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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/11/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ES - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 3832 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] il [...], Controparte_1
C.F.: , C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. NASTASI NICOLA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 19/11/2024 i coniugi Pt_1
1 , nato a [...] il [...], e Pt_1 [...]
, nata a [...] il [...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 21/09/1995, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 803, parte 2, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli il 28 novembre 1990, Per_1
il 15 gennaio 1997 e il 9 novembre 2001; Per_2 Per_3
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione, ossia:
“a) I coniugi si prestano consenso a vivere separati, obbligandosi al reciproco rispetto ed a non interferire l'uno nella vita dell'altro; b) La casa coniugale, ubicata in Messina alla Via Gerobino Pilli n. 73, Scala A, int. 7, isol. Pal. XII, Frazione Camaro Inferiore S. Paolo di proprietà del Sig.
[...]
, resta assegnata, unitamente a tutto il mobilio che la arreda, alla Pt_2
Sig.ra che ivi continuerà a vivere con le figlie, maggiorenni Controparte_1
ed autosufficienti, e c) Il Sig. continuerà Per_2 Per_3 Parte_2
a pagare il mutuo che grava sulla casa de qua fino alla sua completa estinzione;
d) Il Sig. , entro e non oltre giorni trenta dal Parte_2
deposito del presente ricorso, potrà prelevare dalla casa coniugale i propri effetti personali, i beni di sua esclusiva proprietà nonché eventualmente quelli comuni previo accordo con la Sig.ra e) Il Sig. Controparte_1 [...]
corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo al Pt_2 Controparte_1
mantenimento della stessa, un assegno mensile pari ad € 400,00 (euro
2 quattrocento,00), rivalutabile annualmente secondo il 75% degli indici
ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo assegno circolare intestato alla Sig.ra oppure nella modalità e nei termini che Controparte_1
la stessa Sig.ra comunicherà, anche per le vie brevi, al Sig. Controparte_1
f) I coniugi dichiarano di avere dato compiuta Parte_2
regolamentazione ad ogni aspetto patrimoniale e connesso alla pregressa unione e di nulla avere più reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro, salvo gli impegni assunti con il presente atto”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 30/12/2024.
Con sentenza n. 184/2025 pubbl. il 22/04/2025 nel presente giudizio, il Tribunale omologava la separazione personale tra le parti alle condizioni contenute nell'accordo e, con separata ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio per la pronuncia sulla domanda di divorzio.
Alla udienza del 19/11/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 184/2025 pubbl. il 22/04/2025, e che è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
3 Tenuto conto, poi, del periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 19/11/2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il 21/09/1995, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 803, parte 2, serie A, tra , nato a Parte_1
ES (ME) il 14/01/1970, e , nata a Controparte_1
LH (GERMANIA) il 20/08/1974, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 20/11/2025.
La Presidente
4 (dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ES - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 3832 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] il [...], Controparte_1
C.F.: , C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. NASTASI NICOLA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 19/11/2024 i coniugi Pt_1
1 , nato a [...] il [...], e Pt_1 [...]
, nata a [...] il [...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 21/09/1995, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 803, parte 2, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli il 28 novembre 1990, Per_1
il 15 gennaio 1997 e il 9 novembre 2001; Per_2 Per_3
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione, ossia:
“a) I coniugi si prestano consenso a vivere separati, obbligandosi al reciproco rispetto ed a non interferire l'uno nella vita dell'altro; b) La casa coniugale, ubicata in Messina alla Via Gerobino Pilli n. 73, Scala A, int. 7, isol. Pal. XII, Frazione Camaro Inferiore S. Paolo di proprietà del Sig.
[...]
, resta assegnata, unitamente a tutto il mobilio che la arreda, alla Pt_2
Sig.ra che ivi continuerà a vivere con le figlie, maggiorenni Controparte_1
ed autosufficienti, e c) Il Sig. continuerà Per_2 Per_3 Parte_2
a pagare il mutuo che grava sulla casa de qua fino alla sua completa estinzione;
d) Il Sig. , entro e non oltre giorni trenta dal Parte_2
deposito del presente ricorso, potrà prelevare dalla casa coniugale i propri effetti personali, i beni di sua esclusiva proprietà nonché eventualmente quelli comuni previo accordo con la Sig.ra e) Il Sig. Controparte_1 [...]
corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo al Pt_2 Controparte_1
mantenimento della stessa, un assegno mensile pari ad € 400,00 (euro
2 quattrocento,00), rivalutabile annualmente secondo il 75% degli indici
ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo assegno circolare intestato alla Sig.ra oppure nella modalità e nei termini che Controparte_1
la stessa Sig.ra comunicherà, anche per le vie brevi, al Sig. Controparte_1
f) I coniugi dichiarano di avere dato compiuta Parte_2
regolamentazione ad ogni aspetto patrimoniale e connesso alla pregressa unione e di nulla avere più reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro, salvo gli impegni assunti con il presente atto”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 30/12/2024.
Con sentenza n. 184/2025 pubbl. il 22/04/2025 nel presente giudizio, il Tribunale omologava la separazione personale tra le parti alle condizioni contenute nell'accordo e, con separata ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio per la pronuncia sulla domanda di divorzio.
Alla udienza del 19/11/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 184/2025 pubbl. il 22/04/2025, e che è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
3 Tenuto conto, poi, del periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 19/11/2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il 21/09/1995, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 803, parte 2, serie A, tra , nato a Parte_1
ES (ME) il 14/01/1970, e , nata a Controparte_1
LH (GERMANIA) il 20/08/1974, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 20/11/2025.
La Presidente
4 (dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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