Sentenza 21 maggio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/05/2004, n. 9702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9702 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - rel. Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR ET, IA CO, IA NA, IA LE, IA IN, IA MM, quali eredi del Dott. IO GI, da considerare domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA della CORTE CASSAZIONE, difesi dall'avvocato FABIO ARCURI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
SOCIETÀ COOPERATIVA DIANA a.R.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. Claudio Laboratore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ACHILLE PAPA 21, presso lo studio dell'avvocato VALERIO BERNARDINI BETTI, difesa dall'avvocato MARIA CONCETTA DI STEFANO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
COMUNE DI PALERMO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 318/99 della Corte d'Appello di PALERMO, SEZIONE PRIMA CIVILE emessa il 15/5/1998/ depositata il 31/03/99; RG. 194/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/04 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue.
"Con atto di citazione notificato il 6-8 Luglio 1988, GI IO, proprietario di terreno, sito in Palermo, Zona Resuttana, foglio 29, particella nr. 451 e 354, occupato in data 18 Giugno 1980 dalla Soc. CO. NA a.r.l., in forza di ordinanza del Sindaco di Palermo nr. 120/7C/O del 14 Maggio 1980, con cui era stata autorizzata l'occupazione temporanea e d'urgenza per la durata di cinque anni dalla data di immissione in possesso, al fine della realizzazione di alloggi sociali, premesso che gli immobili erano stati costruiti e che era scaduto il termine prorogato di occupazione legittima in data 18 Giugno 1986, senza che fosse stato emanato decreto definitivo di espropriazione, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo sia il Comune di Palermo sia la detta OP al fine di sentirli condannare in solido sia al risarcimento dei danni per l'occupazione appropriativa, verificatasi alla scadenza del periodo di occupazione legittima, pari al valore venale di mercato degli immobili medesimi, oltre interessi legali e svalutazione monetaria, con vittoria di spese, sia a corrispondergli l'indennità di occupazione legittima, pari agli interessi legali in ragione di anno calcolati sulle somme allo stesso dovute, a titolo di risarcimento danni, con gli interessi legali.
Si costituì il Comune di Palermo ed, in comparsa di risposta chiese in via principale dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva, ed in subordine, il proprio diritto di rivalsa nei confronti della So. CO. NA a.r.l., e comunque il rigetto delle domande. Si costituì la Soc. CO. NA a.r.l. ed, in comparsa di risposta, chiese il rigetto delle domande e domandò in via riconvenzionale la cessione ed il trasferimento in suo favore del diritto di superficie ed in favore del Comune del diritto di proprietà sugli immobili occupati,con vittoria di spese.
Con sentenza, datata 24 Marzo - 29 Aprile 1995, il Tribunale di Palermo dichiarò che l'edificio insistente sul citato terreno occupato era di proprietà della CO. a.r.l. NA, condannò la suddetta OP, in persona del legale rappresentante, a pagare in favore di GI IO la somma di lire 652.271.260, con gli interessi legali al saggio fisso del 5% a far data dal 18 Giugno 1985 e fino al soddisfo sulle somme annualmente rivalutate, condannò il Comune di Palermo a pagare in favore dell'attore la somma di lire 105.216.945 con gli interessi legali, a far data dalla maturazione di ciascuna annualità fino al soddisfo, condannò la OP NA a rivalere il Comune di Palermo per quanto lo stesso fosse tenuto a corrispondere, in dipendenza di detta sentenza, a GI IO, rigettò le ulteriori domande riconvenzionali e pose a carico della OP e del Comune le spese di lite sostenute dall'attore. Avverso detta sentenza propose appello la CO. NA (... omissis ...) al fine di sentir dichiarare valida ed efficace fra le parti la scrittura del 6 marzo 1987 e conseguentemente disporre con sentenza, ai sensi dell'art. 2932 c.c. la cessione ed il trasferimento in favore della coop. NA, relativamente al diritto di superficie, ed in favore del Comune di Palermo, relativamente al diritto di proprietà dei beni immobili occupati ed in subordine dichiarare prescritta la pretesa risarcitoria proposta da GI IO nei confronti della CO. NA, dichiarare la responsabilità esclusiva o solidale del Comune in ordine ai danni subiti dall'attore, dichiarare la insussistenza di un diritto del GI all'indennità di occupazione legittima o comunque la sussistenza dello stesso nei riguardi esclusivi del Comune.
Si costituì GI IO ed, in comparsa di risposta, chiese il rigetto dell'appello ed in accoglimento dell'appello incidentale, la condanna in solido del Comune di Palermo e della cooperativa NA a.r.l. a risarcire i danni, quantificati in lire 548.236.260, da rivalutarsi alla data della decisione del presente grado di giudizio, previa detrazione dei due acconti di lire 50.000.000 ciascuno, oltre gli interessi compensativi e rivalutazione monetaria, la condanna del Comune di Palermo a corrispondergli, a titolo di indennità di occupazione temporanea, per il periodo 18 Giugno 1980 - 18 Giugno 1986, una somma di denaro pari agli interessi legali calcolati sul valore di mercato del terreno occupato con riferimento alle singole annualità e con gli ulteriori interessi legali, a titolo compensativo, a decorrere dalla maturazione delle singole annualità di occupazione e sino alla decisione.
Si costituì il Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante, ed in comparsa di risposta, chiese il rigetto dell'appello e propose appello incidentale in ordine al capo della sentenza relativo al riconoscimento della propria legittimazione passiva in merito alla domanda concernente l'indennità di occupazione ed alla conseguente condanna al pagamento di essa a GI IO ...".
Con sentenza 15.5.88 - 31.3.99 la Corte d'Appello di Palermo così provvedeva:
"... definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto, in via principale, dalla soc. CO. NA a.r.l., in persona de legale rappresentante, ed in via incidentale da GI IO, avverso la sentenza, pronunciata in data 24 Marzo 1995, dal Tribunale di Palermo, determina in lire 311.695.680 il risarcimento del danno da occupazione appropriativa e, per l'effetto, condanna, in solido, la Soc. CO. NA a.r.l., in persona del legale rappresentante, ed il Comune di Palermo a corrispondergli la suddetta somma, con gli interessi compensativi al saggio fisso del 5% a far data dal 16 Giugno 1986 e fino al soddisfo sulle somme annualmente rivalutate, come in motivazione;
condanna il Comune di Palermo a pagare all'attore l'ulteriore somma di lire 9.354.600, a titolo di indennità di occupazione temporanea dal 18 Giugno 1985 al 18 Giugno 1986, con gli interessi legali a far data dalla maturazione della detta annualità e fino al soddisfo. Conferma, nel resto, l'appellata sentenza. Dichiara compensate le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Contro questa decisione hanno proposto ricorso per Cassazione GA DA, SI GI, NA GI, LE GI, LU GI e CO GI quali eredi di GI IO.
Ha resistito con controricorso la società cooperativa NA a.r.l. Il comune di Palermo (al quale il ricorso per Cassazione appare notificato ritualmente;
ed in particolare ad indirizzo che deve ritenersi esatto) non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.), con riferimento agli artt. 1241 e 1242 comma 1^ cod. civ." esponendo le seguenti doglianze. La compensazione ha luogo nel momento in cui i due reciproci debiti vengono a coesistere ed è con riferimento a tale momento storico che va compiuto il calcolo aritmetico relativo alla compensazione stessa. Nella fattispecie, il credito (di natura risarcitoria) vantato dal Sig. GI per effetto della perdita della proprietà del bene per cui è causa, (ri)liquidato dalla Corte d'Appello di Palermo in L. 307.742.935, è sorto in data 18/6/1986 per effetto dell'illecito istantaneo dipendente dall'illegittimo protrarsi dell'occupazione del terreno. Per converso, il Sig. IO GI ha percepito senza titolo la somma di complessive L. 100.000.000, costituita dai due acconti di L. 50.000.0001 ciascuno corrispostigli dalla CO. NA a.r.l., dipendenti dagli accordi relativi alla vendita del terreno per cui è causa, consacrati nella scrittura privata del 6/3/1987, dichiarata nulla sia dal Tribunale di Palermo che dalla Corte d'Appello di Palermo. Ne consegue che il Sig. IO GI (ed oggi i di lui eredi) doveva, ritenersi obbligato alla, restituzione, in favore della sola. CO. NA a.r.l., della predetta somma di L. 100.000.000 di cui si era indebitamente arricchito. La compensazione non poteva che aver luogo nel momento della suddetta coesistenza ossia il 6/3/1987. In quel momento, al credito di natura risarcitoria vantato dal Sig. IO GI (ammontante a L. 307.742.935 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data dell'illecito - 18/6/1986 - alla data della coesistenza dei debiti - 6/3/1987) non poteva che essere opposto in compensazione il debito del puro capitale di L. 100.000.000 indebitamente percepito dallo stesso Sig. IO GI. Correttamente operando, la Corte d'Appello di Palermo, dopo avere liquidato in L. 307.742.935 l'importo del risarcimento del danno spettante al Sig. GI alla data del 18/6/1986, avrebbe, dovuto rivalutare detto credito alla data del 6/3/1987 e liquidare gli interessi maturati alla predetta data e solo a seguito di tale calcolo avrebbe potuto date atto dell'avvenuta compensazione tra il credito del Sig. GI in tal modo determinato al 6/3/1987 ed il debito di quest'ultimo di L. 100.000.000 a titolo di restituzione degli acconti indebitamente percepiti in forza della scrittura privata del 6/3/1987. Invece la Corte d'Appello ha detratto dal puro capitale di L. 307.742.935 dovuto al GI a titolo risarcitorio, la somma di L. 120.650.685, costituita dagli acconti per complessive L. 100.000.000 corrisposti indebitamente al GI, maggiorata degli interessi "medio tempore prodotti" da tale somma. Dall'operazione matematica così compiuta dalla Corte d'Appello deriva che l'importo in definitiva dovuto ai ricorrenti a titolo risarcitorio è stato calcolato in L. 187.092.250 (al 18/67 1986). Invece è di L. 328.097.380 l'importo del credito vantato dal Sig. IO GI a titolo risarcitorio alla data del 6/3/1987. Tale somma va compensata con il debito di L. 100.000.000 del medesimo Sig. IO GI nei confronti della CO. NA a.r.l. Ne consegue che il credito del Sig. IO GI nei confronti della CO. NA a.r.l., per effetto dell'illecito per cui è causa, doveva essere determinato in L. 228.097.380 (alla data del 6/3/1987) ossia un somma di oltre L. 40.000.000 maggiore rispetto a quella di fatto liquidata dalla Corte d'Appello di Palermo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata dal 7/3/1987 al soddisfo.
Il motivo deve ritenersi fondato nella sua parte essenziale. La parte controricorrente critica in vario modo le tesi esposte dai ricorrenti nel primo motivo, basandosi essenzialmente sul seguente rilievo:
"... ai sensi dell'art. 1243 la compensazione può verificarsi solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili. Nella caso di specie mentre il credito della OP NA era un credito liquido ed esigibile alla data di riferimento quello del Dott. GI non lo era, ne' era un credito di facile e pronta liquidazione ..." (v. a pag. 3 del controricorso). La tesi della OP controricorrente non può essere accolta. Occorre infatti rilevare che la Corte di Appello di Palermo ha posto alla base della sua decisione (tra l'altro) i seguenti punti: - 1) il danno conseguente all'occupazione appropriativa va determinato con riferimento al momento di scadenza dell'occupazione legittima, fissato al 18 giugno 1986 (v. in particolare a pag. 16); - 2) da tale danno va detratta la somma dei due acconti corrisposti in epoche diverse al promettente venditore.
Da ciò (e dal contesto della motivazione) sembra si debba evincere che detta Corte ha individuato (in linea teorica) il momento della compensazione alla data della contemporanea esistenza dei crediti totali e contrapposti delle parti in questione (anche se poi, quando si è trattato di fissare in concreto tale momento, ha esposto una motivazione non del tutto chiara e comunque non sufficiente come meglio si vedrà inseguito); e che quindi ha (implicitamente) ritenuto di poter superare (quantomeno con riferimento a detto momento di teorica contemporanea sussistenza) tutte le problematiche di liquidità ed esigibilità sollevate dalla controricorrente. Mentre i ricorrenti impugnano la decisione sia sotto il profilo della "omogeneità" delle somme da compensare (v. sul punto quanto sarà esposto in seguito) sia con riferimento al momento della compensazione (che per loro è il 6.3.87), la OP non ha proposto alcuna impugnazione;
il suo atto difensivo è infatti incontestabilmente un mero controricorso (sia dalle sue conclusioni, volte al mero rigetto del ricorso ed alla condanna dei ricorrenti alle spese, sia dall'oggetto e dal contenuto della parte che precede dette conclusioni, si evince l'assenza di una volontà di impugnare). Quindi i due punti sopra citati (- A fissazione (in linea teorica) del momento della compensazione al momento della contemporanea esistenza dei crediti totali e contrapposti delle parti in questione (impregiudicata l'ulteriore questione dell'individuazione in concreto di detto momento); - B superamento, quantomeno con riferimento a detto momento di contemporanea sussistenza, di tutte le problematiche di liquidità ed esigibilità sollevate nel controricorso) sono destinati a rimanere fermi non essendo stati oggetto di impugnazione. Non sembra inutile precisare che tali punti sono così strettamente legati alla decisione di merito (costituendone presupposti immediati e necessari) che non si è di fronte solo ad una mera preclusione;
ma deve invece ritenersi che siano passati in giudicato. Ciò premesso si deve passare ad esaminare le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso.
È certamente viziata dal punto di vista logico (in quanto non del tutto chiara;
e comunque non sufficiente) e giuridico (art. 1242 primo comma c.c.) la decisione impugnata laddove, dopo aver manifestato l'intenzione di far riferimento alla data del 18.6.86 per la liquidazione del danno, opera detta compensazione con riferimento a somme corrisposte in epoche successive (nella stessa sentenza si da atto che i due acconti di L. 50.000.000 ciascuno sono stati corrisposti in epoche successive e diverse;
e cioè il 26.6.86 ed il 6.3.87) e per di più maggiorate di interessi, senza rendere omogenee le somme (in modo immune da vizi logici e giuridici).
È infatti palese che la compensazione può riguardare solo somme omogenee (cfr. tra le altre Cass. n. 11975 del 25/11/1998); nel senso che una volta deciso di far riferimento ad una certa data per la compensazione, le somme da compensare vanno rese omogenee e cioè computate con l'aggiunta (o la sottrazione, qualora la somma originaria e da rendere omogenea sia stata liquidata con riferimento ad epoca successiva a quella della compensazione) di rivalutazione ed interessi (se e nei limiti in cui rivalutazione ed interessi sono ritenuti dovuti) in relazione al tempo intercorrente tra l'epoca con riferimento alla quale è stata compiuta la liquidazione e l'epoca della compensazione.
Inoltre, una volta assodato il passaggio in giudicato (con le relative implicazioni) dei punti A) e B) sopra citati, ed in particolare del punto A (fissazione in linea teorica del momento della compensazione al momento della contemporanea esistenza dei crediti totali e contrapposti delle parti in questione); ed una volta ribadito che la decisione impugnata può essere oggetto del giudizio di legittimità solo nei limiti posti dai motivi di ricorso, detto momento nella specie non può che coincidere con la data del 6.3.87 (data pacifica, tra le parti e per il Giudicante di merito, del pagamento della seconda delle due suddette somme corrisposte al GI;
e quindi della sussistenza dell'intero debito di IO GI).
L'impugnata decisione va quindi cassata e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo.
Da ciò consegue evidentemente l'assorbimento del secondo motivo con cui i ricorrenti denunciano "Illogicità ed erroneità della motivazione e violazione di legge con riferimento agli artt. 91 e 92 c.p.c. (Art. 360 nn. 5 e 3 c.p.c.)" lamentando la compensazione delle spese del giudizio di appello.
Al sopra citato Giudice di rinvio va rimessa anche la decisione sulle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso;
dichiara assorbito il secondo;
cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2004