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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/12/2025, n. 4430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4430 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza sezione civile – in persona del dott. Miche- langelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 7817 del Ruolo Generale degli Affari Con- tenziosi Civili dell'anno 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.
10705/2024 del Giudice di pace di Napoli Nord e vertente
TRA
(C.F. e P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Carlo Carile (C.F.
, domiciliata in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 15, presso il suo C.F._1
studio
APPELLANTE
E
( ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Stefania Turnaturi, domiciliato in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla
Via Gramsci n. 19, presso il suo studio APPELLATO
E (C.F. ) in persona del Sinda- Controparte_2 P.IVA_2
co p.t.
APPELLATO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato nei confronti dell'
[...]
e del pro- Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
poneva opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso l'estratto di ruolo dal quale si evinceva l'esistenza della cartella esattoriale n. 05720200019835505000 relativa a sanzioni amministrative.
L'opponente sosteneva, infatti, di aver avuto conoscenza della suddetta cartella – in mancanza di regolare notifica – mediante consultazione dell'estratto di ruolo eseguito presso gli Uffici dell' . Parte_1
Pertanto, deduceva l'inesistenza della notifica della suddetta cartella e l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme ex art. 76 d.p.r.
634/72.
Si costituivano in giudizio le parti convenute, sostenendo l'inammissibilità della domanda attorea e l'infondatezza della pretesa nel merito.
Con la sentenza n. 10705/24 (procedimento iscritto al n. r. g. 12928 del 2021), depositata il 20/08/2024, il Giudice di pace di Napoli nord dichiarava ammissibi- le l'azione di opposizione all'esecuzione, la quale veniva accolta nel merito per in- tervenuta prescrizione del diritto di credito oggetto di controversia, con condanna dei convenuti in solido alla refusione delle spese.
2. Con atto di citazione in appello, l' chiedeva Parte_1
la riforma della sentenza n. 10705/2024, emessa dal Giudice di pace di Napoli nord e non notificata, lamentando l'erroneità dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice di prime cure ed eccependo l'inammissibilità dell'azione per carenza di in-
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R.g.a.c.c. / teresse, stante la non impugnabilità dell'estratto di ruolo a seguito dell'intervenuta modifica legislativa dell'art. 12 del DPR 602/1973.
Pertanto, l'appellante concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello e la ri- forma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze.
3. si costituiva in giudizio, contestando gli assunti avversari e Controparte_1
concludendo per il rigetto dell'opposizione.
4. Non si costituiva il sebbene regolarmente citato Controparte_2
dall'appellante, per cui ne va dichiarata la contumacia.
5. La causa, in assenza di attività istruttoria, giunge alla decisione del Tribunale.
***
6. Occorre preliminarmente dichiarare la contumacia del Controparte_2
il quale sebbene destinatario di regolare notificazione, non si è costituito
[...]
nel presente giudizio.
7. Ciò premesso, l'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
Parte appellata ha dedotto, nel giudizio di primo grado, di avere avuto conoscenza dell'esistenza della cartella di pagamento n. 05720200019835505000 a seguito di spontanea richiesta del proprio estratto di ruolo all'agente della riscossione, ecce- pendo la omessa notificazione della cartella in esso indicata;
ha, pertanto, agito nel presente giudizio avverso l'estratto di ruolo.
L'opposizione, conformemente a quanto eccepito dall'odierna parte appellante, era inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, sembra opportuno evidenziare che la possibilità per il contri- buente di proporre opposizione all'estratto ruolo, al fine di ottenere l'accertamento negativo del diritto di credito, è stata oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale.
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R.g.a.c.c. / In una prima fase, la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto che l'estratto di ruolo fosse impugnabile, sebbene con esclusivo riferimento al proprio contenuto, ossia al ruolo e alla cartella esattoriale, laddove quest'ultima non fosse stata vali- damente notificata dall'ente riscossore. Pertanto, si ammetteva l'azione di impu- gnazione dell'estratto di ruolo, mediante la quale il contribuente aveva la facoltà di recuperare la tutela che gli era stata, di fatto, preclusa dal difetto di notificazio- ne della cartella di pagamento (cfr. Cass. Sez. Un. n. 19704 del 2015).
All'opposto, si sosteneva la carenza di interesse ad agire quando l'impugnazione dell'estratto di ruolo era proposta nonostante la regolare notifica della cartella di pagamento. In tal caso, infatti, non si riscontravano le condizioni che giustificava- no una tutela recuperatoria in favore del contribuente, il quale, pur avendo avuto conoscenza del diritto di credito vantato nei suoi confronti, non aveva proposto regolare opposizione alla cartella nei termini previsti dalla legge (cfr. Cass. n.
22946 del 2016).
In sintesi, la regolare notifica della cartella comportava, ad avviso della Corte, il venir meno dell'esigenza che si voleva soddisfare consentendo l'impugnazione dell'estratto di ruolo.
Sul tema ha, tuttavia, significativamente inciso l'intervento del legislatore, che ha ammesso l'impugnabilità dell'estratto di ruolo e della cartella di pagamento a spe- cifiche condizioni.
La disposizione contenuta nel comma 4 bis dell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973, intro- dotto dall'art.
3-bis del D. L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L.
n. 215/2021, poi sostituito dall'art. 12, comma 1, d.lgs. 29 luglio 2024, n. 110, recita testualmente: “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di paga- mento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa de-
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R.g.a.c.c. / rivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per ef- fetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un be- neficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previ- ste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizza- ti;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
La norma sembra, quindi, confermare che l'azione in questione sia, in ogni caso, finalizzata a superare lo stato di incertezza circa la posizione debitoria, in assenza di un atto impositivo autonomamente impugnabile.
Inoltre, viene ammessa anche l'impugnazione attraverso l'estratto ruolo della car- tella invalidamente notificata, ma soltanto in tre casi:
1) pregiudizio per la partecipazione a procedura di appalto;
2) blocco di pagamenti da parte della Pa
3) perdita di un beneficio nei rapporti con una Pa.
Sono poi intervenute anche le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. Sez. Un.,
Sentenza 6/09/2022 n. 26283/2022), le quali hanno confermato la legittimità della novella normativa (sopra riportata) e l'hanno considerata applicabile anche ai processi in corso, pure non tributari (art. 17 e 18 D.Lgs. n. 46/99 per i contri- buti;
art. 27 Legge 689/1981 per violazioni del Codice della Strada e delle sanzio- ni amministrative), affermando il principio secondo il quale “in tema di riscossione
a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla
l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n.
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R.g.a.c.c. / 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concre- tizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notifica- ta o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità co- stituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della
Convenzione” (Cass., S.U., n. 26283 del 6.09.2022).
Peraltro, si evidenzia che, anche a prescindere dalla pur chiarita retroattività della disciplina di cui alla legge 17 dicembre 2021, n. 215, va considerato processo pendente, ai fini dell'applicazione della normativa suddetta, anche il procedimen- to in esame.
Pertanto, facendo applicazione dei principi su richiamati, va rilevato: che l'art. 12, co.
4-bis, del D.P.R. n. 602/1973 e ss. mm., si applica anche al presente procedi- mento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo a parte opponente, che deve persistere fino al momento della pro- nuncia che conclude il processo;
che l'estratto di ruolo impugnato non costitui- sce, in concreto, un atto autonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis, tenuto conto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neanche allegata da parte opponente;
che, pertanto, difettava l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100
c.p.c., della parte opponente in riferimento alle domande proposte in primo gra- do.
8. Dunque, alla luce delle ragioni esposte, l'appello va accolto in quanto l'opposizione proposta da innanzi al Giudice di pace di Napoli Controparte_1
nord andava dichiarata inammissibile.
9. La novità legislativa e l'intervento della pronuncia delle Sezioni Unite in pen- denza del presente giudizio (sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali
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R.g.a.c.c. / in ordine alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo) giustifica la compen- sazione integrale delle spese di lite del doppio grado ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P Q M
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 10705 del 20/06/2024 del Giudice Parte_3
di pace di Napoli nord, così provvede:
- dichiara la contumacia del Controparte_2
- accoglie l'appello e, per l'effetto, integralmente riformando la sentenza impugna- ta, dichiara inammissibile l'opposizione proposta in primo grado da Parte_4
[...]
- compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Aversa, il 15/12/2025.
IL GIUDICE
dott. Michelangelo Petruzziello
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R.g.a.c.c. /