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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/06/2025, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2700/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
14.4.2025, assunto in decisione in data 19.6.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_1 C.F._1
Linda Mariani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Seregno (MB), Vicolo Sole, n. 9;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
Giuseppe Antonio Bellanca ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Paderno Dugnano (MI) - Via
Corridori n.10;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Le parti all'udienza del 19.6.2025 hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
- Separazione senza addebito;
- Affido condiviso di on collocamento presso la madre;
Per_1
- i accorderà direttamente con il padre per le visite tra di loro;
Per_1
- Assegnazione alla ricorrente della casa coniugale;
il resistente la rilascerà entro e non oltre il 15 settembre
2025;
- si accolla il finanziamento contratto per la ristrutturazione dell'immobile; Parte_1
- si impegna alla cessione del 50% della casa coniugale alla moglie verso il pagamento di euro 5.000 Pt_2 da parte della signora, il tutto da effettuarsi contestualmente al rogito da effettuare davanti al Notaio;
- il padre destinerà questi 5.000 euro ad entrambi i figli;
- il padre verserà alla madre euro 250 mensili a titolo di contributo al mantenimento di per 12 Per_1 mensilità annue, entro il girono 5 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione ISTAT l oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo di Monza sino al raggiungimento della autosufficienza economica;
- l'assegno unico andrà al 100% alla ricorrente con impegno di alla consegna di tutta la Pt_2 documentazione necessaria per la pratica;
- la signora consente che il marito asporti tutti i beni come da descrizione scambiata tra i legali;
- spese di lite compensate;
- i legali rinunciano alla solidarietà professionale.
pagina 2 di 5 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 e 473bis.40 s.s. c.p.c. esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio in data 02.10.1999 con;
che dalla unione nascevano il 17.08.2003 Parte_2 Per_2 maggiorenne ed economicamente autosufficiente ed il 15.07.2007 che la casa coniugale era in Per_1 comproprietà e gravata da mutuo di euro 400; che sussisteva anche finanziamento di euro 88 mensili, intestato al solo resistente, che ne ometteva il pagamento da novembre 2024; di dover dunque pagare da sola sia il mutuo che il finanziamento;
di lavorare con reddito mensile di euro 1300, mentre il resistente lavorava con reddito mensile di euro 1800; che lavorava con reddito di euro 1200 come apprendista, Per_2 con contratto in scadenza nel novembre 2025; che studiava;
che il marito aveva posto in essere Per_1 violenze psicologiche ed economiche;
che egli, in concomitanza della pandemia, aveva preteso che la famiglia si trasferisse a vivere in camper;
di essersi opposta, provocando l'ira del resistente;
che egli si adirava per futili motivi anche con i figli;
che nessun membro della famiglia aveva più significativi rapporti con l'uomo; che egli non contribuiva più al ménage familiare;
che egli dormiva sul divano, trascorreva notti fuori casa e non consumava i pasti nell'abitazione; che egli non consegnava la propria dichiarazione dei redditi e che dunque non poteva essere presentata regolare domanda per l'assegno unico, che conseguentemente ammontava a soli euro 30 mensili;
che veva diagnosi di “Border cognitivo, inibizione emotiva e disturbo dell'apprendimento Per_1
NAS F. 81.9”; era un ragazzo con “abilità cognitive al limite della norma, che mostra molte rigidità di pensiero e difficoltà logiche anche associabili a difficoltà emotive. Mostra importanti note emotive con poca accettazione e riconoscimento dei propri limiti (…). lterna momenti di impegno ad altri di disinteresse. on ha mai accettato la figura della docente di Per_1 Per_1 sostegno e l'utilizzo degli strumenti dispensativi e compensativi proposti” ; che egli non aveva rapporti con il padre;
che dichiarava di vivere in una condizione di ansia permanente per la presenza in casa del padre;
Per_2 concludeva domandando l'adozione di provvedimenti indifferibili ex articolo 473bis.15 c.p.c. volti all'allontanamento del resistente dalla casa coniugale e alla determinazione di un contributo al mantenimento a suo carico;
nel merito domandava la separazione con addebito al resistente, l'affido esclusivo del minore, il collocamento presso di sé, la determinazione in euro 350 oltre al 50% delle spese straordinarie del contributo al mantenimento dovuto dal resistente per di poter percepire il 100% dell'assegno unico. Per_1
Il giudice, ritenuta la necessità di instaurare il contraddittorio prima di provvedere in ordine alle domande, fissava udienza ex articolo 473bis.21 c.p.c. con termini abbreviati.
Si costituiva il resistente il quale eccepiva che l'unione coniugale non era mai stata caratterizzata da particolari slanci affettivi, ma nemmeno da violenza;
che la moglie aveva ottenuto l'alleanza dei figli e di essere stato isolato all'interno delle mura domestiche;
che egli non divideva il letto con la moglie, né consumava i pasti con gli altri membri del nucleo;
che nessuno, al di fuori del nucleo familiare, aveva mai notato comportamenti anomali o violenti;
di aver acquistato – per accordo con la moglie – i serramenti, un'automobile, degli pagina 3 di 5 elettrodomestici, e ciò per compensare il pagamento del mutuo da parte della donna;
che la moglie aveva iniziato una relazione extraconiugale;
concludeva domandando il rigetto della domanda di addebito;
la separazione personale, l'affido condiviso di on collocamento presso la madre, l'assegnazione della Per_1 casa coniugale alla ricorrente, con termine a sé per il rilascio entro il 15.9.2025; di poter versare euro 250 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, e che la ricorrente potesse percepire il 100% dell'assegno unico.
Su richiesta del Giudice, la Procura della Repubblica comunicava che non erano pendenti procedimenti tra le parti.
Alla udienza del 19.6.2025 le parti rispettivamente dichiaravano:
ESTERINA DI SALVIA: vivo a Nova Milanese in una casa in comproprietà con mio marito, c'è un mutuo con rata mensile di euro 375 circa, la sto pagando io, vivo con i miei due figli, lavora in un supermercato, al Famila, e guadagna Per_2 circa 1100 euro mensili, tudia in una scuola professionale a Desio e ha terminato il terzo anno. io lavoro nella grande Per_1 distribuzione, con reddito mensile di euro 1300/1400 euro al mese, prendo l'assegno unico di 25 euro, al 50%. Ho un finanziamento di euro 88 mensili, per dei lavori in casa, con altre 16 mensilità da pagare. Riguardo alla chat avevo appena scoperto Facebook e scrivevo a tutti, ma poi ho tolto tutto prima che lui pensasse male e dopo lui è diventato molto geloso e voleva sempre sapere quello che facevo. Io la coscienza pulitissima, e i miei figli mi portano sul palmo della mano. Io poi gli ho detto che non volevo andare a vivere sul camper e lasciare il lavoro;
è stato lui che ha detto che chiudeva con me e i nostri figli e lui per
6 mesi si è chiuso in camera e diceva che aveva chiuso con noi.
OV DE VO: io vivo ancora in casa, io lavoro alle Poste, con reddito di euro 1800 euro mensili, non prendo la metà dell'assegno unico;
non faccio un secondo lavoro;
se dovessi uscire di casa andrei in locazione, e il canone mensile è almeno di 700 euro, oltre le spese. Sto cercando di riallacciare un rapporto con e ho provato a parlargli settimana scorsa, ma Per_1 lui è silenzioso, sabato finalmente abbiamo parlato, ma poi domenica si è chiuso ancora a riccio e io non so il motivo, non è la prima volta che fa così. qualche settimana fa l'ho invitato ad uscire per mangiare un panino e mi ha detto non non voglio, ma non posso. Con non ho nessun rapporto, zero totale, due anni fa sembrava che si aprisse, e poi ha chiuso. Trovo astio. Per_2
I rapporti non sono declinati quando mi hanno negato di vendere tutto e andare a vivere in camper, era già un anno che i rapporti con mia moglie si sono rovinati perché ho scoperto cose che mi hanno dato molto fastidio, aveva un amico su chat con conversazioni molto intense, che iniziavano al mattino molto presto. È nata la gelosia, e la non fiducia. Ho cercato di sorpassarla, ma il rapporto si è rovinato. Il progetto di vendere tutto e andare a vivere in camper forse non ci avrebbe aiutato, ma io sono andato molto in difficoltà e mi sono sentito abbandonato, mia moglie non mi ha mai chiesto niente, ha tirato su un muro.
Le parti hanno poi precisato le epigrafate conclusioni congiunte.
Ritenuto che:
pagina 4 di 5 - deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio 15.7.2007, non eocnomicamente autosufficiente, e, per le restanti pattuizioni, tali Per_1 da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 14.4.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Cinisello Balsamo in data 2.10.1999 (Atto n. 87, Parte I del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cinisello Balsamo), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cinisello Balsamo, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 19.6.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
14.4.2025, assunto in decisione in data 19.6.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_1 C.F._1
Linda Mariani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Seregno (MB), Vicolo Sole, n. 9;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
Giuseppe Antonio Bellanca ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Paderno Dugnano (MI) - Via
Corridori n.10;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Le parti all'udienza del 19.6.2025 hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
- Separazione senza addebito;
- Affido condiviso di on collocamento presso la madre;
Per_1
- i accorderà direttamente con il padre per le visite tra di loro;
Per_1
- Assegnazione alla ricorrente della casa coniugale;
il resistente la rilascerà entro e non oltre il 15 settembre
2025;
- si accolla il finanziamento contratto per la ristrutturazione dell'immobile; Parte_1
- si impegna alla cessione del 50% della casa coniugale alla moglie verso il pagamento di euro 5.000 Pt_2 da parte della signora, il tutto da effettuarsi contestualmente al rogito da effettuare davanti al Notaio;
- il padre destinerà questi 5.000 euro ad entrambi i figli;
- il padre verserà alla madre euro 250 mensili a titolo di contributo al mantenimento di per 12 Per_1 mensilità annue, entro il girono 5 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione ISTAT l oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo di Monza sino al raggiungimento della autosufficienza economica;
- l'assegno unico andrà al 100% alla ricorrente con impegno di alla consegna di tutta la Pt_2 documentazione necessaria per la pratica;
- la signora consente che il marito asporti tutti i beni come da descrizione scambiata tra i legali;
- spese di lite compensate;
- i legali rinunciano alla solidarietà professionale.
pagina 2 di 5 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 e 473bis.40 s.s. c.p.c. esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio in data 02.10.1999 con;
che dalla unione nascevano il 17.08.2003 Parte_2 Per_2 maggiorenne ed economicamente autosufficiente ed il 15.07.2007 che la casa coniugale era in Per_1 comproprietà e gravata da mutuo di euro 400; che sussisteva anche finanziamento di euro 88 mensili, intestato al solo resistente, che ne ometteva il pagamento da novembre 2024; di dover dunque pagare da sola sia il mutuo che il finanziamento;
di lavorare con reddito mensile di euro 1300, mentre il resistente lavorava con reddito mensile di euro 1800; che lavorava con reddito di euro 1200 come apprendista, Per_2 con contratto in scadenza nel novembre 2025; che studiava;
che il marito aveva posto in essere Per_1 violenze psicologiche ed economiche;
che egli, in concomitanza della pandemia, aveva preteso che la famiglia si trasferisse a vivere in camper;
di essersi opposta, provocando l'ira del resistente;
che egli si adirava per futili motivi anche con i figli;
che nessun membro della famiglia aveva più significativi rapporti con l'uomo; che egli non contribuiva più al ménage familiare;
che egli dormiva sul divano, trascorreva notti fuori casa e non consumava i pasti nell'abitazione; che egli non consegnava la propria dichiarazione dei redditi e che dunque non poteva essere presentata regolare domanda per l'assegno unico, che conseguentemente ammontava a soli euro 30 mensili;
che veva diagnosi di “Border cognitivo, inibizione emotiva e disturbo dell'apprendimento Per_1
NAS F. 81.9”; era un ragazzo con “abilità cognitive al limite della norma, che mostra molte rigidità di pensiero e difficoltà logiche anche associabili a difficoltà emotive. Mostra importanti note emotive con poca accettazione e riconoscimento dei propri limiti (…). lterna momenti di impegno ad altri di disinteresse. on ha mai accettato la figura della docente di Per_1 Per_1 sostegno e l'utilizzo degli strumenti dispensativi e compensativi proposti” ; che egli non aveva rapporti con il padre;
che dichiarava di vivere in una condizione di ansia permanente per la presenza in casa del padre;
Per_2 concludeva domandando l'adozione di provvedimenti indifferibili ex articolo 473bis.15 c.p.c. volti all'allontanamento del resistente dalla casa coniugale e alla determinazione di un contributo al mantenimento a suo carico;
nel merito domandava la separazione con addebito al resistente, l'affido esclusivo del minore, il collocamento presso di sé, la determinazione in euro 350 oltre al 50% delle spese straordinarie del contributo al mantenimento dovuto dal resistente per di poter percepire il 100% dell'assegno unico. Per_1
Il giudice, ritenuta la necessità di instaurare il contraddittorio prima di provvedere in ordine alle domande, fissava udienza ex articolo 473bis.21 c.p.c. con termini abbreviati.
Si costituiva il resistente il quale eccepiva che l'unione coniugale non era mai stata caratterizzata da particolari slanci affettivi, ma nemmeno da violenza;
che la moglie aveva ottenuto l'alleanza dei figli e di essere stato isolato all'interno delle mura domestiche;
che egli non divideva il letto con la moglie, né consumava i pasti con gli altri membri del nucleo;
che nessuno, al di fuori del nucleo familiare, aveva mai notato comportamenti anomali o violenti;
di aver acquistato – per accordo con la moglie – i serramenti, un'automobile, degli pagina 3 di 5 elettrodomestici, e ciò per compensare il pagamento del mutuo da parte della donna;
che la moglie aveva iniziato una relazione extraconiugale;
concludeva domandando il rigetto della domanda di addebito;
la separazione personale, l'affido condiviso di on collocamento presso la madre, l'assegnazione della Per_1 casa coniugale alla ricorrente, con termine a sé per il rilascio entro il 15.9.2025; di poter versare euro 250 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, e che la ricorrente potesse percepire il 100% dell'assegno unico.
Su richiesta del Giudice, la Procura della Repubblica comunicava che non erano pendenti procedimenti tra le parti.
Alla udienza del 19.6.2025 le parti rispettivamente dichiaravano:
ESTERINA DI SALVIA: vivo a Nova Milanese in una casa in comproprietà con mio marito, c'è un mutuo con rata mensile di euro 375 circa, la sto pagando io, vivo con i miei due figli, lavora in un supermercato, al Famila, e guadagna Per_2 circa 1100 euro mensili, tudia in una scuola professionale a Desio e ha terminato il terzo anno. io lavoro nella grande Per_1 distribuzione, con reddito mensile di euro 1300/1400 euro al mese, prendo l'assegno unico di 25 euro, al 50%. Ho un finanziamento di euro 88 mensili, per dei lavori in casa, con altre 16 mensilità da pagare. Riguardo alla chat avevo appena scoperto Facebook e scrivevo a tutti, ma poi ho tolto tutto prima che lui pensasse male e dopo lui è diventato molto geloso e voleva sempre sapere quello che facevo. Io la coscienza pulitissima, e i miei figli mi portano sul palmo della mano. Io poi gli ho detto che non volevo andare a vivere sul camper e lasciare il lavoro;
è stato lui che ha detto che chiudeva con me e i nostri figli e lui per
6 mesi si è chiuso in camera e diceva che aveva chiuso con noi.
OV DE VO: io vivo ancora in casa, io lavoro alle Poste, con reddito di euro 1800 euro mensili, non prendo la metà dell'assegno unico;
non faccio un secondo lavoro;
se dovessi uscire di casa andrei in locazione, e il canone mensile è almeno di 700 euro, oltre le spese. Sto cercando di riallacciare un rapporto con e ho provato a parlargli settimana scorsa, ma Per_1 lui è silenzioso, sabato finalmente abbiamo parlato, ma poi domenica si è chiuso ancora a riccio e io non so il motivo, non è la prima volta che fa così. qualche settimana fa l'ho invitato ad uscire per mangiare un panino e mi ha detto non non voglio, ma non posso. Con non ho nessun rapporto, zero totale, due anni fa sembrava che si aprisse, e poi ha chiuso. Trovo astio. Per_2
I rapporti non sono declinati quando mi hanno negato di vendere tutto e andare a vivere in camper, era già un anno che i rapporti con mia moglie si sono rovinati perché ho scoperto cose che mi hanno dato molto fastidio, aveva un amico su chat con conversazioni molto intense, che iniziavano al mattino molto presto. È nata la gelosia, e la non fiducia. Ho cercato di sorpassarla, ma il rapporto si è rovinato. Il progetto di vendere tutto e andare a vivere in camper forse non ci avrebbe aiutato, ma io sono andato molto in difficoltà e mi sono sentito abbandonato, mia moglie non mi ha mai chiesto niente, ha tirato su un muro.
Le parti hanno poi precisato le epigrafate conclusioni congiunte.
Ritenuto che:
pagina 4 di 5 - deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio 15.7.2007, non eocnomicamente autosufficiente, e, per le restanti pattuizioni, tali Per_1 da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 14.4.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Cinisello Balsamo in data 2.10.1999 (Atto n. 87, Parte I del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cinisello Balsamo), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cinisello Balsamo, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 19.6.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 5 di 5