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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 5804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5804 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
1 R.G. n. 3875/2019
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Michele Caccese Presidente relatore estensore;
dott. Stefano Celentano Consigliere;
dott. Pasquale Ucci Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 3875/2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 345/2019 del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata in data
4/2/2019, vertente
TRA
(C.F. ), difesa, come da Parte_1 C.F._1
procura depositata in atti, dall'avv. Angelo Abbate (C.F.
) C.F._2
APPELLANTE
E
(P.I. Controparte_1
), in persona del curatore p.t., difeso, come da procura in atti, P.IVA_1
dall'avv. Antonietta d'Angelo (C.F. ) C.F._3
APPELLATA
E
e (C.F. non indicati), Controparte_2 Controparte_3 entrambi domiciliati in Giugliano in Campania, via Oasi Sacro Cuore n. 213/215
APPELLATI-CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti non sono comparse all'udienza collegiale del 12/11/2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO 2 R.G. n. 3875/2019
Con sentenza n. 345/2019, pubblicata in data 4/2/2019, il Tribunale di Napoli
Nord, pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 1420/2015, nei confronti del Fallimento Pt_1 della società relativo al pagamento della somma di € 101.068,44 Controparte_1 per fornitura di capi di abbigliamento, scarpe ed accessori di moda, con la chiamata in causa dei terzi ed , così decise la Controparte_3 Controparte_2 causa:
“
1. rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione; per l'effetto:
2. conferma il decreto ingiuntivo n. 1420/2015, emesso dal Tribunale di Napoli
Nord, G.M. dr.ssa Lucia Esposito in data il 11/6/15, dichiarandolo esecutivo;
3.rigetta le domande nei confronti dei terzi chiamati
4. condanna , al pagamento, per le causali di cui in motivazione Parte_1 ed in favore della in persona del liquidatore Controparte_1
p.t., delle spese della presente fase di lite, che si liquidano in: € 13430,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre I.V.A. e C.PA., se dovute, come per legge”.
La ha proposto appello avverso la suindicata decisione e convenuto le Pt_1 controparti dinanzi a questa Corte, sulla base dei motivi analiticamente descritti nell'atto di appello, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Costituitosi in giudizio, il ha chiesto rigettarsi il gravame, con CP_1 conseguente conferma della decisione di primo grado.
Non si sono costituiti, invece, ed . Controparte_3 Controparte_2
All'udienza del 29/10/2025, non essendo comparse le parti, la causa è stata differita, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., alla successiva udienza del 12/11/2025.
Poiché nessuna delle parti è comparsa a tale ultima udienza, la causa è stata riservata in decisione senza l'assegnazione di termini per gli scritti conclusivi.
Così riassunti i termini della controversia, va in primo luogo dichiarata la contumacia dei suindicati appellati signori e , i quali, CP_3 CP_2 nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di appello, con il rispetto dei termini a comparire, non si sono costituiti in giudizio.
Tanto precisato, rileva la Corte che deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, nonché, per l'effetto, dichiararsi l'estinzione del giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 309, in relazione all'art. 181 c.p.c., come modificato dal D.L. n. 3 R.G. n. 3875/2019
112/2008, convertito con L. n. 133/2008, che trova applicazione nella specie, ratione temporis, in quanto il giudizio di primo grado risulta instaurato con atto di citazione notificato in data 3/9/2015.
Va aggiunto che il rinvio ex art. 309 c.p.c. è stato regolarmente comunicato alle parti costituite.
Occorre precisare che il presente provvedimento di estinzione deve assumere la forma della sentenza, stante la sua idoneità a definire il giudizio in rito, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
A norma dell'art. 310, comma 4, c.p.c., infine, va disposto che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di citazione notificato in data 30/8/2019, nei Parte_1 confronti del nonché di Controparte_4 Controparte_3 ed , avverso la sentenza n. 345/2019 del Tribunale di Napoli Controparte_2
Nord pubblicata in data 4/2/2019, così provvede:
a) dichiara la contumacia di ed;
Controparte_3 Controparte_2
b) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, per l'effetto, dichiara estinto il processo;
c) dispone che le spese di lite restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli il 12/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Michele Caccese Presidente relatore estensore;
dott. Stefano Celentano Consigliere;
dott. Pasquale Ucci Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 3875/2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 345/2019 del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata in data
4/2/2019, vertente
TRA
(C.F. ), difesa, come da Parte_1 C.F._1
procura depositata in atti, dall'avv. Angelo Abbate (C.F.
) C.F._2
APPELLANTE
E
(P.I. Controparte_1
), in persona del curatore p.t., difeso, come da procura in atti, P.IVA_1
dall'avv. Antonietta d'Angelo (C.F. ) C.F._3
APPELLATA
E
e (C.F. non indicati), Controparte_2 Controparte_3 entrambi domiciliati in Giugliano in Campania, via Oasi Sacro Cuore n. 213/215
APPELLATI-CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti non sono comparse all'udienza collegiale del 12/11/2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO 2 R.G. n. 3875/2019
Con sentenza n. 345/2019, pubblicata in data 4/2/2019, il Tribunale di Napoli
Nord, pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 1420/2015, nei confronti del Fallimento Pt_1 della società relativo al pagamento della somma di € 101.068,44 Controparte_1 per fornitura di capi di abbigliamento, scarpe ed accessori di moda, con la chiamata in causa dei terzi ed , così decise la Controparte_3 Controparte_2 causa:
“
1. rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione; per l'effetto:
2. conferma il decreto ingiuntivo n. 1420/2015, emesso dal Tribunale di Napoli
Nord, G.M. dr.ssa Lucia Esposito in data il 11/6/15, dichiarandolo esecutivo;
3.rigetta le domande nei confronti dei terzi chiamati
4. condanna , al pagamento, per le causali di cui in motivazione Parte_1 ed in favore della in persona del liquidatore Controparte_1
p.t., delle spese della presente fase di lite, che si liquidano in: € 13430,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre I.V.A. e C.PA., se dovute, come per legge”.
La ha proposto appello avverso la suindicata decisione e convenuto le Pt_1 controparti dinanzi a questa Corte, sulla base dei motivi analiticamente descritti nell'atto di appello, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Costituitosi in giudizio, il ha chiesto rigettarsi il gravame, con CP_1 conseguente conferma della decisione di primo grado.
Non si sono costituiti, invece, ed . Controparte_3 Controparte_2
All'udienza del 29/10/2025, non essendo comparse le parti, la causa è stata differita, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., alla successiva udienza del 12/11/2025.
Poiché nessuna delle parti è comparsa a tale ultima udienza, la causa è stata riservata in decisione senza l'assegnazione di termini per gli scritti conclusivi.
Così riassunti i termini della controversia, va in primo luogo dichiarata la contumacia dei suindicati appellati signori e , i quali, CP_3 CP_2 nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di appello, con il rispetto dei termini a comparire, non si sono costituiti in giudizio.
Tanto precisato, rileva la Corte che deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, nonché, per l'effetto, dichiararsi l'estinzione del giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 309, in relazione all'art. 181 c.p.c., come modificato dal D.L. n. 3 R.G. n. 3875/2019
112/2008, convertito con L. n. 133/2008, che trova applicazione nella specie, ratione temporis, in quanto il giudizio di primo grado risulta instaurato con atto di citazione notificato in data 3/9/2015.
Va aggiunto che il rinvio ex art. 309 c.p.c. è stato regolarmente comunicato alle parti costituite.
Occorre precisare che il presente provvedimento di estinzione deve assumere la forma della sentenza, stante la sua idoneità a definire il giudizio in rito, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
A norma dell'art. 310, comma 4, c.p.c., infine, va disposto che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di citazione notificato in data 30/8/2019, nei Parte_1 confronti del nonché di Controparte_4 Controparte_3 ed , avverso la sentenza n. 345/2019 del Tribunale di Napoli Controparte_2
Nord pubblicata in data 4/2/2019, così provvede:
a) dichiara la contumacia di ed;
Controparte_3 Controparte_2
b) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, per l'effetto, dichiara estinto il processo;
c) dispone che le spese di lite restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli il 12/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.