Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 19/12/2025, n. 2163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2163 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02163/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00782/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 782 del 2025, proposto da:
CO IT, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pagani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Virginia Galasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) Del provvedimento del 26.02.2025 del Comune di Pagani, con il quale viene negato il permesso di costruire in sanatoria, in relazione alle opere edili realizzate alla via Prolungamento Taurano n. 20, su suolo distinto in catasto Comune di Pagani al foglio 3 part. n. 1129;
2) di ogni altro atto presupposto e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pagani;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa AE RE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il 29.12.2024, il ricorrente epigrafato presentava al Comune di Pagani istanza di sanatoria ex art. 36 del D.P.R. 380/01 per le opere edilizie realizzate in difformità dalla SCIA del 16.07.2013 e dalla CILA del 14.07.2023 e contestate con ordinanza di demolizione, n. 135 del 25.03.2024, catastalmente identificate al foglio 3, part. n. 1129.
Il 22.01.2025, il Comune di Pagani comunicava i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di sanatoria evidenziando l’incompletezza della documentazione nonché la carenza della conformità richiesta dall’art. 36 del D.P.R. 380/01, essendo la zona di interesse priva di strumento urbanistico e dunque classificabile come zona “bianca.
Il 31.01.2025 il ricorrente riscontrava i motivi ostativi, evidenziando la completezza della documentazione e comunque chiedendo, previa indicazione di quanto ritenuto mancante, un termine per consentirne il deposito; la realizzazione delle opere prima della sentenza del Consiglio di Stato n. 7855/23, con l’effetto che, a norma dell’art. 14 bis della L.R. Campania 54/74, sul Comune ricadeva l’obbligo di acquisire il parere urbanistico dal Comune di Sant’Egidio del Monte Albino e di verificarne la relativa conformità.
Con provvedimento del 26.02.2025, il Comune rigettava l’istanza di sanatoria.
Avverso l’atto de quo insorge il ricorrente, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso, così di seguito sintetizzate:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 14 BIS L.R. CAMPANIA N. 54/74; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 36 D.P.R. 380/01; ECCESSO DI POTERE; SVIAMENTO; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE L. 241/90; CONTRADDITTORIETÀ; CARENZA SOCCORSO ISTRUTTORIO.
La parte ricorrente lamenta la violazione del soccorso istruttorio, atteso che, con le note ex art. 10 bis della L. 241/90, il ricorrente chiedeva al Comune l’indicazione dei documenti da integrare e di accordare un termine per il loro deposito; mentre il Comune non riscontrava la richiesta e, solo in sede di diniego, esplicitava la carenza agli atti del titolo di proprietà e della dichiarazione del tecnico sulla doppia conformità degli abusi.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 14 BIS L.R. CAMPANIA N. 54/74; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 36 D.P.R. 380/01; ECCESSO DI POTERE; SVIAMENTO; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE L. 241/90; CONTRADDITTORIETÀ; CARENZA SOCCORSO ISTRUTTORIO.
Secondo la prospettazione attorea, le opere ricadono nella zona contestata tra il Comune di Pagani e il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino attribuita definitivamente al Comune di Pagani, in virtù della sentenza Cons. Stato n. 7855 del 21.08.2023. Il Comune di Pagani doveva verificare la conformità degli abusi, sia rispetto ai titoli edilizi perfezionatisi presso il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino sia rispetto allo strumento urbanistico proprio.
Resiste in giudizio il Comune intimato, depositando documentazione e memoria difensiva, nella quale, controdeducendo alle avverse prospettazioni di parte ricorrente, conclude per il rigetto del gravame.
Nell’udienza pubblica del 18 dicembre 2025, la causa è introitata per la decisione.
Il gravame è rigettato.
Non colgono nel segno, in quanto infondate, tutte le censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso, le quali, in ragione della loro affinità contenutistica, sono congiuntamente scrutinate.
E’ privo di pregio il rilievo di illegittimità, profilato nel primo motivo di ricorso.
Non si ravvisa alcuna violazione della regola del soccorso istruttorio, atteso che il Comune ha esplicitato nella comunicazione dei motivi ostativi i documenti mancanti ai fini della definizione della pratica.
Infatti, l’atto del 22.01.2025 disponeva che “l’istanza è carente di documentazione (atto di proprietà, planivolumetrico, elaborato grafico con distanza dai confini e dai fabbricati, planimetrie catastali, ecc) comunque da ritenersi ininfluente ai fini della determinazione”.
Del pari, priva di fondamento è la seconda censura di illegittimità.
Le opere sono evidentemente insanabili.
Lo stato degli atti è chiaro.
Le opere realizzate ed oggetto di sanatoria sono così descritte: 1. Realizzazione di un porticato con struttura in legno; 2. Manufatto con struttura in ferro destinato a garage; 3. Manufatto in muratura destinato a garage; 4. Manufatto in muratura con copertura in lamiera coibentata ad uso residenziale; 5. Corpo di fabbrica con struttura in c.a. e solaio i latero cemento ad suo residenziale.
La conformità delle opere abusive alla disciplina vigente, sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione dell’istanza, deve essere confrontata con le norme di strumentazione urbanistica del Comune in cui ricadono e quindi con le norme del Comune di Pagani e non del Comune di Sant’Egidio.
Del resto la vicenda controversa sul punto è stata definita dal Consiglio di Stato, con sentenza del 21.08.2023, n. 7855.
La statuizione de qua confermava la sentenza di questo TAR, del 9 febbraio 2021, n. 344, di accoglimento del ricorso avverso la deliberazione del Consiglio provinciale di Salerno, n. 131 del 4 dicembre 2019, recante l’approvazione della modifica dei confini tra il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino e il Comune di Pagani e la variazione delle relative circoscrizioni territoriali, con la «definitiva assegnazione della zona contestata di cui al foglio 3 della mappa catastale del Comune di Pagani al Comune di Sant’Egidio del Monte Albino» e «l’assegnazione della zona contestata di cui al foglio 4 della mappa catastale del Comune di Pagani al Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, ad eccezione di località Taurano».
La motivazione era così esplicitata nei suoi tratti salienti: “sussiste invece una sorta di rivendicazione, da parte del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, del possesso delle aree contestate (sulla base di una situazione per la quale diverse funzioni amministrative sarebbero esercitate, su quei territori, dal Comune, secondo la documentazione prodotta dagli appellanti). Ma si tratta di pretese che esulano dai poteri (di mero accertamento, come si è veduto) conferiti alle autorità amministrative (Regione o Provincia) e che, implicando eventualmente modifiche territoriali derivanti dal riconoscimento di diritti su tali aree, e non solo di apposizione di confini, sono riservate al legislatore in forza dell’art. 133 della Costituzione. In sostanza, dalle stesse pretese e dalle stesse affermazioni del Comune appellante e della Provincia, emerge che non è questione di mero accertamento di confini ma di rivendicazione di diritti sulle aree contestate; diritti che sarebbero maturati in favore del Comune appellante per effetto dell’esercizio sui medesimi territori di funzioni amministrative o di servizi pubblici essenziali. Ma, come detto, tali rivendicazioni esulano dall’ambito dei poteri amministrativi relativi all’accertamento dei confini”.
Ne discende che è condivisibile l’assunto profilato dal Comune nella sua memoria difensiva e così di seguito espresso:
“gli immobili realizzati in assenza di titolo ricadono nel Comune di Pagani in zona sprovvista di strumento di pianificazione “zona bianca”; ricadono fuori dalla perimetrazione del centro abitato del Comune di Pagani approvato con Delibera di G.C. n. 5151/1996; − l’attività edilizia in assenza di pianificazione è disciplinata dall’art. 9 comma 1, lett. b) del DPR 380/01, il quale prevede interventi di nuova edificazione nel limite della densità massima fondiaria di 0,03 mc/mq; − la superficie del lotto è pari a circa 1000,00 mq, su cui risulta edificata una volumetria complessiva (rappresentata dalle opere descritte ai punti 1.2.3.4.5.6.) pari a circa 1190,00 mc, corrispondente ad un indice fondiario pari a 1,19 mc/mq, notevolmente superiore al limite di 0,03 mc/mq imposto dall’art. 9 del DPR 380/01; l’istanza è priva della dichiarazione, da parte del tecnico, di conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, nel Comune di Pagani, sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda, quindi in contrasto con la dichiarazione di conformità alle norme urbanistiche prevista dall’art. 20 e 36 del D.P.R. 380/01…. il tecnico ha presentato elaborato grafico e relazione tecnica per la sanatoria delle opere di cui ai punti 1.2.3.4.5. escludendo le ulteriori opere descritte al punto 6, e dichiarando la doppia conformità delle opere sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione della domanda con riferimento al PUC del Comune di Sant’Egidio e non al Comune di Pagani dove ricadono”.
Stanti queste premesse, il gravame è rigettato.
La peculiarità della fattispecie consente la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
AE RE, Primo Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AE RE | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO