Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 19/05/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 465/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona dei magistrati
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3059/2024, avente per oggetto '' separazione consensuale'',
promossa da (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Piras presso il cui studio sono C.F._2
elettivamente domiciliati
RICORRENTI
Con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: conclusioni congiunte precisate nel Ricorso introduttivo e confermate nelle Note di trattazione scritta del 24/04/2025, di seguito riportate:
“ 1)= dichiarare la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
13/09/1983, cod. fisc. e nata ad [...] il [...] cod. fisc. C.F._1 Parte_2
residente in [...], autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del C.F._2
reciproco rispetto;
pagina 1 di 4
trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Alghero al N 66 2 S. C Uff. 1 anno 2017;
3)= dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese legali;
4)= OMOLOGARE la separazione legale dei coniugi alle seguenti condizioni:
a)= i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b)= ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
c)= disporsi l'affidamento condiviso della minore figlia nata ad [...] il [...], cod. Persona_1
fisc. , a ciascun genitore, con collocazione prevalente presso la madre;
il padre, nel C.F._3
rispetto del prioritario interesse della minore e favorendo il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo, potrà vedere e tenere con sé la minore figlia quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e con l'attività lavorativa dello stesso il quale presta servizio presso la base della Marina Militare con sede a La Maddalena dal lunedì al venerdì, rendendo impossibile per lo stesso l'esercizio del diritto di visita durante la settimana, previo accordo con l'altro genitore,
mediante contatto anche telefonico almeno 24 ore prima ed, in ogni caso, dal venerdì alla domenica per tre fine settimana al mese, prendendola o all'uscita di scuola o dal domicilio della madre e riportandovela la domenica sera;
nell'arco della stagione estiva il padre la terrà con sé per tre settimane anche consecutive da concordarsi entro il 1 giugno di ogni anno;
durante le festività natalizie e pasquali, la figlia rimarrà
alternativamente o con il padre o con la madre, (Pasqua o Pasquetta;
Natale o Capodanno) alternandosi di anno in anno;
d)= abiterà con la minore figlia nell'appartamento di sua esclusiva proprietà sito in Parte_2
Alghero, via Fondazione Rockefeller, 4, già adibito ad abitazione coniugale, con tutti i mobili che l'arredano;
e) quale contributo per il mantenimento della minore figlia verserà a Parte_1 Persona_1 [...]
, entro il 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, l'importo mensile di €.400,00= (euro Parte_2
quattrocento/00), da rivalutarsi annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT.
pagina 2 di 4 f)= Le spese straordinarie per la minore figlia, saranno sostenute da entrambi i genitori al 50% e sono da intendersi comprensive delle spese scolastiche da documentare, senza necessità di preventivo consenso
(costo iscrizioni, tasse scolastiche e universitarie, materiale didattico, corredo scolastico, libri, corsi di recupero e lezioni private, trasporto pubblico etc.) e delle spese mediche da documentare, senza necessità di preventivo consenso ( spese mediche specialistiche prescritte dal medico curante;
trattamenti sanitari e di fisioterapia;
tickets sanitari;
cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche, spese per l'acquisto di occhiali da vista, interventi, analisi del sangue etc.). E', invece, necessario il preventivo accordo per le spese sportive comprese le necessarie pertinenze ed attrezzature, da documentare e anche per le seguenti spese extra: corsi di istruzione anche all'estero, ricreative e ludiche;
corsi di specializzazione;
viaggi e vacanze, senza i genitori;
altre attività sportive.
Ogni qualvolta uno dei coniugi sosterrà anticipatamente e per intero delle spese straordinarie per cui non è
previsto il preventivo accordo, ne darà comunicazione scritta all'altro genitore, con invio della relativa documentazione, entro e non oltre quindici giorni da quando ha sostenuto la relativa spesa, l'altro coniuge deve provvedere al rimborso nel termine di 15 giorni da quando ha ricevuto la comunicazione, al genitore che ha anticipato la spesa per l'intero.
Per le spese per cui è obbligatorio il preventivo consenso, ciascuno dei coniugi deve preventivamente informare sempre per iscritto l'altro della necessità di affrontare la spesa, l'altro coniuge dovrà dare la risposta in merito, sempre per iscritto, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.
La mancata risposta acquisirà valore di consenso tacito alla richiesta. Anche in questo caso, chi ha anticipato le spese dovrà chiedere il relativo rimborso sempre per iscritto, allegando la relativa documentazione entro 15 giorni da che l'ha sostenuta. L'altro coniuge entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione dovrà effettuare il rimborso, al genitore che ha anticipato la spesa.
g)=il padre destinerà integralmente l'importo dell'Assegno unico universale percepito per la minore figlia al versamento nella polizza di cui la stessa è beneficiaria presso la Cattolica Assicurazioni ed Persona_1
identificata con il numero 6137924 con cadenza regolare senza interruzioni, o in altra nuova polizza che i genitori dovessero intestare alla minore in sostituzione di quella in essere.
pagina 3 di 4 h)= e si concedono vicendevolmente fin da ora l'assenso per il rilascio Parte_1 Parte_2
dei passaporti e dei documenti validi per l'espatrio anche in riferimento della minore figlia.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio.
Quanto alle condizioni economiche della separazione, il Collegio conferma le conclusioni congiunte contenute nel ricorso introduttivo e confermate nelle note di cui alla memoria di trattazione scritta del
24/04/2025
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
Dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALGHERO (SS) alle trascrizioni di legge (v.
registro degli atti di matrimonio del Comune di ALGHERO Atto N. 66, Parte 2 - Serie C - UFF.
1- Anno
2017); conferma le condizioni della separazione come contenute nel ricorso introduttivo e confermate nelle note di cui alla memoria di trattazione scritta del 24/04/2025 e riportate in epigrafe.
Compensa le spese di lite
Così deciso in Sassari il 19.05.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST
Stefania Deiana Marta Guadalupi
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