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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 18/12/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa Monica D'Angelo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2226 dell'anno 2022 R.G., posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. vertente tra
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LE IL OPPONENTE
E
e per essa Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a D.I.
CONCLUSIONI: cfr. note scritte per l'udienza cartolare del 25.11.2025 e atti conclusionali.
FATTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato alla controparte in data 29.10.2022, ha convenuto in giudizio la Parte_1
, al fine di sentire revocare il decreto ingiuntivo n. 508/2022, Controparte_1
emesso dal Tribunale di Marsala, in data 7.8.2022, avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento della complessiva somma di € 16.461,25 oltre gli ulteriori interessi moratori al tasso contrattualmente pattuito e le spese della procedura di ingiunzione. Segnatamente, a sostegno dell'opposizione, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di parte opposta, prescrizione del credito vantato per il decorso di termini di legge;
l'inesistenza del credito e/o la nullità delle clausole apposte nel contratto di finanziamento.
Si è costituita in giudizio la società opposta, contestando in fatto e in diritto le avverse domande e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa, istruita da altro Giudice, sia documentalmente sia mediante CTU, è stata assegnata a Questo Giudice in data 25.9.2025; non accettata la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. da parte opponente, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il 30.11.2025 sulle conclusioni delle parti riportate nelle note scritte per l'udienza cartolare, nonché sulle conclusioni di cui alle comparse conclusionali e memorie di replica depositate in precedenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1-L'opposizione proposta è infondata e deve, dunque, essere rigettata.
In limine, giova ricordare che, configurandosi il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio ordinario di cognizione e svolgendosi lo stesso seconde le norme del procedimento ordinario, incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, su chi fa valere il diritto (id est, creditore opposto) il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della pretesa.
Osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto
- “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (cfr. Cass. Civ. 15489/2009).
Richiamato il contenuto dell'atto di citazione in opposizione e della comparsa di costituzione, si evidenza che l'originaria esposizione debitoria trae origine dal contratto di finanziamento n. 6627021 dell' 1.6.2011 e carta di credito revolving n. 40111076953, del 6.10.2010, sottoscritti dall'opponente con Santander Consumer Bank S.p.a., la quale in data 15.11.2012 ha ceduto il credito a (in atti risulta prodotto il Controparte_3
verbale di conferimento ramo d'azienda intervenuto tra e Controparte_3 CP_1 oggi - la mandataria
[...] Controparte_1 Controparte_2
(cfr.doc 1-3-5).
[...]
La questione di avvenuta cessione del credito è stata oggetto di specifica eccezione formulata, da parte dell'opponente, nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e reiterata nei successivi scritti difensivi.
Costituisce ormai, in materia, principio consolidato quello secondo cui “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, [..], ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale [..]” (Cass. Civ. Sez. VI, n. 24798/2020);
Nel caso di specie, dall'analisi della documentazione prodotta da parte opposta in comparsa di costituzione, si evince che quest'ultima abbia dato prova della cessione del credito in proprio favore: ha debitamente depositato l'accordo di cessione dei crediti, il quale riporta il riferimento numerico dei contratti del debitore, il nominativo di parte opponente e l'importo dei crediti, nonché, copia dei contratto di prestito personale e carta di credito revolving con la Santander Consumer Bank S.p.a. e copia del contratto di cessione ex art. 1260 c.c..
A riguardo, l'istituto della cessione del credito è una fattispecie negoziale a carattere bilaterale ed a contenuto traslativo, intercorrente tra cedente e cessionario;
non acquisisce, difatti, rilievo, ai fini della validità del contratto, l'avvenuta adesione del debitore ceduto.
La notificazione al debitore ceduto, elemento non essenziale della fattispecie traslativa, ex art. 1264 c.c., costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 25496 del 17.09.2025, chiarisce che non serve una “notifica processuale” in senso tecnico per rendere efficace la cessione verso il debitore, bensì è sufficiente un atto che lo metta davvero in condizione di sapere: chi cede, chi acquista, quale credito è oggetto di trasferimento, da dove nasce e a quanto ammonta.
Applicando al caso che ci occupa la recentissima sentenza citata può dirsi assolto l'onere della preventiva comunicazione al debitore dell'avvenuta cessione del proprio debito dalla Santander alla , come da documentazione in atti. CP_1
Nel caso in esame, infatti, la conoscenza dell'avvenuta cessione del credito è supportata altresì dalle raccomandate A/R, prodotte da parte opposta, contenenti una puntuale comunicazione di avvenuta cessione del credito e la posizione debitoria dell'opponente.
La produzione documentale in atti ha accertato, quindi, l'insussistenza della prima doglianza dell'opponente e l'entità del credito vantato.
Al fine di esaminare poi le doglianze relative alla debenza ed entità del credito ingiunto, con riguardo ai sollevati vizi delle clausole contrattuali pattuite da Santander, è stato nominato un consulente tecnico d'ufficio, alle cui risultanze questo Giudicante si rimette integralmente.
La relazione peritale offre un quadro chiaro ed esaustivo: nessuna usura né nel prestito personale né nella carta revolving, né in fase fisiologica né patologica;
nessuna clausola anatocistica illegittima: il piano alla francese è conforme alla normativa e alla giurisprudenza;
gli importi richiesti nel decreto ingiuntivo (capitale residuo) non includono interessi moratori o oneri aggiuntivi.
Pertanto, l'opposizione si appalesa infondata anche con riguardo al merito delle doglianze e va rigettata.
Considerando tuttavia il continuo mutamento della giurisprudenza della
Cassazione in materia e che ha condotto alla decisone de quo, sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali.
Le spese di CTU sono poste a carico di entrambe le parti in solido e vengono liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala – Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa Monica D'Angelo, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza o domanda, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione, confermando integralmente il D.I. n. 508/2022, emesso dal Tribunale di Marsala, in data 7.8.2022; 2) compensa integralmente le spese di giudizio;
3) pone a carico delle parti in solido le spese di CTU.
Marsala, 17.12.2025
Il Giudice Monica D'Angelo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa Monica D'Angelo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2226 dell'anno 2022 R.G., posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. vertente tra
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LE IL OPPONENTE
E
e per essa Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a D.I.
CONCLUSIONI: cfr. note scritte per l'udienza cartolare del 25.11.2025 e atti conclusionali.
FATTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato alla controparte in data 29.10.2022, ha convenuto in giudizio la Parte_1
, al fine di sentire revocare il decreto ingiuntivo n. 508/2022, Controparte_1
emesso dal Tribunale di Marsala, in data 7.8.2022, avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento della complessiva somma di € 16.461,25 oltre gli ulteriori interessi moratori al tasso contrattualmente pattuito e le spese della procedura di ingiunzione. Segnatamente, a sostegno dell'opposizione, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di parte opposta, prescrizione del credito vantato per il decorso di termini di legge;
l'inesistenza del credito e/o la nullità delle clausole apposte nel contratto di finanziamento.
Si è costituita in giudizio la società opposta, contestando in fatto e in diritto le avverse domande e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa, istruita da altro Giudice, sia documentalmente sia mediante CTU, è stata assegnata a Questo Giudice in data 25.9.2025; non accettata la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. da parte opponente, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il 30.11.2025 sulle conclusioni delle parti riportate nelle note scritte per l'udienza cartolare, nonché sulle conclusioni di cui alle comparse conclusionali e memorie di replica depositate in precedenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1-L'opposizione proposta è infondata e deve, dunque, essere rigettata.
In limine, giova ricordare che, configurandosi il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio ordinario di cognizione e svolgendosi lo stesso seconde le norme del procedimento ordinario, incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, su chi fa valere il diritto (id est, creditore opposto) il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della pretesa.
Osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto
- “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (cfr. Cass. Civ. 15489/2009).
Richiamato il contenuto dell'atto di citazione in opposizione e della comparsa di costituzione, si evidenza che l'originaria esposizione debitoria trae origine dal contratto di finanziamento n. 6627021 dell' 1.6.2011 e carta di credito revolving n. 40111076953, del 6.10.2010, sottoscritti dall'opponente con Santander Consumer Bank S.p.a., la quale in data 15.11.2012 ha ceduto il credito a (in atti risulta prodotto il Controparte_3
verbale di conferimento ramo d'azienda intervenuto tra e Controparte_3 CP_1 oggi - la mandataria
[...] Controparte_1 Controparte_2
(cfr.doc 1-3-5).
[...]
La questione di avvenuta cessione del credito è stata oggetto di specifica eccezione formulata, da parte dell'opponente, nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e reiterata nei successivi scritti difensivi.
Costituisce ormai, in materia, principio consolidato quello secondo cui “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, [..], ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale [..]” (Cass. Civ. Sez. VI, n. 24798/2020);
Nel caso di specie, dall'analisi della documentazione prodotta da parte opposta in comparsa di costituzione, si evince che quest'ultima abbia dato prova della cessione del credito in proprio favore: ha debitamente depositato l'accordo di cessione dei crediti, il quale riporta il riferimento numerico dei contratti del debitore, il nominativo di parte opponente e l'importo dei crediti, nonché, copia dei contratto di prestito personale e carta di credito revolving con la Santander Consumer Bank S.p.a. e copia del contratto di cessione ex art. 1260 c.c..
A riguardo, l'istituto della cessione del credito è una fattispecie negoziale a carattere bilaterale ed a contenuto traslativo, intercorrente tra cedente e cessionario;
non acquisisce, difatti, rilievo, ai fini della validità del contratto, l'avvenuta adesione del debitore ceduto.
La notificazione al debitore ceduto, elemento non essenziale della fattispecie traslativa, ex art. 1264 c.c., costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 25496 del 17.09.2025, chiarisce che non serve una “notifica processuale” in senso tecnico per rendere efficace la cessione verso il debitore, bensì è sufficiente un atto che lo metta davvero in condizione di sapere: chi cede, chi acquista, quale credito è oggetto di trasferimento, da dove nasce e a quanto ammonta.
Applicando al caso che ci occupa la recentissima sentenza citata può dirsi assolto l'onere della preventiva comunicazione al debitore dell'avvenuta cessione del proprio debito dalla Santander alla , come da documentazione in atti. CP_1
Nel caso in esame, infatti, la conoscenza dell'avvenuta cessione del credito è supportata altresì dalle raccomandate A/R, prodotte da parte opposta, contenenti una puntuale comunicazione di avvenuta cessione del credito e la posizione debitoria dell'opponente.
La produzione documentale in atti ha accertato, quindi, l'insussistenza della prima doglianza dell'opponente e l'entità del credito vantato.
Al fine di esaminare poi le doglianze relative alla debenza ed entità del credito ingiunto, con riguardo ai sollevati vizi delle clausole contrattuali pattuite da Santander, è stato nominato un consulente tecnico d'ufficio, alle cui risultanze questo Giudicante si rimette integralmente.
La relazione peritale offre un quadro chiaro ed esaustivo: nessuna usura né nel prestito personale né nella carta revolving, né in fase fisiologica né patologica;
nessuna clausola anatocistica illegittima: il piano alla francese è conforme alla normativa e alla giurisprudenza;
gli importi richiesti nel decreto ingiuntivo (capitale residuo) non includono interessi moratori o oneri aggiuntivi.
Pertanto, l'opposizione si appalesa infondata anche con riguardo al merito delle doglianze e va rigettata.
Considerando tuttavia il continuo mutamento della giurisprudenza della
Cassazione in materia e che ha condotto alla decisone de quo, sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali.
Le spese di CTU sono poste a carico di entrambe le parti in solido e vengono liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala – Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa Monica D'Angelo, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza o domanda, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione, confermando integralmente il D.I. n. 508/2022, emesso dal Tribunale di Marsala, in data 7.8.2022; 2) compensa integralmente le spese di giudizio;
3) pone a carico delle parti in solido le spese di CTU.
Marsala, 17.12.2025
Il Giudice Monica D'Angelo