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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4205/2023 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1 Per_1
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Patti presso lo studio dell'avv.
[...] C.F._2
Rosa Ventura che la rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. , con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Fazio del ruolo professionale per procura in atti,
resistente
oggetto: indennità di accompagnamento – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 17 giugno 2022 , lamentando l'ingiusto rigetto della Persona_1
domanda presentata in via amministrativa, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'indennità di accompagnamento (n.
3261/2022 r.g.), ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.. Nella resistenza dell'Istituto veniva disposta ed espletata c.t.u. che escludeva il suddetto requisito. Parte ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, il 28 luglio 2023, proponeva ricorso per insistere nel riconoscimento del dedotto requisito e nella condanna dell' al pagamento dell'indennità. In data CP_2
6 aprile 2024 in conseguenza del decesso della ricorrente si costituiva in prosecuzione l'erede
[...]
. Parte_1
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 9 gennaio 2025 dal deposito telematico di note CP_1
scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza. 2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n. 30926/2022).
Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della L. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi «extrasanitari» (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire) e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n. 31164/2022).
3.- Nel merito non vi è ragione per disattendere le conclusioni persuasivamente motivate del consulente nominato nell'ambito dell'a.t.p..
Invero, i motivi di opposizione consistono sostanzialmente in una diversa valutazione delle certificazioni sanitarie già prodotte e da questi analiticamente esaminate.
Per_ Il dr. ha, infatti, rilevato che il de cuius era affetto da “• SINDROME ALGICO-
DISFUNZIONALE da SPONDILOSI, OSTEOPOROSI e e Controparte_3 [...]
e COXARTROSI e VASCULOPATIA CEREBRALE CP_4 CP_5 CP_6
CRONICA con DECADIMENTO e DEFICIT MNESICO e ATTENTIVO e complicate da CP_7
STATO ANSIOSO con SCALE ADL/IADL/MMSE CORRELABILI A COMPROMESSA AUTONOMIA
PERSONALE a NOTEVOLE INCIDENZA ORGANO DISFUNZIONALE x analogia codice 1007: e valutazione del 95% • CARDIOPATIA IPERTESIVA IIa CLASSE NYHA per analogia codice 6442 e valutazione del 41%.”.
In particolare ha precisato che “… Un gruppo d'infermità a carattere permanente è rappresentato dalla patologia della sfera vascolare E come la patologia cardiologica ischemica, dall'ipertensione arteriosa, queste sono delle affezioni che hanno come conseguenza : svariati meccanismi fisiopatologici che esitano , come momento essenziale in un danno vascolare che comporta una riduzione critica dell'autonomia della perizianda ed in presenza di vari fattori di rischio cardiovascolare comportano un quadro invalidante importante e giornalmente necessita di opportuna terapia medica.
Ulteriore gruppo d'infermità a carattere permanente , a mio avviso le più importanti , è rappresentato dalle patologie a sede osteoarticolare ove si è andato a strutturare un QUADRO
ALGICO DISFUNZIONALE che viene trattato giornalmente con terapia medica e nel tempo ha comportato specialmente alla colonna, alle ginocchia, ed agli arti superiori un processo involutivo con rilievi di contrattura, algie e limitazione funzionale , che nelle prevedibili crisi, possono essere SOLO attenuate da opportuna terapia medica / fisica . Ulteriore gruppo d'infermità a carattere permanente è rappresentato da affezioni della sfera vascolare che hanno prodotto nel tempo gravi e irreversibili danni portando il soggetto ad un precario stato di salute con notevoli disturbi cognitivo comportamentali con notevole deficit di forza e disturbi che presuppongono ad una alterazione ormai irreversibile delle vie nervose centrali e periferiche necessarie per il coordinamento fra le varie strutture incidendo in modo significativo sulla situazione organo disfunzionale. Il quadro sia neurologico, sia psichico, sia comportamentale è andato sempre più degenerando e nell'ultimo periodo portando ad un declino di un già basso livello di funzione (sia fisico – motoria , sia psichico , sia morale) .
Associati a questi, la presenza di fenomeni ansioso – depressivi (tristezza , pessimismo) caratterizzati da alterazioni del tono dell'umore con modificazioni comportamentali , somatiche , e neuroendocrine portano ad una riduzione complessiva del profilo di vita quotidiano del soggetto e giornalmente necessita di opportuna terapia medica .”.
Ha concluso affermando che “… il complesso delle infermità riscontrate nel ricorrente, sono abbastanza significative … IN ATTO conducono ad una riduzione della capacità lavorativa del 100%
(CENTOPERCENTO) sul totale.” dalla data di presentazione della domanda amministrativa ma non sussistono le condizioni sanitarie legittimanti la concessione dell'indennità di accompagnamento, essendo la in grado di svolgere autonomamente le comuni attività della vita quotidiana e di Per_1
deambulare senza l'aiuto di terzi.
L'accertamento effettuato dal CTU, persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
In mancanza di nuove certificazioni (è stato depositato in data 30 ottobre 2024 solo un generico certificato necroscopico del 10 maggio 2024 che indica le cause del decesso in ascesso addominale, shock settico e adinamia cardiocircolatoria) non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass m. 5277/2006 e n. 23413/2011).
La domanda va conseguentemente respinta.
4.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Restano quindi a definitivo carico dell' le spese della c.t.u., liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese del giudizio.
Messina, 10.1.2025
Il Giudice del lavoro Valeria Totaro