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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/10/2025, n. 1758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1758 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____________ ___________
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Silvia Romagnoli Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Teresa Caruso Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 2022 del ruolo generale dell'anno 2020
promossa da:
), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. BRACCI FRANCESCO ( ), elettivamente domiciliata presso lo C.F._1
Studio del difensore in VIALE NEGRELLI 1 CESENATICO;
APPELLANTE
contro
( ) già Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 con il patrocinio degli Avv.ti FERRAGUTO ANTONIO ( ) e CIPOLLA C.F._2
CI ( ), con domicilio eletto presso lo Studio dei difensori in VIA C.F._3
FARINI 9 BOLOGNA;
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
1 in punto a: appello avverso la sentenza n. 402 del 27.05.2020 del Tribunale di Parma
oggetto: Bancari
CONCLUSIONI
Parte appellante: rigettare l'appello incidentale dell'appellata in quanto infondato in fatto e in diritto;
accertata e dichiarata la nullità parziale come in narrativa delle clausole del contratto per cui è causa così come applicate, ovverosia il contratto di conto corrente n. 5483/2 ed in particolare per la violazione degli artt. 1283 c.c., 1284 c.c., 1346 c.c., 1418 c.c, stipulati tra l'attrice e la
[...]
nei punti in cui prevede anatocismo sugli interessi passivi e commissione Controparte_3 massimo scoperto non pattuita e comunque nulla per mancanza di causa, dichiarare la convenuta
, in persona del legale rappresentante pro tempore tenuta alla restituzione Controparte_4 della somma di € 71.511,86 o di quella diversa somma maggiore o minore che risulterà accertata in corso di causa a seguito di Ctu, se disposta e per l'effetto, condannare la convenuta stessa in persona del legale rappresentante pro tempore alla restituzione della somma di € 71.511,86 o di quella diversa somma maggiore o minore che risulterà accertata in corso di causa a seguito di Ctu, se disposta. Con vittoria di spese e compensi di lite, anche di primo grado. In via istruttoria: 1) Nell'ipotesi in cui controparte non voglia riconoscere gli esiti della Ctp prodotta, si chiede, sin d'ora l'ammissione di Ctu tecnico contabile, atta a determinare precisamente l'entità della somma dovuta dalla convenuta a seguito delle nullità lamentate, pronunciandosi così sulla congruità della Ctp stessa.
Parte appellata: Respingere l'Appello proposto da Parte_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;
In via
[...] di appello incidentale, riformare la sentenza n. 402/2020 pronunciata dal Tribunale di Parma Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Elena Pisto, mai notificata, pubblicata in data 27 maggio 2020, nella parte in cui il Giudice adito “accerta la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi e della clausola che prevede la commissione di massimo scoperto, rispettivamente pattuite nei contratti di cui documenti 1) e 2) di parte attrice” e “compensa integralmente le spese di lite”, per i motivi tutti esposti in narrativa;
Per l'effetto, condannare
in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 402/2020 pronunciata, ex art. 281 sexies cpc, all'esito dell'udienza del 27.05.2020 il
Tribunale di Parma accoglieva la domanda di nullità delle clausole di capitalizzazione degli interessi e della CMS pattuite nei contratti di conto corrente nn. 5483/2 e 6872/8 proposta da
[...]
[...] . nei confronti di già Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
respingeva la domanda di ripetizione in quanto prescritta;
spese compensate.
[...]
Nello specifico il Tribunale osservava che “nei contratti di conto corrente prodotti dall'attrice sub. docc. 1 e 2, si legge (in entrambi): 'criteri di capitalizzazione: trimestrale per numeri debitori (fine marzo, giugno, settembre e dicembre); annuale per numeri creditori (fine dicembre)” nonché
“commissione trimestrale di massimo scoperto: max 0,50%'. In merito ai criteri di capitalizzazione,
a partire dal 1999 è ormai pacifico l'orientamento giurisprudenziale che afferma, nel periodo anteriore all'entrata in vigore della relativa delibera CICR, la illegittimità dell'anatocismo applicato al di fuori dell'ambito dell'art.1283 c.c.. (…) Nel caso di specie deve pertanto dichiararsi la nullità della clausola soprarichiamata che prevede in entrambi i contratti la capitalizzazione degli interessi
(considerato inoltre che, non essendo prevista pari periodicità, la stessa neppure sarebbe stata conforme alla normativa vigente post delibera CICR). Parimenti deve dirsi per la CMS. In particolare, la CMS risulta nulla per indeterminatezza giacché non viene indicata la base per il calcolo della medesima (ad es. sul picco di scopertura, sulla media del trimestre, sul massimo utilizzo del fido nel trimestre o altro), quindi non contenendo la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla. (…) Ciononostante, deve però accogliersi l'eccezione sollevata da parte convenuta con riferimento alla intervenuta prescrizione. Si evidenzia quindi che, innanzitutto, non risulta alcuna tempestiva contestazione circa l'allegazione di parte convenuta inerente la trasformazione in data 06.10.2003 del saldo del conto 5483 in creditore, che deve quindi darsi per pacifica. In ogni caso, dal doc. 1 prodotto dalla convenuta nella comparsa di risposta e sottoscritto dalla stessa attrice, che mai l'ha espressamente disconosciuto si evince detta trasformazione in data
6.10.2003 a seguito di richiesta da parte della stessa cliente di concessione di conto corrente di corrispondenza senza fido. Posta quindi la palese natura solutoria di detta rimessa, e pertanto la individuazione di detta data come dies a quo per il calcolo della prescrizione di quanto eventualmente indebitamente versato in precedenza (cfr. S.U., 2 dicembre 2010, n. 24418), si evidenzia che secondo la giurisprudenza più recente in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte. (Sez. U -, Sentenza n.
15895 del 13/06/2019, Rv. 654580 - 01); spettando quindi all'attore fornire la prova contraria. Si evidenzia inoltre che, posta la limitazione delle doglianze dell'attrice al periodo sino al 01.07.2000, come risultante dagli scritti difensivi e dalla stessa relazione peritale in atti (doc. 4 attrice), per il
3 periodo successivo al 02.04.2004 (infra decennio rispetto all'invito alla mediazione) con riferimento al conto ancora in corso al tempo (ndr. 5483) non risulta agli atti alcuna documentazione contabile, con conseguente impossibilità di espletamento di alcuna CTU (si evidenzia inoltre che è lo stesso perito di parte ad ammettere a pag. 2 della sua relazione di aver richiesto alla banca la documentazione contabile con esclusivo riferimento al periodo sino al 30.06.2000). Con riferimento invece al conto n. 6872, dal documento 3 prodotto da parte convenuta con la prima memoria lo stesso risulta essere stato estinto in data 8 ottobre 2003. Inoltre, si evidenzia che parte attrice si è limitata
a negare solo genericamente la chiusura dei conti nelle date indicate dalla convenuta, vieppiù considerata la giurisprudenza poc'anzi citata in merito di onere della prova della natura ripristinatoria delle rimesse, risultando inoltre inverosimile che la stessa, in quanto titolare dei conti, non fosse a conoscenza della loro chiusura. Risultano pertanto trascorsi oltre dieci anni dal 6 e dal
8.10.2003 all'invito alla mediazione del 01.04.2014 (doc. 4 parte attrice); per il periodo successivo, con riferimento al conto 5483, valgono le considerazioni precedentemente svolte. Per tutto quanto sopra, la CTU è risultata ultronea.”
Proponeva appello censurando la sentenza 1) per Parte_1 aver il primo giudice erroneamente accolto l'eccezione di prescrizione anche per il conto corrente n.
5483 chiuso solo il 20.05.2010 ed in attivo fino al 06.10.2003; 2) per aver male applicato il principio di non contestazione, atteso che non era contestata la circostanza che il conto n. 5483 fosse stato
“trasformato” portandolo in attivo e senza fido dal 6.10.2003, ma non doveva ritenersi pacifica la diversa circostanza che ciò fosse stato ottenuto mediante una rimessa solutoria, perché invece la rimessa era ripristinatoria in quanto l'esposizione eliminata era comunque intra-fido; 3) per aver erroneamente omesso di ammettere la CTU richiesta sin dal primo grado, attraverso la quale sarebbe emersa l'assenza di rimesse solutorie.
Concludeva come in epigrafe
Si costituiva contestando il fondamento dell'appello di cui chiedeva Controparte_2 il rigetto con vittoria di spese e proponeva a sua volta appello incidentale.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 29.10.2024 sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 24/09/2024
_____________ ____ _______________
Tutti e tre i motivi di gravame, che stante la stretta connessione fra di essi possono essere esaminati congiuntamente vanno respinti.
Il punto di fatto da cui parte l'appellante (e che peraltro è circostanza pacifica e documentalmente
4 provata dal doc. 1) è che il conto n. 5483 era assistito da un'apertura di credito di Lire 750.000.000 fino a revoca.
Tuttavia, l'errore in cui incorre l'appellante è quello di considerare detta circostanza la prova che non esistessero rimesse solutorie sul conto corrente in esame e di conseguenza che non vi fossero rimesse prescritte e che dunque fosse irrilevante l'aver “trasformato” il conto portandolo in attivo e senza fido dal 6.10.2003.
In realtà, dall'esame della documentazione prodotta in primo grado dallo stesso correntista emerge l'esatto contrario.
Infatti, al momento in cui fu concesso l'affidamento, ovvero il 20.02.1998 il saldo del conto corrente esponeva già una saldo negativo superiore al fido ed è così rimasto per tutti i trimestri successivi, salvo il primo al 30.03.1998. Un esempio per tutti: il 30.06.2000 il saldo in dare era di Lire
862.947.107, dunque decisamente ultra-fido.
Di conseguenza, quando la afferma nelle sue difese che c'erano state nel corso del rapporto Pt_3 rimesse solutorie per le quali era già maturata la prescrizione, sostiene esattamente quello che emerge dalla documentazione prodotta dall' . Parte_1
E a quest'ultima, in quanto attrice, sarebbe spettato, stante l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, dare prova che alcune di dette rimesse erano invece ripristinatorie, illegittime e non ancora prescritte (fermi gli addebiti solutori che, per quanto illegittimi erano ormai prescritti), così da poter validamente pretendere di vedersi riconoscere in ripetizione la somma versata indebitamente.
Detta prova è mancata e condivisibilmente il primo giudice ha respinto la domanda di ripetizione.
Ciò chiarito in punto di fatto, occorre aggiungere che le parti hanno pacificamente concordato sul fatto che dal 6.10.2003 il conto non è stato più affidato, ma neanche ha più registrato poste passive.
Dunque, va disatteso l'assunto dell'appellante riguardo all'irrilevanza di detto evento, atteso che è proprio questa la data che segna il discrimine fra la probabile esistenza di addebiti illegittimi e non ancora prescritti e l'assenza di essi, atteso che per il periodo successivo al 6.10.2003 non essendovi Cont stati più addebiti di interessi passivi, né di , l'indebita applicazione di poste non dovute non poteva essersi più verificata.
Alla luce di quanto sopra l'appello va respinto.
In merito alla prima censura mossa dalla banca alla sentenza di primo grado, ne va rilevata l'assoluta assenza di inferenza, riguardando le deduzioni ed argomentazioni esposte dalla banca il periodo post delibera CICR del 9.2.2000, quando invece sia l' che il primo giudice si sono Parte_1
5 occupati esclusivamente del periodo precedente detta delibera. Di talché la sentenza va confermata sul punto.
Con il secondo motivo l'appellante incidentale si duole perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto nulle le clausole dei due contratti di conto corrente oggetto di causa che prevedevano la CMS stabilendone solo la sua misura percentuale senza specificarne i criteri di applicazione ed in particolare la base di calcolo. Anche in questo caso, le argomentazioni portate dalla a conforto Pt_3 della sua richiesta di riforma della sentenza non pare colgano nel segno. La banca si limita a sostenere infatti che le clausole risultano stipulate per iscritto, ma nulla deduce in merito agli elementi mancanti, ovvero la base di calcolo “sul picco di scopertura, sulla media del trimestre, sul massimo utilizzo del fido nel trimestre o altro” che il tribunale ha evidenziato per dichiararle indeterminate e quindi nulle.
Le esposte considerazioni portano al rigetto sia dell'appello principale che di quello incidentale ed a compensare le spese anche per questo grado, vista la reciproca soccombenza.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico sia dell'appellante che dell'appellante incidentale ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo: respinge sia l'appello proposto da . Parte_1 che l'appello incidentale proposto da già Controparte_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 402/2020 del Tribunale di Parma
[...]
compensa fra le parti le spese del grado.
dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico sia dell'appellante che dell'appellante incidentale il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 15 aprile 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Romagnoli
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____________ ___________
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Silvia Romagnoli Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Teresa Caruso Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 2022 del ruolo generale dell'anno 2020
promossa da:
), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. BRACCI FRANCESCO ( ), elettivamente domiciliata presso lo C.F._1
Studio del difensore in VIALE NEGRELLI 1 CESENATICO;
APPELLANTE
contro
( ) già Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 con il patrocinio degli Avv.ti FERRAGUTO ANTONIO ( ) e CIPOLLA C.F._2
CI ( ), con domicilio eletto presso lo Studio dei difensori in VIA C.F._3
FARINI 9 BOLOGNA;
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
1 in punto a: appello avverso la sentenza n. 402 del 27.05.2020 del Tribunale di Parma
oggetto: Bancari
CONCLUSIONI
Parte appellante: rigettare l'appello incidentale dell'appellata in quanto infondato in fatto e in diritto;
accertata e dichiarata la nullità parziale come in narrativa delle clausole del contratto per cui è causa così come applicate, ovverosia il contratto di conto corrente n. 5483/2 ed in particolare per la violazione degli artt. 1283 c.c., 1284 c.c., 1346 c.c., 1418 c.c, stipulati tra l'attrice e la
[...]
nei punti in cui prevede anatocismo sugli interessi passivi e commissione Controparte_3 massimo scoperto non pattuita e comunque nulla per mancanza di causa, dichiarare la convenuta
, in persona del legale rappresentante pro tempore tenuta alla restituzione Controparte_4 della somma di € 71.511,86 o di quella diversa somma maggiore o minore che risulterà accertata in corso di causa a seguito di Ctu, se disposta e per l'effetto, condannare la convenuta stessa in persona del legale rappresentante pro tempore alla restituzione della somma di € 71.511,86 o di quella diversa somma maggiore o minore che risulterà accertata in corso di causa a seguito di Ctu, se disposta. Con vittoria di spese e compensi di lite, anche di primo grado. In via istruttoria: 1) Nell'ipotesi in cui controparte non voglia riconoscere gli esiti della Ctp prodotta, si chiede, sin d'ora l'ammissione di Ctu tecnico contabile, atta a determinare precisamente l'entità della somma dovuta dalla convenuta a seguito delle nullità lamentate, pronunciandosi così sulla congruità della Ctp stessa.
Parte appellata: Respingere l'Appello proposto da Parte_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;
In via
[...] di appello incidentale, riformare la sentenza n. 402/2020 pronunciata dal Tribunale di Parma Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Elena Pisto, mai notificata, pubblicata in data 27 maggio 2020, nella parte in cui il Giudice adito “accerta la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi e della clausola che prevede la commissione di massimo scoperto, rispettivamente pattuite nei contratti di cui documenti 1) e 2) di parte attrice” e “compensa integralmente le spese di lite”, per i motivi tutti esposti in narrativa;
Per l'effetto, condannare
in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 402/2020 pronunciata, ex art. 281 sexies cpc, all'esito dell'udienza del 27.05.2020 il
Tribunale di Parma accoglieva la domanda di nullità delle clausole di capitalizzazione degli interessi e della CMS pattuite nei contratti di conto corrente nn. 5483/2 e 6872/8 proposta da
[...]
[...] . nei confronti di già Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
respingeva la domanda di ripetizione in quanto prescritta;
spese compensate.
[...]
Nello specifico il Tribunale osservava che “nei contratti di conto corrente prodotti dall'attrice sub. docc. 1 e 2, si legge (in entrambi): 'criteri di capitalizzazione: trimestrale per numeri debitori (fine marzo, giugno, settembre e dicembre); annuale per numeri creditori (fine dicembre)” nonché
“commissione trimestrale di massimo scoperto: max 0,50%'. In merito ai criteri di capitalizzazione,
a partire dal 1999 è ormai pacifico l'orientamento giurisprudenziale che afferma, nel periodo anteriore all'entrata in vigore della relativa delibera CICR, la illegittimità dell'anatocismo applicato al di fuori dell'ambito dell'art.1283 c.c.. (…) Nel caso di specie deve pertanto dichiararsi la nullità della clausola soprarichiamata che prevede in entrambi i contratti la capitalizzazione degli interessi
(considerato inoltre che, non essendo prevista pari periodicità, la stessa neppure sarebbe stata conforme alla normativa vigente post delibera CICR). Parimenti deve dirsi per la CMS. In particolare, la CMS risulta nulla per indeterminatezza giacché non viene indicata la base per il calcolo della medesima (ad es. sul picco di scopertura, sulla media del trimestre, sul massimo utilizzo del fido nel trimestre o altro), quindi non contenendo la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla. (…) Ciononostante, deve però accogliersi l'eccezione sollevata da parte convenuta con riferimento alla intervenuta prescrizione. Si evidenzia quindi che, innanzitutto, non risulta alcuna tempestiva contestazione circa l'allegazione di parte convenuta inerente la trasformazione in data 06.10.2003 del saldo del conto 5483 in creditore, che deve quindi darsi per pacifica. In ogni caso, dal doc. 1 prodotto dalla convenuta nella comparsa di risposta e sottoscritto dalla stessa attrice, che mai l'ha espressamente disconosciuto si evince detta trasformazione in data
6.10.2003 a seguito di richiesta da parte della stessa cliente di concessione di conto corrente di corrispondenza senza fido. Posta quindi la palese natura solutoria di detta rimessa, e pertanto la individuazione di detta data come dies a quo per il calcolo della prescrizione di quanto eventualmente indebitamente versato in precedenza (cfr. S.U., 2 dicembre 2010, n. 24418), si evidenzia che secondo la giurisprudenza più recente in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte. (Sez. U -, Sentenza n.
15895 del 13/06/2019, Rv. 654580 - 01); spettando quindi all'attore fornire la prova contraria. Si evidenzia inoltre che, posta la limitazione delle doglianze dell'attrice al periodo sino al 01.07.2000, come risultante dagli scritti difensivi e dalla stessa relazione peritale in atti (doc. 4 attrice), per il
3 periodo successivo al 02.04.2004 (infra decennio rispetto all'invito alla mediazione) con riferimento al conto ancora in corso al tempo (ndr. 5483) non risulta agli atti alcuna documentazione contabile, con conseguente impossibilità di espletamento di alcuna CTU (si evidenzia inoltre che è lo stesso perito di parte ad ammettere a pag. 2 della sua relazione di aver richiesto alla banca la documentazione contabile con esclusivo riferimento al periodo sino al 30.06.2000). Con riferimento invece al conto n. 6872, dal documento 3 prodotto da parte convenuta con la prima memoria lo stesso risulta essere stato estinto in data 8 ottobre 2003. Inoltre, si evidenzia che parte attrice si è limitata
a negare solo genericamente la chiusura dei conti nelle date indicate dalla convenuta, vieppiù considerata la giurisprudenza poc'anzi citata in merito di onere della prova della natura ripristinatoria delle rimesse, risultando inoltre inverosimile che la stessa, in quanto titolare dei conti, non fosse a conoscenza della loro chiusura. Risultano pertanto trascorsi oltre dieci anni dal 6 e dal
8.10.2003 all'invito alla mediazione del 01.04.2014 (doc. 4 parte attrice); per il periodo successivo, con riferimento al conto 5483, valgono le considerazioni precedentemente svolte. Per tutto quanto sopra, la CTU è risultata ultronea.”
Proponeva appello censurando la sentenza 1) per Parte_1 aver il primo giudice erroneamente accolto l'eccezione di prescrizione anche per il conto corrente n.
5483 chiuso solo il 20.05.2010 ed in attivo fino al 06.10.2003; 2) per aver male applicato il principio di non contestazione, atteso che non era contestata la circostanza che il conto n. 5483 fosse stato
“trasformato” portandolo in attivo e senza fido dal 6.10.2003, ma non doveva ritenersi pacifica la diversa circostanza che ciò fosse stato ottenuto mediante una rimessa solutoria, perché invece la rimessa era ripristinatoria in quanto l'esposizione eliminata era comunque intra-fido; 3) per aver erroneamente omesso di ammettere la CTU richiesta sin dal primo grado, attraverso la quale sarebbe emersa l'assenza di rimesse solutorie.
Concludeva come in epigrafe
Si costituiva contestando il fondamento dell'appello di cui chiedeva Controparte_2 il rigetto con vittoria di spese e proponeva a sua volta appello incidentale.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 29.10.2024 sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 24/09/2024
_____________ ____ _______________
Tutti e tre i motivi di gravame, che stante la stretta connessione fra di essi possono essere esaminati congiuntamente vanno respinti.
Il punto di fatto da cui parte l'appellante (e che peraltro è circostanza pacifica e documentalmente
4 provata dal doc. 1) è che il conto n. 5483 era assistito da un'apertura di credito di Lire 750.000.000 fino a revoca.
Tuttavia, l'errore in cui incorre l'appellante è quello di considerare detta circostanza la prova che non esistessero rimesse solutorie sul conto corrente in esame e di conseguenza che non vi fossero rimesse prescritte e che dunque fosse irrilevante l'aver “trasformato” il conto portandolo in attivo e senza fido dal 6.10.2003.
In realtà, dall'esame della documentazione prodotta in primo grado dallo stesso correntista emerge l'esatto contrario.
Infatti, al momento in cui fu concesso l'affidamento, ovvero il 20.02.1998 il saldo del conto corrente esponeva già una saldo negativo superiore al fido ed è così rimasto per tutti i trimestri successivi, salvo il primo al 30.03.1998. Un esempio per tutti: il 30.06.2000 il saldo in dare era di Lire
862.947.107, dunque decisamente ultra-fido.
Di conseguenza, quando la afferma nelle sue difese che c'erano state nel corso del rapporto Pt_3 rimesse solutorie per le quali era già maturata la prescrizione, sostiene esattamente quello che emerge dalla documentazione prodotta dall' . Parte_1
E a quest'ultima, in quanto attrice, sarebbe spettato, stante l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, dare prova che alcune di dette rimesse erano invece ripristinatorie, illegittime e non ancora prescritte (fermi gli addebiti solutori che, per quanto illegittimi erano ormai prescritti), così da poter validamente pretendere di vedersi riconoscere in ripetizione la somma versata indebitamente.
Detta prova è mancata e condivisibilmente il primo giudice ha respinto la domanda di ripetizione.
Ciò chiarito in punto di fatto, occorre aggiungere che le parti hanno pacificamente concordato sul fatto che dal 6.10.2003 il conto non è stato più affidato, ma neanche ha più registrato poste passive.
Dunque, va disatteso l'assunto dell'appellante riguardo all'irrilevanza di detto evento, atteso che è proprio questa la data che segna il discrimine fra la probabile esistenza di addebiti illegittimi e non ancora prescritti e l'assenza di essi, atteso che per il periodo successivo al 6.10.2003 non essendovi Cont stati più addebiti di interessi passivi, né di , l'indebita applicazione di poste non dovute non poteva essersi più verificata.
Alla luce di quanto sopra l'appello va respinto.
In merito alla prima censura mossa dalla banca alla sentenza di primo grado, ne va rilevata l'assoluta assenza di inferenza, riguardando le deduzioni ed argomentazioni esposte dalla banca il periodo post delibera CICR del 9.2.2000, quando invece sia l' che il primo giudice si sono Parte_1
5 occupati esclusivamente del periodo precedente detta delibera. Di talché la sentenza va confermata sul punto.
Con il secondo motivo l'appellante incidentale si duole perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto nulle le clausole dei due contratti di conto corrente oggetto di causa che prevedevano la CMS stabilendone solo la sua misura percentuale senza specificarne i criteri di applicazione ed in particolare la base di calcolo. Anche in questo caso, le argomentazioni portate dalla a conforto Pt_3 della sua richiesta di riforma della sentenza non pare colgano nel segno. La banca si limita a sostenere infatti che le clausole risultano stipulate per iscritto, ma nulla deduce in merito agli elementi mancanti, ovvero la base di calcolo “sul picco di scopertura, sulla media del trimestre, sul massimo utilizzo del fido nel trimestre o altro” che il tribunale ha evidenziato per dichiararle indeterminate e quindi nulle.
Le esposte considerazioni portano al rigetto sia dell'appello principale che di quello incidentale ed a compensare le spese anche per questo grado, vista la reciproca soccombenza.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico sia dell'appellante che dell'appellante incidentale ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo: respinge sia l'appello proposto da . Parte_1 che l'appello incidentale proposto da già Controparte_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 402/2020 del Tribunale di Parma
[...]
compensa fra le parti le spese del grado.
dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico sia dell'appellante che dell'appellante incidentale il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 15 aprile 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Romagnoli
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
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