Ordinanza cautelare 15 aprile 2024
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 13/03/2026, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00647/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00350/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 350 del 2024, proposto da -OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Adami, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno - Questura Caltanissetta, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento DASPO del Questore della Provincia di Caltanissetta, del16.12.23, notificato il 18.12. 23, con il quale è stato fatto divieto, ex art. 6 della l. 401/89, di accedere in Italia ed Unione Europea ai luoghi ove si svolgeranno competizioni di calcio maschili e femminili e calcio a 5, di serie A, B, C, LND, relativi a campionati professionistici e dilettantistici, ai tornei internazionali e nazionali, relativi alla Champions League, Europa League, Coppa Intertoto, Mondiale per Club, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, per la durata di anni 8 dalla data di notifica del provvedimento, nonché tutti gli atti conseguenti, presupposti e collegati allo stesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio, i documenti e la memoria depositati dal Ministero dell'Interno– Questura di Caltanissetta;
Visto l'art. 73 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 114 gennaio 2026 la dott.ssa AN EF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con l’odierno ricorso il sig. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento di DASPO del Questore della Provincia di Caltanissetta del 16.12.23, notificato il 18.12.23, con il quale è stato fatto divieto, ex art. 6 della l. 401/89, di accedere in Italia ed Unione Europea nei luoghi ove si svolgono incontri di calcio maschili e femminili e calcio a 5, di serie A, B, C, LND, relativi a campionati professionistici e dilettantistici, ai tornei internazionali e nazionali, relativi alla Champions League, Europa League, Coppa Intertoto, Mondiale per Club, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, per la durata di anni 8 dalla data di notifica del provvedimento.
2. Il provvedimento ha tratto origine da condotte violente avvenute in occasione di un incontro di calcio Spagna-Italia, disputato il 15 giugno 2023 in Olanda.
3. Nel ricorso vengono formulate censure di varia natura attinenti alla insufficienza dell’istruttoria posta in essere dall’amministrazione, alla non sufficiente determinatezza dei luoghi ai quali viene inibito l’accesso, al difetto di proporzionalità della durata della misura adottata.
4. Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata difendendo la correttezza del proprio operato.
5. Con ordinanza n-OMISSIS-questa Sezione, all’esito della camera di consiglio del giorno 11 aprile 2024, ha rigettato l’istanza cautelare avanzata dal ricorrente, condannandolo alle spese della relativa fase di giudizio.
6. In data 29.11.2025 parte ricorrente ha poi depositato un nuovo provvedimento, emesso dalla Questura di Caltanissetta in data 17.11.2025, con cui è stata rigettata la richiesta di revoca del DASPO del 16 dicembre 2023, avanzata dal medesimo ricorrente a seguito di alcune sopravvenienze intervenute in merito ai risvolti penali della vicenda. Lo stesso sopravvenuto provvedimento ha accolto, invece, la richiesta, formulata in via subordinata, di riduzione della durata del DASPO, che è stato ridotto ad anni cinque in considerazione della buona condotta osservata dal ricorrente successivamente agli eventi in esame.
6. In vista dell’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 parte ricorrente ha depositato memoria.
7. All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 il Presidente ha dato avviso alle parti di possibile improcedibilità del ricorso, ex art. 73 c.p.a., alla luce dell'emanazione del nuovo provvedimento della Questura. Dopo una breve discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione.
8. Deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse atteso che il provvedimento del 16.12.23 risulta oggi superato da quello successivo del 17.11.2025, non impugnato, con cui è stata parzialmente rigettata la richiesta di revoca del primo, formulata da parte ricorrente. Il nuovo provvedimento non può ritenersi un atto meramente confermativo in quanto in esso l’amministrazione dà atto di aver valutato l’istanza formulata dal ricorrente, ma di aver ritenuto di non poter superare la propria decisione riguardante l’ an del DASPO, nonostante l’archiviazione disposta dall’a.g. olandese, se non con riferimento alla sua durata, tenuto conto dell’indipendenza delle valutazioni amministrative, orientate in una ottica di prevenzione, rispetto a quelle svolte in sede di procedimento penale. La nuova statuizione, pertanto, ha sostituito la precedente e andava tempestivamente impugnata tenuto conto del carattere comunque lesivo della stessa.
9. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e le spese di lite, nella misura indicata in dispositivo, devono essere poste a carico di parte ricorrente, tenuto conto di quelle già liquidate nella fase cautelare del giudizio.
10. Riguardo all’istanza depositata agli atti dal ricorrente, con la quale si chiede lo sgravio dal contributo unificato, se ne deve disporre la trasmissione per competenza alla Segreteria Generale di questo TAR, quale organo titolare della potestà impositiva in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna parte ricorrente a rifondere al Ministero dell’Interno - Questura Caltanissetta le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.000 (euro mille/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria della Sezione di trasmettere alla Segreteria Generale di questo TAR l’istanza indicata al punto 10 della motivazione.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente ed ogni altro soggetto interessato.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CE BR, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
AN EF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN EF | CE BR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.