta insussistenza di alcun periculum in mora». Nell'evidenziare come il disposto sequestro stesse comportando «danni per milioni di euro, con irrimediabile pregiudizio per l'attività di impresa», il ricorrente rappresenta come «la rapidità con cui Italia Market s.r.l. si è adoperata per "correre ai ripari"» (pag. 9 dell'ordinanza impugnata), apponendo, tra un primo dissequestro dei prodotti e il successivo risequestro degli stessi, degli adesivi a copertura dei marchi asseritamente falsi, lungi dal costituire «una ammissione di responsabilità come vorrebbe velatamente far intendere il Giudice del Riesame», «dimostra la certa insussistenza del periculum in mora, poiché Italia Market S.r.l. si stava già apprestando a rivendere i beni con il nuovo packaging, privo delle denominazioni "AB LIVING LIGHTING", "ABAT" ed "AVPLANA"». Del resto, il fatto che il numero dei beni dissequestrati fosse lo stesso di quello dei beni successivamente risequestrati dimostrerebbe che, «prima di completare la ri-impacchettatura e riconfezionatura, [...] Italia Market non ha posto in vendita nessun articolo». Né avrebbe senso l'assunto del Tribunale di MO secondo cui l'indicata apposizione di adesivi costituirebbe «un accorgimento facilmente rimovibile e che, pertanto, non elimina definitivamente i riferimenti ai marchi contraffatti», atteso che, posto che il reato di cui all'art. 474 cod. pen. tutela la fede pubblica, coprendo, anche solo con delle etichette, i marchi asseritamente contraffatti «verrebbe comunque meno la (insussistente) possibilità di confusione del consumatore». HE UR e Italia Market s.r.l. deducono infine che il Tribunale di MO non avrebbe considerato il fatto che la pendenza di azioni cautelari civili che erano state promosse da IN s.p.a. e da VIMAR s.p.a. «per ottenere l'identico risultato prefisso in sede penale», cioè «impedire a Italia Market S.r.l. di commercializzare i propri prodotti» - con una conseguente «illegittima» duplicazione di azioni -, 5 comportava l'illegittimità del sequestro preventivo per l'assenza di alcun periculum in mora. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da HE UR «in qualità di indagato» è inammissibile, atteso che, come è stato esattamente rilevato dal pubblico ministero nelle proprie conclusioni, lo UR aveva presentato richiesta di riesame solo nella qualità di legale rappresentante di Italia Market s.r.l. e non in proprio nella qualità di indagato, con la conseguenza che lo stesso UR, non avendo presentato richiesta di riesame in proprio nella qualità di indagato, non è legittimato a proporre ricorso per cassazione nella stessa qualità. 2. È, invece, infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposto da HE UR in qualità di legale rappresentante pro tempore di Italia Market s.r.l. che è stata sollevata dal pubblico ministero, sempre nelle sue conclusioni, sull'assunto che il difensore che presentò la richiesta di riesame nell'interesse di HE UR in qualità di legale rappresentante pro tempore di Italia Market s.r.l. sarebbe stato privo della necessaria procura speciale. Tale assunto è, infatti, infondato, come è stato comprovato mediante la produzione, in allegato alla memoria dell'avv. Vittorio Dotti indicata in epigrafe, della procura speciale del 12/10/2023 che HE UR, nella qualità di legale rappresentante di Italia Market s.r.I., aveva conferito agli avv.ti Marina Romeo e ER TU al fine di proporre richiesta di riesame avverso i decreti di sequestro preventivo del 28/09/2023 e del 29/09/2023 che erano stati emessi dal G.i.p. del Tribunale di MO nell'ambito del presente procedimento penale. 3. Posto che, pertanto, per le ragioni che si sono dette, si procederà allo scrutinio del solo ricorso che è stato proposto da Italia Market s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore HE UR, prima di procedere a tale scrutinio, si deve rammentare che le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno da tempo chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01). Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno anche statuito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge» per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, 6 comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 dello stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01. Successivamente: Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255-01; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916-01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119-01). 4. Richiamati tali principi, il primo e il secondo motivo - i quali, riguardando entrambi il requisito del fumus commissi delicti, possono essere esaminati congiuntamente - non sono consentiti. 4.1. Si deve anzitutto precisare che, diversamente da quanto è asserito dalla società ricorrente in apertura dell'esposizione del primo motivo, il Tribunale di MO risulta avere ben chiaro che: a) i marchi di proprietà di IN s.p.a. e di VIMAR s.p.a. erano, rispettivamente, BTICINOAT e LIVING, LIGHT e Living- Light, quanto a quelli di proprietà di IN s.p.a., e PLANA, quanto a quello di proprietà di VIMAR s.p.a.; b) le diciture AT, LIVING LIGHTING e PLANA che erano state apposte da Italia market s.p.a. sulle confezioni dei propri prodotti erano precedute, le prime due, dalla sillaba AB, e la terza dalla sillaba AV (pag. 5 dell'ordinanza impugnata). 4.2. Ciò precisato, si deve rammentare che, come la Corte di cassazione ha già avuto modo di chiarire (Sez. 5, n. 33900 del 08/05/2018, Cortese, Rv. 273893- 01), ai fini della tutela penale, mentre il concetto di contraffazione presuppone la riproduzione integrale, in tutta la sua configurazione, di un marchio o di un altro segno distintivo, per alterazione del marchio o di un altro segno distintivo - condotta che è parimenti punibile a norma degli artt. 473 e 474 cod. pen. - si intende la riproduzione solo parziale dello stesso marchio o altro segno distintivo ma tale da potersi confondere con il marchio o segno distintivo originari. Tale valutazione di confondibilità del marchio rispetto a quello originario deve essere condotta sulla base non di un esame analitico, condotto attraverso l'apprezzamento particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma sulla base di un esame globale e sintetico, con riguardo all'insieme degli elementi salienti (grafici e visivi), mediante una valutazione di impressione, che tenga conto, appunto, dell'impressione di insieme, oltre che della specifica categoria di consumatori cui il prodotto è destinato (Sez. 5, n. 33900 del 08/05/2018, Cortese, cit.). Con quest'ultima pronuncia, è stato altresì precisato che, più un marchio gode di rinomanza, più lo stesso è dotato di capacità distintiva, con la conseguenza che, 7 nella valutazione complessiva dei segni posti a raffronto, eventuali elementi di differenziazione di carattere secondario che siano presenti sui segni degli asseriti contraffattori non incidono sulla positiva valutazione di falsità del segno. La Corte di cassazione ha precisato anche che «la confusione che la norma [di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen.] vuole scongiurare è tra i marchi e non tra prodotti, cioè tra quello registrato e quello illecitamente riprodotto, e ciò che la legge punisce è la riproduzione - senza averne titolo - del marchio registrato su di un prodotto industriale;
il prodotto è quindi il veicolo attraverso il quale si manifestano i marchi e la legge impone che non vengano riprodotti (in modo pedissequo o con modifiche che non ne alterino i caratteri principali che lo connotano) illecitamente, su prodotti industriali», con la conseguenza che «risulta ininfluente il raffronto tra i prodotti e la confondibilità degli stessi, avendo riguardo la tutela penale solo ai marchi e alla confondibilità di quello registrato con quello illecitamente riprodotto sul bene sequestrato» (Sez. 2, n. 28423 del 27/04/2012, Fabbri, Rv. 253417-01, in motivazione). Si deve ancora ricordare che, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 474 cod. pen., non ha rilievo la circostanza che gli acquirenti possano avere consapevolezza della falsità del marchio, considerato che le norme penali sul falso tutelano l'affidabilità di alcune forme di comunicazione e di rappresentazione della realtà, prescindendo, di regola, dalla lesione di ulteriori interessi patrimoniali, con la conseguenza che ciò che rileva non è una generica idoneità all'inganno della condotta ma solo l'idoneità di un documento o di un marchio ad assumere un significato descrittivo non corrispondente ai fatti e, quindi, nella specie, non rileva che il singolo acquirente sia effettivamente ingannato o addirittura consapevole della falsità, ma solo che il marchio contraffatto sia idoneo a fare falsamente apparire il prodotto come proveniente da un determinato produttore (Sez. 5, n. 33543 del 21/09/2006, Cignetti, Rv. 235225-01). La Corte di cassazione ha escluso che possa rilevare anche la grossolanità della contraffazione, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio;
si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814-01; Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013, dep. 2014, Faje, Rv. 258722-01; Sez. 2, n. 20944 del 04/05/2012, Diasse, Rv. 252836-01). 8 4.3. Richiamati tali principi, affermati dalla Corte di cassazione, il Collegio rileva come il Tribunale di MO abbia rispettato gli stessi, operando, dichiaratamente, un esame comparativo sintetico dei marchi posti a raffronto, che teneva conto dell'impressione di insieme e della categoria di consumatori cui i prodotti in sequestro erano destinati, e abbia dato conto, sulla base di una valutazione che è, perciò, di merito, delle ragioni per le quali ha ritenuto che i marchi che erano stati apposti sulle confezioni dei prodotti commercializzati da Italia Market s.r.I., in quanto imitavano e richiamavano fortemente i marchi originali, con la mera variante delle sillabe AB e AV - ritenute essere state scelte, peraltro, quanto alle lettere 8 e V, in modo da richiamare le lettere iniziali delle società IN s.p.a. e Vimar s.p.a. - fossero tali da potersi confondere, nonostante la presenza anche dell'ulteriore marchio AIGOSTAR, con i marchi originali di proprietà di IN s.p.a. e di VIMAR s.p.a., con la conseguente sussistenza del fumus dell'alterazione di tali marchi originali. Tale motivazione, oltre che in linea con i principi che sono stati affermati dalla Corte di cassazione nella materia, risulta tutt'altro che apparente, mentre le doglianze della società ricorrente si risolvono, in realtà, nella contestazione della suddetta valutazione di merito che è stata operata del Tribunale di MO, ciò che è estraneo all'ambito del vizio di violazione di legge per il quale soltanto è ammesso il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse a norma dell'art. 324 cod. proc. pen. Diversamente da quanto sostenuto dalla società ricorrente, il Tribunale di MO non ha trascurato di valutare il parere del dott. Petraz, dello studio GLP, pervenendo, tuttavia, legittimamente, a conclusioni opposte in ordine al fatto che i marchi utilizzati da Italia Market s.r.l. fossero tali da ingenerare confusione con quelli che erano stati registrati da IN s.p.a. e da VIMAR s.p.a. (pag. 7 dell'ordinanza impugnata). Si deve poi ribadire che, sempre diversamente da quanto mostra di ritenere la società ricorrente, e come è stato esattamente reputato dal Tribunale di MO, nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza che gli acquirenti potessero avere consapevolezza della falsità dei marchi di Italia Market s.r.I., atteso che, come si è detto al punto 4.2, ciò che rileva non è una generica idoneità all'inganno della condotta ma solo l'idoneità di un marchio ad assumere un significato descrittivo non corrispondente ai fatti e, quindi, non rileva che il singolo acquirente sia effettivamente ingannato o sia addirittura consapevole della falsità, ma solo che il marchio contraffatto sia idoneo a fare falsamente apparire il prodotto come proveniente da un determinato produttore (Sez. 5, n. 33543 del 21/09/2006, Cignetti, cit.). 9 Né il fatto che i marchi alterati fossero apposti solo sulle confezioni e non anche sui prodotti appare circostanza tale da escludere la confondibilità degli stessi marchi, sia al momento dell'acquisto sia al momento dell'utilizzazione dei prodotti, quando le stesse confezioni vengono aperte. Quanto al fatto che, come indicato nell'ordinanza impugnata (pag. 7), sia IN s.p.a. sia VIMAR s.p.a. avevano promosso delle azioni in sede civile a tutela dei propri rispettivi marchi, si deve osservare che ciò: a) da un lato, non esclude, evidentemente, il fumus del reato;
b) dall'altro lato, con riguardo al periculum, non risulta che, nell'ambito delle suddette promosse controversie civili, siano stati adottati dei provvedimenti cautelari civili che assicurassero la salvaguardia degli interessi delle parti offese, atteso che un tale fatto non è stato né indicato dal Tribunale di MO né provato dalla società ricorrente, dovendosi, comunque - e in ogni caso - rilevare la strumentalità dei beni in sequestro rispetto alla commissione del reato di cui all'art. 474 cod. pen. Il Tribunale di MO ha infine precisato come tra i beni interessati dalla richiesta di riesame non si dovessero ritenere compresi quelli di cui all'elenco contemplato dal decreto integrativo del 29/09/2023 (pag. 2 dell'ordinanza impugnata), tra i quali risultavano anche le 732 paia di scarpe recanti il disegno ALL STAR, con riguardo alle quali, nell'istanza di riesame, come risulta dalla lettura della stessa, era stato operato a mero richiamo nelle premesse (seconda pagina), senza che poi nel corpo della stessa istanza fosse stata sviluppata alcuna specifica censura in proposito. 5. Il terzo motivo non è consentito. Il Tribunale di MO ha argomentato: a) da un lato, che la disponibilità dei prodotti in sequestro, confezionati con, apposti sulle confezioni, i marchi contraffatti, comportava il pericolo della prosecuzione della commercializzazione degli stessi prodotti così confezionati e, con essa, della diffusione dei marchi contraffatti, associati agli stessi prodotti;
b) dall'altro lato, che gli stessi prodotti, destinati, ai sensi dell'art. 474-bis cod. pen., a confisca obbligatoria, nelle more della definizione del procedimento, avrebbero potuto essere alienati od occultati. Il Tribunale di MO ha altresì ritenuto che il fatto che, come era stato riscontrato il 03/10/2023 dalla Guardia di finanza, su alcune delle confezioni (circa 6.000) fossero stati apposti, tra un primo dissequestro e il successivo risequestro, degli «adesivi a copertura dei marchi/loghi contraffatti», essendo gli stessi adesivi facilmente rimuovibili, non si potesse ritenere un accorgimento tale da eliminare in modo definitivo l'avvenuta apposizione dei marchi alterati e, quindi, i summenzionati pericula. Tale motivazione, oltre a non evidenziare errori in diritto, risulta anch'essa tutt'altro che apparente, mentre le doglianze della società ricorrente appaiono in 10 realtà dirette a contestare la logicità della stessa motivazione, ciò che, come si è detto al punto 3, è estraneo all'ambito del vizio di violazione di legge per il quale soltanto è ammesso il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse a norma dell'art. 324 cod. proc. pen. Si è infine già detto (al punto 4.3) come il fatto che sia IN s.p.a. sia VIMAR s.p.a. risultino avere promosso delle azioni in sede civile a tutela dei propri rispettivi marchi non sia di per sé tale da escludere il periculum in mora, da un lato, non risultando che, nell'ambito delle suddette controversie civili, siano stati adottati dei provvedimenti cautelari civili che assicurino la salvaguardia degli interessi delle parti offese e, dall'altro lato, dovendosi in ogni caso rilevare la strumentalità dei beni in sequestro rispetto alla commissione del reato di cui all'art. 474 cod. pen. 6. Pertanto, i ricorsi presentati da HE UR in proprio e da Italia Market s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi presentanti di UR HE in proprio e da Italia Market s.r.l. in persona del leg. rappr. p.t., e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/02/2024.