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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 15/07/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1562/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1562 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Orlando Camiciola e Maria C.F._2
Mariani ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Terni, Via del Tribunale n. 30, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
- attori
E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Renato CP_2
Chiaranti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, Via Armellini n. 10, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuto
Oggetto: danno da cosa in custodia
Conclusioni delle parti:
- Gli avv.ti Orlando Camiciola e Maria Mariani, per gli attori: “Piaccia al Tribunale, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti nel presente atto, accertare l'obbligo del di eliminare le infiltrazioni di acqua e Controparte_3 umidità presenti nell'appartamento di proprietà dei ricorrenti, posto nell'edificio condominiale, eseguendo i lavori di manutenzione straordinaria del tetto del fabbricato condominiale, così come indicati nella consulenza tecnica d'ufficio del
C.T.U., Geom. (doc. n. 19 del fascicolo dei ricorrenti) e, Persona_1 conseguentemente condannare il ad Controparte_3 eseguire i suddetti lavori di manutenzione straordinaria del tetto del fabbricato
Condannare, altresì, il a CP_4 Controparte_3 rimborsare ai ricorrenti tutte le spese sostenute per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. promosso innanzi al Tribunale di Terni ed iscritto al n. 1152/2022 R.G., spese che si richiedono in complessivi € 7.962,49 di cui € 3.099,40 per le spese per il C.T.U. ed € 4.863,09 per le spese per l'assistenza legale. Condannare il Controparte_3 al rimborso, in favore dei ricorrenti, delle spese tutte di lite del
[...] presente giudizio”.
- L'avv. Renato Chiaranti, per il convenuto: “Si conclude: in via preliminare, perché sia dichiarata la improcedibilità del procedimento non essendo stata svolta la obbligatoria fase di mediazione;
nel merito, perché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere riguardo alle domande da noi indicate sub I) e II) e perché la domanda sub III) sia respinta. In ogni caso con condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese e competenze professionali legali del resistente da CP_3 distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 02/10/2024, Parte_1
e convenivano in giudizio il Parte_2 Controparte_1 lamentando l'esistenza di infiltrazioni nel loro appartamento, provenienti dal tetto dell'edificio condominiale come accertato dal consulente tecnico d'ufficio incaricato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo R.G. 1152/2022 svoltosi dinanzi al
Tribunale di Terni, che aveva anche quantificato i costi di ripristino dei danni verificatisi all'interno del predetto appartamento e individuato i lavori di rifacimento del tetto necessari per l'eliminazione delle infiltrazioni. Gli attori chiedevano la condanna del CP_3 all'esecuzione dei suddetti lavori, nonché al risarcimento dei danni per l'importo di €
1.400,00 oltre IVA e alla rifusione delle spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo pari ad € 7.962,49 (di cui € 3.099,40 per compenso pagato al c.t.u. ed € 4.863,09 per spese legali).
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati al convenuto, il quale si costituiva con comparsa depositata in data 20/12/2024, CP_3 eccependo in via pregiudiziale l'improcedibilità delle avverse domande (non essendo stato espletato l'obbligatorio tentativo di mediazione), e, nel merito, l'infondatezza di tali domande, poiché gli attori – che da anni non versavano le quote condominiali – avevano impedito l'accesso dell'amministratore all'interno della loro unità immobiliare per la verifica dei danni,
e, in ogni caso, l'assemblea condominiale tenutasi il 10/12/2024 aveva deliberato sia il versamento in favore degli attori della somma di € 1.708,00 (IVA inclusa) per il ristoro dei predetti danni, sia la costituzione di un fondo cassa provvisorio di € 108.000,00 per l'esecuzione dei lavori indicati dal c.t.u. nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, sicché su tali domande era sopraggiunta la cessazione della materia del contendere. Il
rilevava inoltre che il ricorso gli era stato notificato dopo che era stata inviata CP_3
a tutti i condomini (inclusi gli attori) la convocazione della suddetta assemblea, e che le spese della c.t.u. erano state poste a carico dei ricorrenti dal giudice del procedimento di accertamento tecnico preventivo. Nella prima udienza veniva rilevato d'ufficio il mancato espletamento della negoziazione assistita, poi ritualmente avviata nel termine concesso dallo scrivente giudice e conclusasi con esito negativo.
Dopo la successiva udienza del 11/03/2025 (nel corso della quale veniva espletato l'interrogatorio formale degli attori) venivano concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 281-duodecies, co. 4, c.p.c., anche in ragione del fatto che gli attori avevano allegato l'aggravamento del danno per l'ulteriore importo di € 840,00 oltre IVA
(aggravamento in relazione al quale veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio, con ordinanza poi revocata all'udienza del 03/06/2025 in quanto le parti davano atto che la relativa questione era stata nelle more superata in virtù di delibera assembleare del
29/05/2025).
All'esito dell'udienza di discussione orale del 09/07/2025 – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127-ter e 128 c.p.c. – lo scrivente giudice, con provvedimento del
10/07/2025, preso atto delle conclusioni precisate dalle parti con le rispettive note scritte, tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine di giorni trenta ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c..
1. Le domande proposte dagli attori sono fondate e meritano accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
2. Va anzitutto disattesa l'eccezione sollevata dal convenuto in merito CP_3 all'asserita improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, atteso che la controversia in esame non riguarda la materia condominiale come definita dall'art. 71-quater disp. att. c.c. (v. in un caso analogo Trib. Cosenza 19 settembre
2023), e che, pertanto l'unica condizione di procedibilità – con riferimento, peraltro, alle sole domande di condanna al risarcimento dei danni, aventi ad oggetto il pagamento di una somma inferiore ad € 50.000,00 – era costituita dalla negoziazione assistita, ritualmente esperita (con esito negativo) nel termine concesso dallo scrivente giudice ai sensi dell'art. 3 d.l. 132/2014.
3. Deve poi darsi atto che, nelle more del giudizio, è cessata la materia del contendere sulla domanda di risarcimento dei danni causati dalle infiltrazioni nell'appartamento degli attori, avendo il versato in favore degli stessi le somme di € 1.400,00 oltre IVA (v. CP_3 il verbale dell'udienza del 11/03/2025) e di € 840,00 oltre IVA (v. i doc. 3 e 4 allegati alle note di trattazione scritta depositate dal difensore di parte convenuta in data 03/07/2025) richieste a tale titolo.
4. Non altrettanto può affermarsi per quel che concerne la domanda di condanna all'esecuzione dei lavori indicati dal c.t.u. all'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, lavori per i quali il (evidentemente consapevole dell'obbligo CP_3 gravante su tutti i condomini in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive: v. ex multis Cass. 24927/2019) ha soltanto deliberato la costituzione di un fondo cassa provvisorio di importo pari al costo complessivo preventivato dal c.t.u. nella propria relazione provvisoria del 19/01/2023 (v. la delibera approvata sul punto 8 dell'assemblea condominiale del 10/12/2024, il cui verbale è stato prodotto dalla parte convenuta con il doc. 10 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). In mancanza dell'effettiva esecuzione dei lavori, infatti, non può affermarsi che sia venuto meno l'interesse degli attori sottostante alla richiesta pronuncia di condanna a tale esecuzione (v. in argomento Cass. 744/2025 e Cass.
30251/2023), alla quale non può equipararsi la suindicata delibera, evidentemente priva di efficacia esecutiva (oltre che modificabile in ogni tempo con la maggioranza prevista dalla legge).
5. Dunque, poiché il c.t.u. nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ha risposto in maniera esaustiva alle osservazioni del c.t.p. del , recependo anche la CP_3 richiesta di modifica di alcune voci del computo metrico, e poiché nel presente giudizio di merito la parte convenuta non ha avanzato critiche puntuali e specifiche alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel suddetto procedimento, può senz'altro aderirsi
(senza ulteriori specificazioni al riguardo: v. Cass. 31227/2024, Cass. 29673/2023, Cass.
16075/2022, Cass. 11917/2021, Cass. 7024/2020, Cass. 15147/2018, Cass. 23594/2017 e
Cass. 12703/2015) alle predette risultanze, con conseguente condanna del CP_3 all'esecuzione delle opere indicate dal c.t.u. nel proprio elaborato definitivo come meglio dettagliate nel “computo metrico estimativo per l'eliminazione della causa delle infiltrazioni” di cui all'allegato 4.
6. Le spese di lite (ivi incluse quelle del procedimento di accertamento tecnico preventivo:
v. Cass. 15492/2019, Cass. 14268/2017, Cass. 324/2017, Cass. 21756/2015, Cass. 4156/2012
e Cass. 15672/05) seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), alla natura e alla complessità (media, per quanto riguarda il procedimento di accertamento tecnico preventivo;
minima, per quel che attiene al presente giudizio di merito) della controversia.
7. In applicazione del principio di causalità, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo (già liquidate con decreto emesso all'esito di tale procedimento) devono porsi – nei rapporti interni tra le parti – integralmente a carico del (ferma restando la solidarietà passiva ex lege di CP_3 tutte le parti nei confronti del consulente, v. Cass. 3239/2018, Cass. 17739/2016, Cass.
23133/2015, Cass. 25179/2013 e Cass. 28094/09).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e nei confronti del Parte_1 Parte_2
ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così Controparte_1 provvede:
a) condanna il all'esecuzione dei lavori indicati dal Controparte_1
c.t.u. del procedimento di accertamento tecnico preventivo R.G. 1152/2022 nel proprio elaborato definitivo del 16/02/2023, come meglio dettagliate nel “computo metrico estimativo per l'eliminazione della causa delle infiltrazioni” di cui all'allegato 4; b) dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di risarcimento dei danni causati dalle infiltrazioni nell'appartamento degli attori;
c) condanna il alla rifusione in favore di Controparte_1
e delle spese processuali, che liquida: 1) Parte_1 Parte_2 in € 3.827,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 992,00 per la fase introduttiva, ed €
1.701,00 per la fase istruttoria) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 286,00 per spese vive (C.U. e marca da bollo), per il procedimento di accertamento tecnico preventivo;
2) in € 8.563,50 (di cui € 1.512,00 per la negoziazione assistita, € 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria e di trattazione, ed € 2.126,50 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 786,00 per spese vive (C.U., marca da bollo e spese di notifica), per il presente giudizio di merito;
d) pone integralmente a carico del le spese della Controparte_1
c.t.u. espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, nella misura liquidata con decreto emesso all'esito di tale procedimento.
Terni, 15/07/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1562 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Orlando Camiciola e Maria C.F._2
Mariani ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Terni, Via del Tribunale n. 30, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
- attori
E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Renato CP_2
Chiaranti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, Via Armellini n. 10, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuto
Oggetto: danno da cosa in custodia
Conclusioni delle parti:
- Gli avv.ti Orlando Camiciola e Maria Mariani, per gli attori: “Piaccia al Tribunale, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti nel presente atto, accertare l'obbligo del di eliminare le infiltrazioni di acqua e Controparte_3 umidità presenti nell'appartamento di proprietà dei ricorrenti, posto nell'edificio condominiale, eseguendo i lavori di manutenzione straordinaria del tetto del fabbricato condominiale, così come indicati nella consulenza tecnica d'ufficio del
C.T.U., Geom. (doc. n. 19 del fascicolo dei ricorrenti) e, Persona_1 conseguentemente condannare il ad Controparte_3 eseguire i suddetti lavori di manutenzione straordinaria del tetto del fabbricato
Condannare, altresì, il a CP_4 Controparte_3 rimborsare ai ricorrenti tutte le spese sostenute per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. promosso innanzi al Tribunale di Terni ed iscritto al n. 1152/2022 R.G., spese che si richiedono in complessivi € 7.962,49 di cui € 3.099,40 per le spese per il C.T.U. ed € 4.863,09 per le spese per l'assistenza legale. Condannare il Controparte_3 al rimborso, in favore dei ricorrenti, delle spese tutte di lite del
[...] presente giudizio”.
- L'avv. Renato Chiaranti, per il convenuto: “Si conclude: in via preliminare, perché sia dichiarata la improcedibilità del procedimento non essendo stata svolta la obbligatoria fase di mediazione;
nel merito, perché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere riguardo alle domande da noi indicate sub I) e II) e perché la domanda sub III) sia respinta. In ogni caso con condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese e competenze professionali legali del resistente da CP_3 distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 02/10/2024, Parte_1
e convenivano in giudizio il Parte_2 Controparte_1 lamentando l'esistenza di infiltrazioni nel loro appartamento, provenienti dal tetto dell'edificio condominiale come accertato dal consulente tecnico d'ufficio incaricato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo R.G. 1152/2022 svoltosi dinanzi al
Tribunale di Terni, che aveva anche quantificato i costi di ripristino dei danni verificatisi all'interno del predetto appartamento e individuato i lavori di rifacimento del tetto necessari per l'eliminazione delle infiltrazioni. Gli attori chiedevano la condanna del CP_3 all'esecuzione dei suddetti lavori, nonché al risarcimento dei danni per l'importo di €
1.400,00 oltre IVA e alla rifusione delle spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo pari ad € 7.962,49 (di cui € 3.099,40 per compenso pagato al c.t.u. ed € 4.863,09 per spese legali).
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati al convenuto, il quale si costituiva con comparsa depositata in data 20/12/2024, CP_3 eccependo in via pregiudiziale l'improcedibilità delle avverse domande (non essendo stato espletato l'obbligatorio tentativo di mediazione), e, nel merito, l'infondatezza di tali domande, poiché gli attori – che da anni non versavano le quote condominiali – avevano impedito l'accesso dell'amministratore all'interno della loro unità immobiliare per la verifica dei danni,
e, in ogni caso, l'assemblea condominiale tenutasi il 10/12/2024 aveva deliberato sia il versamento in favore degli attori della somma di € 1.708,00 (IVA inclusa) per il ristoro dei predetti danni, sia la costituzione di un fondo cassa provvisorio di € 108.000,00 per l'esecuzione dei lavori indicati dal c.t.u. nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, sicché su tali domande era sopraggiunta la cessazione della materia del contendere. Il
rilevava inoltre che il ricorso gli era stato notificato dopo che era stata inviata CP_3
a tutti i condomini (inclusi gli attori) la convocazione della suddetta assemblea, e che le spese della c.t.u. erano state poste a carico dei ricorrenti dal giudice del procedimento di accertamento tecnico preventivo. Nella prima udienza veniva rilevato d'ufficio il mancato espletamento della negoziazione assistita, poi ritualmente avviata nel termine concesso dallo scrivente giudice e conclusasi con esito negativo.
Dopo la successiva udienza del 11/03/2025 (nel corso della quale veniva espletato l'interrogatorio formale degli attori) venivano concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 281-duodecies, co. 4, c.p.c., anche in ragione del fatto che gli attori avevano allegato l'aggravamento del danno per l'ulteriore importo di € 840,00 oltre IVA
(aggravamento in relazione al quale veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio, con ordinanza poi revocata all'udienza del 03/06/2025 in quanto le parti davano atto che la relativa questione era stata nelle more superata in virtù di delibera assembleare del
29/05/2025).
All'esito dell'udienza di discussione orale del 09/07/2025 – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127-ter e 128 c.p.c. – lo scrivente giudice, con provvedimento del
10/07/2025, preso atto delle conclusioni precisate dalle parti con le rispettive note scritte, tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine di giorni trenta ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c..
1. Le domande proposte dagli attori sono fondate e meritano accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
2. Va anzitutto disattesa l'eccezione sollevata dal convenuto in merito CP_3 all'asserita improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, atteso che la controversia in esame non riguarda la materia condominiale come definita dall'art. 71-quater disp. att. c.c. (v. in un caso analogo Trib. Cosenza 19 settembre
2023), e che, pertanto l'unica condizione di procedibilità – con riferimento, peraltro, alle sole domande di condanna al risarcimento dei danni, aventi ad oggetto il pagamento di una somma inferiore ad € 50.000,00 – era costituita dalla negoziazione assistita, ritualmente esperita (con esito negativo) nel termine concesso dallo scrivente giudice ai sensi dell'art. 3 d.l. 132/2014.
3. Deve poi darsi atto che, nelle more del giudizio, è cessata la materia del contendere sulla domanda di risarcimento dei danni causati dalle infiltrazioni nell'appartamento degli attori, avendo il versato in favore degli stessi le somme di € 1.400,00 oltre IVA (v. CP_3 il verbale dell'udienza del 11/03/2025) e di € 840,00 oltre IVA (v. i doc. 3 e 4 allegati alle note di trattazione scritta depositate dal difensore di parte convenuta in data 03/07/2025) richieste a tale titolo.
4. Non altrettanto può affermarsi per quel che concerne la domanda di condanna all'esecuzione dei lavori indicati dal c.t.u. all'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, lavori per i quali il (evidentemente consapevole dell'obbligo CP_3 gravante su tutti i condomini in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive: v. ex multis Cass. 24927/2019) ha soltanto deliberato la costituzione di un fondo cassa provvisorio di importo pari al costo complessivo preventivato dal c.t.u. nella propria relazione provvisoria del 19/01/2023 (v. la delibera approvata sul punto 8 dell'assemblea condominiale del 10/12/2024, il cui verbale è stato prodotto dalla parte convenuta con il doc. 10 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). In mancanza dell'effettiva esecuzione dei lavori, infatti, non può affermarsi che sia venuto meno l'interesse degli attori sottostante alla richiesta pronuncia di condanna a tale esecuzione (v. in argomento Cass. 744/2025 e Cass.
30251/2023), alla quale non può equipararsi la suindicata delibera, evidentemente priva di efficacia esecutiva (oltre che modificabile in ogni tempo con la maggioranza prevista dalla legge).
5. Dunque, poiché il c.t.u. nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ha risposto in maniera esaustiva alle osservazioni del c.t.p. del , recependo anche la CP_3 richiesta di modifica di alcune voci del computo metrico, e poiché nel presente giudizio di merito la parte convenuta non ha avanzato critiche puntuali e specifiche alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel suddetto procedimento, può senz'altro aderirsi
(senza ulteriori specificazioni al riguardo: v. Cass. 31227/2024, Cass. 29673/2023, Cass.
16075/2022, Cass. 11917/2021, Cass. 7024/2020, Cass. 15147/2018, Cass. 23594/2017 e
Cass. 12703/2015) alle predette risultanze, con conseguente condanna del CP_3 all'esecuzione delle opere indicate dal c.t.u. nel proprio elaborato definitivo come meglio dettagliate nel “computo metrico estimativo per l'eliminazione della causa delle infiltrazioni” di cui all'allegato 4.
6. Le spese di lite (ivi incluse quelle del procedimento di accertamento tecnico preventivo:
v. Cass. 15492/2019, Cass. 14268/2017, Cass. 324/2017, Cass. 21756/2015, Cass. 4156/2012
e Cass. 15672/05) seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), alla natura e alla complessità (media, per quanto riguarda il procedimento di accertamento tecnico preventivo;
minima, per quel che attiene al presente giudizio di merito) della controversia.
7. In applicazione del principio di causalità, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo (già liquidate con decreto emesso all'esito di tale procedimento) devono porsi – nei rapporti interni tra le parti – integralmente a carico del (ferma restando la solidarietà passiva ex lege di CP_3 tutte le parti nei confronti del consulente, v. Cass. 3239/2018, Cass. 17739/2016, Cass.
23133/2015, Cass. 25179/2013 e Cass. 28094/09).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e nei confronti del Parte_1 Parte_2
ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così Controparte_1 provvede:
a) condanna il all'esecuzione dei lavori indicati dal Controparte_1
c.t.u. del procedimento di accertamento tecnico preventivo R.G. 1152/2022 nel proprio elaborato definitivo del 16/02/2023, come meglio dettagliate nel “computo metrico estimativo per l'eliminazione della causa delle infiltrazioni” di cui all'allegato 4; b) dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di risarcimento dei danni causati dalle infiltrazioni nell'appartamento degli attori;
c) condanna il alla rifusione in favore di Controparte_1
e delle spese processuali, che liquida: 1) Parte_1 Parte_2 in € 3.827,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 992,00 per la fase introduttiva, ed €
1.701,00 per la fase istruttoria) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 286,00 per spese vive (C.U. e marca da bollo), per il procedimento di accertamento tecnico preventivo;
2) in € 8.563,50 (di cui € 1.512,00 per la negoziazione assistita, € 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria e di trattazione, ed € 2.126,50 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 786,00 per spese vive (C.U., marca da bollo e spese di notifica), per il presente giudizio di merito;
d) pone integralmente a carico del le spese della Controparte_1
c.t.u. espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, nella misura liquidata con decreto emesso all'esito di tale procedimento.
Terni, 15/07/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)