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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/11/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott.ssa RA TE Presidente rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 975/2023 R.G. promosso
DA
, in persona del ministro p. t., CP_1 Parte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania
Appellante
CONTRO
( ), Controparte_2 C.F._1
rappresentato e difeso dalle avv.te Floriana De Donno e Marta
Mangeli
Appellato
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_3
Appellato- contumace
1 OGGETTO: appello - riconoscimento status vittima del dovere e correlati benefici
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Catania
conveniva in giudizio il Controparte_2 Controparte_4
e il e, deducendo di essere un sergente in Controparte_3
congedo dall'Esercito Italiano e di aver riportato una invalidità permanente nello svolgimento del servizio, chiedeva, previa disapplicazione del provvedimento del Controparte_4
n. 13824/SSB del Controparte_5
6.07.2021, il riconoscimento dello status di vittima del dovere ex L.
n. 266/2005 e di accertare il proprio diritto a essere inserito nell'elenco di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. 243/2006, con condanna dell'amministrazione convenuta al riconoscimento dei benefici assistenziali previsti ex lege.
In particolare, riferiva:
- di essere stato inviato in missione in Albania (dal 31/07/2003 al
17.03.2004) e in Afghanistan (dal 24.03.2010 fino al 9.10.2010);
- di essere stato esposto quotidianamente, durante le missioni all'estero, ai campi elettromagnetici dei sistemi radio disturbatori anti
RCIED (Radio Controlled Improvised Exsplosive Devices) nonché all'uranio impoverito in regioni notoriamente contaminate;
- che durante tali missioni aveva l'incarico di “comandante di scorta per il Comandante del 1 RGT Artiglieria Terrestre”, con il
2 ruolo di precedere il convoglio del comandante a bordo mezzo civile, un fuoristrada attrezzato e improvvisato quale “Jammer” - disturbatori generatori di rumore bianco e mascheratori di frequenze elettromagnetiche -, basato sulla emissione di radiofrequenze per il disturbo-annullamento del segnale di attivazione a distanza di un ordigno esplosivo o per impedire le comunicazioni;
- di essere stato iscritto, stante l'esposizione ai suddetti elementi nocivi alla salute, nel Registro dei Lavoratori esposti ai campi elettromagnetici con frequenze da 2 a 30 MHz, da 174 a 230 MHz, da 470 MHz a 1 GHz, da 2.4 GHz a 2.5 GHz, senza dispositivi di protezione per la salute;
- che nel mese di giugno 2016, a seguito di accertamenti diagnostici per la comparsa di una cisti epidermiodale a livello della sacca testicolare dx, aveva scoperto di essere affetto da seminoma del testicolo stadio I, patologia che aveva richiesto l'immediato intervento di orchiofunilectomia dx e tre cicli di chemioterapia, intervento che non aveva consentito di effettuare crioconservazione per azospermia, con la conseguenza di essere divenuto sterile;
- a seguito dei suddetti eventi, aveva sviluppato una sintomatologia psichiatrica caratterizzata da marcata ansia connessa a depressione;
- aveva indi richiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sopra indicate, ma l'istanza era stata rigettata;
aveva poi ottenuto il riconoscimento della causa di servizio a seguito di sentenza del TAR Catania, non impugnata ed eseguita dall'amministrazione, la quale aveva poi rigettato anche la successiva istanza di riconoscimento dei benefici per le vittime del dovere;
3 - le condizioni in cui aveva operato durante le missioni all'estero erano senza dubbio eccezionali e avevano comportato esposizione a maggior fattore di rischio;
- l'eccezionalità era da rinvenirsi nel modo in cui il mezzo Jammer era stato assemblato, non trattandosi di un mezzo ordinario della difesa costruito ad hoc per sopportare l'esposizione e la trasmissione massiccia di onde elettromagnetiche con contestuali protezioni (i cablaggi) per i militari che vi si sarebbero trovati a bordo;
si era trattato infatti di un rudimentale Jammer, assemblato utilizzando un fuoristrada civile montandoci sopra le antenne di intercettazione senza alcuna schermatura;
- il maggior rischio era da rinvenirsi nei turni di servizio prolungati e consecutivi, senza stacco di giorni per decontaminare il corpo nonostante si trattasse di un mezzo improvvisato e rustico “adibito” a
Jammer;
- quanto alle particolari condizioni ambientali od operative (da intendersi quali condizioni comunque implicanti l'esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che avevano esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto), non poteva rientrare nel concetto di normalità il prestare servizio a bordo di un mezzo civile, adattato rudimentalmente a mezzo militare, con le antenne di ricezione montate sul tettuccio e in assenza totale di cablaggi e schermature;
- non poteva inoltre reputarsi normale la turnazione quotidiana per un orario eccessivo e sovrabbondante rispetto alle turnazioni su mezzi
4 o luoghi dotati di apparati elettromagnetici, in totale assenza di giorni smontanti necessari per la decontaminazione alla esposizione dei campi elettromagnetici stessi.
Si costituivano in giudizio il e il Controparte_4 [...]
, deducendo l'infondatezza della domanda e chiedendone CP_3
il rigetto. Il eccepiva il proprio difetto di Controparte_3
legittimazione passiva.
Istruita la causa, il Tribunale adito, con sentenza n. 4207/2023 (che non reca nell'intestazione il quale parte in Controparte_3
causa), accoglieva il ricorso e, per l'effetto, dichiarava il diritto del all'inserimento nell'elenco ex art. 3, co. 3, del D.P.R. n. CP_2
243/06, tenuto dal , con lo status di vittima del Controparte_3
dovere nonché il diritto dello stesso ai conseguenti benefici assistenziali di legge;
condannava “il ministero convenuto” al pagamento delle spese di lite.
Il primo giudice osservava che il riconoscimento dello status di vittima del dovere ai sensi dell'art. 1, comma 564, L. 266/2005, per i soggetti equiparati alle vittime del dovere individuate ai sensi del precedente comma 563, presupponeva lo svolgimento di una
“missione” e la ricorrenza di “particolari condizioni ambientali e operative”. Osservava che tali presupposti, specificamente individuati dal D.P.R. 243/2006 (regolamento di attuazione della L.
266/2005) - secondo cui per missioni dovevano intendersi “le missioni, quali ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente”
(art.1 lett. b) e per particolari condizioni ambientali e operative
5 dovevano intendersi “le condizioni comunque implicanti l'esistenza ed anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto” (art.1 lett. c) - dovevano costituire, ai sensi dell'art. 6, comma
6, del citato D.P.R., la causa ovvero la concausa efficiente e determinante dell'evento indennizzato, e che, secondo l'indirizzo interpretativo prevalente, sebbene non fosse richiesta la straordinarietà dell'attività in sé, era comunque necessaria la straordinarietà delle condizioni di servizio rispetto al normale svolgimento dello stesso, ravvisabile anche in “situazioni di esposizione a rischio rese anomale in ragione di turni di lavoro eccessivi resi in carenza di condizioni di sicurezza e di protezione da agenti nocivi”.
Sulla scorta di quanto chiarito dalla Suprema Corte (Cass. nn.
759/2017; 15027/2018; 4238/2019) in ordine al significato da attribuire alle previsioni normative concernenti i due fondamentali presupposti della “missione di qualunque natura” e delle “particolari condizioni ambientali e operative”, riteneva sussistenti entrambe le condizioni.
In particolare, il primo giudice rilevava che: “il nesso causale tra la patologia che affligge il ricorrente e l'esposizione ad agenti nocivi durante le missioni all'estero risulta accertato alla stregua del riconoscimento della causa di servizio già operato a seguito della pronuncia del Tar non impugnata ed eseguita sì come risulta dagli atti. L'amministrazione resistente non ha specificatamente contestato
6 i turni di lavoro descritti in ricorso e del resto sufficientemente documentati in atti (cfr. documentazione relativa alla causa di servizio prodotta nel fascicolo del ricorrente) né è stato contestato che i mezzi in uso al ricorrente fossero privi di protezioni e schermature e fossero assemblati sì come in ricorso dettagliatamente descritto. Alla stregua della su citata esegesi si tratta di condizioni di assenza di condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro, in violazione degli obblighi di protezione che non v'è ragione di ritenere inesigibili
a tutela della salute dei militari in servizio (trattandosi essenzialmente di fornire mezzi adeguati), che hanno determinato una palese anomalia delle condizioni di lavoro, ossia “condizioni ambientali ed operative “particolari””.
Con atto depositato il 21 novembre 2023 appellava la sentenza il
; resisteva al gravame l'appellato; rimaneva Controparte_4
contumace il . Controparte_3
La causa è stata posta in decisione in data 13 novembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'amministrazione appellante censura la sentenza per avere il primo giudice ritenuto che i presupposti per il riconoscimento della causa di servizio siano idonei a giustificare il riconoscimento dello status di 'vittima del dovere' quando invece il legislatore richiede l'integrazione di requisiti e condizioni del tutto diversi.
7 Rileva che il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha ritenuto, nell'ambito delle proprie competenze, di escludere elementi che deponessero a favore della sussistenza di circostanze straordinarie di servizio, presupposto necessario per il riconoscimento dello status di vittima del dovere ancorché equiparata.
Assume altresì che dagli atti di causa emergerebbe che il CP_2
non ha svolto alcun servizio in condizioni di impiego “straordinarie”
o “eccezionali”, tali da far ritenere la sussistenza dei presupposti di cui al comma 564 dell'art. 1 della L. 266 del 2005. Osserva che il predetto ha svolto prevalentemente mansioni di 'Operatore di
Laboratorio' e di 'Tecnico elettronico TLC' in patria e all'estero, con modalità̀ operative tipiche del ruolo ricoperto e in assenza di particolari condizioni ambientali e operative che possano averlo esposto a maggiori rischi in rapporto alle ordinarie condizioni di lavoro. Sostiene che, anche durante l'attività svolta dal militare in occasione delle missioni all'estero, nulla sarebbe stato allegato in ordine a specifiche condizioni di svolgimento dell'attività da cui desumere particolari situazioni di gravosità e pericolosità esulanti dai compiti normalmente riconducibili alle mansioni affidate e/o su condizioni straordinarie esulanti normali situazioni di stress che caratterizzano la vita militare in missioni in zone belliche o post- belliche.
Richiama alcuni arresti della Suprema Corte secondo cui l'accertamento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere è ancorato a presupposti costitutivi diversi dall'accertamento
8 della dipendenza dell'infermità̀ da causa di servizio, rappresentati dall'aver contratto l'infermità̀ in particolari condizioni ambientali o operative a seguito dell'esposizione a un rischio eccedente quello che caratterizza le ordinarie modalità̀ di svolgimento dei compiti di istituto. Occorre semmai che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di ““particolari condizioni” che è un concetto aggiuntivo e specifico”.
Assume l'amministrazione appellante che nel caso del si CP_2
sia in presenza di una situazione legittimante il riconoscimento della dipendenza da “causa di servizio” della patologia sofferta, che non consente, tuttavia, l'attribuzione al medesimo dello status di vittima del dovere. Sostiene, altresì, che l'appellato non avrebbe fornito prove sufficienti in ordine al nesso di causalità tra le patologie sofferte e le particolari condizioni ambientali e operative in cui si è trovato a svolgere la propria attività anche all'estero.
Quanto poi alla patogenicità dei campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, secondo la giurisprudenza di legittimità, “ai fini del riconoscimento della causa di servizio occorre che l'attività̀ lavorativa possa con certezza ritenersi concausa efficiente e determinante della patologia lamentata, non potendo farsi ricorso a presunzioni di sorta”. Studi internazionali “in un alto consesso scientifico quale è quello dell'OMS-IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro della Organizzazione Mondiale della
Sanità) … non conforta(no), secondo i richiesti livelli di probabilità qualificata, il ruolo eziologico dei campi elettrici e magnetici nella genesi e nella progressione delle neoplasie”.
9 2. In subordine, censura la sentenza nella parte in cui ha omesso di riconoscere che il diritto alla speciale elargizione non può che spettare a far data dalla proposizione della domanda amministrativa (1 febbraio 2020), condizione di accesso ai benefici previdenziali o assistenziali.
3. Il primo motivo di gravame è senz'altro infondato.
È anzitutto incontestato che il , durante le missioni CP_2
all'estero, sia stato esposto (cfr. documentazione allegata in atti) ai campi elettromagnetici dei sistemi radio disturbatori anti RCIED. In ragione dell'esposizione ai suddetti elementi nocivi per la salute, lo stesso è stato iscritto nel Registro dei Lavoratori esposti ai campi elettromagnetici dei sistemi radio disturbatori anti RCIED (Radio
Controlled Improvised Exsplosive Devices).
Inoltre, il TAR Catania, con sentenza passata in giudicato, ha rilevato: “… la Commissione Parlamentare di Inchiesta all'uopo istituita ha accertato che vi sono stati numerosi casi di patologie sostanzialmente identiche a quella sofferta dall'odierno ricorrente fra i militari impiegati in missione in zone ove erano stati utilizzati proiettili ad uranio impoverito (sebbene tali militari non avessero partecipato direttamente agli scontri); … il ricorso deve essere accolto, facendo obbligo all'Amministrazione di riprovvedere, all'uopo compulsando nuovamente il Comitato di Verifica, il quale dovrà approfondire la questione della possibile incidenza causale, nell'insorgenza della patologia, dell'esposizione del ricorrente a radiazioni ionizzanti e all'uranio impoverito, tenendo conto delle osservazioni svolte e delle citazioni contenute nella relazione tecnica
10 che il ricorrente ha versato in atti ed assumendo, inoltre, più puntuali informazioni sulle modalità̀ di svolgimento del servizio nel periodo di permanenza dell'interessato all'estero, nonché sulle protezioni dallo stesso impiegate nell'operare, in ipotesi, in aree contaminate, rendendo su tali punti adeguata motivazione”.
Successivamente, in data 8.10.2019, il Comitato di Verifica delle
Cause di Servizio riconosceva la patologia sofferta dal CP_2
come dipendente da causa di servizio siccome dovuta all'esposizione a campi elettromagnetici a radiofrequenza in occasione delle missioni all'estero, rilevando quanto segue: “CONSIDERATO: - che il dipendente, in servizio dal 2001, ha partecipato ad attività operative, esercitazioni alpine, sia invernali che estive, marce, pattuglie zavorrate, missioni fuoriarea (in particolare in Afghanistan dal
19/12/2009 al 08/10/2011 e dal 24/03/2010 al 08/10/2010) in qualità di C/TE della scorta, con giubbotto antiproiettili ed armamento individuale;
- che il dipendente, nell'espletamento delle predette attività d'istituto, è stato esposto a campi elettromagnetici a radiofrequenza e pertanto iscritto nel relativo registro;
- che, preso atto della documentazione integrativa prodotta a corredo dell'istanza di riesame, l'infermità "ESITI DI INTERVENTO DI
ORCHIFUNICOLECTMIA DX PERSEMINOMA CLASSICO IN
ATTO SENZA SEGNI DI RIPETIVITIVITA' E SECONDARISMI"
PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, in quanto, nel caso di specie, gli invocati eventi del servizio prestato, così come evidenziati nelle osservazioni dell'interessato, si appalesano tali da essere considerati come fattori concausali
11 efficienti e determinanti sull'insorgenza o quantomeno sull'aggravamento dell'affezione di cui trattasi;
- che, preso atto del giudizio di correlazione espresso dalla CMO di Messina nel precitato
P.V. n. ME119000137 del 27/08/2019, l'infermità "DISTURBO
DEPRESSIVO RICORRENTE Controparte_6
FARMACOLOGICO" PUO' RICONOSCERSI
[...]
DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO IN VIA DERIVATA PER
INTERDIPENDENZA con l'infermità "ESITI DI INTERVENTO DI
IN Controparte_7
ATTO SENZA SEGNI DI RIPETIVITIVITA' , in CP_8
quanto dalla relazione trasmessa dall'Amministrazione e dalla documentazione in atti è dato ravvisare … una correlazione etiopatogenetica tra la nuova infermità, denunciata dal richiedente e riscontrata dalla Commissione Medica, e la precedente già riconosciuta SI dipendente da fatti di servizio nella presente adunanza”.
Non è pertanto dubitabile, contrariamente a quanto affermato dalla difesa erariale, la sussistenza del nesso causale tra l'esposizione a campi elettromagnetici a radiofrequenza, secondo le modalità indicate dall'interessato, e la patologia sofferta dal militare, siccome riconosciuto dallo stesso CVCS.
3.1 Si appalesa altresì infondato il rilievo secondo cui l'odierno appellato non avrebbe allegato alcunché in ordine a specifiche condizioni di svolgimento dell'attività da cui desumere particolari situazioni di gravosità e pericolosità esulanti dai compiti normalmente riconducibili alle mansioni affidate.
12 L'amministrazione appellante, piuttosto, come correttamente evidenziato dal primo giudice, non ha specificamente contestato che il , durante le missioni all'estero con incarico di CP_2
Comandante del Close Protection Team del Comandante del PRT, sia stato impiegato su uno jammer improvvisato, ricavato da un normale fuoristrada, allestito senza adeguati protezioni e cablaggi.
L'assunto dell'appellato in ordine ai mezzi utilizzati nello svolgimento del servizio all'estero risulta inoltre confermato dalla documentazione in atti (v. nota a firma del comandante del reggimento, col. in data 25 luglio 2018), da cui emerge che Per_1
“- i mezzi normalmente in uso erano gli IVECO- VTLM “Lince” e i
. Di entrambi i veicoli non c'è documentazione agli Parte_2
atti che possa fornire indicazioni sul grado di protezione degli stessi;
-entrambi i veicoli citati erano dotati di apparati radiotrasmittenti e disturbatori (c.d. “jammer”), le cui specifiche tecniche, nel caso di impiego su automezzi della non sono note a questo Pt_2
Comando”.
È assente, pertanto, ogni prova - a carico dell'amministrazione datoriale - in ordine all'avvenuta adozione di misure idonee alla prevenzione del rischio di insorgenza della malattia connesso all'esposizione a campi elettromagnetici a radiofrequenza e alle specifiche modalità di servizio, elementi già valorizzati dal CVCS e ritenuti “tali da essere considerati come fattori concausali efficienti
e determinanti sull'insorgenza o quantomeno sull'aggravamento dell'affezione di cui trattasi”.
Come già correttamente evidenziato dal primo giudice,
13 l'amministrazione - si ribadisce - non ha contestato “che i mezzi in uso al ricorrente fossero privi di protezioni e schermature e fossero assemblati sì come in ricorso dettagliatamente descritto”. Sicché,
“Alla stregua della su citata esegesi si tratta di condizioni di assenza di condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro, in violazione degli obblighi di protezione che non v'è ragione di ritenere inesigibili a tutela della salute dei militari in servizio (trattandosi essenzialmente di fornire mezzi adeguati), che hanno determinato una palese anomalia delle condizioni di lavoro, ossia “condizioni ambientali ed operative "particolari” ai fini della normativa di interesse”.
L'appellato, invero, è stato impiegato su un mezzo che doveva replicare un convoglio jammer militare senza prova che vi fossero stati cablaggi e che vi fosse protezione, e tali modalità di servizio, come correttamente evidenziato anche dalla difesa del , CP_2
costituiscono elementi di eccezionalità, con conseguente esposizione a un maggior rischio rispetto a quello ordinario: “normale sarebbe stato far espletare al le proprie mansioni su uno Jammer CP_2
di ordinanza delle Forze Armate, collaudato, schermato e con turni di lavoro che, comunque, consentissero tempi congrui per la decontaminazione tra una presa di servizio e l'altra”.
4. È viceversa fondato il secondo motivo di gravame, dovendo darsi atto della genericità, sul punto, della sentenza impugnata, che nulla ha statuito in ordine alla decorrenza dei benefici assistenziali spettanti al ricorrente in conseguenza del riconoscimento dello status di vittima del dovere, decorrenza che non può che ancorarsi alla data di proposizione della domanda amministrativa.
14 5. Anche le spese processuali del presente grado, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa (indeterminabile, complessità bassa) e dell'attività difensiva svolta e da distrarsi ex art. 93 cpc, vanno poste a carico del appellante, in ragione della CP_3
sostanziale soccombenza dell'amministrazione. Rimane ferma la statuizione in ordine alla liquidazione delle spese processuali del giudizio di primo grado, come liquidate dal Tribunale (cfr., ex multis¸Cass. 27606/2019).
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, dichiara il diritto di ai benefici assistenziali conseguenti al Controparte_2
riconoscimento dello status di vittima del dovere a far tempo dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese processuali del presente grado, che liquida in € 5.000,00, oltre rimborso spese generali (15%) CPA e IVA, da distrarsi ex art. 93 cpc.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione
Lavoro, all'esito dell'udienza del 13 novembre 2025.
La Presidente est.
Dott.ssa RA TE
15