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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 10/12/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
235/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
IL G.O.T. DEL TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA, DOTT. Filippo Barba, IN DATA DEL
10/12/2025, HA EMESSO LA PRESENTE
SENTENZA
NEL PROCEDIMENTO PORTANTE IL N° 235/2022 DEL RUOLO GENERALE
AFFARI CIVILI E CONTENZIOSI VERTENTE TRA:
, NATA A AZ AN (PA) IL 29/04/1973, C.F.: Controparte_1
C.F._1
Rappresentata e difesa: dall'Avv. GIOVENCO ANTONIO
PARTE ATTRICE
CONTRO
, NATA A IL IC (AG) IL Controparte_2
14/06/1946, C.F.: C.F._2
Rappresentata e difesa: dagli Avv.ti DI LORENZO ANTONIO e DI GIORGIO
AD
PARTE CONVENUTA
§*§*§*§*§*§*§*§*§*§ avente ad oggetto: Usucapione
Conclusioni di parte attrice:
COME DA NOTE EX ART. 127 TER C.P.C. PER UDIENZA DEL 22.07.2025
Conclusioni di parte convenuta:
COME DA NOTE EX ART. 127 TER C.P.C. PER UDIENZA DEL 22.07.2025
IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato ed iscritto a ruolo in data 09/03/2022,
conveniva in giudizio , per ivi Controparte_1 Controparte_2
1 sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“- Ritenere e dichiarare che l'odierna attrice ha posseduto in modo Controparte_1 continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico per oltre un ventennio l'immobile sito in
Villafranca, Via Masaniello n. 12 nella sua totalità (1000/1000 esimi) e, per l'effetto, dichiarare che ha acquistato la proprietà per usucapione della quota indivisa di un terzo dell'immobile sito in Villafranca Sicula nella Via Masaniello n. 12, censito al foglio n. 2, particella 909, sub. 3 intestata a odierna convenuta. Controparte_3
- Ordinare i consequenziali adempimenti al Sig. dei Registri Immobiliari.” Parte_1
A sostegno delle spiegate domande, essa parte attrice rappresentava di aver acquistato, in forza del rogito notarile di compravendita del 30.09.1997, le quote del diritto di proprietà, per complessivi 2/3, dell'immobile sito in Villafranca Sicula, Via
Masaniello n. 12, censito al NCEU del Comune di Villafranca Sicula al Foglio 2, p.lla
909, sub 3, la cui rimanente quota di 1/3 del diritto di proprietà risultava in testa alla predetta convenuta.
Da allora, era entrata in possesso della totalità dell'immobile ivi compresa la quota appartenentesi alla convenuta e, quindi, di averne Controparte_2 acquistato il relativo diritto di proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione, stante il decorso del possesso ultraventennale prescritto dall'art. 1158 cod. civ..
Costituitasi in giudizio, la convenuta , a ministero del Controparte_2 proprio difensore, contestava l'intero assunto attoreo, eccependo che nessun possesso ad usucapionem era sussistente nel caso di specie, poiché l'immobile, nella sua interezza, era stato abitato, fino al momento del decesso avvenuto nell'anno 2010, dalla propria mamma (nonna dell'attrice) sig.ra . Persona_1
Eccepiva, ancora, di aver richiesto, con diffida del 28.11.2019, la consegna di copia delle chiavi in quanto smarrite e, altresì, di aver provveduto alla sostituzione della serratura con trasmissione della copia della chiave all'attrice/comproprietaria.
Essendo le domande attoree prive di sostegno probatorio in ordine alla sussistenza del possesso uti dominus, a nulla rilevando a tal fine il certificato di residenza e le copie delle fatture delle utenze, e non essendo affatto decorso alcun periodo ultraventennale del rivendicato possesso ad usucapionem, in via riconvenzionale rivendicava il proprio diritto all'indennità per occupazione sine titulo della propria quota di proprietà immobiliare e, pertanto, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
“- Respingere le richieste di parte attrice, poiché sono inesistenti i requisiti concorrenti
e necessari ai fini dell'usucapione;
2 In via riconvenzionale:
Condannare la Sig.ra alla corresponsione della somma di Euro Controparte_1
7.200,00, o somma maggiore o minore sino all'effettivo rilascio quantificata da Codesto
Tribunale, quale indennizzo per l'occupazione abusiva a partire dal 2010 della quota di 1/3 della proprietà della Sig.ra ”. Controparte_3
Assegnati i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., il procedimento veniva istruito per il tramite delle prove documentali ed orali addotte dalle parti, e, all'esito dell'istruttoria, veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
22.07.2025, tenutasi in modalità scritta ex art. 127 ter c.p.c., e quindi posto in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI
Le domande di parte attrice , così come le domande di parte Controparte_1 convenuta, per le motivazioni infra riportate, non possono trovare accoglimento e, al pari della spiegata domanda riconvenzionale, vanno rigettate per quanto di ragione.
In forza del disposto normativo di cui all'art. 1158 cod. civ., la proprietà dei beni immobili e degli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.
Oltre che per il possesso ultraventennale, la proprietà può essere acquisita nel c.d. termine breve decennale di cui al successivo art. 1159 cod. civ. per cui “Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l'usucapione in suo favore con decorso di dieci anni dalla data di trascrizione”.
Orbene, nel momento in cui, nel lontano 1997, parte attrice ha Controparte_1 acquistato la duplice quota del diritto di proprietà pari ad 1/3 ciascuno da potere delle venditrici, era assolutamente consapevole del fatto che la rimanente quota di 1/3 era in proprietà della convenuta , e che il titolo non era Controparte_2 affatto idoneo a trasferire la proprietà dell'intero immobile, bensì solamente la proprietà delle quote ivi indicate e specificate.
La specifica all'interno del rogito notarile di compravendita, inerente l'immissione nel possesso, è inerente solamente ed esclusivamente, appunto, alle quote di proprietà e non affatto all'intero immobile, atteso che, in caso contrario, la rivendica dell'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione sarebbe stata avanzata ai sensi e per gli effetti di cui al surrichiamato art. 1159 cod. civ. che, nello specifico caso, però, non può trovare applicazione ed ingresso giacché in forza del rogito, come detto, è stata
3 acquistata la proprietà pro quota e non l'intero.
Consapevole di ciò, quindi, l'attrice ha rivendicato l'acquisto della Controparte_1 proprietà, per intervenuta usucapione, della residua quota di 1/3, una volta decorso il ventennio successivo alla stipula del rogito notarile di compravendita.
Presupposto per la statuizione dell'intervenuta usucapione non è affatto la buona o la mala fede e, quindi, la consapevolezza della proprietà altrui, bensì il potere di fatto esercitato sull'immobile corrispondente al diritto di proprietà.
Potere di fatto che impone la materiale detenzione e relazione - c.d. corpus possessionis - con il bene immobile di cui si rivendica l'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione, che deve essere nec vi, nec clam, nec precario, quindi pubblico, non violento né temporaneo per un periodo di almeno venti anni, ed a cui deve aggiungersi il c.d. “animus possidendi” cioè la volontà espressa di comportarsi come proprietario del bene.
Solamente nella congiunta sussistenza dei requisiti suddetti, pertanto, può rivendicarsi la titolarità del diritto di proprietà per intervenuta usucapione.
La Suprema Corte, sul punto, ha sancito tali principi in più di una sentenza: “Per escludere la sussistenza del possesso utile all'usucapione non è sufficiente il riconoscimento o la consapevolezza del possessore circa l'altrui proprietà del bene, occorrendo, invece, che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata
o per i fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare, atteso che l'"animus possidendi" non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà” (Cass. n° 13153/2021); “Ai fini dell'usucapione, il requisito della non clandestinità va riferito non agli espedienti che il possessore potrebbe attuare per apparire proprietario, ma al fatto che il possesso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile a tutti o almeno ad un'apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti” (Cass. n° 11465/2021); “Perché il possesso sia utile per l'usucapione è sufficiente che sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, in modo visibile e non occulto, così da palesare l'animo del possessore di volere assoggettare la cosa al proprio potere” (Cass. n° 26633/2019); “Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del "corpus", ma anche dell'"animus"” (Cass. n°
22667/2017); “L'usucapione richiede solo il possesso, inteso come esercizio di un
4 potere di fatto sulla cosa con la volontà di esercitarlo alla stregua di un proprietario, e non è, quindi, incompatibile con la conoscenza del diritto altrui né con una dichiarazione rivolta ad un terzo relativa al titolo di proprietà del titolare formale intestatario” (Cass. n° 25245/2013).
Naturalmente, per come stigmatizzato dalla Suprema Corte, è onere della parte usucapente fornire la indiscutibile prova del proprio assunto e della sussistenza dei due requisiti del possesso.
A tal fine, originando dalla imprescrittibilità dell'azione di rivendicazione ex art. 948 cod. civ., salvi gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione, va evidenziato come dall'istruttoria processuale, diversamente da quanto opinato da parte attrice, non risulta essere stata fornita idonea e congrua prova giustificante e dimostrante l'effettivo possesso dell'intero bene ad usucapionem.
Invero, non può costituire idoneo elemento probatorio, finalizzato all'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione, né il prodotto certificato di residenza, né
l'effettiva residenza anagrafica nell'immobile poiché, nello specifico caso, la residenza certificata nell'immobile è di durata inferiore al termine ventennale minimo prescritto dall'art. 1158 cod. civ., né ancora l'attivazione ed il pagamento delle relative utenze.
Sul punto, la Suprema Corte ha sancito che “Nell'ipotesi di compravendita di bene immobile …cui le parti hanno dato esecuzione mediante la consegna della "res" … il giudice di merito può affermare l'esistenza, in capo al soggetto che in virtù del predetto titolo si trovi in rapporto di fatto con il cespite, di un possesso utile "ad usucapionem", soltanto laddove in concreto si configuri un atto idoneo a realizzare l'interversione del possesso, che non può essere rappresentato da comportamenti, quali il trasferimento della residenza nell'immobile o l'attivazione delle relative utenze a proprio nome, che di per sé non presuppongono il possesso, ma un mero rapporto di detenzione qualificata con la "res"” (Cass. n° 21726/2019).
Nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, ci si trovi innanzi alla rivendicazione dell'acquisto di proprietà a titolo originario per usucapione, dell'intera “res” in comproprietà, è pur sempre necessario dimostrare l'esercizio esclusivo del possesso per il termine utile ad usucapire, a nulla rilevando un atto di interversione da parte del soggetto rivendicante la proprietà, non essendo sufficiente a tal fine il mero disinteresse o la mera astensione del comproprietario all'uso del bene immobile.
Afferma, infatti, la Suprema Corte “In materia di successione ereditaria, il coerede, prima della divisione, può usucapire la quota degli altri coeredi, senza necessità di
5 invertire il titolo del possesso, allorché eserciti il proprio possesso in termini di esclusività, ossia in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare l'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", della cui prova è onerato, non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa. Peraltro, tale volontà non può desumersi dal fatto che lo stesso abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario attraverso il pagamento delle imposte e lo svolgimento di opere di manutenzione, operando la presunzione "iuris tantum" che egli abbia agito nella qualità di coerede e abbia anticipato anche la quota degli altri” (Cass. n° 35067/2022).
Non potendosi assumere a crisma di prova giudiziale, gli indizi e/o le presunzioni emergenti dagli atti (certificati di residenza;
non uso e/o non godimento del bene;
pagamento delle utenze;
dedotta inesistenza di atti interruttivi;
etc. etc.) dedotti da parte attrice, non bastevoli a dimostrare la sussistenza dell'animus possidendi sull'intero immobile, non può che pervenirsi alla conclusione del rigetto delle domande attoree finalizzate alla statuizione dell'acquisto della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione, della quota di proprietà di 1/3 dell'intero immobile.
Non può parimenti trovare positivo accoglimento, la spiegata domanda riconvenzionale finalizzata all'ottenimento dell'indennità per detenzione sine titulo poiché, per come emergente dagli atti, l'immobile nella sua interezza è stato detenuto dal coniuge titolare del diritto di abitazione ex art. 540, comma 2, cod. civ., e successivamente alla sua morte, non è stata fornita prova dell'impedimento al godimento comune, anche in considerazione del fatto che, solamente con la racc. a.r. datata 28/11/2019, parte convenuta/attrice in riconvenzionale ha dedotto lo smarrimento della chiave della serratura di ingresso (possesso della chiave costituente indice, questo, dimostrativo della possibilità di accedere nell'immobile senza impedimenti e/o ostacoli e di goderne liberamente) che poi, per come da racc. a.r. datata dicembre 2019, la stessa ha sostituito il Controparte_2 successivo gennaio 2020, offrendone copia alla nipote . Controparte_1
Per quanto sopra motivato e stante la reciproca soccombenza, deve statuirsi l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti processuali.
P.Q.M.
il G.O.T. del Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- RIGETTA le domande spiegate dall'attrice ; Controparte_1
6 - RIGETTA la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta
[...]
; CP_2
- COMPENSA integralmente tra esse parti processuali le spese di lite.
Così deciso in Sciacca, 10/12/2025
Il Giudice
Dott. Filippo Barba
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
IL G.O.T. DEL TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA, DOTT. Filippo Barba, IN DATA DEL
10/12/2025, HA EMESSO LA PRESENTE
SENTENZA
NEL PROCEDIMENTO PORTANTE IL N° 235/2022 DEL RUOLO GENERALE
AFFARI CIVILI E CONTENZIOSI VERTENTE TRA:
, NATA A AZ AN (PA) IL 29/04/1973, C.F.: Controparte_1
C.F._1
Rappresentata e difesa: dall'Avv. GIOVENCO ANTONIO
PARTE ATTRICE
CONTRO
, NATA A IL IC (AG) IL Controparte_2
14/06/1946, C.F.: C.F._2
Rappresentata e difesa: dagli Avv.ti DI LORENZO ANTONIO e DI GIORGIO
AD
PARTE CONVENUTA
§*§*§*§*§*§*§*§*§*§ avente ad oggetto: Usucapione
Conclusioni di parte attrice:
COME DA NOTE EX ART. 127 TER C.P.C. PER UDIENZA DEL 22.07.2025
Conclusioni di parte convenuta:
COME DA NOTE EX ART. 127 TER C.P.C. PER UDIENZA DEL 22.07.2025
IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato ed iscritto a ruolo in data 09/03/2022,
conveniva in giudizio , per ivi Controparte_1 Controparte_2
1 sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“- Ritenere e dichiarare che l'odierna attrice ha posseduto in modo Controparte_1 continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico per oltre un ventennio l'immobile sito in
Villafranca, Via Masaniello n. 12 nella sua totalità (1000/1000 esimi) e, per l'effetto, dichiarare che ha acquistato la proprietà per usucapione della quota indivisa di un terzo dell'immobile sito in Villafranca Sicula nella Via Masaniello n. 12, censito al foglio n. 2, particella 909, sub. 3 intestata a odierna convenuta. Controparte_3
- Ordinare i consequenziali adempimenti al Sig. dei Registri Immobiliari.” Parte_1
A sostegno delle spiegate domande, essa parte attrice rappresentava di aver acquistato, in forza del rogito notarile di compravendita del 30.09.1997, le quote del diritto di proprietà, per complessivi 2/3, dell'immobile sito in Villafranca Sicula, Via
Masaniello n. 12, censito al NCEU del Comune di Villafranca Sicula al Foglio 2, p.lla
909, sub 3, la cui rimanente quota di 1/3 del diritto di proprietà risultava in testa alla predetta convenuta.
Da allora, era entrata in possesso della totalità dell'immobile ivi compresa la quota appartenentesi alla convenuta e, quindi, di averne Controparte_2 acquistato il relativo diritto di proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione, stante il decorso del possesso ultraventennale prescritto dall'art. 1158 cod. civ..
Costituitasi in giudizio, la convenuta , a ministero del Controparte_2 proprio difensore, contestava l'intero assunto attoreo, eccependo che nessun possesso ad usucapionem era sussistente nel caso di specie, poiché l'immobile, nella sua interezza, era stato abitato, fino al momento del decesso avvenuto nell'anno 2010, dalla propria mamma (nonna dell'attrice) sig.ra . Persona_1
Eccepiva, ancora, di aver richiesto, con diffida del 28.11.2019, la consegna di copia delle chiavi in quanto smarrite e, altresì, di aver provveduto alla sostituzione della serratura con trasmissione della copia della chiave all'attrice/comproprietaria.
Essendo le domande attoree prive di sostegno probatorio in ordine alla sussistenza del possesso uti dominus, a nulla rilevando a tal fine il certificato di residenza e le copie delle fatture delle utenze, e non essendo affatto decorso alcun periodo ultraventennale del rivendicato possesso ad usucapionem, in via riconvenzionale rivendicava il proprio diritto all'indennità per occupazione sine titulo della propria quota di proprietà immobiliare e, pertanto, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
“- Respingere le richieste di parte attrice, poiché sono inesistenti i requisiti concorrenti
e necessari ai fini dell'usucapione;
2 In via riconvenzionale:
Condannare la Sig.ra alla corresponsione della somma di Euro Controparte_1
7.200,00, o somma maggiore o minore sino all'effettivo rilascio quantificata da Codesto
Tribunale, quale indennizzo per l'occupazione abusiva a partire dal 2010 della quota di 1/3 della proprietà della Sig.ra ”. Controparte_3
Assegnati i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., il procedimento veniva istruito per il tramite delle prove documentali ed orali addotte dalle parti, e, all'esito dell'istruttoria, veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
22.07.2025, tenutasi in modalità scritta ex art. 127 ter c.p.c., e quindi posto in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI
Le domande di parte attrice , così come le domande di parte Controparte_1 convenuta, per le motivazioni infra riportate, non possono trovare accoglimento e, al pari della spiegata domanda riconvenzionale, vanno rigettate per quanto di ragione.
In forza del disposto normativo di cui all'art. 1158 cod. civ., la proprietà dei beni immobili e degli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.
Oltre che per il possesso ultraventennale, la proprietà può essere acquisita nel c.d. termine breve decennale di cui al successivo art. 1159 cod. civ. per cui “Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l'usucapione in suo favore con decorso di dieci anni dalla data di trascrizione”.
Orbene, nel momento in cui, nel lontano 1997, parte attrice ha Controparte_1 acquistato la duplice quota del diritto di proprietà pari ad 1/3 ciascuno da potere delle venditrici, era assolutamente consapevole del fatto che la rimanente quota di 1/3 era in proprietà della convenuta , e che il titolo non era Controparte_2 affatto idoneo a trasferire la proprietà dell'intero immobile, bensì solamente la proprietà delle quote ivi indicate e specificate.
La specifica all'interno del rogito notarile di compravendita, inerente l'immissione nel possesso, è inerente solamente ed esclusivamente, appunto, alle quote di proprietà e non affatto all'intero immobile, atteso che, in caso contrario, la rivendica dell'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione sarebbe stata avanzata ai sensi e per gli effetti di cui al surrichiamato art. 1159 cod. civ. che, nello specifico caso, però, non può trovare applicazione ed ingresso giacché in forza del rogito, come detto, è stata
3 acquistata la proprietà pro quota e non l'intero.
Consapevole di ciò, quindi, l'attrice ha rivendicato l'acquisto della Controparte_1 proprietà, per intervenuta usucapione, della residua quota di 1/3, una volta decorso il ventennio successivo alla stipula del rogito notarile di compravendita.
Presupposto per la statuizione dell'intervenuta usucapione non è affatto la buona o la mala fede e, quindi, la consapevolezza della proprietà altrui, bensì il potere di fatto esercitato sull'immobile corrispondente al diritto di proprietà.
Potere di fatto che impone la materiale detenzione e relazione - c.d. corpus possessionis - con il bene immobile di cui si rivendica l'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione, che deve essere nec vi, nec clam, nec precario, quindi pubblico, non violento né temporaneo per un periodo di almeno venti anni, ed a cui deve aggiungersi il c.d. “animus possidendi” cioè la volontà espressa di comportarsi come proprietario del bene.
Solamente nella congiunta sussistenza dei requisiti suddetti, pertanto, può rivendicarsi la titolarità del diritto di proprietà per intervenuta usucapione.
La Suprema Corte, sul punto, ha sancito tali principi in più di una sentenza: “Per escludere la sussistenza del possesso utile all'usucapione non è sufficiente il riconoscimento o la consapevolezza del possessore circa l'altrui proprietà del bene, occorrendo, invece, che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata
o per i fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare, atteso che l'"animus possidendi" non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà” (Cass. n° 13153/2021); “Ai fini dell'usucapione, il requisito della non clandestinità va riferito non agli espedienti che il possessore potrebbe attuare per apparire proprietario, ma al fatto che il possesso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile a tutti o almeno ad un'apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti” (Cass. n° 11465/2021); “Perché il possesso sia utile per l'usucapione è sufficiente che sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, in modo visibile e non occulto, così da palesare l'animo del possessore di volere assoggettare la cosa al proprio potere” (Cass. n° 26633/2019); “Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del "corpus", ma anche dell'"animus"” (Cass. n°
22667/2017); “L'usucapione richiede solo il possesso, inteso come esercizio di un
4 potere di fatto sulla cosa con la volontà di esercitarlo alla stregua di un proprietario, e non è, quindi, incompatibile con la conoscenza del diritto altrui né con una dichiarazione rivolta ad un terzo relativa al titolo di proprietà del titolare formale intestatario” (Cass. n° 25245/2013).
Naturalmente, per come stigmatizzato dalla Suprema Corte, è onere della parte usucapente fornire la indiscutibile prova del proprio assunto e della sussistenza dei due requisiti del possesso.
A tal fine, originando dalla imprescrittibilità dell'azione di rivendicazione ex art. 948 cod. civ., salvi gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione, va evidenziato come dall'istruttoria processuale, diversamente da quanto opinato da parte attrice, non risulta essere stata fornita idonea e congrua prova giustificante e dimostrante l'effettivo possesso dell'intero bene ad usucapionem.
Invero, non può costituire idoneo elemento probatorio, finalizzato all'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione, né il prodotto certificato di residenza, né
l'effettiva residenza anagrafica nell'immobile poiché, nello specifico caso, la residenza certificata nell'immobile è di durata inferiore al termine ventennale minimo prescritto dall'art. 1158 cod. civ., né ancora l'attivazione ed il pagamento delle relative utenze.
Sul punto, la Suprema Corte ha sancito che “Nell'ipotesi di compravendita di bene immobile …cui le parti hanno dato esecuzione mediante la consegna della "res" … il giudice di merito può affermare l'esistenza, in capo al soggetto che in virtù del predetto titolo si trovi in rapporto di fatto con il cespite, di un possesso utile "ad usucapionem", soltanto laddove in concreto si configuri un atto idoneo a realizzare l'interversione del possesso, che non può essere rappresentato da comportamenti, quali il trasferimento della residenza nell'immobile o l'attivazione delle relative utenze a proprio nome, che di per sé non presuppongono il possesso, ma un mero rapporto di detenzione qualificata con la "res"” (Cass. n° 21726/2019).
Nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, ci si trovi innanzi alla rivendicazione dell'acquisto di proprietà a titolo originario per usucapione, dell'intera “res” in comproprietà, è pur sempre necessario dimostrare l'esercizio esclusivo del possesso per il termine utile ad usucapire, a nulla rilevando un atto di interversione da parte del soggetto rivendicante la proprietà, non essendo sufficiente a tal fine il mero disinteresse o la mera astensione del comproprietario all'uso del bene immobile.
Afferma, infatti, la Suprema Corte “In materia di successione ereditaria, il coerede, prima della divisione, può usucapire la quota degli altri coeredi, senza necessità di
5 invertire il titolo del possesso, allorché eserciti il proprio possesso in termini di esclusività, ossia in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare l'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", della cui prova è onerato, non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa. Peraltro, tale volontà non può desumersi dal fatto che lo stesso abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario attraverso il pagamento delle imposte e lo svolgimento di opere di manutenzione, operando la presunzione "iuris tantum" che egli abbia agito nella qualità di coerede e abbia anticipato anche la quota degli altri” (Cass. n° 35067/2022).
Non potendosi assumere a crisma di prova giudiziale, gli indizi e/o le presunzioni emergenti dagli atti (certificati di residenza;
non uso e/o non godimento del bene;
pagamento delle utenze;
dedotta inesistenza di atti interruttivi;
etc. etc.) dedotti da parte attrice, non bastevoli a dimostrare la sussistenza dell'animus possidendi sull'intero immobile, non può che pervenirsi alla conclusione del rigetto delle domande attoree finalizzate alla statuizione dell'acquisto della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione, della quota di proprietà di 1/3 dell'intero immobile.
Non può parimenti trovare positivo accoglimento, la spiegata domanda riconvenzionale finalizzata all'ottenimento dell'indennità per detenzione sine titulo poiché, per come emergente dagli atti, l'immobile nella sua interezza è stato detenuto dal coniuge titolare del diritto di abitazione ex art. 540, comma 2, cod. civ., e successivamente alla sua morte, non è stata fornita prova dell'impedimento al godimento comune, anche in considerazione del fatto che, solamente con la racc. a.r. datata 28/11/2019, parte convenuta/attrice in riconvenzionale ha dedotto lo smarrimento della chiave della serratura di ingresso (possesso della chiave costituente indice, questo, dimostrativo della possibilità di accedere nell'immobile senza impedimenti e/o ostacoli e di goderne liberamente) che poi, per come da racc. a.r. datata dicembre 2019, la stessa ha sostituito il Controparte_2 successivo gennaio 2020, offrendone copia alla nipote . Controparte_1
Per quanto sopra motivato e stante la reciproca soccombenza, deve statuirsi l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti processuali.
P.Q.M.
il G.O.T. del Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- RIGETTA le domande spiegate dall'attrice ; Controparte_1
6 - RIGETTA la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta
[...]
; CP_2
- COMPENSA integralmente tra esse parti processuali le spese di lite.
Così deciso in Sciacca, 10/12/2025
Il Giudice
Dott. Filippo Barba
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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