Art. 2.
Gli imprenditori possono assumere direttamente i mutilati e gli invalidi civili iscritti nei ruoli di cui al successivo articolo 6, aventi una qualifica impiegatizia o una particolare specializzazione o qualificazione, oppure che siano in possesso di attestati di conseguita idoneita' rilasciati dalle istituzioni scolastiche o dai corsi di formazione professionale promossi o autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Gli imprenditori sono tenuti a dare comunicazione nominativa al competente Ufficio di collocamento dei lavoratori assunti direttamente, entro cinque giorni dall'assunzione.
Le assunzioni di mutilati e invalidi civili non aventi le qualifiche o gli attestati di cui al primo comma debbono essere effettuate tramite gli Uffici di collocamento e con richiesta numerica.
Gli Uffici di collocamento avvieranno i lavoratori richiesti numericamente in conformita' dei criteri previsti dall' articolo 15, quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 261 .
Gli imprenditori possono assumere direttamente i mutilati e gli invalidi civili iscritti nei ruoli di cui al successivo articolo 6, aventi una qualifica impiegatizia o una particolare specializzazione o qualificazione, oppure che siano in possesso di attestati di conseguita idoneita' rilasciati dalle istituzioni scolastiche o dai corsi di formazione professionale promossi o autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Gli imprenditori sono tenuti a dare comunicazione nominativa al competente Ufficio di collocamento dei lavoratori assunti direttamente, entro cinque giorni dall'assunzione.
Le assunzioni di mutilati e invalidi civili non aventi le qualifiche o gli attestati di cui al primo comma debbono essere effettuate tramite gli Uffici di collocamento e con richiesta numerica.
Gli Uffici di collocamento avvieranno i lavoratori richiesti numericamente in conformita' dei criteri previsti dall' articolo 15, quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 261 .