Art. 5. Disposizioni integrative 1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con l'assistenza di una segreteria tecnica composta, in relazione alla rilevanza dell'intervento, da uno o piu' dipendenti del competente Servizio per la contrattazione programmata, i cui oneri di funzionamento sono posti parimenti a carico dei fondi stanziati per l'accordo o contratto di programma".
2. I benefici creditizi relativi a mutui contratti ai sensi del comma 16 dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , per azioni congiunte di sviluppo e consolidamento di passivita', restano validi anche nel caso di parziale realizzazione del progetto integrato approvato ai sensi dell' articolo 1 della legge 9 aprile 1990, n. 87 , come sostituito dall' articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 252 , purche' il progetto integrato del soggetto beneficiario del mutuo sia portato a compimento.
3. I benefici creditizi relativi a mutui contratti ai sensi del comma 16 dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , per solo consolidamento di passivita', restano validi anche nel caso di mancata realizzazione, parziale o totale, del progetto integrato approvato ai sensi dell' articolo 1 della legge 9 aprile 1990, n. 87 , come sostituito dall' articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 252 , purche' il soggetto beneficiario del mutuo presenti un proprio progetto di investimento da realizzare con parte del ricavato del mutuo concesso ai sensi del citato comma 16 dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67 .
4. Le imprese aggregate per la realizzazione di un progetto integrato di sviluppo di rilevanza nazionale nel settore zootecnico, gia' ammesse al finanziamento ai sensi dell' articolo 1 della legge 9 aprile 1990, n. 87 , come sostituito dall' articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 252 , mantengono la titolarita' e la destinazione del finanziamento agevolato anche nel caso del venir meno dell'originario progetto integrato, purche' portino a termine la propria parte di progetto. Le somme impegnate per la stipula di mutui concessi ai sensi del comma 16 dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , sono conservate in bilancio fino al 31 dicembre 1999.
Note all'art. 5:
- Si trascrive il comma 1, dell'art. 14 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi impianti nelle aree depresse), come modificato dalla presente legge:
"Art. 14 (Accellerazione delle attivita' istruttorie e degli accertamenti tecnici, economici e amministrativi per gli interventi di cui alle leggi 1 marzo 1986, n. 64, e 14 maggio 1981, n. 219 , e delle procedure di spesa).
- 1. Per le erogazioni delle agevolazioni per le iniziative a valere sulla legge 14 maggio 1981, n. 219 , e sulla legge 1 marzo 1986, n. 64 , inserite con riferimento a tale ultima legge in accordi e contratti di programma, per le quali siano stati gia' adottati provvedimenti di concessione o sottoscritte le relative convenzioni dalla cessata Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno o dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o dagli altri organi amministrativi competenti continuano ad applicarsi, salve intervenute successive variazioni i provvedimenti stessi e le istruttorie e gli accertamenti gia' definiti dai predetti organi. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica continua ad avvalersi di esperti esterni per gli accertamenti tecnici, economici e amministrativi in corso d'opera e finali in relazione all'attuazione di progetti inseriti in contratti ed accordi di programma stipulati ai sensi della legge 1 marzo 1986, n. 64 , e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 , con l'assistenza di una segreteria tecnica composta, in relazione alla rilevanza dell'intervento, da uno o piu' dipendenti del competente Servizio per la contrattazione programmata, i cui oneri di funzionamento sono posti parimenti a carico dei fondi stanziati per l'accordo o contratto di programma".
- Si trascrive il comma 16 dell'art. 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988):
"16. Per consentire lo sviluppo del settore zootecnico, ai sensi della legge 8 novembre 1986, n. 752 , le cooperative agricole e loro consorzi per la costruzione, ristrutturazione ed ampliamento di impianti di macellazione, lavorazione e commercializzazione delle carni possono contrarre mutui nel limite complessivo massimo di lire 700 miliardi, in ragione di lire 400 miliardi nel 1988 e di lire 300 miliardi nel 1989. Detti mutui possono essere destinati nei limiti di lire 100 miliardi per il 1988 e di lire 50 miliardi per il 1989 anche ad operazioni di consolidamento delle passivita' esistenti a favore dei soggetti e relativamente alle strutture ed impianti sopra indicati; si applica in tale caso la disposizione dell' art. 6, secondo comma, della legge 4 giugno 1984, n. 194 . In relazione a tali mutui, e' concesso un contributo negli interessi nella misura massima di 10 punti percentuali secondo criteri e modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro. Si applica alla gestione dei macelli e degli impianti di lavorazione della carne bovina, suina ed ovina la disposizione dell' art. 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 , aggiunta dall' art. 13, secondo comma, della legge 4 giugno 1984, n. 194 . Per le finalita' di cui al presente comma sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 30 miliardi per l'anno 1988 e di lire 20 miliardi per l'anno 1989. Le disposizioni del presente comma si applicano d'intesa con le regioni, anche per il finanziamento dei progetti relativi al consolidamento e allo sviluppo degli allevamenti da latte e da carne di cooperative agricole e loro consorzi".
- Si trascrive il testo dell' art. 1 della legge 9 aprile 1990, n. 87 , come sostituito dall' art. 1 della legge 8 agosto 1991, n. 252 (Interventi urgenti per la zootecnia):
"Art. 1. - 1. Per un intervento straordinario nella zootecnia da realizzarsi attraverso progetti integrati di rilevanza nazionale, e' autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1991.
2. I progetti sono predisposti da societa' cooperative e da altre societa' che assicurino una significativa presenza sui mercati e devono rispondere alle linee strategiche e ai criteri stabiliti in apposito programma straordinario, approvato dal CIPE su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste con le procedure di cui all' art. 2 della legge 8 novembre 1986, n. 752 .
3. Per la predisposizione del programma straordinario, la definizione delle linee strategiche e dei criteri di intervento e il finanziamento dei progetti, e' costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il comitato per l'intervento straordinario nel settore zootecnico.
4. Il comitato di cui al comma 3 esercita la propria attivita' osservando, in quanto compatibili, le norme e le procedure stabilite dal programma approvato dal CIPE ai sensi del comma 2 e quelle stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di provvidenze contributive e creditizie per gli organismi cooperativi di rilevanza nazionale".
- Si trascrive il testo del comma 4, dell'art. 9-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642 (Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996):
"4. Gli scarichi dei residui degli impianti di trasformazione di prodotti ittici che siano stati autorizzati in base al presente articolo, devono essere in ogni caso adeguati ai limiti della tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319 , e successive modificazioni, entro il 30 giugno 1998".
2. I benefici creditizi relativi a mutui contratti ai sensi del comma 16 dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , per azioni congiunte di sviluppo e consolidamento di passivita', restano validi anche nel caso di parziale realizzazione del progetto integrato approvato ai sensi dell' articolo 1 della legge 9 aprile 1990, n. 87 , come sostituito dall' articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 252 , purche' il progetto integrato del soggetto beneficiario del mutuo sia portato a compimento.
3. I benefici creditizi relativi a mutui contratti ai sensi del comma 16 dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , per solo consolidamento di passivita', restano validi anche nel caso di mancata realizzazione, parziale o totale, del progetto integrato approvato ai sensi dell' articolo 1 della legge 9 aprile 1990, n. 87 , come sostituito dall' articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 252 , purche' il soggetto beneficiario del mutuo presenti un proprio progetto di investimento da realizzare con parte del ricavato del mutuo concesso ai sensi del citato comma 16 dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67 .
4. Le imprese aggregate per la realizzazione di un progetto integrato di sviluppo di rilevanza nazionale nel settore zootecnico, gia' ammesse al finanziamento ai sensi dell' articolo 1 della legge 9 aprile 1990, n. 87 , come sostituito dall' articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 252 , mantengono la titolarita' e la destinazione del finanziamento agevolato anche nel caso del venir meno dell'originario progetto integrato, purche' portino a termine la propria parte di progetto. Le somme impegnate per la stipula di mutui concessi ai sensi del comma 16 dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , sono conservate in bilancio fino al 31 dicembre 1999.
Note all'art. 5:
- Si trascrive il comma 1, dell'art. 14 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi impianti nelle aree depresse), come modificato dalla presente legge:
"Art. 14 (Accellerazione delle attivita' istruttorie e degli accertamenti tecnici, economici e amministrativi per gli interventi di cui alle leggi 1 marzo 1986, n. 64, e 14 maggio 1981, n. 219 , e delle procedure di spesa).
- 1. Per le erogazioni delle agevolazioni per le iniziative a valere sulla legge 14 maggio 1981, n. 219 , e sulla legge 1 marzo 1986, n. 64 , inserite con riferimento a tale ultima legge in accordi e contratti di programma, per le quali siano stati gia' adottati provvedimenti di concessione o sottoscritte le relative convenzioni dalla cessata Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno o dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o dagli altri organi amministrativi competenti continuano ad applicarsi, salve intervenute successive variazioni i provvedimenti stessi e le istruttorie e gli accertamenti gia' definiti dai predetti organi. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica continua ad avvalersi di esperti esterni per gli accertamenti tecnici, economici e amministrativi in corso d'opera e finali in relazione all'attuazione di progetti inseriti in contratti ed accordi di programma stipulati ai sensi della legge 1 marzo 1986, n. 64 , e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 , con l'assistenza di una segreteria tecnica composta, in relazione alla rilevanza dell'intervento, da uno o piu' dipendenti del competente Servizio per la contrattazione programmata, i cui oneri di funzionamento sono posti parimenti a carico dei fondi stanziati per l'accordo o contratto di programma".
- Si trascrive il comma 16 dell'art. 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988):
"16. Per consentire lo sviluppo del settore zootecnico, ai sensi della legge 8 novembre 1986, n. 752 , le cooperative agricole e loro consorzi per la costruzione, ristrutturazione ed ampliamento di impianti di macellazione, lavorazione e commercializzazione delle carni possono contrarre mutui nel limite complessivo massimo di lire 700 miliardi, in ragione di lire 400 miliardi nel 1988 e di lire 300 miliardi nel 1989. Detti mutui possono essere destinati nei limiti di lire 100 miliardi per il 1988 e di lire 50 miliardi per il 1989 anche ad operazioni di consolidamento delle passivita' esistenti a favore dei soggetti e relativamente alle strutture ed impianti sopra indicati; si applica in tale caso la disposizione dell' art. 6, secondo comma, della legge 4 giugno 1984, n. 194 . In relazione a tali mutui, e' concesso un contributo negli interessi nella misura massima di 10 punti percentuali secondo criteri e modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro. Si applica alla gestione dei macelli e degli impianti di lavorazione della carne bovina, suina ed ovina la disposizione dell' art. 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 , aggiunta dall' art. 13, secondo comma, della legge 4 giugno 1984, n. 194 . Per le finalita' di cui al presente comma sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 30 miliardi per l'anno 1988 e di lire 20 miliardi per l'anno 1989. Le disposizioni del presente comma si applicano d'intesa con le regioni, anche per il finanziamento dei progetti relativi al consolidamento e allo sviluppo degli allevamenti da latte e da carne di cooperative agricole e loro consorzi".
- Si trascrive il testo dell' art. 1 della legge 9 aprile 1990, n. 87 , come sostituito dall' art. 1 della legge 8 agosto 1991, n. 252 (Interventi urgenti per la zootecnia):
"Art. 1. - 1. Per un intervento straordinario nella zootecnia da realizzarsi attraverso progetti integrati di rilevanza nazionale, e' autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1991.
2. I progetti sono predisposti da societa' cooperative e da altre societa' che assicurino una significativa presenza sui mercati e devono rispondere alle linee strategiche e ai criteri stabiliti in apposito programma straordinario, approvato dal CIPE su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste con le procedure di cui all' art. 2 della legge 8 novembre 1986, n. 752 .
3. Per la predisposizione del programma straordinario, la definizione delle linee strategiche e dei criteri di intervento e il finanziamento dei progetti, e' costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il comitato per l'intervento straordinario nel settore zootecnico.
4. Il comitato di cui al comma 3 esercita la propria attivita' osservando, in quanto compatibili, le norme e le procedure stabilite dal programma approvato dal CIPE ai sensi del comma 2 e quelle stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di provvidenze contributive e creditizie per gli organismi cooperativi di rilevanza nazionale".
- Si trascrive il testo del comma 4, dell'art. 9-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642 (Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996):
"4. Gli scarichi dei residui degli impianti di trasformazione di prodotti ittici che siano stati autorizzati in base al presente articolo, devono essere in ogni caso adeguati ai limiti della tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319 , e successive modificazioni, entro il 30 giugno 1998".