Sentenza 25 giugno 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/06/2004, n. 11868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11868 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo - Presidente -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe V. A. - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NZ IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO 11, presso l'avvocato ANGELO SCARPA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERO GERIN, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
CI IO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 21/00 del Giudice di pace di TAVERNA, depositata il 09/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/2004 dal Consigliere Dott. Gianfranco GILARDI;
udito il P.M. in persona dal Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
Rilevato che con atto di citazione notificato il 1^ marzo 2000 NZ AN ha convenuto in giudizio innanzi al Giudice di Pace Taverna AN ON ed ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale gli era stato intimato il pagamento a favore del ON della somma di L.
2.000.000 per un pagherò cambiario a firma apparente dell'opponente. Il NZ ha dedotto la prescrizione dell'azione cambiaria e contestava che l'opposto potesse aver fatto valere l'azione causale;
rilevato che con sentenza in data 6 maggio - 9 giugno 2000 il Giudice di Pace di Taverna ha respinto l'opposizione, e che contro la sentenza del Giudice di Pace ha proposto opposizione il NZ sulla base di un unico motivo;
rilevato che il ricorso non è stato notificato alla parte intimata, risultando dalla relata di notificazione che il ricorso stesso, diretto al "sig. AN ON nel domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Luigi Guzzo in Tiriolo presso studio Paone", non è pervenuto al destinatario in quanto "l'avv.to Paone presa visione dell'atto rifiuta la copia, dichiarandomi che l'avv.to Guzzo si è cancellato dall'albo degli avvocati e non è più c/o di noi";
ritenuto, pertanto, che il contraddittorio non si e instaurato e che, in relazione a ciò, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato (c.p. S.U. 21 novembre 1996, n. 10284);
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2004