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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 86/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DRAGO TIZIANA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1579/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Melito Di Porto Salvo - Via Delle Rimembranze 89063 Melito Di Porto Salvo RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000060609 TARI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000060609 TARI 2016 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000060609 TARI 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000060609 TARI 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000060609 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7747/2025 depositato il
30/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla Soget S.p.a. e al Comune di Melito Porto Salvo, Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo in epigrafe indicato emesso in relazione ad avviso di accertamento per TARI anni 2015, 2016 e 2017.
A sostegno del ricorso ha eccepito l'omessa notifica della cartella, la illegittimità della pretesa in quanto relativa ad immobile di cui è divenuta proprietaria solo nell'anno 2018 e comunque inutilizzato e inabitato.
Ha poi eccepito la illegittimità del fermo in quanto avente ad oggetto un bene strumentale all'attività lavorativa di medico di base;
ha infatti dedotto di avere ambulatorio in Cantù e domicilio in Mariano Comense (CO) e di necessitare del mezzo per poter recarsi presso i pazienti per le visite domiciliari una volta cessata l'attività ambulatoriale.
Si sono costituiti i resistenti chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 18.12.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi due motivi di ricorso vanno disattesi.
L'atto sotteso al preavviso di fermo è rappresentato dall'avviso di accertamento esecutivo costituente a tutti gli effetti atto impo-esattivo.
Inammissibile è poi la doglianza involgente il merito della pretesa in quanto essa avrebbe dovuto essere fatta valere attraverso la tempestiva impugnazione dell'avviso di accertamento.
Fondato è invece l'ultimo motivo.
Occorre osservare che il fermo amministrativo di beni mobili registrati costituisce un misura cautelare, disciplinata dall'art. 86 del D.P.R. n. 602 del 1973, che prevede che: "decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1 ovvero il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza".
Il contribuente, nel termine di trenta giorni dalla notifica della comunicazione di preavviso di iscrizione di fermo amministrativo, può, tuttavia, fornire all'Agente della riscossione la dimostrazione che il bene mobile registrato (ad es. autoveicolo), oggetto di futuro provvedimento di fermo, è strumentale all'attività di impresa o professionale esercitata. Il concetto di strumentalità del bene all'attività professionale o d'impresa esercitata dal contribuente non risulta specificato dal legislatore. Tuttavia, la giurisprudenza di merito sul punto, ha chiarito che un bene è da considerarsi strumentale all'attività professionale o d'impresa svolta allorquando esista uno stretto rapporto di correlazione, tra il bene ed il suo utilizzatore, nell'espletamento della sua attività lavorativa. In altre parole, il fermo amministrativo del bene mobile registrato non deve pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa del contribuente.
La dimostrazione della strumentalità del bene grava, naturalmente, sul contribuente che intende evitare l'iscrizione del fermo amministrativo. A tal fine egli dovrà produrre le prove documentali volte a dimostrare il legame tra il bene mobile sottoposto a fermo amministrativo e l'attività di impresa o professionale esercitata quali, ad esempio, la copia della fattura di acquisto del mezzo, i libri contabili, il registro dei beni ammortizzabili
(o registro degli acquisti) ove sia verificabile la presenza del veicolo quale bene ammortizzabile o già ammortizzato.
Orbene, nel caso in esame il contribuente ha documentato lo svolgimento della professione di medico con ambulatorio in Cantù e domicilio in Mariano Comense (CO), sicchè l'autovettura si appalesa necessaria anche per le visite domiciliari.
Essendo la strumentalità del mezzo emersa solo in sede processuale, va disposta la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. III – in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso;
compensa le spese. Reggio Calabria,
18.12.2025
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DRAGO TIZIANA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1579/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Melito Di Porto Salvo - Via Delle Rimembranze 89063 Melito Di Porto Salvo RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000060609 TARI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000060609 TARI 2016 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000060609 TARI 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000060609 TARI 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000060609 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7747/2025 depositato il
30/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla Soget S.p.a. e al Comune di Melito Porto Salvo, Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo in epigrafe indicato emesso in relazione ad avviso di accertamento per TARI anni 2015, 2016 e 2017.
A sostegno del ricorso ha eccepito l'omessa notifica della cartella, la illegittimità della pretesa in quanto relativa ad immobile di cui è divenuta proprietaria solo nell'anno 2018 e comunque inutilizzato e inabitato.
Ha poi eccepito la illegittimità del fermo in quanto avente ad oggetto un bene strumentale all'attività lavorativa di medico di base;
ha infatti dedotto di avere ambulatorio in Cantù e domicilio in Mariano Comense (CO) e di necessitare del mezzo per poter recarsi presso i pazienti per le visite domiciliari una volta cessata l'attività ambulatoriale.
Si sono costituiti i resistenti chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 18.12.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi due motivi di ricorso vanno disattesi.
L'atto sotteso al preavviso di fermo è rappresentato dall'avviso di accertamento esecutivo costituente a tutti gli effetti atto impo-esattivo.
Inammissibile è poi la doglianza involgente il merito della pretesa in quanto essa avrebbe dovuto essere fatta valere attraverso la tempestiva impugnazione dell'avviso di accertamento.
Fondato è invece l'ultimo motivo.
Occorre osservare che il fermo amministrativo di beni mobili registrati costituisce un misura cautelare, disciplinata dall'art. 86 del D.P.R. n. 602 del 1973, che prevede che: "decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1 ovvero il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza".
Il contribuente, nel termine di trenta giorni dalla notifica della comunicazione di preavviso di iscrizione di fermo amministrativo, può, tuttavia, fornire all'Agente della riscossione la dimostrazione che il bene mobile registrato (ad es. autoveicolo), oggetto di futuro provvedimento di fermo, è strumentale all'attività di impresa o professionale esercitata. Il concetto di strumentalità del bene all'attività professionale o d'impresa esercitata dal contribuente non risulta specificato dal legislatore. Tuttavia, la giurisprudenza di merito sul punto, ha chiarito che un bene è da considerarsi strumentale all'attività professionale o d'impresa svolta allorquando esista uno stretto rapporto di correlazione, tra il bene ed il suo utilizzatore, nell'espletamento della sua attività lavorativa. In altre parole, il fermo amministrativo del bene mobile registrato non deve pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa del contribuente.
La dimostrazione della strumentalità del bene grava, naturalmente, sul contribuente che intende evitare l'iscrizione del fermo amministrativo. A tal fine egli dovrà produrre le prove documentali volte a dimostrare il legame tra il bene mobile sottoposto a fermo amministrativo e l'attività di impresa o professionale esercitata quali, ad esempio, la copia della fattura di acquisto del mezzo, i libri contabili, il registro dei beni ammortizzabili
(o registro degli acquisti) ove sia verificabile la presenza del veicolo quale bene ammortizzabile o già ammortizzato.
Orbene, nel caso in esame il contribuente ha documentato lo svolgimento della professione di medico con ambulatorio in Cantù e domicilio in Mariano Comense (CO), sicchè l'autovettura si appalesa necessaria anche per le visite domiciliari.
Essendo la strumentalità del mezzo emersa solo in sede processuale, va disposta la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. III – in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso;
compensa le spese. Reggio Calabria,
18.12.2025