Articolo 25 del Codice della navigazione
Articolo 24Articolo 26
Versione
21 aprile 1942
Art. 25.
(Attribuzioni dell'autorita' comunale).

Nelle localita' ove non hanno sede uffici di porto l'esercizio di attribuzioni amministrative relative alla navigazione interna puo' essere conferito a norma del regolamento dal ministro per le comunicazioni all'autorita' comunale.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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