Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 03/07/2025, n. 13151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13151 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13151/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05223/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5223 del 2025, proposto da
Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
avverso
il silenzio - rifiuto serbato dall’A.n.a.c. sulla domanda della ricorrente di iscrizione nell’elenco delle stazioni appaltanti ai sensi dell’art. 63 e dell’All. II. 4 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
Vista la memoria del 30 giugno 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2025 il dott. Dario Aragno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso ex art. 31 e 117 c.p.a. Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l. ha agito avverso il silenzio-inadempimento formatosi sull’istanza presentata all’A.n.a.c. in data 6 marzo 2025 ai fini dell’iscrizione nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui all’art. 63 e all’allegato II.4 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
2. L’A.n.a.c. si è costituita in giudizio, eccependo preliminarmente plurimi profili di improcedibilità e inammissibilità del ricorso e opponendosi, nel merito, al suo accoglimento, per ragioni per lo più riconducibili al difetto di legittimazione attiva dell’istante e alla pretestuosità della domanda.
3. In data 30 giugno 2025 la ricorrente ha depositato una nota con la quale riferisce di non avere più interesse alla decisione del ricorso avendo rilevato sul sito internet dell’A.n.a.c. un aggiornamento dell’applicativo per l’inoltro della domanda in modalità telematica, che si sta accingendo ad effettuare.
4. Alla camera di consiglio del 1° luglio 2025 la causa è passata in decisione.
5. Considerato che la richiesta depositata dal difensore della ricorrente, pur priva delle formalità richieste dall’art. 84, co. 1, 2 e 3, c.p.a. per la definizione di una rituale rinuncia, attesta, comunque, il venir meno di una condizione dell’azione, nella specie l’interesse a ricorrere (Cons. Stato, Sez. V, 2 dicembre 2015, n. 5457), deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
6. Data la pronuncia in rito le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
Dario Aragno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dario Aragno | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO