TRIB
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/07/2025, n. 6016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6016 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 27651 R.G. dell'anno 2024 TRA
rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso Parte_1 dall'Avv. Luigi Merolla ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Napoli (NA),Via Porpora n.19;
- opponente CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP Persona_1
37875/7313)
- opposto OGGETTO: indennità di accompagnamento – handicap grave FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 13.12.2024 la sig.ra dopo tempestivo Parte_1 dissenso avverso le conclusioni rese dal CTU nell'ambito del procedimento per ATP ex art 445 bis cpc, ha promosso ricorso ex comma 6 di tale norma, al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento nonché del requisito di cui all'art. 3, comma 3, L.104/92. Previa contestazione delle conclusioni della CTU ha chiesto dichiararsi il riconoscimento in suo favore dell'indennità di accompagnamento, nonché del requisito di cui all'art. 3, comma 3, L.104792, con conseguente condanna di parte resistente alla corresponsione dei ratei a far data dalla domanda amministrativa o da quella diversa stabilita nel corso del giudizio, spese vinte da distrarsi.
Costituitosi ritualmente in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso CP_1 ricorso nonché l'insussistenza dei requisiti costitutivi del diritto preteso, diversi da quello sanitario, indispensabili per il riconoscimento della prestazione pretesa ed inoltre prescrizione del diritto e dei ratei concludendo per l'inammissibilità del ricorso ed in via gradata per il rigetto. Disposta la discussione mediante trattazione scritta, esaminati gli atti, è stata acquisita ulteriore documentazione ai sensi dell'art. 149 disp.att.c.p.c. invitando il CTU a depositare relazione integrativa.All'esito , dopo il deposito di note scritte la causa è stata decisa mediante separata sentenza. Il ricorso merita parziale accoglimento. Parte ricorrente ha lamentato che il CTU dott. , avrebbe Persona_2 sottostimato, così come la Commissione medica, la severa condizione neuropsichica
1 della ricorrente, ormai compromessa come sarebbe dimostrato dall'approfondimento specialistico effettuato in data 16.7.2024, in cui è stata accertata una malattia cerebrovascolare cronica realizzante Demenza Vascolare, sovrapposta alla demenza senile. Ciò che renderebbe la ricorrente incapace di provvedere a sé stessa per quanto attiene l'igiene personale, l'alimentazione, la somministrazione delle cure necessarie. Il tutto va ad aggiungersi alle importanti limitazioni osteoarticolari già evidenziate dal Ctu, le quali impedirebbero all'istante di svolgere le più comuni operazioni quotidiane della vita in modo autonomo. L'ausiliare nominato ha accertato, con la prima relazione, che la ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti, precisamente:
-osteoartrosi diffusa (cod.7010 31-40%); -ipertensione arteriosa (cod.6441 21-30%);
-ipoacusia percettiva bilaterale (cod.4005 40%). Il CTU ha precisato che: “dalla disamina delle patologie sofferte dall'istante si mette in evidenza che queste menomazioni, pur determinando uno svantaggio sociale con difficoltà di inserimento sociale e con riduzione della sua autonomia personale correlata all'età, non necessitano di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, sia nella sfera individuale che in quella di relazione, non assumendo connotazione di gravità”. Pertanto ha concluso che il complessivo quadro patologico rende la ricorrente invalida al 75%, non essendo di gravità tale da determinare una necessità di assistenza continua e permanente per la deambulazione e/o il compimento degli atti della vita quotidiana, ed inoltre che la ricorrente presenta i requisiti per il riconoscimento della condizione di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/92. Dopo il sollecito dell'Ufficio e previa acquisizione della relazione geriatrica promanante dalla U.O. Assistenza Anziani della ASL NA 1, DS 28 del 16/7/2024, il CTU ha depositato relazione integrativa precisando che la ricorrente, alla luce della nuova documentazione medica, è affetta da: -demenza iniziale (cod.1002 61-70%); - osteoartrosi diffusa (cod.7010 31-40%); -ipertensione arteriosa (cod.6441 21-30%); - ipoacusia percettiva bilaterale (cod.4005 40%). Ha aggiunto: “Alla luce della nuova documentazione medica si aggiunge alle patologie invalidanti una demenza iniziale (cod.1002 61-70%) con un ADL/IADL che si sovrappone a quello da me effettuato in sede di visita peritale e con un MMSE (Mini-Mental State Examination), test ampiamente utilizzato per valutare le funzioni cognitive e individuare eventuali deficit soprattutto nell'ambito della demenza, con valore di 16/30 quando per la normalità cognitiva è generalmente considerata da 24 su un massimo di 30. Un punteggio inferiore a 24 può indicare un deterioramento cognitivo, con punteggi più bassi suggeriscono un declino più grave. Pertanto le patologie invalidanti con l'aggiunta della demenza iniziale raggiungono nel complesso una invalidità del 100% e quindi può essere presa in considerazione l'eventuale riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”. Ha concluso riconoscendo la ricorrente invalida al 100%, con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, nonché
2 riconoscendo il requisito di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, con decorrenza dello stato invalidante dalla data di luglio 2024, con revisione ad un anno. Nel merito, in continuità con le direttive tracciate dalla Suprema Corte, è opportuno ribadire che "la pronuncia di cui all' art. 445 bis c.p.c., u.c. è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n. 27010 del 2018); non può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo" (di recente, Cass. 21.10.2020, n. 23029; conf., tra le tante, Cass. 27.05.2020, n. 9929). Pertanto, l'accertamento oggetto del presente giudizio resta circoscritto alla sussistenza del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento, nonché del requisito di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92. Le spese di lite si compensano integralmente, in considerazione della decorrenza differita dell'accertamento. Le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
- accerta il requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento e del requisito di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 a far data da luglio 2024, con revisione ad un anno;
- compensa le spese di lite;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Si comunichi. Napoli, lì 25.07.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
3
rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso Parte_1 dall'Avv. Luigi Merolla ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Napoli (NA),Via Porpora n.19;
- opponente CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP Persona_1
37875/7313)
- opposto OGGETTO: indennità di accompagnamento – handicap grave FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 13.12.2024 la sig.ra dopo tempestivo Parte_1 dissenso avverso le conclusioni rese dal CTU nell'ambito del procedimento per ATP ex art 445 bis cpc, ha promosso ricorso ex comma 6 di tale norma, al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento nonché del requisito di cui all'art. 3, comma 3, L.104/92. Previa contestazione delle conclusioni della CTU ha chiesto dichiararsi il riconoscimento in suo favore dell'indennità di accompagnamento, nonché del requisito di cui all'art. 3, comma 3, L.104792, con conseguente condanna di parte resistente alla corresponsione dei ratei a far data dalla domanda amministrativa o da quella diversa stabilita nel corso del giudizio, spese vinte da distrarsi.
Costituitosi ritualmente in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso CP_1 ricorso nonché l'insussistenza dei requisiti costitutivi del diritto preteso, diversi da quello sanitario, indispensabili per il riconoscimento della prestazione pretesa ed inoltre prescrizione del diritto e dei ratei concludendo per l'inammissibilità del ricorso ed in via gradata per il rigetto. Disposta la discussione mediante trattazione scritta, esaminati gli atti, è stata acquisita ulteriore documentazione ai sensi dell'art. 149 disp.att.c.p.c. invitando il CTU a depositare relazione integrativa.All'esito , dopo il deposito di note scritte la causa è stata decisa mediante separata sentenza. Il ricorso merita parziale accoglimento. Parte ricorrente ha lamentato che il CTU dott. , avrebbe Persona_2 sottostimato, così come la Commissione medica, la severa condizione neuropsichica
1 della ricorrente, ormai compromessa come sarebbe dimostrato dall'approfondimento specialistico effettuato in data 16.7.2024, in cui è stata accertata una malattia cerebrovascolare cronica realizzante Demenza Vascolare, sovrapposta alla demenza senile. Ciò che renderebbe la ricorrente incapace di provvedere a sé stessa per quanto attiene l'igiene personale, l'alimentazione, la somministrazione delle cure necessarie. Il tutto va ad aggiungersi alle importanti limitazioni osteoarticolari già evidenziate dal Ctu, le quali impedirebbero all'istante di svolgere le più comuni operazioni quotidiane della vita in modo autonomo. L'ausiliare nominato ha accertato, con la prima relazione, che la ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti, precisamente:
-osteoartrosi diffusa (cod.7010 31-40%); -ipertensione arteriosa (cod.6441 21-30%);
-ipoacusia percettiva bilaterale (cod.4005 40%). Il CTU ha precisato che: “dalla disamina delle patologie sofferte dall'istante si mette in evidenza che queste menomazioni, pur determinando uno svantaggio sociale con difficoltà di inserimento sociale e con riduzione della sua autonomia personale correlata all'età, non necessitano di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, sia nella sfera individuale che in quella di relazione, non assumendo connotazione di gravità”. Pertanto ha concluso che il complessivo quadro patologico rende la ricorrente invalida al 75%, non essendo di gravità tale da determinare una necessità di assistenza continua e permanente per la deambulazione e/o il compimento degli atti della vita quotidiana, ed inoltre che la ricorrente presenta i requisiti per il riconoscimento della condizione di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/92. Dopo il sollecito dell'Ufficio e previa acquisizione della relazione geriatrica promanante dalla U.O. Assistenza Anziani della ASL NA 1, DS 28 del 16/7/2024, il CTU ha depositato relazione integrativa precisando che la ricorrente, alla luce della nuova documentazione medica, è affetta da: -demenza iniziale (cod.1002 61-70%); - osteoartrosi diffusa (cod.7010 31-40%); -ipertensione arteriosa (cod.6441 21-30%); - ipoacusia percettiva bilaterale (cod.4005 40%). Ha aggiunto: “Alla luce della nuova documentazione medica si aggiunge alle patologie invalidanti una demenza iniziale (cod.1002 61-70%) con un ADL/IADL che si sovrappone a quello da me effettuato in sede di visita peritale e con un MMSE (Mini-Mental State Examination), test ampiamente utilizzato per valutare le funzioni cognitive e individuare eventuali deficit soprattutto nell'ambito della demenza, con valore di 16/30 quando per la normalità cognitiva è generalmente considerata da 24 su un massimo di 30. Un punteggio inferiore a 24 può indicare un deterioramento cognitivo, con punteggi più bassi suggeriscono un declino più grave. Pertanto le patologie invalidanti con l'aggiunta della demenza iniziale raggiungono nel complesso una invalidità del 100% e quindi può essere presa in considerazione l'eventuale riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”. Ha concluso riconoscendo la ricorrente invalida al 100%, con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, nonché
2 riconoscendo il requisito di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, con decorrenza dello stato invalidante dalla data di luglio 2024, con revisione ad un anno. Nel merito, in continuità con le direttive tracciate dalla Suprema Corte, è opportuno ribadire che "la pronuncia di cui all' art. 445 bis c.p.c., u.c. è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n. 27010 del 2018); non può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo" (di recente, Cass. 21.10.2020, n. 23029; conf., tra le tante, Cass. 27.05.2020, n. 9929). Pertanto, l'accertamento oggetto del presente giudizio resta circoscritto alla sussistenza del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento, nonché del requisito di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92. Le spese di lite si compensano integralmente, in considerazione della decorrenza differita dell'accertamento. Le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
- accerta il requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento e del requisito di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 a far data da luglio 2024, con revisione ad un anno;
- compensa le spese di lite;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Si comunichi. Napoli, lì 25.07.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
3