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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/06/2025, n. 2152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2152 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
RG. n. 5607 /2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di NO IN
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5607/2018, avente ad oggetto “Divorzio contenzioso -
Cessazione effetti civili ” promossa da:
) rappresentato e difeso, in virtù di mandato a Controparte_1 C.F._1 margine del ricorso ed in calce alla comparsa di costituzione di altro difensore, dall'avv. ROSARIA
LANZARA RAFFAELLA e dall'avv. MASSIMO PAGLIARA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in NO IN alla Via A. Barbarulo num.62; ricorrente
e
) rappresentata e difesa, in virtù di mandato in Controparte_2 C.F._2 calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. GIANLUCA D'AMBROSI e elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore sito in NO IN alla via Fucilari n.9;
resistente
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege. pagina 1 di 11 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.10.2018, ha chiesto al Tribunale di NO Controparte_1
IN che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in data 01.05.2002 a NO IN con (di cui all'atto di matrimonio n. Controparte_2
18 P. 2 S. A Voi.
1 - Uff. 1 dell'anno 2002, trascritto nei registri del Comune di NO IN), prospettando la propria situazione economica peggiorativa per aver perso il lavoro e, per l'effetto, chiedeva rideterminarsi l'assegno di mantenimento, come previsto in €
400,00 per i figli e , in € 250,00 complessivi e il mancato riconoscimento del PE ER mantenimento di € 100,00 in favore della coniuge economicamente autosufficiente, in quanto lavorativamente impiegata, così come statuito con sentenza dichiarativa della separazione;
con vittoria di spese.
Si TI , la quale, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti Controparte_2 civili del matrimonio, chiedeva la conferma delle statuizioni di cui alla separazione, nonché richiesta di aumento del mantenimento per i figli e pari ad € 500,00 nonché PE ER
l'aumento ad € 200,00 del mantenimento per sé stessa stante le ristrettezze economiche, all'impiego part time e alla necessità di sostenere le spese di abitazione presso la madre.
Contestava inoltre il mancato rispetto da parte del coniuge delle condizioni di separazione in ordine alle spese straordinarie e al rispetto di visita dei figli nonché la mancanza di rapporto tra il padre e la IA , formulando, infine, domanda di riconoscimento della quota del 100% ER degli assegni familiari;
con vittoria di spese.
Nella fase presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a continuare a vivere separatamente, emettendo i provvedimenti provvisori, confermava le pattuizioni di cui alla separazione consensuale.
Entrambe le parti depositavano memoria integrativa.
Parte ricorrente reiterava le richieste di cui al ricorso e contestava che l'asserito mancato rapporto con la IA fosse dovuto agli ostacoli frapposti dalla moglie, tanto da dover ER ricorrere a richieste formali come da allegati.
pagina 2 di 11 Chiedeva disporsi audizione dei minori e nomina di consulente che assistesse i genitori e i figli nella ripresa dei rapporti parentali.
Parte resistente contestava tutto quanto ex adverso dedotto dal ricorrente ed evidenziava una morosità del coniuge di € 3.000,00 a titolo di mancato versamento del mantenimento, riferendo della mancata concessione da parte del coniuge alla percezione degli assegni familiari alla coniuge collocataria e reiterava le richieste di cui alla memoria di costituzione.
Alla prima udienza del 13.02.2020 tenutasi davanti al Giudice istruttore, le parti articolavano richieste istruttorie e chiedevano rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Il Giudice concedeva i termini ex art. 183, 6° comma c.p.c.
La sola parte ricorrente depositava memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c. II termine articolando prova testi e reiterando richiesta di audizione dei minori già articolata con ricorso e memoria integrativa, nonché la nomina di un consulente che assistesse i genitori ed i figli nella ripresa di un rapporto e disporsi indagini reddituali della Guardia di Finanza.
All'udienza del 03.02.2021 il Giudice ammetteva la prova testi articolata dalla parte ricorrente e, ritenuta opportuna relazione particolareggiata sul rapporto tra i figli e i genitori, incaricava i servizi sociali del Comune di NO IN.
All'udienza del 14.04.2022 non essendo stata depositata relazione dei servizi sociali incaricati, il
Giudice rinviava il procedimento, riservando all'esito di tale deposito l'espletanda prova testimoniale ed invitando le parti a prendere posizione sulla questione afferente agli assegni familiari.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.04.2022, il Giudice rilevava la possibilità di ciascun coniuge di richiedere il 50% dell'assegno unico e rinviava reiterando la richiesta di deposito di relazione redatta dai servizi sociali.
All'udienza del 08.06.2023, il Giudice revocava l'ordinanza ammissiva della prova testimoniale in ragione della superfluità dei capi ivi formulati, tenuto conto della concorde domanda di affido pagina 3 di 11 condiviso e dell'età della IA, unica minore, , quasi diciassettenne all'epoca e ER sollecitava il deposito della relazione dei servizi sociali incaricati rinviando all'udienza del
20.09.2023.
In data 12.09.2023 veniva depositata la relazione dei servizi sociali dalla quale si evinceva il desiderio della IA di avere un rapporto con il padre, interrottosi a seguito della ER instaurazione da parte dello stesso del rapporto sentimentale con la compagna e la necessità di intraprendere un percorso di mediazione familiare per allentare i rapporti tesi tra i coniugi e ripristinare il rapporto tra e il padre. ER
Seguivano alcuni rinvii al fine di dar seguito al percorso di mediazione familiare.
In data 05.06.2024 i servizi sociali di NO IN riferivano di aver incontrato la coppia genitoriale e di aver riscontrato la disponibilità al percorso di mediazione familiare di
[...]
e la mancata volontà di . CP_2 Controparte_1
All'udienza del 24.10.2024 il Giudice rinviava la causa all'udienza telematica del 13.02.2025 per la precisazione delle conclusioni, in occasione della quale il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e va sicuramente accolta.
Ed invero, ricorre il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3,
n. 2, lettera b), l. n. 898/1970, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al
Presidente del Tribunale per la separazione il 09.01.2017 (omologata in data 02.05.2017), è abbondantemente trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del
1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale, anche per l'ipotesi in cui l'accordo, come nel caso di specie, sia stato recepito nel provvedimento conclusivo (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto pagina 4 di 11 contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile) e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento.
Invero, nessuna delle parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente ha aderito alla domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da parte ricorrente.
Sulle questioni accessorie relative al mantenimento della prole.
I figli, e divenuti maggiorenni in corso di causa, continueranno a vivere con PE ER la madre (circostanza, peraltro, non contestata) e saranno liberi di frequentare il padre secondo le modalità di volta in volta scelte, anche tenuto conto anche della mancata disponibilità del resistente ad intraprendere un percorso di mediazione familiare che, Controparte_1 peraltro, alla luce dell'intervenuta maggiore età della prole, oggi, non risulta più attuale.
In ordine al mantenimento dei figli e , divenuti maggiorenni ma non PE ER economicamente autosufficienti si ritiene congruo confermare i provvedimenti temporanei resi nella fase presidenziale ponendo in capo al padre la somma mensile di € 400,00 a titolo di mantenimento da corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario o postale, o vaglia postale, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
nel caso di specie, infatti, non si riscontrano mutamenti sopravvenuti tali da disporre difformemente, giacché, peraltro, le esigenze della prole, senz'altro accresciute, in uno, tuttavia, alle precarie condizioni economiche del padre (di cui infra) oggi ne impongono l'integrale conferma.
Il padre, poi, contribuirà nella misura del 50% alle spese scolastiche (acquisto dei libri annuale, gite, recite), mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ludiche e sportive e straordinarie in generale.
Le spese straordinarie sono da intendersi, secondo il dictum della Cassazione (Cass. n. 9372 del
2012, nonché in sede di merito Trib. Bari Sez. I, 23-10-2013 e Trib. NO IN, 24-06-
2013), come spese non preventivabili per il figlio e non ordinariamente affrontate per lo stesso
(ad esempio spese mediche sostenute a seguito di un infortunio o per l'acquisto degli occhiali da vista, spese per corsi di formazione non rientranti nell'ordinario percorso scolastico) (cfr. anche
Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 18-09-2013, n. 21273 sulla non riconducibilità di tutte le spese mediche, sportive e scolastiche alle spese straordinarie).
pagina 5 di 11 Le spese scolastiche, mediche, ludiche/sportive e straordinarie in generale dovranno essere, anche a fini di esigibilità, concordate tra i genitori, ove possibile, e successivamente documentate.
Sull'assegno divorzile
Ciò premesso, con riguardo alla richiesta di assegno divorzile, va rilevato come lo stesso sia una prestazione sia di carattere assistenziale che perequativo/compensativa come si evince dalla stessa lettura dell'art. 5, comma 6 della legge n. 898 del 1970 e mira a sostenere il coniuge più
“debole” impossibilitato a procurarsi adeguati mezzi per ragioni obiettive, alla luce, peraltro, del copioso avvicendamento giurisprudenziale formatosi nel corso del tempo.
Secondo la giurisprudenza formatasi priva dell'arresto delle Sezioni Unite sul punto,
l'accertamento del diritto all'assegno divorzile si articolava in due fasi: nella prima occorreva valutare se sussistesse il diritto in astratto, ovvero se vi fosse effettivamente l'inadeguatezza dei mezzi;
nella seconda fase, ove la prima avesse avuto esito positivo, si sarebbe dovuto procedere alla determinazione in concreto dell'ammontare dell'assegno in base ai criteri dettati dalla stessa norma, ovvero il reddito dei coniugi, le ragioni della decisione (cd. criterio risarcitorio), il contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (cd. criterio compensativo), il tutto in relazione alla durata dell'effettiva convivenza ed attribuendo valore meramente indicativo all'assegno riconosciuto per il mantenimento durante la separazione (v. Cass. civ. Sez. I, 09-06-
2015, n. 11870).
Come precisato da ultimo in sede di legittimità, il giudice del divorzio nel valutare l'an debeatur avrebbe dovuto verificare se la domanda dell'ex coniuge richiedente rispettasse le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all' “indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione (v. Cass. civ. Sez. I, 10-05-2017, n. 11504).
pagina 6 di 11 Nella fase della quantificazione dell'assegno, poi, il Tribunale avrebbe dovuto tener conto di tutti gli elementi indicati dalla norma («condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio» al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile.
Sennonché, a dirimere il contrasto formatosi, sul punto, in giurisprudenza – avuto riguardo all'efficacia preclusiva dell'autosufficienza del coniuge con riguardo all'an debeatur dell'assegno divorzile – sono intervenute le S.U. della Corte di Cassazione, le quali, con la sentenza n.
18287/2018, hanno affermato il seguente principio di diritto:
“ Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del
1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune
e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto", sostanzialmente riconducendo “l'autosufficienza economica” non può a parametro di valutazione dell'an quanto piuttosto del quantum debeatur e valorizzando nuovamente e cumulativamente i criteri previsti dall'art. 5 c. 6 prima parte, L. 898/1970 da sempre utilizzati per la determinazione e quantificazione dell'assegno divorzile.
Tale orientamento, peraltro, è stato altresì ulteriormente confermato da Cass. Civ. n.
11168/2019, la quale ha stabilito come “…l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite di questa
Corte, la cui recente sentenza dell'11 luglio 2018, n. 18287, può essere condensata nelle seguenti asserzioni: a) abbandono dei vecchi automatismi che avevano dato vita ai due orientamenti contrapposti: da un lato il tenore di vita (cfr. Cass., SU, n. 11490 del 1990), dall'altro il criterio dell'autosufficienza (cfr. Cass. n. 11504 del 2017); b) abbandono della concezione bifasica del procedimento di determinazione dell'assegno divorzile, fondata sulla distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi;
c) abbandono della concezione che riconosce la natura meramente assistenziale dell'assegno di divorzio a favore di quella che gli attribuisce natura
pagina 7 di 11 composita (assistenziale e perequativa/compensativa); d) equiordinazione dei criteri previsti dalla
L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6; e) abbandono di una concezione assolutistica ed astratta del criterio "adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi" a favore di una visione che propende per la causa concreta e lo contestualizza nella specifica vicenda coniugale;
f) necessità della valutazione dell'intera storia coniugale e di una prognosi futura che tenga conto delle condizioni dell'avente diritto all'assegno (età, salute, etc.) e della durata del matrimonio;
g) importanza del profilo perequativo-compensativo dell'assegno e necessità di un accertamento rigoroso del nesso di causalità tra scelte endofamiliari e situazione dell'avente diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale.
3.2.1. In definitiva, appare evidente la ratio ispiratrice della decisione, individuabile nell'abbandono della tesi individualista fatta propria da Cass. n. 11504 del 2017 per la vigorosa riaffermazione del principio di solidarietà postconiugale, agganciato ai parametri costituzionali ex artt. 2 e 29 Cost.
3.2.2. Muovendo da tali presupposti, dunque, le Sezioni Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconoscersi l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.
Ciò detto, avuto riguardo ai parametri di cui all'art.
5. c. 6 della L. 898/1970, come chiariti dalle
Sezioni Unite, alla luce del materiale probatori acquisito, va escluso l'assegno divorzile, in favore di , per le ragioni dappresso indicate. Parte_1
Dai fatti esposti dalle parti è certamente emerso quanto di seguito precisato:
- la resistente è riuscita, in passato, ad inserirsi nel mondo del lavoro in maniera tale da reperire mezzi sufficienti al suo sostentamento;
pagina 8 di 11 - non ha allegato, né provato il contributo personale dato all'unione coniugale, in costanza di matrimonio:
- la situazione economica del ricorrente , all'attualità, come da Controparte_1 documentazione depositata non risulta più agiata, lo stesso infatti risulta disoccupato e,
d'altronde, anche valorizzando le ultime due dichiarazioni reddituali, il proprio reddito è sensibilmente sceso alla soglia di euro 4786,20 annui (CUD 2018, a fronte, invece, degli iniziali 25.000,00 circa, come da CUD 2015), derivante, peraltro, dall'assegno di disoccupazione;
- la resistente ha svolto attività lavorativa, producendo redditi per circa euro 8899,00 annui
(CUD 2019, a fronte di circa euro 6000,00 come da CUD 2018), ancorché, con le comparse conclusionali, abbia dedotto, oggi, di non lavorare più (e, tuttavia, non documentando la circostanza);
- infine, anche il resistente ha affermato, oggi, di non lavorare più, del pari, tuttavia, omettendo di produrre la relativa certificazione che attesti, oggi, il persistente stato di disoccupazione.
Pertanto, procedendo ad una comparazione delle condizioni economiche patrimoniali delle parti, valorizzando, a tal fine, la documentazione economico reddituale prodotta (invero, assai scarna per entrambi), in uno a quanto chiarito sopra, può escludersi l'assegno divorzile in favore di
. Controparte_2
Infine, va stabilito come la resistente, in quanto domiciliataria della prole, abbia diritto al 100% degli assegni familiari, oggi, peraltro, Assegno Unico e ciò ai sensi del D. lgs n. 230/2021.
Sul punto, peraltro, si è recentemente espressa la Corte di Cassazione, la quale ha stabilito come
“qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario ... lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che
l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento” (Corte di Cassazione, sent. n. 4672/2025); ciò, peraltro, a prescindere dal regime di affido esclusivo o condiviso, come concretamente disposto.
Orbene, poiché nel caso di specie è non contestata la circostanza che la prole conviva con la madre, la quale, in via ordinaria, ne sostiene i costi,
pagina 9 di 11 nel concorso dei presupposti di legge (ivi compresa l'età ex lege prevista per i figli, ai fini della riscossione del beneficio), la madre ha diritto a riscuote il 100% dell'Assegno Unico eventualmente ancora spettante.
Sulle spese processuali
Stante i profili di soccombenza reciproca sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di NO IN, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da:
nato il [...] a [...] Controparte_1
E
nata il [...] a [...], Controparte_2 in data 01.05.2002 a NO IN (di cui all'atto di matrimonio n. 18 P. 2 S. A Voi.
1 - Uff. 1 dell'anno 2002, trascritto nei registri del Comune di NO IN);
- pone a carico di , a titolo di mantenimento dei figli e Controparte_1 PE
, la somma di € 400,00 mensili (di cui 200,00 cadauno), annualmente ed ER automaticamente rivalutata secondo le variazioni degli indici ISTAT, da versarsi alla madre , a mezzo vaglia postale, bonifico postale o bonifico bancario, Controparte_2 entro il giorno 5 di ogni mese;
- pone, nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, le spese straordinarie sostenute nell'interesse di e;
PE ER
- pone, nella misura del 100% in favore di , l'Assegno Unico previsto Controparte_2 per la prole, nel concorso e nella persistenza dei presupposti di legge.
Compensa integralmente le spese di lite.
pagina 10 di 11 Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del luogo di celebrazione del matrimonio, per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88
n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63, DPR n. 369/2000).
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 26.06.2025
Il Giudice relatore ed estensore
Dott. Simone Iannone La Presidente
Dott.ssa Enrica De Sire
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di NO IN
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5607/2018, avente ad oggetto “Divorzio contenzioso -
Cessazione effetti civili ” promossa da:
) rappresentato e difeso, in virtù di mandato a Controparte_1 C.F._1 margine del ricorso ed in calce alla comparsa di costituzione di altro difensore, dall'avv. ROSARIA
LANZARA RAFFAELLA e dall'avv. MASSIMO PAGLIARA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in NO IN alla Via A. Barbarulo num.62; ricorrente
e
) rappresentata e difesa, in virtù di mandato in Controparte_2 C.F._2 calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. GIANLUCA D'AMBROSI e elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore sito in NO IN alla via Fucilari n.9;
resistente
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege. pagina 1 di 11 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.10.2018, ha chiesto al Tribunale di NO Controparte_1
IN che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in data 01.05.2002 a NO IN con (di cui all'atto di matrimonio n. Controparte_2
18 P. 2 S. A Voi.
1 - Uff. 1 dell'anno 2002, trascritto nei registri del Comune di NO IN), prospettando la propria situazione economica peggiorativa per aver perso il lavoro e, per l'effetto, chiedeva rideterminarsi l'assegno di mantenimento, come previsto in €
400,00 per i figli e , in € 250,00 complessivi e il mancato riconoscimento del PE ER mantenimento di € 100,00 in favore della coniuge economicamente autosufficiente, in quanto lavorativamente impiegata, così come statuito con sentenza dichiarativa della separazione;
con vittoria di spese.
Si TI , la quale, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti Controparte_2 civili del matrimonio, chiedeva la conferma delle statuizioni di cui alla separazione, nonché richiesta di aumento del mantenimento per i figli e pari ad € 500,00 nonché PE ER
l'aumento ad € 200,00 del mantenimento per sé stessa stante le ristrettezze economiche, all'impiego part time e alla necessità di sostenere le spese di abitazione presso la madre.
Contestava inoltre il mancato rispetto da parte del coniuge delle condizioni di separazione in ordine alle spese straordinarie e al rispetto di visita dei figli nonché la mancanza di rapporto tra il padre e la IA , formulando, infine, domanda di riconoscimento della quota del 100% ER degli assegni familiari;
con vittoria di spese.
Nella fase presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a continuare a vivere separatamente, emettendo i provvedimenti provvisori, confermava le pattuizioni di cui alla separazione consensuale.
Entrambe le parti depositavano memoria integrativa.
Parte ricorrente reiterava le richieste di cui al ricorso e contestava che l'asserito mancato rapporto con la IA fosse dovuto agli ostacoli frapposti dalla moglie, tanto da dover ER ricorrere a richieste formali come da allegati.
pagina 2 di 11 Chiedeva disporsi audizione dei minori e nomina di consulente che assistesse i genitori e i figli nella ripresa dei rapporti parentali.
Parte resistente contestava tutto quanto ex adverso dedotto dal ricorrente ed evidenziava una morosità del coniuge di € 3.000,00 a titolo di mancato versamento del mantenimento, riferendo della mancata concessione da parte del coniuge alla percezione degli assegni familiari alla coniuge collocataria e reiterava le richieste di cui alla memoria di costituzione.
Alla prima udienza del 13.02.2020 tenutasi davanti al Giudice istruttore, le parti articolavano richieste istruttorie e chiedevano rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Il Giudice concedeva i termini ex art. 183, 6° comma c.p.c.
La sola parte ricorrente depositava memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c. II termine articolando prova testi e reiterando richiesta di audizione dei minori già articolata con ricorso e memoria integrativa, nonché la nomina di un consulente che assistesse i genitori ed i figli nella ripresa di un rapporto e disporsi indagini reddituali della Guardia di Finanza.
All'udienza del 03.02.2021 il Giudice ammetteva la prova testi articolata dalla parte ricorrente e, ritenuta opportuna relazione particolareggiata sul rapporto tra i figli e i genitori, incaricava i servizi sociali del Comune di NO IN.
All'udienza del 14.04.2022 non essendo stata depositata relazione dei servizi sociali incaricati, il
Giudice rinviava il procedimento, riservando all'esito di tale deposito l'espletanda prova testimoniale ed invitando le parti a prendere posizione sulla questione afferente agli assegni familiari.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.04.2022, il Giudice rilevava la possibilità di ciascun coniuge di richiedere il 50% dell'assegno unico e rinviava reiterando la richiesta di deposito di relazione redatta dai servizi sociali.
All'udienza del 08.06.2023, il Giudice revocava l'ordinanza ammissiva della prova testimoniale in ragione della superfluità dei capi ivi formulati, tenuto conto della concorde domanda di affido pagina 3 di 11 condiviso e dell'età della IA, unica minore, , quasi diciassettenne all'epoca e ER sollecitava il deposito della relazione dei servizi sociali incaricati rinviando all'udienza del
20.09.2023.
In data 12.09.2023 veniva depositata la relazione dei servizi sociali dalla quale si evinceva il desiderio della IA di avere un rapporto con il padre, interrottosi a seguito della ER instaurazione da parte dello stesso del rapporto sentimentale con la compagna e la necessità di intraprendere un percorso di mediazione familiare per allentare i rapporti tesi tra i coniugi e ripristinare il rapporto tra e il padre. ER
Seguivano alcuni rinvii al fine di dar seguito al percorso di mediazione familiare.
In data 05.06.2024 i servizi sociali di NO IN riferivano di aver incontrato la coppia genitoriale e di aver riscontrato la disponibilità al percorso di mediazione familiare di
[...]
e la mancata volontà di . CP_2 Controparte_1
All'udienza del 24.10.2024 il Giudice rinviava la causa all'udienza telematica del 13.02.2025 per la precisazione delle conclusioni, in occasione della quale il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e va sicuramente accolta.
Ed invero, ricorre il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3,
n. 2, lettera b), l. n. 898/1970, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al
Presidente del Tribunale per la separazione il 09.01.2017 (omologata in data 02.05.2017), è abbondantemente trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del
1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale, anche per l'ipotesi in cui l'accordo, come nel caso di specie, sia stato recepito nel provvedimento conclusivo (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto pagina 4 di 11 contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile) e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento.
Invero, nessuna delle parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente ha aderito alla domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da parte ricorrente.
Sulle questioni accessorie relative al mantenimento della prole.
I figli, e divenuti maggiorenni in corso di causa, continueranno a vivere con PE ER la madre (circostanza, peraltro, non contestata) e saranno liberi di frequentare il padre secondo le modalità di volta in volta scelte, anche tenuto conto anche della mancata disponibilità del resistente ad intraprendere un percorso di mediazione familiare che, Controparte_1 peraltro, alla luce dell'intervenuta maggiore età della prole, oggi, non risulta più attuale.
In ordine al mantenimento dei figli e , divenuti maggiorenni ma non PE ER economicamente autosufficienti si ritiene congruo confermare i provvedimenti temporanei resi nella fase presidenziale ponendo in capo al padre la somma mensile di € 400,00 a titolo di mantenimento da corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario o postale, o vaglia postale, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
nel caso di specie, infatti, non si riscontrano mutamenti sopravvenuti tali da disporre difformemente, giacché, peraltro, le esigenze della prole, senz'altro accresciute, in uno, tuttavia, alle precarie condizioni economiche del padre (di cui infra) oggi ne impongono l'integrale conferma.
Il padre, poi, contribuirà nella misura del 50% alle spese scolastiche (acquisto dei libri annuale, gite, recite), mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ludiche e sportive e straordinarie in generale.
Le spese straordinarie sono da intendersi, secondo il dictum della Cassazione (Cass. n. 9372 del
2012, nonché in sede di merito Trib. Bari Sez. I, 23-10-2013 e Trib. NO IN, 24-06-
2013), come spese non preventivabili per il figlio e non ordinariamente affrontate per lo stesso
(ad esempio spese mediche sostenute a seguito di un infortunio o per l'acquisto degli occhiali da vista, spese per corsi di formazione non rientranti nell'ordinario percorso scolastico) (cfr. anche
Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 18-09-2013, n. 21273 sulla non riconducibilità di tutte le spese mediche, sportive e scolastiche alle spese straordinarie).
pagina 5 di 11 Le spese scolastiche, mediche, ludiche/sportive e straordinarie in generale dovranno essere, anche a fini di esigibilità, concordate tra i genitori, ove possibile, e successivamente documentate.
Sull'assegno divorzile
Ciò premesso, con riguardo alla richiesta di assegno divorzile, va rilevato come lo stesso sia una prestazione sia di carattere assistenziale che perequativo/compensativa come si evince dalla stessa lettura dell'art. 5, comma 6 della legge n. 898 del 1970 e mira a sostenere il coniuge più
“debole” impossibilitato a procurarsi adeguati mezzi per ragioni obiettive, alla luce, peraltro, del copioso avvicendamento giurisprudenziale formatosi nel corso del tempo.
Secondo la giurisprudenza formatasi priva dell'arresto delle Sezioni Unite sul punto,
l'accertamento del diritto all'assegno divorzile si articolava in due fasi: nella prima occorreva valutare se sussistesse il diritto in astratto, ovvero se vi fosse effettivamente l'inadeguatezza dei mezzi;
nella seconda fase, ove la prima avesse avuto esito positivo, si sarebbe dovuto procedere alla determinazione in concreto dell'ammontare dell'assegno in base ai criteri dettati dalla stessa norma, ovvero il reddito dei coniugi, le ragioni della decisione (cd. criterio risarcitorio), il contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (cd. criterio compensativo), il tutto in relazione alla durata dell'effettiva convivenza ed attribuendo valore meramente indicativo all'assegno riconosciuto per il mantenimento durante la separazione (v. Cass. civ. Sez. I, 09-06-
2015, n. 11870).
Come precisato da ultimo in sede di legittimità, il giudice del divorzio nel valutare l'an debeatur avrebbe dovuto verificare se la domanda dell'ex coniuge richiedente rispettasse le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all' “indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione (v. Cass. civ. Sez. I, 10-05-2017, n. 11504).
pagina 6 di 11 Nella fase della quantificazione dell'assegno, poi, il Tribunale avrebbe dovuto tener conto di tutti gli elementi indicati dalla norma («condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio» al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile.
Sennonché, a dirimere il contrasto formatosi, sul punto, in giurisprudenza – avuto riguardo all'efficacia preclusiva dell'autosufficienza del coniuge con riguardo all'an debeatur dell'assegno divorzile – sono intervenute le S.U. della Corte di Cassazione, le quali, con la sentenza n.
18287/2018, hanno affermato il seguente principio di diritto:
“ Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del
1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune
e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto", sostanzialmente riconducendo “l'autosufficienza economica” non può a parametro di valutazione dell'an quanto piuttosto del quantum debeatur e valorizzando nuovamente e cumulativamente i criteri previsti dall'art. 5 c. 6 prima parte, L. 898/1970 da sempre utilizzati per la determinazione e quantificazione dell'assegno divorzile.
Tale orientamento, peraltro, è stato altresì ulteriormente confermato da Cass. Civ. n.
11168/2019, la quale ha stabilito come “…l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite di questa
Corte, la cui recente sentenza dell'11 luglio 2018, n. 18287, può essere condensata nelle seguenti asserzioni: a) abbandono dei vecchi automatismi che avevano dato vita ai due orientamenti contrapposti: da un lato il tenore di vita (cfr. Cass., SU, n. 11490 del 1990), dall'altro il criterio dell'autosufficienza (cfr. Cass. n. 11504 del 2017); b) abbandono della concezione bifasica del procedimento di determinazione dell'assegno divorzile, fondata sulla distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi;
c) abbandono della concezione che riconosce la natura meramente assistenziale dell'assegno di divorzio a favore di quella che gli attribuisce natura
pagina 7 di 11 composita (assistenziale e perequativa/compensativa); d) equiordinazione dei criteri previsti dalla
L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6; e) abbandono di una concezione assolutistica ed astratta del criterio "adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi" a favore di una visione che propende per la causa concreta e lo contestualizza nella specifica vicenda coniugale;
f) necessità della valutazione dell'intera storia coniugale e di una prognosi futura che tenga conto delle condizioni dell'avente diritto all'assegno (età, salute, etc.) e della durata del matrimonio;
g) importanza del profilo perequativo-compensativo dell'assegno e necessità di un accertamento rigoroso del nesso di causalità tra scelte endofamiliari e situazione dell'avente diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale.
3.2.1. In definitiva, appare evidente la ratio ispiratrice della decisione, individuabile nell'abbandono della tesi individualista fatta propria da Cass. n. 11504 del 2017 per la vigorosa riaffermazione del principio di solidarietà postconiugale, agganciato ai parametri costituzionali ex artt. 2 e 29 Cost.
3.2.2. Muovendo da tali presupposti, dunque, le Sezioni Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconoscersi l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.
Ciò detto, avuto riguardo ai parametri di cui all'art.
5. c. 6 della L. 898/1970, come chiariti dalle
Sezioni Unite, alla luce del materiale probatori acquisito, va escluso l'assegno divorzile, in favore di , per le ragioni dappresso indicate. Parte_1
Dai fatti esposti dalle parti è certamente emerso quanto di seguito precisato:
- la resistente è riuscita, in passato, ad inserirsi nel mondo del lavoro in maniera tale da reperire mezzi sufficienti al suo sostentamento;
pagina 8 di 11 - non ha allegato, né provato il contributo personale dato all'unione coniugale, in costanza di matrimonio:
- la situazione economica del ricorrente , all'attualità, come da Controparte_1 documentazione depositata non risulta più agiata, lo stesso infatti risulta disoccupato e,
d'altronde, anche valorizzando le ultime due dichiarazioni reddituali, il proprio reddito è sensibilmente sceso alla soglia di euro 4786,20 annui (CUD 2018, a fronte, invece, degli iniziali 25.000,00 circa, come da CUD 2015), derivante, peraltro, dall'assegno di disoccupazione;
- la resistente ha svolto attività lavorativa, producendo redditi per circa euro 8899,00 annui
(CUD 2019, a fronte di circa euro 6000,00 come da CUD 2018), ancorché, con le comparse conclusionali, abbia dedotto, oggi, di non lavorare più (e, tuttavia, non documentando la circostanza);
- infine, anche il resistente ha affermato, oggi, di non lavorare più, del pari, tuttavia, omettendo di produrre la relativa certificazione che attesti, oggi, il persistente stato di disoccupazione.
Pertanto, procedendo ad una comparazione delle condizioni economiche patrimoniali delle parti, valorizzando, a tal fine, la documentazione economico reddituale prodotta (invero, assai scarna per entrambi), in uno a quanto chiarito sopra, può escludersi l'assegno divorzile in favore di
. Controparte_2
Infine, va stabilito come la resistente, in quanto domiciliataria della prole, abbia diritto al 100% degli assegni familiari, oggi, peraltro, Assegno Unico e ciò ai sensi del D. lgs n. 230/2021.
Sul punto, peraltro, si è recentemente espressa la Corte di Cassazione, la quale ha stabilito come
“qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario ... lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che
l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento” (Corte di Cassazione, sent. n. 4672/2025); ciò, peraltro, a prescindere dal regime di affido esclusivo o condiviso, come concretamente disposto.
Orbene, poiché nel caso di specie è non contestata la circostanza che la prole conviva con la madre, la quale, in via ordinaria, ne sostiene i costi,
pagina 9 di 11 nel concorso dei presupposti di legge (ivi compresa l'età ex lege prevista per i figli, ai fini della riscossione del beneficio), la madre ha diritto a riscuote il 100% dell'Assegno Unico eventualmente ancora spettante.
Sulle spese processuali
Stante i profili di soccombenza reciproca sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di NO IN, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da:
nato il [...] a [...] Controparte_1
E
nata il [...] a [...], Controparte_2 in data 01.05.2002 a NO IN (di cui all'atto di matrimonio n. 18 P. 2 S. A Voi.
1 - Uff. 1 dell'anno 2002, trascritto nei registri del Comune di NO IN);
- pone a carico di , a titolo di mantenimento dei figli e Controparte_1 PE
, la somma di € 400,00 mensili (di cui 200,00 cadauno), annualmente ed ER automaticamente rivalutata secondo le variazioni degli indici ISTAT, da versarsi alla madre , a mezzo vaglia postale, bonifico postale o bonifico bancario, Controparte_2 entro il giorno 5 di ogni mese;
- pone, nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, le spese straordinarie sostenute nell'interesse di e;
PE ER
- pone, nella misura del 100% in favore di , l'Assegno Unico previsto Controparte_2 per la prole, nel concorso e nella persistenza dei presupposti di legge.
Compensa integralmente le spese di lite.
pagina 10 di 11 Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del luogo di celebrazione del matrimonio, per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88
n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63, DPR n. 369/2000).
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 26.06.2025
Il Giudice relatore ed estensore
Dott. Simone Iannone La Presidente
Dott.ssa Enrica De Sire
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